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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE OS Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2202 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 30/04/1966, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Via Benedetto Civiletti n.3, presso lo studio dell'avv. Lio Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/02/1967, elettivamente domiciliata in Palermo Controparte_1 Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14, presso lo studio dell'avv. Vaccaro Dario che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Luogo di residenza e dimora.- I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto: la IG.ra continuerà Controparte_1
a vivere nella casa coniugale, al momento di proprietà esclusiva del marito, salvo quanto si dirà infra.- A tal proposito, la IG.ra , quale assegnataria della casa coniugale, si obbliga, entro Controparte_1 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, a volturare le intestazioni delle utenze in proprio favore, fermo restando il pagamento dei consumi maturati dalla sottoscrizione del presente accordo.-
2) Regime di affidamento dei figli e loro mantenimento.- Nessuna previsione, in tal senso, dovrà essere disposta da questo Tribunale essendo, tutti i figli, maggiorenni.- Costoro, inoltre, sono pure, tutti, economicamente indipendenti, come da attestazioni e cedolini busta paga che si producono (docc. 6-8), tutti appartenenti alle Forze dell'Ordine e dimoranti fuori Palermo nelle città ove espletano le loro funzioni, e, conseguentemente, neanche a tale titolo, occorre prevedere alcuna disposizione.-
3) Sul contributo di mantenimento per la moglie.- Il IG. oltre a quanto si prevederà , titolare di una edicola, con non ingenti Parte_1 Pt_2 redditi (docc. 9-11), si obbliga a corrispondere alla moglie un contributo mensile di mantenimento di € 300,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito del decreto di omologazione della presente separazione.- Il versamento dovrà essere effettuato entro giorno 5 di ciascun mese, mediante disposizione bancaria alle coordinate che saranno fornite dalla IG.ra .- CP_1 Tuttavia, avendo il IG. nell'ottica della risoluzione della crisi familiare e con lo scopo Pt_1 precipuo di contribuire al sostentamento della moglie, concordato la cessione dell'immobile di Via Nairobi 20, di sua proprietà esclusiva, in favore della IG.ra , già sede di vita della famiglia, CP_1 i coniugi concordano che detto contributo di € 300,00 sarà inderogabilmente dovuto per la durata di mesi 12.- Decorso tale periodo, cesserà l'obbligo di contribuzione qualora la IG.ra reperirà una CP_1 stabile occupazione ovvero percepirà un qualsivoglia altro emolumento, come, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, reddito di inclusione, o trattamento pensionistico, o altro beneficio economico assistenziale non una tantum o meramente periodico, tali da garantirle il proprio sostentamento.- Pertanto, la IG.ra si obbliga a rendersi parte diligente nel richiedere detti Controparte_1 trattamenti, possedendone i requisiti di forma e sostanza, e a comunicare al marito la data di percezione, a partire dalla quale cesserà in via automatica la corresponsione della somma odiernamente concordata.-
2 Qualora l'importo percepito mensilmente dalla (a titolo di trattamento pensionistico o altro CP_1 beneficio economico assistenziale) fosse inferiore ad € 300,00, il coniuge rimarrebbe comunque obbligato per la differenza, fino alla concorrenza di € 300,00 (o maggiore somma rivalutata secondo gli indici ISTAT).- Le parti prevedono, altresì, che la violazione di detto obbligo di comunicazione comporterà pari obbligo di restituzione degli importi in-debitamente percepiti in favore del IG. - Parte_1
4)Sulle altre questioni patrimoniali.- 4A)Al fine di contribuire al sostentamento della moglie e riconoscere il contributo offerto dalla stessa alla costituzione del patrimonio familiare, nell'ottica della risoluzione della crisi familiare e al fine di distribuire il compendio immobiliare in vista della separazione, il IG. si impegna Parte_1 a trasferire, con successivo e distinto atto notarile, in favore della IG.ra , la Controparte_1 titolarità (piena proprietà) dell'appartamento, di sua esclusiva proprietà, sito in Palermo alla Via Nairobi 20 oggi identificato come segue: appartamento per civile abitazione sito nel Comune di Palermo in Via Nairobi 20, facente parte di un edificio in condominio di maggiore consistenza, piano sesto a sinistra salendo la scala, interno 13, composto da sala di ingresso, quattro stanze, cucina- soggiorno, wc doccia, wc, ripostiglio e corridoio di disimpegno, confinante ad est con area soprastante Via Nairobi, a sud con appartamento di proprietà aliena, vano ascensore e corpo scala, ad ovest con vano ascensore ed area soprastante la corsia condominiale di accesso al piano cantinato, a nord con altro edificio, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, con esatta intestazione, al foglio 59, particella 551 sub. 14, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 (doc. 12).