Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5341/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fabrizio Minutoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5341/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 16 ottobre
2024 e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata a Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio degli avvocati
Massimiliano Russo e Sergio Russo dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato in atti
-TERZO PROPRIETARIO ESECUTATO/OPPONENTE/ATTORE-
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata a Velletri, via Artemisia Mammuccari n. 113, presso lo studio degli avvocati Laura Mazzaroppi e Giorgio Caporro dai quali è rappresentata e difesa,
come da mandato in atti
-CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA/CONVENUTA-
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-DEBITRICE DIRETTA/CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: all'udienza del 16 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
[...]
quale terzo proprietario assoggettato all'esecuzione, ha contestato il diritto del Parte_1
a procedere esecutivamente nei propri confronti per il recupero del Controparte_1 credito derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 12100/2012, emesso nei confronti della e della e dichiarato esecutivo, ex art. Parte_2 Parte_2
648 c.p.c., il 6 giugno 2014.
In particolare, la società opponente, preliminarmente esponendo che la debitrice diretta,
(subentrata, per effetto di incontestati fenomeni successori, nella Controparte_2 posizione delle società ingiunte), aveva proposto opposizione a precetto pendente dinanzi al
Tribunale di Roma (n. 3423/2022 R.G.), ha articolato i seguenti motivi di opposizione:
1) la creditrice pignorante avrebbe omesso di riferire circa la pendenza (in Cassazione) del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 12100/2012, venendo, pertanto, in rilievo un credito fondato su un titolo giudiziale non ancora definitivo;
2) l'atto di precetto notificato nel dicembre 2021 non conterrebbe alcuna specificazione delle somme di cui è stato intimato il pagamento, risultando del tutto generico e indeterminato il relativo importo, senza specificazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme ivi indicate e senza scomputare i pagamenti parziali già incassati nel maggio 2021: la pignorante, avrebbe, infatti, incassato Controparte_1 da e concordato preventivo la complessiva somma di € Parte_3
284.468,99, in relazione allo stesso credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 12100/2012, posto a fondamento dell'espropriazione immobiliare in contestazione;
3) con l'atto di precetto è stato richiesto il pagamento di oltre € 1.300.000,00 a titolo di interessi “ed è chiaro che tali interessi sono stati calcolati dal in Controparte_1 aperta violazione di quanto disposto nel Decreto Ingiuntivo n. 12100/2012 azionato dal ed in spregio alla normativa che vieta l'applicazione di tassi Controparte_1 usurari”; ove risultassero applicati i tassi convenzionali del 12,75% e del 9,75%, essi
“sarebbero ai limiti ai tassi soglia legalmente previsti, con possibili superamenti nell'arco temporale dal 2011 ad oggi che renderebbero nulla la richiesta di pagamento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 108/1996 e dell'art. 1815, secondo comma, c.c.” (pag. 5 del ricorso in opposizione); la società esecutata, infine, ipotizza che l'azionato decreto ingiuntivo si riferisca ai soli interessi legali, sicché l'importo a tale titolo dovuto sarebbe notevolmente inferiore;
sul punto, l'opponente conclude affermando come sia “del tutto presumibile che si possa essere giunti a tale quantificazione solo applicando tassi di interesse usurari e, comunque, calcolati in aperta violazione delle disposizioni di legge” (pag. 7 del ricorso in opposizione).
Ciò nonostante, la creditrice avrebbe contestualmente promosso il pignoramento di tre distinti compendi immobiliari (presso altrettanti terzi acquirenti assoggettati all'esecuzione, nei territori di GI, Cagliari e RM) di valore largamente superiore all'eventuale credito vantato e, sulla scorta di tali argomentazioni, l'opponente ha chiesto di dichiarare
2 l'inesistenza del diritto del a procedere con l'esecuzione forzata, Controparte_1 tenuto anche conto dei versamenti già incassati e non menzionati e non portati in detrazione in seno all'atto di precetto già opposto.
Instaurato il contraddittorio con la creditrice procedente e con la debitrice diretta,
[...]
, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 gennaio 2023, ha Controparte_2 rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnato termine per l'eventuale introduzione della fase di merito e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite della fase sommaria.
Con atto di citazione tempestivamente notificato alla creditrice procedente il 30 marzo
2023, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione reiterando le Parte_1 medesime argomentazioni e conclusioni sopra riportate.
