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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2805
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Maria Giovanna MOSSA Presidente
Dott. Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel reclamo iscritto al n. 2805/24 R.G. proposto
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alghero alla via Parte_1 C.F._1
F.lli Kennedy n. 22 presso la persona e lo studio dell' Avv. Danilo Mattana (C.F.
) che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
– Reclamante –
CONTRO
(C.F. ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_1
Presidente rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Controparte_2
Cambule (C.F. e Giovanni Parisi (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, Viale
Trento n. 69, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
– Reclamato –
E
( ) e CP_3 C.F._5 Controparte_4
( entrambi residenti a[...], C.F._6
- Debitori esecutati -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 20.11.2024 – RG 1168/2024 con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., promosso avverso l'esecuzione posta in essere dall' in forza del titolo Parte_2
costituito dalla sentenza Tribunale di Sassari n. 494/2023 - R.G. 1998/2022.
Ha allegato che:
- con sentenza n. 494/2023 - RG 1998/2022, il Tribunale di Sassari aveva accertato che la
[...]
era proprietaria dell'immobile sito in Alghero, Loc. Fertilia, Via Pola n. Controparte_1
28, distinto al catasto fabbricati al Foglio 49, mappale 263, sub. 14 e ha ordinato l'immediato rilascio del bene da parte dei convenuti e , condannandoli altresì Controparte_4 CP_3 al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 27.270,00 oltre interessi e alla rifusione delle spese legali liquidate in € 2.223,50 oltre accessori;
- alla luce di ciò, l'Amministrazione Regionale in data 3 aprile 2024, aveva notificato agli intimati e il titolo esecutivo costituito dalla sentenza e l'atto di precetto CP_3 Controparte_4 con intimazione di lasciare l'immobile di Via Pola n. 28;
- su istanza del creditore procedente RAS - in data 25/06/2024 – era stato notificato il preavviso di rilascio dell'immobile ex art. 608 c.p.c. in quanto non spontaneamente avvenuto;
- in data 25 luglio 2024, a seguito dell'avvio della procedura esecutiva con accesso presso l'immobile di Fertilia Via Pola n. 28 ad opera dell'ufficiale giudiziario volto al rilascio dello stesso,
l'odierna ricorrente (figlia dei sig.ri e ) era venuta a conoscenza della Parte_1 Pt_1 CP_3
sentenza n.494/2023, RG 1998/2022, con la quale il Tribunale di Sassari aveva ordinato ai signori e il rilascio dell'immobile in favore della CP_3 Controparte_4 Controparte_1
;
[...]
- nella successiva data del 10 settembre il sig. , fratello dell'odierna istante, Persona_1
aveva impedito l'accesso all'immobile dell'ufficiale giudiziario - recatosi nuovamente presso l'abitazione di Via Pola per dar seguito alla procedura esecutiva di rilascio -, dichiarando che la sentenza posta a fondamento dell'esecuzione non fosse a lui opponibile;
stante il rifiuto al rilascio dell'immobile, l'esecuzione era stata rinviata al 24 ottobre e successivamente al 26.11.24;
- la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 615 CPC iscritto col n° 1168/2024 presso Parte_1
il Tribunale di Sassari, con relativa istanza di sospensione, cui era seguita l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 20.11.2024 (di rigetto), oggetto del presente reclamo.
Il reclamo deve essere rigettato in quanto la tesi difensiva dell'opponente (oggi reclamante) secondo la quale
Pagina 2 - il procedimento esecutivo sarebbe “viziato ab origine dall'inesistenza del titolo esecutivo nei confronti della ricorrente in quanto non coinvolta nella fase cognitiva del giudizio che Parte_1
aveva condotto all'ordinanza di rilascio, né parte del procedimento esecutivo, violando così il principio del litisconsorzio necessario”;
- vanterebbe un diritto autonomo rispetto a quello dei genitori, che non può essere Parte_1 compromesso dall'esecuzione forzata posto che si troverebbe nella posizione di fatto di possedere in modo pubblico, pacifico, continuato, uti dominus l'immobile per cui è causa fin dalla nascita (dal
2001) e che sarebbe pertanto maturato il termine previsto dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione ventennale,
è assolutamente infondata.
Il procedimento di accertamento della proprietà dell'immobile si è correttamente svolto nei confronti dei sig.ri e (che occupavano l'immobile unitamente ai Controparte_4 CP_3
figli , e certificato di residenza e storico di famiglia Persona_1 Controparte_5 Pt_1
agli atti).
[...]
La sentenza conclusiva di detto procedimento (che costituisce titolo per l'esecuzione di cui all'opposizione dell'odierno reclamante) è passata in giudicato ed ha efficacia nei confronti di chiunque, nella fase esecutiva, si trovi ad occupare l'immobile.
In tal senso insiste giurisprudenza consolidata secondo cui “In tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo”
(Cassazione civile sez. III - 02/09/2013, n. 20053; in termini Cassazione civile sez. II - 13/02/2007,
n. 3087); “la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone” (cfr. Cass. n. 15083/00, n. 3183/03, n. 9024/05, n.
3087/07).
La circostanza che risiedesse ininterrottamente nell'immobile di Via Pola n. 28 fin Parte_1
dalla sua nascita (ovvero dal 2001) non appare - di tutta evidenza - avere le caratteristiche necessarie per ritenere sussistente in capo all'opponente un diritto autonomo (di proprietà a titolo originario per usucapione) opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio.
Ciò posto, nel caso in cui, come quello di specie, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo
Pagina 3 esecutivo, tale situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromici all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore di riferimento: da 52.000 a 260.000 – materia: procedimento cautelare – valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni trattate); sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante alla rifusione, in favore della reclamata, delle spese processuali che si liquidano in euro 1.752,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Mossa
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
Pagina 4
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Maria Giovanna MOSSA Presidente
Dott. Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel reclamo iscritto al n. 2805/24 R.G. proposto
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alghero alla via Parte_1 C.F._1
F.lli Kennedy n. 22 presso la persona e lo studio dell' Avv. Danilo Mattana (C.F.
