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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28741/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
10.10.24
TRA
, C.F. , difesa dall'Avv. Emilio Parte_1 CodiceFiscale_1
Trucco RICORRENTE/ATTRICE E
P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa da avv. Carlo Pisani
RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod.
pagina 1 di 5 proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, la ricorrente, premesso di essere stata assunta con contratto di collaborazione d'opera professionale dalla al solo scopo Controparte_2 di ricoprire la figura di guardia medica in equipe presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia e, in generale, al fine di dedicarsi alle sole incombenze di , sostiene Parte_2 di aver svolto numerosi altri incarichi, andando oltre le mansioni che le erano state specificatamente assegnate;
per tale motivo ha chiesto il pagamento delle differenze retributive, pari ad euro 29.216,40; inoltre, ha chiesto il pagamento delle due Pt_1 mensilità di preavviso non corrisposte, per avere la società resistente esercitato il recesso immediato di cui all'articolo 4 del contratto, in assenza di una giusta causa.
Si è costituita la controparte, eccependo la prescrizione presuntiva dei crediti fino al 2018, sostenendo che l'attività svolta rientri in quella prevista dal contratto e sia stata remunerata, e contestando, in ogni caso, lo svolgimento delle prestazioni indicate;
la resistente ritiene, poi, insussistente il diritto all'indennità di preavviso, trattandosi di contrato d'opera professionale.
Ciò premesso, va, in primo luogo, respinta la eccezione di prescrizione presuntiva, avendo la parte resistente contestato la stessa esistenza del credito.
Nel merito, si ritiene che, dal testo degli accordi contrattuali, non sia emersa con certezza la prova che l'attività in sala operatoria esulasse dai compiti della guardia medica.
Infatti, ha aderito al contratto di equipe di seconda guardia di ostetricia e Pt_1 ginecologia in data 31.3.08 (doc. 13 ricorrente) e al contratto di equipe di prima guardia in data 31.10.16 (doc. 14); inoltre, in data 29.9.08, le parti hanno sottoscritto un contratto di collaborazione autonoma per prestazioni ambulatoriali di ostetricia e ginecologia (doc. 3); l'accordo quadro di seconda guardia del 1.3.2007 depositato dalla parte ricorrente (doc. 2), al quale avrebbe aderito con il contratto del 2008, non indica la natura delle mansioni da svolgere, prevedendo unicamente, all'art. 2, lo svolgimento di assistenza ostetrica e ginecologica e, all'art. 3, che la scelta dei metodi di cura e diagnosi e la loro esecuzione sarà sotto la responsabilità del medico.
Il precedente contratto di seconda guardia del 2000 (doc. 1 resistente), prevedeva all'art. 2 che l'equipe svolgesse tutte l'attività della branca di ostetricia e ginecologia, espressamente indicate in attività di sala parto, sala operatoria, ambulatorio e reparto, in collaborazione con i ginecologi dipendenti e con l'equipe di prima guardia, prevedendo all'art. 4 analoga clausola di responsabilità nella scelta di cura e diagnosi.
La casa di cura resistente ha, poi, prodotto il contratto di equipe di prima guardia del pagina 2 di 5 24.7.00, cui ha aderito nel 2016, che prevede un identico articolo 2 sulla attività da Pt_1 svolgere, rispetto a quello dell'equipe di seconda guardia del 2000, comprensivo, quindi, dell'attività di sala operatoria;
la parte attrice non ha indicato e allegato quale altro contratto di equipe di prima guardia sia stato mai sottoscritto.
La analisi di tale documentazione, fa ritenere plausibile che la assenza di indicazioni nel contratto di seconda guardia del 2007 sulla attività svolta dalla equipe, sia solo una mera svista, dandosi per scontato lo svolgimento di tutta l'attività necessaria nella branca di ginecologia ed ostetricia durante la guardia medica.
In ogni caso, dopo il 2016 con l'adesione al contratto di prima guardia, tale attività è espressamente indicata tra quelle di spettanza di , mentre, per il periodo precedente, Pt_1 resta incerta la specifica mansione per la quale la predetta è stata assunta, impedendo, comunque, di verificare se nella attività di guardia sia ricompresa l'attività in sala operatoria.
Ma c'è un ulteriore aspetto che non rende accoglibile la domanda di;
infatti, deve Pt_1 ricordarsi che in tema di prestazioni professionali, il creditore, in qualità di attore deve dimostrare gli elementi su cui si basa la sua pretesa e anche in base al principio di vicinanza dell'onere della prova, deve dimostrare sia l'an che il quantum del proprio diritto, specificando in modo puntuale l'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. 3377/23). Analoga giurisprudenza si rinviene anche in ambito lavoristico, con considerazioni trasponibili al caso di specie, ad esempio, qualora il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive;
egli avrà, allora, l'onere di allegare (e provare) esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e fornire la relativa prova (ex plurimis, Cass. n. 11925/2003; Cass. n. 8025/2003; Cass. n. 6238/2001).
Oppure in caso di richiesta di compenso per lavoro straordinario, ove è a carico del lavoratore la prova dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, della prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente ( Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2006, n. 12434).
