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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 388/2024 tra
, Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7
FU Controparte_8 Per_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 10 luglio 2025, ore 10:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per i ricorrenti l'avv. GALLUSI SANDRO.
E' altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la dr.ssa Rebecca Miceli.
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Gallusi precisa le conclusioni come segue, chiedendo pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertato il
corrispondente diritto degli esponenti signori c.f. e Parte_2 CodiceFiscale_1 Pt_1
, c.f. ,
[...] C.F._2
a)- accertare e dichiarare il possesso ultra ventennale esclusivo, pieno, continuo, ininterrotto, pacifico
e palese dei ricorrenti sulla quota indivisa di 24/144 catastalmente intestata ai convenuti (essendo i pagina 1 di 8 ricorrenti già proprietari della quota indivisa di 120/144), degli immobili descritti in ricorso, siti in
Gualtieri, identificati e censiti al N.C.E.U. di detto Comune al FOGLIO 6, alla Via Giovanni Mazzoli,
come segue: Fabbricato ad uso magazzino
Particella sub. Cat. cl. Consistenza Piano rendita €
295 1 C/2 1 mq. 90 T-1 139,44 dati di superficie mq. 264;
con area di pertinenza di complessivi mq. 1.294;
appezzamento di terreno, identificato e censito al N.C.T. di detto Comune al FOGLIO 6
Particella Qualità cl Superficie R.D.€ R.A.€
90 Semin. Arborato 1 mq. 1.123 10,05 11,60
e per l'effetto;
b)- dichiarare che i ricorrenti signori , nata a [...] il [...] c.f. Parte_2
e , nato a [...] i l 21/10/1938 c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1
, coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno acquistato, a titolo di C.F._2
maturata usucapione, il diritto di proprietà della quota indivisa di 24/144 catastalmente intestata ai
convenuti (essendo i ricorrenti già proprietari della quota indivisa di 120/144), dei beni immobili siti
in Gualtieri, identificati e censiti al N.C.E.U. di detto Comune al FOGLIO 6, alla Via Giovanni
Mazzoli, come segue: Fabbricato ad uso magazzino
Particella sub. Cat. cl. Consistenza Piano rendita €
295 1 C/2 1 mq. 90 T-1 139,44 dati di superficie mq. 264;
con area di pertinenza di complessivi mq. 1.294;
appezzamento di terreno, identificato e censito al N.C.T. di detto Comune al FOGLIO 6
Particella Qualità cl Superficie R.D.€ R.A.€
pagina 2 di 8 b) ordinare ai competenti Uffici di pubblicità immobiliare di Reggio Emilia Agenzia le Parte_3
necessarie trascrizioni e volture ai sensi dell'art. 2651 C.c. con esonero da ogni responsabilità a
riguardo;
c) con rifusione di compenso, spese di causa ed accessori di legge, in caso di resistenza alla
domanda.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e procedendo al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. GALLUSI Parte_1 Parte_2
SANDRO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Piazza Mazzini n.
3/1, Guastalla;
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 [...]
E Controparte_7 Controparte_9 Per_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e - risultanti da Parte_2 Parte_1
visure catastali comproprietari ciascuno per la quota di 60/144 (totale 120/144) delle due unità immobiliari censite al Catasto del Comune di Gualtieri (RE) rispettivamente al
Foglio 6, Particella 295 (fabbricato C/2), ed al N.C.T. al Foglio 6, Particella 90 (terreno
Semin.Arbor.) - hanno promosso il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto per maturata usucapione ventennale del diritto di proprietà sulla restante quota indivisa di 24/144 sulle predette due unità immobiliari (un fabbricato ad uso magazzino cat. C/2 ed un appezzamento di terreno seminativo), convenendo in giudizio coloro che, dall'esame delle visure catastali, risultavano essere gli altri comproprietari degli immobili in questione ( Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e fu ),
[...] Controparte_7 Controparte_8 Per_1
deducendo di averli occupati ed utilizzati come proprietari esclusivi, disponendone liberamente, pubblicamente da oltre venti anni, in modo pacifico, continuo e palese, senza interruzione e senza che qualcuno fosse venuto a rivendicare diritti o pretese di sorta su detti immobili, evidenziando in particolare che nessuno degli altri comproprietari li avesse utilizzati, né avesse impedito l'uso esclusivo da parte dei ricorrenti per oltre venti anni.
