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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1225/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
DELLA LIBERTA', 21 LATINA presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE FEVOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di appello
Appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA CESARE BATTISTI, 8 MILANO presso lo studio degli Avv.ti OMAR MORNATA e DAVIDE
RATTI che la rappresentano e difendono come da delega in atti
Appellata
Oggetto: Contratto di agenzia pagina 1 di 14 Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1261/2024, pubblicata in data
29.01.2024 dal Tribunale di Milano – Sezione Quinta Civile- Giudice Dott.ssa Caterina Monaco- a definizione del giudizio iscritto al n. 27877/2020 R.G. del Tribunale Ordinario di Milano, notificata in data 20.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 6024/2020 Tribunale di Milano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per Arch. : Controparte_1
“Voglia l'E.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria
In via istruttoria
Solo occorrendo, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli non am-messi dal Tribunale con
l'ordinanza del 12 giugno 2021, qui di seguito ritra-scritti:
CP_ 1) Vero che il 19 aprile 2017 il signor con l'intervento di MA e dell'arch. , Parte_1
formulava la proposta di locazione prodotta sub doc. 1 fasc. monitorio, che si mostra al teste;
e vero che in tale occasione il signor sottoscriveva la dichiarazione di “riconoscimento di Parte_1 provvigione” con la quale si impegnava a corrispondere a MA l'importo pari al 15% oltre IVA del canone annuo di locazione
2) Vero che in occasione della formulazione della proposta di locazione (19 aprile 2017) il signor era a conoscenza del fatto che l'immobile di Milano via Monte Napoleone 13, oggetto Parte_1
della locazione, era occupato dalla società Immobiliare Topone S.r.l
3) Vero che il 26 aprile 2017 il signor integrava la proposta di locazione del precedente Parte_1
19 aprile impegnandosi a prendere possesso dei locali dell'immobile di Milano via Monte Napoleone
13 qualora gli stessi si fossero liberati prima del 1° gennaio 2019; e vero che il signor Parte_1
condizionava sospensivamente la proposta alla concessione in locazione da parte del Condominio di
pagina 2 di 14 via Monte Napoleone 13 del cortile condominiale e all'autorizzazione da parte del medesimo a posizionare nel cortile e nell'an-drone di ingresso vetrine di modeste dimensioni
4) Vero che il 26 aprile 2017 il signor sottoscriveva per accettazione l'allegato Parte_2
integrativo alla proposta di locazione di cui al capitolo che precede;
e vero che il giorno successivo il locatore firmava per accettazione la proposta di locazione avanzata dal signor Parte_1
5) Vero che il 22 giugno 2017 il signor sottoscriveva la proposta di locazione 19 aprile Parte_1
2017 'per avvenuta conoscenza dell'accettazione'
6) Vero che nei mesi da luglio a dicembre 2017 il signor insisteva con il signor Parte_1 [...] affinché gli venissero concessi in locazione i locali dell'immobile di Milano via Monte Parte_2
Napoleone 13 già a far data dall'inizio del mese di febbraio 2018
11) Vero che agli inizi di marzo 2018 il signor invitava il si-gnor a Parte_2 Parte_1
presentarsi il 12 marzo 2018 presso gli uffici di MA Reliance in Milano via Boccaccio 37 per sottoscrivere il contratto definitivo di locazione;
e vero che a tale data il signor ometteva Parte_1
di presentarsi
12) Vero che nei giorni successivi alla data di cui al capitolo che precede, i signori e Parte_2
CP_
senza interpellare l'Agenzia di intermediazione immobiliare e l'arch. , intavolavano Parte_1
trattative volte alla ri-soluzione consensuale del contratto preliminare di locazione del 19 aprile 2017
14) Vero che nel maggio 2019 il signor corrispondeva all'Agenzia MA Reliance di Parte_2
DA TA e C. S.a.s. la somma di € 11.000,00 oltre IVA a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione alla locazione dell'immobile sito in Milano via Monte Napoleone 13
15) Vero che il 2 aprile 2019 il signor DA TA, nella sua qualità di socio accomandatario di
MA Reliance di DA TA e C. S.a.s. cedeva il suo credito, pari a 16.500,00 oltre IVA, relativo alla provvigione maturata nei confronti del signor a seguito della conclusione Parte_1 dell'accordo preliminare con il signor avente a oggetto la locazione dell'immobile Parte_2
sito in Milano via Monte Napoleone 13
Si indicano a testi: signor DA TA c/o Re/max Reliance S.a.s. di DA TA e C., in Milano via
Boccaccio 37; avv. Cristiana Fani c/o NASaW Avvo-cati, in Milano via Senato 12; dott. Sabino
Ventura, con Studio in Milano via San Vittore 47; dott. c/o Studio Associato BT&O ES
, in Gallarate (VA) largo Ca-mussi 2. Controparte_2
Nel merito
pagina 3 di 14 respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
1261 del 29 gennaio 2024
In ogni caso
porre a carico dell'opponente compensi professionali e spese del presente grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dell'arch. , il Tribunale di Milano aveva emesso, in data Controparte_1
09.06.2020, il decreto ingiuntivo n. 6024/2020, con il quale veniva ingiunto a il Parte_1
pagamento di euro 20.130,00, oltre interessi e spese. A fondamento della domanda monitoria l'arch.