- I coniugi convengono che l'atto di trasferimento sarà fatto entro il termine di 120 giorni dalla udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale (anche nell'eventualità in cui tale udienza si tenga ex art. 473-bis.51 c.p.c. tramite il deposito di note scritte) e che detto trasferimento immobiliare avverrà a mezzo di atto pubblico notarile a ministero di un Notaio scelto dal IG. con spese e oneri a carico esclusivo di quest'ultimo.- Parte_1 A tal proposito, le parti dichiarano che detta operazione economica ha causa familiare ed è disciplinata dall'art. 19 L. 1987/74, essendo funzionale al sostentamento della coniuge e alla distribuzione del patrimonio familiare in vista della separazione.- Conseguentemente, le parti chiedono, dato che l'attribuzione patrimoniale trova origine e causa nella separazione ed è finalizzata a risolvere la crisi coniugale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.- Essendo la predetta già nel possesso del bene, le parti convengono che le spese condominiali CP_1 ordinarie, così come le spese di utenza afferenti l'immobile, saranno a carico del possessore a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, mentre rimarranno a carico del IG. le spese Pt_1 straordinarie maturate fino all'atto di trasferimento.- Il IG. rimarrà obbligato in via esclusiva all'estinzione di ogni onere condominiale, arretro Pt_1 d'imposta, e quant'altro dovuto in relazione all'immobile da cedere. L'estinzione dovrà avvenire entro la data del rogito, cui sarà allegata la liberatoria dell'amministratore di condomino relativa all'assolvimento di eventuali oneri insoluti.- Parimenti, entro tale data saranno cancellate, a cura e spese del IG. eventuali formalità Pt_1 (iscrizioni e/o trascrizioni) comunque pregiudizievoli e risolte a proprie spese e a proprie cure eventuali difformità urbanistiche ostative del trasferimento per atto pubblico.- Il IG. infine, produrrà per l'atto di trasferimento il certificato di prestazione energetica Pt_1
(APE).- Come già detto, la IG.ra , quale assegnataria della casa coniugale, si obbliga, entro Controparte_1 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, a volturare le intestazioni delle utenze in proprio favore, fermo restando il pagamento dei consumi maturati dalla sottoscrizione del presente accordo.-
4B)La vettura Hyundai DW458MG (doc. 13), già intestata alla IG.ra rimarrà in Controparte_1 uso esclusivo alla stessa.-
3
4C) I coniugi dichiarano espressamente che, con il trasferimento immobiliare di Via Nairobi 20 a Palermo, di cui ai capoversi precedenti, hanno regolato ogni e qualsivoglia questione economica, lavorativa, reddituale e patrimoniale e, pertanto, con la corretta esecuzione della suddetta convezione non avranno nient'altro a pretendere, reciprocamente, e per nessuna altra ragione causale o comunque connessa, direttamente o indirettamente, alla loro vicenda matrimoniale, lavorativa, reddituale e patrimoniale, tutto incluso e nulla escluso anche per quanto qui non espressamente indicato.- In particolare, la IG.ra rinuncerà a qualsivoglia rivendicazione sulla titolarità Controparte_1 dell'immobile sito all'interno del com-plesso residenziale denominato “Centopini” a Campofelice di Roccella in Via Tribune della Targa Florio 7, identificato al n. 25 B, intestato al marito IG. Pt_1
(doc. 14), e definitivamente attribuito al medesimo.-
[...] Conseguentemente, la IG.ra dichiara, irrevocabilmente, di non vantare, né ora, né Controparte_1 per il futuro, alcun diritto reale, pie-no o parziale, o obbligatorio nei confronti della relativa compravendita immobiliare e della titolarità sul predetto immobile.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 30/06/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 97 - P. II – serie A – Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OS
