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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Sentenza
n.170/2024 La Corte d'Appello di Perugia Oggetto: appello
Sezione lavoro avverso la sentenza n.115/2024 del in persona dei magistrati: Tribunale di Terni;
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore opposizione a precetto dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 23/10/2024, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.83 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 09/05/2024 da:
con l'avv. Gettulio Belarducci, parte APPELLANTE Parte_1
contro
con l'avv. Federica Braghelli, parte APPELLATA Controparte_1
avverso la sentenza n.115/2024, pubblicata il 13/03/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli da Parte_1
per il pagamento della somma complessiva di €.21.066,23, Controparte_1
quale credito vantato a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
Secondo il primo giudice, il credito richiesto in pagamento, derivante dal rapporto di lavoro intercorso fra le parti e calcolato in sede di ispezione effettuata dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Terni-Rieti, non è prescritto, come eccepito dall'opponente, in quanto il lavoratore ha prodotto l'atto di messa in mora notificato al in data 21/03/2023, mentre la diffida Pt_1
accertativa era stata notificata dall'Ispettorato il successivo 23/03/2023, onde la sussistenza del credito di cui al precetto notificato.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il di Pt_2
lavoro lamentando, con un unico motivo di impugnazione, l'erronea
1 valutazione dei fatti da parte del primo giudice, il quale ha fondato la propria decisione sulla sola presunzione che il documento proveniente dall'Ispettorato, datato 23/03/2023, fosse stato notificato al creditore in quella stessa data, laddove la notificazione di un atto va provata unicamente con la produzione dell'avviso di ricevimento. Secondo l'appellante, poiché la diffida accertativa era stata notificata a sé il 2/03/2023, in difetto di prova della circostanza che il lavoratore fosse venuto a conoscenza della sua comunicazione soltanto in data
23/03/2023, il credito vantato si sarebbe estinto per prescrizione.
Il ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della Pt_1 sentenza impugnata, l'opposizione al precetto venga accolta e l'atto annullato.
Nel processo di appello si è costituito eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, concludendo per il suo integrale rigetto.
All'udienza del 23/10/2024, discussa la causa, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.
Il principio dell'onere della prova (art.2697 c.c.) comporta che la parte che propone una domanda o un'eccezione deve provare i fatti posti a fondamento della stessa.
Nel caso concreto, il lavoratore, a fondamento della propria pretesa, cristallizzata nell'atto di precetto, ha prodotto un atto di intimazione di pagamento degli emolumenti accertati dall'Ispettorato del lavoro, notificato al in data 21/03/2023, nonchè la comunicazione dell'Ispettorato Pt_1
medesimo, avente data 23/03/2023, trasmessagli in uno con la diffida accertativa del 23/11/2017 e la sua convalida del 26/02/2018.
A fronte di tale produzione documentale, dalla quale si desume che il creditore è venuto a conoscenza della diffida accertativa del 2017 in data
21/03/2023 e della sua convalida del 2018 il 23/03/2023, sarebbe stato onere del debitore, ossia del che ha eccepito l'intervenuta prescrizione del Pt_1
credito, fornire la prova che la convalida fosse stata portata a conoscenza del lavoratore in epoca anteriore, determinando, così, la maturazione del termine prescrizionale.
L'appellante, però, si è limitato ad allegare di aver ricevuto la
2 notificazione della convalida in data 2/03/2023, senza dimostrare che il lavoratore l'avesse ottenuta in precedenza, dovendosi anche considerare che l'art.12 del d. lgs. n.124 del 2004 non prevede che gli atti dell'Ispettorato vengano comunicati anche al lavoratore per il quale il datore di lavoro subisce la diffida.