CP_ aveva dedotto di essere cessionaria del credito che l'agenzia di mediazione MA Reliance di
DA TA & C. s.a.s. aveva maturato a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione prestata a favore del sig. in relazione alla locazione (per il canone annuo di euro 110.000,00) Parte_1 dell'immobile sito in Milano, via Montenapoleone 13, di proprietà di L'affare Parte_2 si era concluso a seguito dell'accettazione, da parte della proprietà, della proposta di locazione sottoscritta da in data 19.04.2017 e integrata in data 26.04.2017 e dalla successiva rinuncia, Parte_1 da parte di quest'ultimo, alla condizione sospensiva inizialmente apposta.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio con atto di Parte_1
CP_ citazione l'arch. L'attore opponente eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima e, nel merito, l'inesistenza del credito monitorio, in quanto non era maturato il diritto alla provvigione in capo al mediatore. Il contratto, infatti, non poteva considerarsi concluso in quanto non si erano avverate le condizioni essenziali previste per la stipula del definitivo: l'ottenimento di assenso del condominio interessato al posizionamento di alcune vetrine sulla via principale e nel cortile del palazzo ed il rilascio dei locali da parte del precedente conduttore dell'immobile, l'Immobiliare
Topone, entro la data del 1° gennaio 2019. In ogni caso, il diritto alla provvigione era da considerarsi prescritto in virtù del decorso del termine annuale di cui all'art. 2950 c.c., in quanto la prima richiesta relativa al pagamento della stessa era stata formulata tardivamente in data 24.05.2019.
CP_ Si costituiva in giudizio l'arch. , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente a versare a lei medesima la somma di € 20.130,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia. Quanto alla presunta carenza di legittimazione attiva, l'opposta deduceva che l'atto di cessione del credito non richiede né l'assenso del debitore ceduto né la previa notifica al medesimo. Deduceva, inoltre, che l'affare si era concluso a seguito della rinuncia da parte dell'attore pagina 4 di 14 alle condizioni sospensive a cui aveva inizialmente subordinato l'efficacia della proposta. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposta deduceva che il credito del mediatore sarebbe divenuto esigibile solo alla fine del mese di dicembre 2018 quando l'agenzia, in prossimità della stipula del contratto definitivo, era venuta a conoscenza del fatto che le parti avevano risolto il contratto preliminare;
la richiesta di provvigione avanzata nel mese di maggio 2019 era dunque tempestiva.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n.1261/2024 pubblicata in data 29.01.2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 6024/2020, condannando l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00. Nello specifico, il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
nel merito, riteneva fondata la domanda di parte opposta essendosi perfezionato il preliminare del contratto di locazione per effetto della sua intermediazione, e non prescritto il diritto di credito, in quanto azionato entro il termine annuale dalla esigibilità del medesimo.
