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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa Anna
FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2836/2023 R.G. promossa, con atto di citazione in appello,
dd. 18.09.2023 e notificato a mezzo pec in data 20.09.2023 da:
(C.F. ), con sede in Udine, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. , rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Bruno Fassetta del Foro di Udine, CP_1
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
appellante;
contro
Controparte_2
, (C.F. ), con sede in Montichiari (BS), Via Tovini n. 7, in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. CP_3
Chiara Bezante del Foro di Brescia, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata;
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 116/2023 del G.d.P. di Udine.
Contratti e obbligazioni varie – deposito.
Causa iscritta a ruolo il 29.09.2023 e trattenuta in decisione all'udienza del
14.01.2025, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., a seguito di discussione orale,
sulle seguenti precisate
CONCLUSIONI:
per parte attrice-appellante: “in via principale e nel merito: in riforma dell'epigrafata sentenza, per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente appello, ogni avversa domanda,
eccezione, istanza o conclusione disattesa e reietta, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla nel giudizio di primo grado, che si riassumono come segue: -nel merito: Parte_1
respingersi l'opposizione e ogni domanda e/o eccezione di c.p., e confermarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in via subordinata: nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo,
condannarsi la CO International S.r.l.s. a pagare alla la somma di €. Parte_1
5.000,00, o la diversa somma che il Tribunale ill.mo riterrà di giustizia, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo;
il tutto, entro i limiti della competenza per valore del Giudice
di primo grado;
con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio.”
per parte convenuta-appellata: “previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento alla presente opposizione confermare la sentenza del Giudice di Pace di
Udine nn. 116/2023 e per l'effetto rigettare l'appello ex adverso proposto e condannare la
Società al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 Parte_1
1°co. cpc per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave per lite temeraria, per inesistenza di ogni comunicazione di legge, e per avere preteso spese non dovute nè
notificate anche solo per messa in mora e comunicazioni di legge previste dalla normativa vigente violando i fondamentali principi di equità e di buon senso.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione a favore del legale antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito compensi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
ha proposto tempestivo appello avanti l'intestato Tribunale avverso la Parte_1
sentenza n. 116/2023 del Giudice di Pace di Udine che, in accoglimento dell'opposizione proposta da CO International s.r.l.s., ha: - revocato il D.I. n. 342/2021 ottenuto dall'odierna appellante nei confronti di controparte per il pagamento della somma di €.
5.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di spese di custodia di un carrello elevatore marca Robustus, aggiudicato il 14.02.2019, all'esito di una gara telematica,
all'odierna appellata e da questa regolarmente pagato il 19.02.2019; - condannato Pt_1
a consegnare il muletto in questione a CO International s.r.l.s.; - posto a carico
[...]
della parte opposta il pagamento delle spese processuali.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della gravata decisione nella parte Parte_1
in cui scrive il G.d.P. che “spettava a l'onere di fornire la prova che CO dovesse Pt_1
pagare la somma di €. 5.000,00 a titolo di spese di custodia e che tale prova non era stata
fornita (peraltro nessuna prova era stata richiesta per dimostrare il 'quantum' della pretesa)”.
Denuncia l'appellante violazione di legge da parte del primo giudice per l'erronea interpretazione delle norme che regolano l'onere probatorio e/o l'erronea valutazione del materiale probatorio, atteso che i documenti da essa prodotti (tra cui i solleciti e la corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l'acquisto ed il pagamento del bene, l'ultimo dei quali datato 29.07.2022) non solo non sarebbero mai stati contestati dalla controparte, ma starebbero a dimostrare il disinteresse dell'aggiudicataria rispetto al ritiro del bene,
protrattosi dall'1.03.2019 (giorno successivo alla scadenza del termine per il ritiro) sino all'11.02.2021 (ultimo giorno conteggiato ai fini dell'addebito delle spese di custodia); il mancato ritiro entro il termine indicato nella fattura pro forma inviata da Parte_1
nell'immediatezza dell'acquisto era stato confermato anche dalle prove testimoniali ed il
3 prezzo applicato per ogni giorno di custodia era quello previsto dal D.M. n. 109
dell'11.02.1997 e D.M. n. 80/2009, per cui null'altro l'appellante sarebbe stata tenuta a provare.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si afferma Parte_1
che in ogni caso l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo non è dovuto dal momento che qualora un aggiudicatario, dopo avere regolarmente pagato il prezzo di aggiudicazione del bene mobile non si attivi per ritirarlo, l'unica azione che l'I.V.G. potrebbe esperire consiste nella vendita della cosa ricevuta in pegno, disciplinata dagli artt. 2756, comma 3, e 2797
c.c., e che, pertanto, non era nelle facoltà di trattenere il bene in custodia per Parte_1
un tempo superiore a 15 giorni ed addebitarne il relativo costo a CO International s.r.l.s..