La notifica del ricorso, debitamente autorizzata dal Presidente del Tribunale acquisito il parere favorevole del PM, è stata effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale assunta alle udienze del 13/11/2024 e del 16/01/2025; infine, è stata rinviata all'odierna udienza del 10/07/2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
pagina 5 di 8 2.
Ciò posto, preliminarmente, in punto di diritto, va rilevato come alla stregua di quanto disposto dall'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
L'istituto dell'usucapione richiede solo il possesso e non anche l'ignoranza dell'altrui diritto, non risultando, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto di proprietà altrui.
Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato.
L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus"; come noto, il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendi si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicché, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale.
Si evidenzia altresì che colui che vuole far valere l'acquisto dell'intera proprietà su di un bene oggetto di comunione, pur non dovendo dimostrare di aver posto in essere alcun atto di formale interversione del possesso, deve altresì provare di aver esteso il suo possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus" (ex multis Cass. sent. n. 2959/21).
3.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, la prova possa dirsi raggiunta.
pagina 6 di 8 Assume innanzitutto una valenza quantomeno indiziaria della fondatezza della domanda, il fatto che coloro che risultano dalle visure catastali come gli altri comproprietari
(diversi dai ricorrenti) delle due unità immobiliari oggetto di causa, siano tutti nati all'estero, in Francia o in Argentina (tranne fu , di Controparte_8 Per_1
residenza, dimora o domicilio sconosciuti), e si siano di fatto disinteressati, per oltre venti anni, degli immobili in questione, come si evince dalle numerose deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, da cui è risultato chiaro come siano stati gli odierni ricorrente ad essersi comportati, per oltre venti anni, come proprietari esclusivi delle due unità immobiliari in esame.
Ciò è stato confermato dai testi e (all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13/11/2024), nonché dai testi , e Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
(all'udienza del 16/01/2025).
Tali deposizioni testimoniali, tutte concordanti tra loro, appaiono attendibili e rilevanti considerato che provengono da persone che conoscono e frequentano abitualmente i luoghi avendo pertanto una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Si aggiunge poi alla prova testimoniale la documentazione, prodotta dai ricorrenti
(documenti da 9 a 13), attestante gli interventi edilizi commissionati dal Pt_1
L'esito dell'istruttoria orale, coerente con gli elementi indiziari sopra descritti, consente dunque di accogliere la domanda di usucapione formulata dai ricorrenti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene quindi questo Giudice che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, non essendoci stata controversia sulla pretesa azionata, le spese di lite vanno compensate, come peraltro richiesto dagli stessi ricorrenti, i quali infatti nelle conclusioni del ricorso hanno chiesto la rifusione delle spese solo “in caso di resistenza alla domanda”.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , Parte_1
nato a [...] il [...], e di , nata a [...] il Parte_2
06/06/1937, del diritto di proprietà della quota indivisa di 24/144 sulle seguenti unità immobiliari, di cui già erano comproprietari per la quota indivisa di 120/144, identificate e censite al N.C.E.U. del Comune di Gualtieri (RE) come segue:
- Fabbricato ad uso magazzino, Foglio 6, Particella 295, sub 1, Categoria C/2,
Classe 1, Consistenza 90 mq, Rendita € 139,44, Dati di superficie Totale 264 mq;
- Appezzamento di terreno identificato e censito al N.C.T. del Comune di Gualtieri al Foglio 6, Particella 90, Qualità Semin.Arbor. di classe 1, Superficie mq 1.123,
R.D.€ 10,05, R.A.€ 11,60;
2) dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in persona del Conservatore, provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 Semin. Arborato 1 mq. 1.123 10,05 11,60
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 388/2024 tra
, Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7
FU Controparte_8 Per_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 10 luglio 2025, ore 10:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per i ricorrenti l'avv. GALLUSI SANDRO.
E' altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la dr.ssa Rebecca Miceli.
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Gallusi precisa le conclusioni come segue, chiedendo pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertato il
corrispondente diritto degli esponenti signori c.f. e Parte_2 CodiceFiscale_1 Pt_1
, c.f. ,
[...] C.F._2
a)- accertare e dichiarare il possesso ultra ventennale esclusivo, pieno, continuo, ininterrotto, pacifico
e palese dei ricorrenti sulla quota indivisa di 24/144 catastalmente intestata ai convenuti (essendo i pagina 1 di 8 ricorrenti già proprietari della quota indivisa di 120/144), degli immobili descritti in ricorso, siti in
Gualtieri, identificati e censiti al N.C.E.U. di detto Comune al FOGLIO 6, alla Via Giovanni Mazzoli,
come segue: Fabbricato ad uso magazzino
Particella sub. Cat. cl. Consistenza Piano rendita €
295 1 C/2 1 mq. 90 T-1 139,44 dati di superficie mq. 264;
con area di pertinenza di complessivi mq. 1.294;
appezzamento di terreno, identificato e censito al N.C.T. di detto Comune al FOGLIO 6
Particella Qualità cl Superficie R.D.€ R.A.€
90 Semin. Arborato 1 mq. 1.123 10,05 11,60
e per l'effetto;
b)- dichiarare che i ricorrenti signori , nata a [...] il [...] c.f. Parte_2
e , nato a [...] i l 21/10/1938 c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1
, coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno acquistato, a titolo di C.F._2
maturata usucapione, il diritto di proprietà della quota indivisa di 24/144 catastalmente intestata ai
convenuti (essendo i ricorrenti già proprietari della quota indivisa di 120/144), dei beni immobili siti
in Gualtieri, identificati e censiti al N.C.E.U. di detto Comune al FOGLIO 6, alla Via Giovanni
Mazzoli, come segue: Fabbricato ad uso magazzino
Particella sub. Cat. cl. Consistenza Piano rendita €
295 1 C/2 1 mq. 90 T-1 139,44 dati di superficie mq. 264;
con area di pertinenza di complessivi mq. 1.294;
appezzamento di terreno, identificato e censito al N.C.T. di detto Comune al FOGLIO 6
Particella Qualità cl Superficie R.D.€ R.A.€
pagina 2 di 8 b) ordinare ai competenti Uffici di pubblicità immobiliare di Reggio Emilia Agenzia le Parte_3
necessarie trascrizioni e volture ai sensi dell'art. 2651 C.c. con esonero da ogni responsabilità a
riguardo;
c) con rifusione di compenso, spese di causa ed accessori di legge, in caso di resistenza alla
domanda.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e procedendo al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. GALLUSI Parte_1 Parte_2
SANDRO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Piazza Mazzini n.
3/1, Guastalla;
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 [...]
E Controparte_7 Controparte_9 Per_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e - risultanti da Parte_2 Parte_1
visure catastali comproprietari ciascuno per la quota di 60/144 (totale 120/144) delle due unità immobiliari censite al Catasto del Comune di Gualtieri (RE) rispettivamente al
Foglio 6, Particella 295 (fabbricato C/2), ed al N.C.T. al Foglio 6, Particella 90 (terreno
Semin.Arbor.) - hanno promosso il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto per maturata usucapione ventennale del diritto di proprietà sulla restante quota indivisa di 24/144 sulle predette due unità immobiliari (un fabbricato ad uso magazzino cat. C/2 ed un appezzamento di terreno seminativo), convenendo in giudizio coloro che, dall'esame delle visure catastali, risultavano essere gli altri comproprietari degli immobili in questione ( Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e fu ),
[...] Controparte_7 Controparte_8 Per_1
deducendo di averli occupati ed utilizzati come proprietari esclusivi, disponendone liberamente, pubblicamente da oltre venti anni, in modo pacifico, continuo e palese, senza interruzione e senza che qualcuno fosse venuto a rivendicare diritti o pretese di sorta su detti immobili, evidenziando in particolare che nessuno degli altri comproprietari li avesse utilizzati, né avesse impedito l'uso esclusivo da parte dei ricorrenti per oltre venti anni.