proponeva appello avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
avanzate nel primo grado di giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo n. 6024/2020 per i seguenti motivi:
1) manifesta illogicità della sentenza di primo grado per errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e
CP_ dell'art. 1264 c.c. con riferimento alla carenza di legittimazione attiva dell'arch. , in quanto la notificazione dell'atto di cessione del credito al debitore ceduto è avvenuta ad opera della cessionaria e non del cedente, gravando dunque sulla prima la prova del trasferimento del diritto di credito, prova certa che nel caso di specie è mancata;
2) manifesta illogicità della sentenza di primo grado per errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2719 c.c., laddove non ha rilevato la mancata produzione dell'originale del documento di cessione del credito ed, anzi, utilizzato a fondamento della decisione un documento in copia fotostatica che era stato disconosciuto da parte opponente;
3) manifesta illogicità della sentenza per errata applicazione degli artt. 1754, 1755 e 1757 c.c. per aver erroneamente ritenuto che il preliminare di locazione si fosse perfezionato e che risultasse completo di tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo. Lo scambio di proposta e accettazione avrebbe fatto sorgere non un contratto preliminare di locazione bensì un c.d. preliminare di preliminare, inidoneo ad abilitare le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio ex art. 2932 c.c. ovvero per il risarcimento del danno da inadempimento, indi non affare idoneo ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c. a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime;
pagina 5 di 14 4) manifesta illogicità della sentenza per errata applicazione dell'art. 2950 c.c. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, deve ritenersi ampiamente prescritto il diritto del mediatore alla provvigione essendo decorso più di un anno tra la data di stipulazione del contratto preliminare (22.06.2017) e la data in cui per la prima volta veniva richiesto il pagamento della provvigione (maggio 2019). Il diritto al compenso del mediatore doveva ritenersi maturato con la conclusione dell'affare ovvero con la stipulazione del preliminare di locazione, a nulla rilevando i successivi eventi intercorsi tra le parti, quali la risoluzione del contratto o la circostanza che il pagamento sia stato posticipato al momento della stipulazione del contratto di locazione. Anche qualora si volesse considerare concluso l'affare al momento della rinuncia da parte del alla condizione sospensiva apposta alla proposta di locazione, il diritto Parte_1
alla provvigione dovrebbe considerarsi ugualmente prescritto, essendo la stessa avvenuta con comunicazione inviata in data 23 febbraio 2018.
CP_ L'arch. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
All'udienza del 05.11.2024 il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 04 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., che con successivo provvedimento, vista la riassegnazione ad altro istruttore, veniva rinviata per i medesimi incombenti al
15.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e il secondo motivo di appello, concernenti il difetto di legittimazione attiva (rectius, la
CP_ titolarità del diritto di credito) dell'arch. , che si è affermata cessionaria del credito di MA verso l'appellante, possono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
In base all'orientamento consolidato della Suprema Corte, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, e perciò il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art.1264 c.c.; quest'ultima
è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dal pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario nonché(…)per risolvere il conflitto tra più cessionari
” (Cass. sent. n. 9810/2024). Nel caso di specie, dunque, risulta pacifico che la notifica del contratto di pagina 6 di 14 cessione a non fosse necessaria, non essendovi alcun conflitto tra più cessionari da Parte_1
risolvere e non risultando che il debitore ceduto abbia corrisposto nulla al creditore cedente MA. In ogni caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”
(cfr. Cass. n. 1770 del 28.01.2014).
La Suprema Corte ha inoltre più volte ribadito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ ord. 5478/2024; Cass. civ. sent. n. 749/2024); ne consegue che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche mediante testimonianze o presunzioni.
Orbene, parte appellata ha prodotto in giudizio l'accordo di cessione del credito intervenuto tra se medesima quale cessionaria e l'agenzia MA Reliance in qualità di creditore cedente (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio), accordo documentale sulla cui veridicità - esattamente come affermato dal giudice di prime cure - non vi è ragione di dubitare.
E' ben vero che l'odierno appellante ha sempre contestato tale documento - prodotto in copia fotostatica e non in originale - ma è da escludere che tale contestazione in sé sia sufficiente a paralizzare ogni efficacia probatoria del documento stesso.
Anzitutto, non si può vertere in tema di disconoscimento della sottoscrizione a norma dell'art. 214
c.p.c., che consiste nella negazione della parte contro la quale la scrittura privata è prodotta di aver apposto la propria firma al documento;
tale disconoscimento può dunque essere effettuato esclusivamente dal “soggetto che appare essere autore della sottoscrizione e non già dal soggetto che contesta l'opponibilità del documento, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata inter alios venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice” (cfr. Cass. n. 9024 del 30/04/2005,
Cass. n. 24168 del 13/10/2017, Cass. 20814 del 20/08/2018).