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE OS Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2202 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 30/04/1966, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Via Benedetto Civiletti n.3, presso lo studio dell'avv. Lio Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/02/1967, elettivamente domiciliata in Palermo Controparte_1 Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.14, presso lo studio dell'avv. Vaccaro Dario che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Luogo di residenza e dimora.- I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto: la IG.ra continuerà Controparte_1
a vivere nella casa coniugale, al momento di proprietà esclusiva del marito, salvo quanto si dirà infra.- A tal proposito, la IG.ra , quale assegnataria della casa coniugale, si obbliga, entro Controparte_1 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, a volturare le intestazioni delle utenze in proprio favore, fermo restando il pagamento dei consumi maturati dalla sottoscrizione del presente accordo.-
2) Regime di affidamento dei figli e loro mantenimento.- Nessuna previsione, in tal senso, dovrà essere disposta da questo Tribunale essendo, tutti i figli, maggiorenni.- Costoro, inoltre, sono pure, tutti, economicamente indipendenti, come da attestazioni e cedolini busta paga che si producono (docc. 6-8), tutti appartenenti alle Forze dell'Ordine e dimoranti fuori Palermo nelle città ove espletano le loro funzioni, e, conseguentemente, neanche a tale titolo, occorre prevedere alcuna disposizione.-
3) Sul contributo di mantenimento per la moglie.- Il IG. oltre a quanto si prevederà , titolare di una edicola, con non ingenti Parte_1 Pt_2 redditi (docc. 9-11), si obbliga a corrispondere alla moglie un contributo mensile di mantenimento di € 300,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito del decreto di omologazione della presente separazione.- Il versamento dovrà essere effettuato entro giorno 5 di ciascun mese, mediante disposizione bancaria alle coordinate che saranno fornite dalla IG.ra .- CP_1 Tuttavia, avendo il IG. nell'ottica della risoluzione della crisi familiare e con lo scopo Pt_1 precipuo di contribuire al sostentamento della moglie, concordato la cessione dell'immobile di Via Nairobi 20, di sua proprietà esclusiva, in favore della IG.ra , già sede di vita della famiglia, CP_1 i coniugi concordano che detto contributo di € 300,00 sarà inderogabilmente dovuto per la durata di mesi 12.- Decorso tale periodo, cesserà l'obbligo di contribuzione qualora la IG.ra reperirà una CP_1 stabile occupazione ovvero percepirà un qualsivoglia altro emolumento, come, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, reddito di inclusione, o trattamento pensionistico, o altro beneficio economico assistenziale non una tantum o meramente periodico, tali da garantirle il proprio sostentamento.- Pertanto, la IG.ra si obbliga a rendersi parte diligente nel richiedere detti Controparte_1 trattamenti, possedendone i requisiti di forma e sostanza, e a comunicare al marito la data di percezione, a partire dalla quale cesserà in via automatica la corresponsione della somma odiernamente concordata.-
2 Qualora l'importo percepito mensilmente dalla (a titolo di trattamento pensionistico o altro CP_1 beneficio economico assistenziale) fosse inferiore ad € 300,00, il coniuge rimarrebbe comunque obbligato per la differenza, fino alla concorrenza di € 300,00 (o maggiore somma rivalutata secondo gli indici ISTAT).- Le parti prevedono, altresì, che la violazione di detto obbligo di comunicazione comporterà pari obbligo di restituzione degli importi in-debitamente percepiti in favore del IG. - Parte_1
4)Sulle altre questioni patrimoniali.- 4A)Al fine di contribuire al sostentamento della moglie e riconoscere il contributo offerto dalla stessa alla costituzione del patrimonio familiare, nell'ottica della risoluzione della crisi familiare e al fine di distribuire il compendio immobiliare in vista della separazione, il IG. si impegna Parte_1 a trasferire, con successivo e distinto atto notarile, in favore della IG.ra , la Controparte_1 titolarità (piena proprietà) dell'appartamento, di sua esclusiva proprietà, sito in Palermo alla Via Nairobi 20 oggi identificato come segue: appartamento per civile abitazione sito nel Comune di Palermo in Via Nairobi 20, facente parte di un edificio in condominio di maggiore consistenza, piano sesto a sinistra salendo la scala, interno 13, composto da sala di ingresso, quattro stanze, cucina- soggiorno, wc doccia, wc, ripostiglio e corridoio di disimpegno, confinante ad est con area soprastante Via Nairobi, a sud con appartamento di proprietà aliena, vano ascensore e corpo scala, ad ovest con vano ascensore ed area soprastante la corsia condominiale di accesso al piano cantinato, a nord con altro edificio, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, con esatta intestazione, al foglio 59, particella 551 sub. 14, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 (doc. 12).