Questa motivazione non sarebbe condivisibile in quanto la clausola n. 10 delle “condizioni generali”, contenuta in apposita pagina del sito BeniMobili.it e richiamata dal giudice di prime cure, secondo l'appellante contiene semplicemente un avvertimento nei confronti dell'acquirente per il caso in cui questi non provveda al ritiro del bene compravenduto e, se letta ed interpretata nella sua interezza, verrebbe a riconoscere la possibilità per l'I.V.G. di attivare anche una soluzione diversa da quella dell'immediata vendita forzata ex art. 2797
c.c.. Detta conclusione sarebbe avvalorata dall'art. 27, comma 3, del D.M. 11 febbraio 1997
n. 109 che configura anche la facoltà in capo all'istituto di depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell'aggiudicatario, facendo salva, dunque, ogni soluzione diversa da quella di cui all'art. 2979 c.c..
Ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale adito che, in accoglimento del gravame,
respinga l'opposizione e confermi il D.I. opposto e, in via subordinata, condanni l'appellata a pagare a la somma di €. 5.000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, con gli Pt_1
interessi di legge dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese di lite.
CO International s.r.l.s., ritualmente costituitasi, ha resistito all'appello avversario e rassegnato le conclusioni che sono state riportate in epigrafe.
4 La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
all'udienza del 14.01.2025.
L'appello è giuridicamente infondato e va respinto.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare per primo il secondo motivo di gravame che attiene specificamente all'an debeatur. Occorre fin da subito evidenziare che il primo giudice ha fondato l'accoglimento dell'opposizione al D.I. n. 342/2021 proposta da
CO International s.r.l.s. su una doppia motivazione, ossia:
a) in quanto l'art. 10 delle “Condizioni specifiche per ritiro oltre il termine” reperibili sul sito
BeniMobili.it prevede testualmente che, laddove l'aggiudicatario non provveda al ritiro dei beni “entro 5 giorni dal saldo dell'aggiudicazione….l'acquirente è tenuto per ogni successivo
Par giorno di ritardo a corrispondere all' il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M.
Par 15.05.2009 n. 80; decorsi ulteriori 10 giorni l provvederà alla vendita in danno dei beni
non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3, e 2797 c.c.”. Quindi, decorsi i 15 giorni dal saldo dell'aggiudicazione, l'I.V.G. dovrà procedere con la vendita dei beni non ritirati, con la conseguenza che potrà richiedere le spese di custodia solo per il tempo suindicato, ovvero
15 giorni, e non per un periodo indeterminato, come nel caso in esame, mentre dall'istruttoria esperita non vi è evidenza che si sia attivata nei termini e con le Pt_1
modalità sopra descritte;
b) in quanto, anche a voler ritenere che per evitare la procedura di cui sopra, possa Pt_1
decidere di invitare l'acquirente a ritirare il bene, ciò dovrà essere effettuato in tempi contenuti e non certo a distanza di oltre sei mesi (vedi e-mail del 30 e 31.07.2019) o Pt_1
di oltre un anno (vedi avviso di intimazione beni in giacenza del 29.07.2020) rispetto all'aggiudicazione. “In ragione di quanto esposto” – prosegue la sentenza – “si deve ritenere
che non possa non attivarsi tempestivamente per intimare formalmente Pt_1
all'aggiudicatario di ritirare il bene (in relazione al quale sia stato pagato nei termini il prezzo
di aggiudicazione) e, in caso di mancato ritiro, deve procedere alla vendita del bene non
5 potendo, a parere di chi scrive, pretendere per un tempo indeterminato e comunque oltre
quello indicato nelle condizioni generali un corrispettivo per le spese di custodia”.