Non è poi assolutamente efficace la contestazione relativa alla mancata produzione in giudizio del documento originale, contestazione che - come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
- deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, mediante evidenziazione del documento che si intende contestare e degli aspetti differenziali rispetto all'originale (per tutte, Cass., ord. 26200/2024): nel caso pagina 7 di 14 di specie, per contro, l'odierno appellante si è limitato a genericamente dubitare dell'autenticità e della genuinità del documento stesso, affermando nel merito l'inverosimiglianza del suo contenuto.
E' peraltro anche principio consolidato che “in tema di prova documentale il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzabilità della scrittura, il primo non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”, come avvenuto nel caso in specie (cfr. Cass. sent n. 12737 del 23/05/2018, Cass. sent. n. 14950 del 08/06/2018, Cass. sent. n. 1324 del 18/01/2022). In altri termini, la produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne - come nel caso di specie - l'efficacia rappresentativa. Non solo:
In definitiva, correttamente il Tribunale ha tratto la propria convinzione presumendo da un lato la conformità della scrittura prodotta all'originale, e valorizzando dall'altro la circostanza della mancanza totale di rivendicazioni del terzo cedente (l'agenzia MA), a sua volta ben desumibile dalla mancata allegazione dell'odierno appellante di aver ricevuto richieste di pagamento da parte della MA, o tantomeno di aver provveduto al pagamento direttamente a quest'ultima. CP_ In definitiva, la titolarità soggettiva della posizione creditoria azionata in capo all'arch. risulta provata.
2. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che, con lo scambio di proposta e accettazione, si sia perfezionato tra le parti un contratto preliminare, laddove invece, nella specie, si sarebbe concluso un mero c.d. preliminare di preliminare.
Il motivo è infondato.
Come noto, il contratto preliminare è il negozio giuridico con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, del quale deve essere già determinato il contenuto essenziale, pena l'invalidità per indeterminatezza. In caso di inadempimento del preliminare, oltre all'integrazione di responsabilità contrattuale cui consegue la condanna al risarcimento dei danni, la legge pone a disposizione della parte che vi ha interesse la facoltà di ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti che avrebbe prodotto il contratto definitivo (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.): ed è proprio l'integrazione di una siffatta fattispecie vincolante pagina 8 di 14 che corrisponde, secondo l'univoca e tralatizia giurisprudenza (vd., fra le più recenti, Cass. ord. n.
28879/2022), alla conclusione di un “affare” idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il sorgere dell'obbligazione di pagamento in favore del mediatore che ha messo in contatto le parti.
Diversamente, viene definito “preliminare di preliminare” un contratto caratterizzato da una puntuazione vincolante solo su alcune parti della futura disciplina contrattuale, non su altre che restano da concordare secondo buona fede. In sostanza, sarebbe solo un accordo-tappa nel corso delle trattative: “pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime” (cfr. Cass. sent. n. 31431/2023).
Nel caso di specie è indubbio invece che con l'accettazione della proposta da parte del sig.
[...]
e la sua comunicazione al proponente si sia perfezionato tra le parti un vero e proprio Parte_2
contratto preliminare di locazione, completo di tutti gli elementi essenziali del successivo contratto definitivo, poiché ivi già si contemplavano: l'indicazione delle parti, la descrizione dell'immobile, la tipologia del contratto, l'ammontare del canone della locazione, la durata della stessa ed il termine per la consegna dell'immobile.
La tesi dell'appellante si pone d'altronde in contrasto anche con i documenti prodotti in giudizio, alcuni dei quali redatti e sottoscritti proprio dallo stesso tra i quali: la missiva del 23 febbraio Parte_1
2018 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) avente ad oggetto la “conferma del contratto preliminare di locazione”, con cui l'appellante precisava che “con la Sua accettazione della mia proposta di locazione del 19 aprile 2017 (…) si è perfezionato un contratto preliminare di locazione”; l'accordo di
“Risoluzione consensuale del contratto preliminare di locazione” (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado appellante), che al punto 2 rappresenta che le parti hanno concordato “di risolvere consensualmente il contratto preliminare di locazione (…) avente ad oggetto i locali siti in Milano, via Montenapoleone
13”. Oltretutto, nella proposta di locazione immobiliare sottoscritta da il 19 aprile 2017 Parte_1
(cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) si specifica che la stessa “è destinata a divenire contratto di locazione in caso di accettazione da parte del locatore”, tant'è che al punto 8 della stessa, rubricato
“Conclusione del contratto preliminare”, si prevede espressamente che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il PROPONENTE avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del locatore”.
pagina 9 di 14 In conformità con quanto previsto al punto 8 della proposta, il contratto preliminare si perfezionava dunque in data 22 giugno 2017 con la sottoscrizione della medesima da parte dello stesso Parte_1
“per avvenuta conoscenza dell'accettazione” (cfr. doc. 13 appellata), come anche confermato dall'appellante stesso nel corso dell'interrogatorio: “confermo che il 22 giugno ho sottoscritto la proposta per avvenuta conoscenza dell'accettazione” (cfr. verbale udienza del 31.03.2022).