- I coniugi convengono che l'atto di trasferimento sarà fatto entro il termine di 120 giorni dalla udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale (anche nell'eventualità in cui tale udienza si tenga ex art. 473-bis.51 c.p.c. tramite il deposito di note scritte) e che detto trasferimento immobiliare avverrà a mezzo di atto pubblico notarile a ministero di un Notaio scelto dal IG. con spese e oneri a carico esclusivo di quest'ultimo.- Parte_1 A tal proposito, le parti dichiarano che detta operazione economica ha causa familiare ed è disciplinata dall'art. 19 L. 1987/74, essendo funzionale al sostentamento della coniuge e alla distribuzione del patrimonio familiare in vista della separazione.- Conseguentemente, le parti chiedono, dato che l'attribuzione patrimoniale trova origine e causa nella separazione ed è finalizzata a risolvere la crisi coniugale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.- Essendo la predetta già nel possesso del bene, le parti convengono che le spese condominiali CP_1 ordinarie, così come le spese di utenza afferenti l'immobile, saranno a carico del possessore a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, mentre rimarranno a carico del IG. le spese Pt_1 straordinarie maturate fino all'atto di trasferimento.- Il IG. rimarrà obbligato in via esclusiva all'estinzione di ogni onere condominiale, arretro Pt_1 d'imposta, e quant'altro dovuto in relazione all'immobile da cedere. L'estinzione dovrà avvenire entro la data del rogito, cui sarà allegata la liberatoria dell'amministratore di condomino relativa all'assolvimento di eventuali oneri insoluti.- Parimenti, entro tale data saranno cancellate, a cura e spese del IG. eventuali formalità Pt_1 (iscrizioni e/o trascrizioni) comunque pregiudizievoli e risolte a proprie spese e a proprie cure eventuali difformità urbanistiche ostative del trasferimento per atto pubblico.- Il IG. infine, produrrà per l'atto di trasferimento il certificato di prestazione energetica Pt_1
(APE).- Come già detto, la IG.ra , quale assegnataria della casa coniugale, si obbliga, entro Controparte_1 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, a volturare le intestazioni delle utenze in proprio favore, fermo restando il pagamento dei consumi maturati dalla sottoscrizione del presente accordo.-
4B)La vettura Hyundai DW458MG (doc. 13), già intestata alla IG.ra rimarrà in Controparte_1 uso esclusivo alla stessa.-
3
4C) I coniugi dichiarano espressamente che, con il trasferimento immobiliare di Via Nairobi 20 a Palermo, di cui ai capoversi precedenti, hanno regolato ogni e qualsivoglia questione economica, lavorativa, reddituale e patrimoniale e, pertanto, con la corretta esecuzione della suddetta convezione non avranno nient'altro a pretendere, reciprocamente, e per nessuna altra ragione causale o comunque connessa, direttamente o indirettamente, alla loro vicenda matrimoniale, lavorativa, reddituale e patrimoniale, tutto incluso e nulla escluso anche per quanto qui non espressamente indicato.- In particolare, la IG.ra rinuncerà a qualsivoglia rivendicazione sulla titolarità Controparte_1 dell'immobile sito all'interno del com-plesso residenziale denominato “Centopini” a Campofelice di Roccella in Via Tribune della Targa Florio 7, identificato al n. 25 B, intestato al marito IG. Pt_1
(doc. 14), e definitivamente attribuito al medesimo.-
[...] Conseguentemente, la IG.ra dichiara, irrevocabilmente, di non vantare, né ora, né Controparte_1 per il futuro, alcun diritto reale, pie-no o parziale, o obbligatorio nei confronti della relativa compravendita immobiliare e della titolarità sul predetto immobile.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 30/06/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 97 - P. II – serie A – Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
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