Orbene, questa seconda motivazione, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione in quanto fa leva implicitamente sul principio di correttezza contrattuale che imporrebbe comunque a di attivarsi in tempi ragionevoli, in modo tale da impedire che le spese Pt_1
di custodia si aggravino e vengano a superare il valore stesso del bene compravenduto (il che è quanto avvenuto nel caso di specie, visto che, a fronte di un prezzo di aggiudicazione del carrello elevatore di €. 1.130,00 più IVA, è stato richiesto l'importo di ben €. 5.000,00 per spese di custodia maturate in circa due anni di giacenza del bene), non ha formato oggetto di specifica impugnazione né l'appellante si è in qualche modo confrontato con essa, con la conseguenza che, per effetto del principio devolutivo dell'appello, sul punto deve ritenersi formato il giudicato.
Si consideri, comunque, ad abundantiam, che la fattura pro forma inviata da Pt_1
il 14.02.2019 contiene sia un'annotazione in cui si legge “N.B. Condizioni contrattuali:
[...]
il ritiro della cosa aggiudicata deve avere luogo nelle 24 ore successive. In caso di ritardo
compete a un diritto di deposito secondo gli usi locali, salva sempre la facoltà di Pt_1
depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell'aggiudicatario” sia, più in basso, tra le “Condizioni di pagamento” la diversa indicazione che “Il ritiro dei beni giacenti presso
l'I.V.G. dovrà essere effettuato entro 5 giorni dall'aggiudicazione e dovrà essere concordato
telefonicamente al fine di predisporre la consegna. In caso di ritardo nel ritiro dei beni
acquistati, saranno applicate le spese di custodia come previsto dal D.M. 109/1997 e
recente D.M. 80/2009”.
A ciò si aggiunga che nella fattura quietanzata del 19.02.2019 (che dovrebbe, anche temporalmente, superare e sostituire quella pro forma) scompare quest'ultima parte e viene mantenuta solo la prima annotazione che fa riferimento ad un diritto di deposito “secondo
agli usi locali”. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che le condizioni concretamente applicate
6 da per la custodia del bene dopo l'acquisto ed il pagamento del prezzo non Parte_1
erano affatto chiare, tanto più se si considera che l'art. 10 delle condizioni specifiche per il ritiro oltre il termine pubblicate sul sito BeniMobili.it disciplinava in maniera ancora diversa il ritiro dei beni rispetto a quanto riportato sui documenti fiscali emessi dall'appellante. Oltre a ciò, non risulta che abbia mai contattato CO subito dopo la vendita per Pt_1
concordare la data del ritiro e/o per indicare la data di messa a disposizione del bene, mentre il totale disinteresse da parte dell'acquirente allegato dall'appellante ha trovato smentita,
oltre che nei documenti acquisiti, anche in sede testimoniale, avendo riferito il teste che nel corso di un accesso presso la da parte di incaricato di Testimone_1 Pt_1
CO quest'ultimo aveva addirittura chiesto l'intervento dei Carabinieri a seguito del rifiuto di consegna del bene se non dietro pagamento delle ingenti spese di custodia richieste.
Il secondo motivo di appello va, pertanto, disatteso ed il primo motivo rimane assorbito nelle argomentazioni fin qui svolte.
Non si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda di parte appellata di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., non potendo ritenersi che abbia Parte_1
agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore di riferimento e per tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2836/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 116/2023 del Giudice Parte_1
di Pace di Udine che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
7 CNA ed IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso, in Udine il 17.01.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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