Non vi sono dubbi, pertanto, sull'avvenuta conclusione dell'affare idoneo - ex art. 1755 c.c. - a fondare il titolo azionato, ossia l'accordo - denominato dichiarazione “di riconoscimento di provvigione” - sottoscritto dall'appellante in data 19.04.2017 (cfr. doc.3 fasc. monitorio). Con tale documento
[...]
“dichiara di riconoscere ed accettare l'attività di mediazione della EM (…) a favore Parte_1 della quale si impegna a versare l'importo pari al 15% del canone annuo oltre IVA, da pagarsi al momento della stipulazione del contratto di locazione. Tale provvigione, inoltre, sarà ugualmente dovuta anche in caso di rinuncia alla locazione dal Conduttore successivamente alla comunicazione dell'avvenuta accettazione ai sensi degli artt. 1326 e 1755 del codice civile”: previsione esplicita, quest'ultima, che non lascia peraltro adito alcuno a dubbi sulla debenza del compenso anche nel caso - poi effettivamente verificatosi - di successiva rinuncia delle parti alla conclusione del contratto definitivo.
Infine, come più estesamente si esporrà nel paragrafo seguente relativo alla decorrenza del termine prescrizionale - e, pertanto, alla scansione temporale dei fatti - il contratto preliminare diventava anche pienamente efficace nel successivo febbraio-marzo 2018, allorché l'odierno appellante rinunciava alla condizione sospensiva posta nel suo interesse e le parti (ad abundantiam) si davano reciproca conferma dell'accordo: di talché nessuna efficacia ostativa alla maturazione del diritto alla provvigione risulta attribuibile - ai sensi dell'art. 1757 c.c., secondo cui “se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva il diritto alla provvigione sorge quando si verifica la condizione” - alla condizione sospensiva inizialmente apposta.
3. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta (in subordine) l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione per decorrenza del termine annuale ex art. 2950 c.c.
Anche questo motivo è infondato.
Al fine di verificare da quando decorreva il termine annuale di prescrizione del diritto alla provvigione azionato, è opportuno ricostruire ancora una volta i fatti di causa.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, risultano documentate le seguenti circostanze:
pagina 10 di 14 - in data 19 aprile 2017 ha sottoscritto, con l'intermediazione di MA, Parte_1 una proposta di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile di proprietà di
[...]
con durata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2014 e con consegna dei Parte_2
locali prevista per il 1° gennaio 2019 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
- in data 26.04.2017, la proposta di cui sopra è stata integrata con l'aggiunta dell'impegno del proponente ad anticipare la decorrenza della locazione in caso di liberazione anticipata dei locali e con la subordinazione dell'efficacia della proposta al previo assenso da parte del condominio al posizionamento di alcune vetrine nel cortile interno e sulla facciata e all'uso dell'androne condominiale, e ciò al fine di consentire una maggior visibilità del marchio e dei prodotti del futuro conduttore (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
- è altresì pacifico che la proposta così integrata sia stata accettata dalla proprietà e che l'accettazione sia stata comunicata al proponente in data 22 giugno 2017 (indi, secondo quanto più sopra argomentato, perfezionandosi così un contratto preliminare di locazione);
- con successiva mail del 16 febbraio 2018 comunicava a che il Parte_2 Parte_1
condominio non aveva prestato assenso al posizionamento delle vetrine, invitandolo a decidere se confermare la proposta o ritenersi libero dalla medesima (cfr. doc. 3 opponente);
- con pec del 23 febbraio 2018, dichiarava di rinunciare alla condizione Parte_1
sospensiva in quanto posta nel suo esclusivo interesse, e invitava il proprietario ad attivarsi per la liberazione dei locali dal precedente conduttore entro il 1° gennaio 2019 (cfr. doc 8 fascicolo monitorio);
- in data 3 marzo 2018 rispondeva a invitandolo a presentarsi per la Parte_2 Parte_1
stipula del contratto definitivo ed informandolo di aver raggiunto un accordo con
Immobiliare Topone per la liberazione anticipata dei locali, sicché la locazione avrebbe avuto decorrenza dalla data di liberazione degli stessi (cfr. doc. 16 opposta);
- a tale richiesta seguiva la missiva del 12 marzo 2018 di in cui quest'ultimo Parte_1
faceva presente che non poteva stipularsi alcun contratto definitivo non avendo la prova della risoluzione del contratto di locazione con Immobiliare Topone e della liberazione dei locali da parte di quest'ultima. Ribadiva però la vincolatività del contratto preliminare senza più menzionare la condizione sospensiva;
- successivamente le parti stipulavano un accordo di risoluzione consensuale con cui rinunciavano a far valere il vincolo giuridico derivante dalla stipula del preliminare di locazione.