La notifica del ricorso, debitamente autorizzata dal Presidente del Tribunale acquisito il parere favorevole del PM, è stata effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale assunta alle udienze del 13/11/2024 e del 16/01/2025; infine, è stata rinviata all'odierna udienza del 10/07/2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
pagina 5 di 8 2.
Ciò posto, preliminarmente, in punto di diritto, va rilevato come alla stregua di quanto disposto dall'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
L'istituto dell'usucapione richiede solo il possesso e non anche l'ignoranza dell'altrui diritto, non risultando, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto di proprietà altrui.
Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato.
L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus"; come noto, il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendi si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicché, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale.
Si evidenzia altresì che colui che vuole far valere l'acquisto dell'intera proprietà su di un bene oggetto di comunione, pur non dovendo dimostrare di aver posto in essere alcun atto di formale interversione del possesso, deve altresì provare di aver esteso il suo possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus" (ex multis Cass. sent. n. 2959/21).
3.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, la prova possa dirsi raggiunta.
pagina 6 di 8 Assume innanzitutto una valenza quantomeno indiziaria della fondatezza della domanda, il fatto che coloro che risultano dalle visure catastali come gli altri comproprietari
(diversi dai ricorrenti) delle due unità immobiliari oggetto di causa, siano tutti nati all'estero, in Francia o in Argentina (tranne fu , di Controparte_8 Per_1
residenza, dimora o domicilio sconosciuti), e si siano di fatto disinteressati, per oltre venti anni, degli immobili in questione, come si evince dalle numerose deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, da cui è risultato chiaro come siano stati gli odierni ricorrente ad essersi comportati, per oltre venti anni, come proprietari esclusivi delle due unità immobiliari in esame.
Ciò è stato confermato dai testi e (all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13/11/2024), nonché dai testi , e Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
(all'udienza del 16/01/2025).
Tali deposizioni testimoniali, tutte concordanti tra loro, appaiono attendibili e rilevanti considerato che provengono da persone che conoscono e frequentano abitualmente i luoghi avendo pertanto una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Si aggiunge poi alla prova testimoniale la documentazione, prodotta dai ricorrenti
(documenti da 9 a 13), attestante gli interventi edilizi commissionati dal Pt_1
L'esito dell'istruttoria orale, coerente con gli elementi indiziari sopra descritti, consente dunque di accogliere la domanda di usucapione formulata dai ricorrenti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene quindi questo Giudice che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, non essendoci stata controversia sulla pretesa azionata, le spese di lite vanno compensate, come peraltro richiesto dagli stessi ricorrenti, i quali infatti nelle conclusioni del ricorso hanno chiesto la rifusione delle spese solo “in caso di resistenza alla domanda”.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , Parte_1
nato a [...] il [...], e di , nata a [...] il Parte_2
06/06/1937, del diritto di proprietà della quota indivisa di 24/144 sulle seguenti unità immobiliari, di cui già erano comproprietari per la quota indivisa di 120/144, identificate e censite al N.C.E.U. del Comune di Gualtieri (RE) come segue:
- Fabbricato ad uso magazzino, Foglio 6, Particella 295, sub 1, Categoria C/2,
Classe 1, Consistenza 90 mq, Rendita € 139,44, Dati di superficie Totale 264 mq;
- Appezzamento di terreno identificato e censito al N.C.T. del Comune di Gualtieri al Foglio 6, Particella 90, Qualità Semin.Arbor. di classe 1, Superficie mq 1.123,
R.D.€ 10,05, R.A.€ 11,60;
2) dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in persona del Conservatore, provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 Semin. Arborato 1 mq. 1.123 10,05 11,60