Con memoria depositata il 21 aprile 2023, il ha chiesto di Controparte_1 dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'opposizione evidenziando che:
- tutte le istanze cautelari di sospensione erano state rigettate sia in sede di opposizione a precetto, dinanzi al Tribunale di Roma, sia dinanzi ai vari giudici dell'esecuzione, aditi presso i Tribunali di GI e Cagliari;
- la stessa opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo esecutivamente azionato era stata, nelle more, rigettata in via definitiva (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 10035 depositata il 14 aprile 2023);
- non ricorrerebbe alcuna causa di nullità del precetto poiché lo stesso reca l'indicazione e la causale delle somme di cui è stato intimato il pagamento e, in ogni caso, il motivo sarebbe inammissibile poiché tardivamente proposto, dovendosi qualificare alla stregua di un'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.;
- il documento allegato n. 2 all'atto di citazione ovvero la nota del 7 maggio 2021 a firma del liquidatore della con cui si comunica alla “che è Pt_3 CP_2 Controparte_1 iscritto nel passivo concordatario tra i creditori chirografari per l'importo di € 1.583.305,87 e risulta destinatario di cinque acconti per complessivi di € 284.468,99, liquidati nell'ambito dei
Riparti Parziali dei Creditori in chirografo sinora eseguiti”, non conterrebbe alcuna specificazione del titolo per il quale sono stati effettuati i vari pagamenti e delle relative date;
inoltre, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 4268/2019 depositata il 20 giugno
2019 (doc. all. n. 7 alla memoria del , resa nell'ambito del giudizio di Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, aveva già disatteso analoga prospettazione difensiva
(fondata sui presunti pagamenti effettuati in acconto in favore del Controparte_1 nell'ambito dei detti riparti parziali), ritenendo che non vi fosse alcuna prova concreta che la banca avesse effettivamente incassato le somme indicate nella corrispondenza con il liquidatore e che tali incassi fossero imputabili ai crediti azionati in via monitoria (cfr. pagg.
15 e 16 della sentenza citata); l'eccezione riproposta nell'attuale sede dovrebbe, pertanto, reputarsi inammissibile;
3 - in ogni caso, pur non essendovi tenuta, la banca avrebbe detratto dall'importo indicato in precetto la somma di € 284.468,99, nella consapevolezza di non potere recuperare integralmente il proprio credito ed al solo scopo di evitare contestazioni;
- il decreto ingiuntivo n. 12100/2012, con riferimento agli interessi, opererebbe un rinvio alla domanda sul punto contenuta nel ricorso monitorio (“oltre gli interessi come richiesti”), sicché gli stessi sono stati correttamente calcolati ai tassi convenzionali del 12,75% e del
9,75%, a far data dal 10 novembre 2011, in relazione alle due linee di credito ivi descritte;
i tassi sarebbero convenuti in misura inferiore alla soglia di periodo, a nulla rilevando eventuali sforamenti successivi rispetto alla pattuizione;
in ogni caso, l'eccezione di usurarietà sarebbe del tutto generica e formulata in termini dubitativi, oltre che preclusa e inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi di motivo di contestazione da proporre dinanzi al giudice della cognizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza del 13 settembre 2023, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice diretta e litisconsorte necessaria, Controparte_2
, adempimento tempestivamente curato dall'opponente.
[...]
Con la memoria depositata il 28 dicembre 2023, il ha Controparte_1 documentato l'avvenuto rigetto dell'opposizione a precetto proposta dalla per ragioni CP_2 identiche a quelle poste a fondamento dell'opposizione all'esecuzione (cfr. doc. n. 23 – sentenza del Tribunale di Roma n. 13420/2023 depositata il 20 settembre 2023).
All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto depositato il 21 maggio 2024, l'opponente ha documentato il perfezionamento e l'attuazione di un accordo transattivo siglato tra la e il Parte_4 Controparte_1 finalizzato alla “chiusura” della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Cagliari, dietro versamento (effettuato il 28 settembre 2023) in favore del di € CP_1
785.127,46, di cui € 764.664,20 in acconto sul maggior credito fondato sul più volte citato decreto ingiuntivo n. 12100/2012 e € 20.463,26 per spese di esecuzione, ferma la prosecuzione delle parallele procedure esecutive pendenti presso i Tribunali di GI e
RM (come si legge al punto 2 dell'allegato accordo).
La successiva udienza del 22 maggio 2024 è stata, pertanto, rinviata per consentire alla creditrice di esaminare il documento prodotto dall'opponente e dedurre sul punto.