) che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
– Reclamante –
CONTRO
(C.F. ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_1
Presidente rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Controparte_2
Cambule (C.F. e Giovanni Parisi (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, Viale
Trento n. 69, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
– Reclamato –
E
( ) e CP_3 C.F._5 Controparte_4
( entrambi residenti a[...], C.F._6
- Debitori esecutati -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 20.11.2024 – RG 1168/2024 con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., promosso avverso l'esecuzione posta in essere dall' in forza del titolo Parte_2
costituito dalla sentenza Tribunale di Sassari n. 494/2023 - R.G. 1998/2022.
Ha allegato che:
- con sentenza n. 494/2023 - RG 1998/2022, il Tribunale di Sassari aveva accertato che la
[...]
era proprietaria dell'immobile sito in Alghero, Loc. Fertilia, Via Pola n. Controparte_1
28, distinto al catasto fabbricati al Foglio 49, mappale 263, sub. 14 e ha ordinato l'immediato rilascio del bene da parte dei convenuti e , condannandoli altresì Controparte_4 CP_3 al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 27.270,00 oltre interessi e alla rifusione delle spese legali liquidate in € 2.223,50 oltre accessori;
- alla luce di ciò, l'Amministrazione Regionale in data 3 aprile 2024, aveva notificato agli intimati e il titolo esecutivo costituito dalla sentenza e l'atto di precetto CP_3 Controparte_4 con intimazione di lasciare l'immobile di Via Pola n. 28;
- su istanza del creditore procedente RAS - in data 25/06/2024 – era stato notificato il preavviso di rilascio dell'immobile ex art. 608 c.p.c. in quanto non spontaneamente avvenuto;
- in data 25 luglio 2024, a seguito dell'avvio della procedura esecutiva con accesso presso l'immobile di Fertilia Via Pola n. 28 ad opera dell'ufficiale giudiziario volto al rilascio dello stesso,
l'odierna ricorrente (figlia dei sig.ri e ) era venuta a conoscenza della Parte_1 Pt_1 CP_3
sentenza n.494/2023, RG 1998/2022, con la quale il Tribunale di Sassari aveva ordinato ai signori e il rilascio dell'immobile in favore della CP_3 Controparte_4 Controparte_1
;
[...]
- nella successiva data del 10 settembre il sig. , fratello dell'odierna istante, Persona_1
aveva impedito l'accesso all'immobile dell'ufficiale giudiziario - recatosi nuovamente presso l'abitazione di Via Pola per dar seguito alla procedura esecutiva di rilascio -, dichiarando che la sentenza posta a fondamento dell'esecuzione non fosse a lui opponibile;
stante il rifiuto al rilascio dell'immobile, l'esecuzione era stata rinviata al 24 ottobre e successivamente al 26.11.24;
- la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 615 CPC iscritto col n° 1168/2024 presso Parte_1
il Tribunale di Sassari, con relativa istanza di sospensione, cui era seguita l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 20.11.2024 (di rigetto), oggetto del presente reclamo.
Il reclamo deve essere rigettato in quanto la tesi difensiva dell'opponente (oggi reclamante) secondo la quale
Pagina 2 - il procedimento esecutivo sarebbe “viziato ab origine dall'inesistenza del titolo esecutivo nei confronti della ricorrente in quanto non coinvolta nella fase cognitiva del giudizio che Parte_1
aveva condotto all'ordinanza di rilascio, né parte del procedimento esecutivo, violando così il principio del litisconsorzio necessario”;
- vanterebbe un diritto autonomo rispetto a quello dei genitori, che non può essere Parte_1 compromesso dall'esecuzione forzata posto che si troverebbe nella posizione di fatto di possedere in modo pubblico, pacifico, continuato, uti dominus l'immobile per cui è causa fin dalla nascita (dal
2001) e che sarebbe pertanto maturato il termine previsto dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione ventennale,
è assolutamente infondata.
Il procedimento di accertamento della proprietà dell'immobile si è correttamente svolto nei confronti dei sig.ri e (che occupavano l'immobile unitamente ai Controparte_4 CP_3
figli , e certificato di residenza e storico di famiglia Persona_1 Controparte_5 Pt_1
agli atti).
[...]
La sentenza conclusiva di detto procedimento (che costituisce titolo per l'esecuzione di cui all'opposizione dell'odierno reclamante) è passata in giudicato ed ha efficacia nei confronti di chiunque, nella fase esecutiva, si trovi ad occupare l'immobile.
In tal senso insiste giurisprudenza consolidata secondo cui “In tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo”
(Cassazione civile sez. III - 02/09/2013, n. 20053; in termini Cassazione civile sez. II - 13/02/2007,
n. 3087); “la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone” (cfr. Cass. n. 15083/00, n. 3183/03, n. 9024/05, n.
3087/07).
La circostanza che risiedesse ininterrottamente nell'immobile di Via Pola n. 28 fin Parte_1
dalla sua nascita (ovvero dal 2001) non appare - di tutta evidenza - avere le caratteristiche necessarie per ritenere sussistente in capo all'opponente un diritto autonomo (di proprietà a titolo originario per usucapione) opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio.
Ciò posto, nel caso in cui, come quello di specie, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo
Pagina 3 esecutivo, tale situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromici all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore di riferimento: da 52.000 a 260.000 – materia: procedimento cautelare – valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni trattate); sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante alla rifusione, in favore della reclamata, delle spese processuali che si liquidano in euro 1.752,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Mossa
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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