Nel caso di specie, non ha fornito suddetta prova, né ha articolato prove orali Pt_1 rilevanti a tal fine. In particolare, i capitoli di prova da 1 a 14 riguardano la attività di collaborazione di guardia medica che non è contestata ed è stata remunerata, mentre i capitoli da 15 a 20, che si riportano testualmente per comodità espositiva, riguardano la attività ulteriore di cui si chiede la remunerazione: pagina 3 di 5 “15. Vero che alla ricorrente veniva altresì imposto di:
➢ Aiutare all'interno della sala operatoria, presieduta dal Dott. e dal Dott. poi Per_1 Per_2 sostituito dal mese di ottobre 2015 dal nuovo primario Dott. Persona_3
➢ Durante la guardia diurna, svolgere attività di chirurgia minore (raschiamenti abortivi e post partum), coprire i turni presso l'ambulatorio convenzionato in luogo dei medici dipendenti e, infine, coprire Sala Operatoria e Ambulatoria in aggiunta ai turni di Guardia;
➢ Gestire i ricoveri e i tagli cesarei di lista che esulavano dai cesarei urgenti della sala parto;
16. Vero che I turni in Sala Operatoria avevano inizio solitamente alle ore 08:00 e terminavano alle ore 14:00 (in casi straordinari, anche oltre)?
17. Vero che solo nell'anno 2008 la ricorrente copriva ben 12 turni di Sala Operatoria, di cui 10 contestualmente ai turni di I° Guardia e 2 per cui la dott.ssa doveva specificatamente Pt_1 presentarsi in reparto;
il tutto per un totale pari a 72 ore (6 ore x 12 turni)?
18. Vero che nell'anno 2009, invece, i turni in Sala Operatoria svolti dalla ricorrente aumentavano a 16 e, così, per un totale pari a 96 ore?
19. Vero che, per quanto riguarda gli anni a seguire, i turni venivano distribuiti nel seguente modo:
• Anno 2010: 13 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 78 ore;
• Anno 2011: 17 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 102 ore;
• Anno 2012: 12 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 72 ore;
• Anno 2013: 18 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 108 ore;
• Anno 2014: 18 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 108 ore;
• Anno 2015: 18 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 108 ore;
• Anno 2016: 28 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 168 ore;
• Anno 2017: 18 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 108 ore;
• Anno 2018: 20 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 120 ore;
• Anno 2019: 34 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 204 ore;
• Anno 2020: 18 turni in Sala Operatoria, per un totale di n. 108 ore;
20. Vero che la dott.ssa si trovava molto spesso nella necessità di dover sopperire alle carenze Pt_1 di personale della struttura svolgendo prestazioni professionali in Sala Operatoria in assenza di remunerazione, contestualmente ai turni di sala parto e, alcune volte, al di là del monte ore concordato?”
Come può evincersi dalla formulazione dei capitoli, in primo luogo, è stata descritta in modo generico l'attività professionale che sarebbe stata svolta da in via aggiuntiva Pt_1 alle normali mansioni, definendola con verbi quali “aiutare” in sala operatoria, “coprire” la sala e l'ambulatorio o “gestire” i ricoveri, verbi che non forniscono una idea precisa della prestazione svolta;
si fa riferimento, poi, alla effettuazione di alcuni interventi di chirurgia minore, di cui però non si specifica la data o la paziente.
Inoltre, altrettanto generici sono i capitoli di prova relativi al complessivo monte orario lavorato in sala operatoria, perché non si indica alcun riferimento temporale preciso (data o almeno mese), considerando anche il fatto che la attività in sala operatoria è stata svolta, spesso, in concomitanza di quella di guardia, come affermato dalla stessa . Pt_1
pagina 4 di 5 Una tale lacunosa prospettazione, oltre ad impedire alla controparte di poter controdedurre in modo efficace, al fine di offrire una prova contraria, non permette a questo giudice di ritenere dimostrato con certezza il credito;
inoltre, l'assenza di documentazione a riprova della specifica attività svolta (cartelle cliniche con la indicazione degli interventi, prospetti dei turni svolti etc.), impedirebbe di poter ritenere attendibili e puntuali le dichiarazioni testimoniali sul complessivo monte ore lavorate, trattandosi di un ampio periodo di tempo. Quanto alla domanda di pagamento della indennità di preavviso di due mensilità, deve evidenziarsi che il contratto del 2016 relativo alla adesione alla prima guardia del 2000 non preveda un termine di preavviso, mentre l'applicabilità di quello del 2007 di seconda guardia è stata superata dal passaggio alla prima guardia di . Pt_1
Resterebbe il contratto di collaborazione ambulatoriale del 2008, che prevede un preavviso di due mesi, ma deve rilevarsi che, a prescindere dalla legittimità del recesso, la parte attrice non abbia dimostrato la quantificazione dell'eventuale indennità, non offrendo alcuna indicazione al riguardo (ad esempio una media dei ricavi della attività ambulatoriale nei mesi precedenti, trattandosi di compenso variabile).
Le domande di parte attrice vengono quindi respinte, con condanna alle spese legali di controparte, che vengono liquidate secondo il DM 55/14 in base ai parametri medi per fase di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per fase istruttoria, limitata allo scambio di memorie. Non si accoglie la domanda di condanna ex art. 96 cpc di parte resistente, in quanto non si rinviene un abuso del diritto, non essendo la domanda manifestamente infondata, ma carente a livello probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite di controparte che liquida ex
DM 55/14 in euro 6.713,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 8.4.24
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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