pagina 11 di 14 Tanto premesso è indubbio, come pure già esposto, che il contratto preliminare nel caso di specie si è perfezionato il 22 giugno 2017 e che la condizione sospensiva è venuta meno il 23 febbraio 2018 (cfr. pec in pari data di . Parte_1
E' altresì pacifico e documentato che il pagamento della provvigione (vd. dichiarazione di cui sopra) avrebbe però dovuto effettuarsi “al momento della stipulazione del contratto di locazione”. Si rientra pertanto evidentemente - e quantomeno per via della presunzione ex art. 1184 c.c. - in ipotesi di termine fissato a favore del debitore, fattispecie in cui “la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta” (Cass. ord. n. 1947 del 25 gennaio 2018).
Poiché l'esigibilità del pagamento in favore di MA, cui erano obbligati i contraenti, era differita al momento della stipulazione del contratto di locazione definitivo (1° gennaio 2019), è a questo termine - in conformità al principio generale per cui la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: art. 2935 c.c. - che si deve ovviamente far riferimento ai fini del decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2950 c.c.: la lettura proposta dall'appellante secondo cui il termine decorreva dalla conclusione dell'affare a giugno 2017 comporterebbe d'altronde l'assurda conseguenza che MA si sarebbe vista prescrivere il suo diritto di credito prima ancora di poterlo azionare.
Al più, il termine può essere anticipato al momento in cui si abbia la prova della conoscenza, in capo a
MA, della rinuncia delle parti alla stipula. Tale momento è stato individuato a fine dicembre 2018: circostanza temporale che - anche laddove non si voglia valorizzare l'esplicita testimonianza in tal senso di DA TA (cfr. verbale di udienza 19.10.2021), socio accomandatario di MA - non è mai stata specificamente contestata (né, in senso contrario, è mai stata dedotta una pregressa conoscenza in capo al mediatore dell'accordo risolutorio) e, d'altronde, risulta del tutto verosimile, in assenza di elementi contrari - ed, anzi, avendo appreso ancora a febbraio-marzo 2018 (MA era stata messa in copia nella comunicazione di rinuncia alla condizione sospensiva) che il contratto si sarebbe infine concluso -, che l'agenzia si attivasse mettendosi in contatto con le parti solo in prossimità della data prevista per la stipula (e per la riscossione del suo credito).
Merita d'altronde di essere evidenziata, al fine di sottolineare l'evidente tempestività della richiesta di pagamento a maggio 2019, la circostanza che il condebitore di MA, il proprietario Parte_2
senza nulla obiettare, provvedeva invece a saldare la fattura n. 178/E del 02.05.2019 di
[...]
euro 13.420,00 emessa da MA ed avente appunto ad oggetto il “compenso provvigionale relativo alla locazione dell'unità immobiliare in Milano, via Montenapoleone 13” (cfr. doc. 17 fascicolo primo grado convenuta).
pagina 12 di 14 Il credito vantato nei confronti del sig. nel frattempo ceduto all'appellata, rimaneva invece Parte_1
CP_ insoddisfatto nonostante le diffide di pagamento inviate dall'arch. dei mesi di maggio 2019 (cfr. doc 10 fascicolo monitorio) e maggio 2020 (cfr. doc. 18 parte appellata), che hanno pertanto tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
4. L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi condannato ex art 91 Parte_1
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata arch. Controparte_1
liquidate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in
[...]
tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 20.130,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 1225/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
1261/2024 pubblicata in data 29.01.2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a rifondere alla parte appellata , le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 13 di 14 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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