La reiezione del motivo di impugnazione assorbe ogni altra questione di carattere processuale sollevata dall'appellato.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico del Pt_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n.115/2024, pubblicata il Controparte_1
13/03/2024, del Tribunale di Terni, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in €.2.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap di legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il Pt_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
3
n.170/2024 La Corte d'Appello di Perugia Oggetto: appello
Sezione lavoro avverso la sentenza n.115/2024 del in persona dei magistrati: Tribunale di Terni;
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore opposizione a precetto dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 23/10/2024, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.83 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 09/05/2024 da:
con l'avv. Gettulio Belarducci, parte APPELLANTE Parte_1
contro
con l'avv. Federica Braghelli, parte APPELLATA Controparte_1
avverso la sentenza n.115/2024, pubblicata il 13/03/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli da Parte_1
per il pagamento della somma complessiva di €.21.066,23, Controparte_1
quale credito vantato a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
Secondo il primo giudice, il credito richiesto in pagamento, derivante dal rapporto di lavoro intercorso fra le parti e calcolato in sede di ispezione effettuata dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Terni-Rieti, non è prescritto, come eccepito dall'opponente, in quanto il lavoratore ha prodotto l'atto di messa in mora notificato al in data 21/03/2023, mentre la diffida Pt_1
accertativa era stata notificata dall'Ispettorato il successivo 23/03/2023, onde la sussistenza del credito di cui al precetto notificato.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il di Pt_2
lavoro lamentando, con un unico motivo di impugnazione, l'erronea
1 valutazione dei fatti da parte del primo giudice, il quale ha fondato la propria decisione sulla sola presunzione che il documento proveniente dall'Ispettorato, datato 23/03/2023, fosse stato notificato al creditore in quella stessa data, laddove la notificazione di un atto va provata unicamente con la produzione dell'avviso di ricevimento. Secondo l'appellante, poiché la diffida accertativa era stata notificata a sé il 2/03/2023, in difetto di prova della circostanza che il lavoratore fosse venuto a conoscenza della sua comunicazione soltanto in data
23/03/2023, il credito vantato si sarebbe estinto per prescrizione.
Il ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della Pt_1 sentenza impugnata, l'opposizione al precetto venga accolta e l'atto annullato.
Nel processo di appello si è costituito eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, concludendo per il suo integrale rigetto.
All'udienza del 23/10/2024, discussa la causa, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.
Il principio dell'onere della prova (art.2697 c.c.) comporta che la parte che propone una domanda o un'eccezione deve provare i fatti posti a fondamento della stessa.
Nel caso concreto, il lavoratore, a fondamento della propria pretesa, cristallizzata nell'atto di precetto, ha prodotto un atto di intimazione di pagamento degli emolumenti accertati dall'Ispettorato del lavoro, notificato al in data 21/03/2023, nonchè la comunicazione dell'Ispettorato Pt_1
medesimo, avente data 23/03/2023, trasmessagli in uno con la diffida accertativa del 23/11/2017 e la sua convalida del 26/02/2018.
A fronte di tale produzione documentale, dalla quale si desume che il creditore è venuto a conoscenza della diffida accertativa del 2017 in data
21/03/2023 e della sua convalida del 2018 il 23/03/2023, sarebbe stato onere del debitore, ossia del che ha eccepito l'intervenuta prescrizione del Pt_1
credito, fornire la prova che la convalida fosse stata portata a conoscenza del lavoratore in epoca anteriore, determinando, così, la maturazione del termine prescrizionale.
L'appellante, però, si è limitato ad allegare di aver ricevuto la
2 notificazione della convalida in data 2/03/2023, senza dimostrare che il lavoratore l'avesse ottenuta in precedenza, dovendosi anche considerare che l'art.12 del d. lgs. n.124 del 2004 non prevede che gli atti dell'Ispettorato vengano comunicati anche al lavoratore per il quale il datore di lavoro subisce la diffida.
La reiezione del motivo di impugnazione assorbe ogni altra questione di carattere processuale sollevata dall'appellato.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico del Pt_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n.115/2024, pubblicata il Controparte_1
13/03/2024, del Tribunale di Terni, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in €.2.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap di legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il Pt_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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