Con note autorizzate del 4 ottobre 2024, la creditrice ha evidenziato la tardività della produzione, trattandosi di un documento nella disponibilità della medesima difesa sin dalla fine del mese di settembre 2023 e, in ogni caso, il suo rilievo meramente distributivo, dal momento che l'incasso di € 764.664,20 sarebbe idoneo a ridurre, in parte, il credito per interessi, ex art. 1194 c.c., senza nessuna refluenza vantaggiosa per la Parte_1 quale terzo acquirente assoggettato all'esecuzione in relazione a beni di valore largamente inferiore al residuo credito vantato.
4 Con atto depositato il 15 ottobre 2024, il ha prodotto l'ordinanza Controparte_1 della Corte di Cassazione n. 25987/2024 depositata il 3 ottobre 2024 con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione proposto da avverso l'ordinanza n. Controparte_2
10035/2023, confermativa del rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo.
Sulla scorta delle conclusioni precisate all'udienza del 16 ottobre 2024, la causa è stata, pertanto, assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
****
1. Deve essere dichiarata la contumacia della , la quale, benché Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita.
2. Sul piano del rito applicabile, si osserva come lo stesso si determini in ragione della data di deposito del ricorso in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione (4 aprile 2022), trattandosi di un giudizio che, seppure articolato in due fasi, resta unitario. Trova, pertanto, applicazione, ratione temporis, la disciplina anteriormente vigente rispetto alla riforma operata dal d.lgs. n. 149/2022.
3. Come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza che ha definito la fase sommaria dell'opposizione, la mancata coincidenza dei soggetti dell'opposizione pre-esecutiva, proposta, ex art. 615 c. 1 c.p.c., dalla debitrice diretta dinanzi al Tribunale di Roma, rispetto ai soggetti del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, impedisce di configurare un rapporto di identità tra le due cause precludendo, pertanto, la declaratoria di litispendenza (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 26285/2019).
4.1. Venendo ai motivi di opposizione, si osserva come, ai fini della verifica dell'esistenza del diritto a procedere esecutivamente, sia del tutto irrilevante che l'espropriazione immobiliare sia stata promossa sulla base di un titolo giudiziale non ancora dotato, all'epoca, del massimo grado di stabilità derivante dal passaggio in giudicato, risultando necessaria e sufficiente la sua efficacia esecutiva;
efficacia pacificamente posseduta dal decreto ingiuntivo n. 12100/2012 nel momento in cui è stata avviata l'esecuzione e mai venuta meno nel corso del processo esecutivo, nelle more del quale è, peraltro, divenuto definitivo il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in questione.
4.2. L'eccezione di nullità dell'atto di precetto, in ragione della sua genericità nella determinazione delle somme di cui è stato intimato il pagamento e per la mancata specificazione del criterio di calcolo degli interessi richiesti, deve essere qualificata quale motivo di opposizione agli atti esecutivi, non recando una contestazione del diritto a procedere esecutivamente, ma censurando la regolarità formale dell'atto di precetto, con riferimento alla sua modalità di redazione.
«Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del
5 titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis, l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi» (Cass. civ. n. 10296/2009; cfr., in senso conforme, Cass. civ. n. 8906/2022).
Pertanto, l'opposizione è, in parte qua, tardivamente proposta, oltre i termini previsti dall'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica del precetto e, in ogni caso, dal primo atto di esecuzione, considerato che il precetto è stato notificato il 16 dicembre 2021 e che l'atto di pignoramento è stato notificato in data 8 marzo 2022, mentre l'opposizione è stata proposta, come detto, con ricorso depositato il 4 aprile 2022.
4.3. Con riferimento alla mancata decurtazione, in seno al precetto, delle somme asseritamente incassate dal dalla procedura di liquidazione e concordato Controparte_1 preventivo della l'opponente allega, in effetti, documentazione idonea a dimostrare Pt_3 che, nell'ambito di tale procedura, il risulta iscritto nel passivo Controparte_1 concordatario tra i creditori chirografari per l'importo di € 1.583.305,87 e che “Detto importo rappresenta il debito rinveniente dai rapporti di c/c n. 1528 e n. 4973” (cfr. nota prot. n. 60 del 26 giugno 2019 a firma del liquidatore di – all. E-8 all'atto di citazione). Parte_3
Dall'esame del relativo stato passivo (all. E-6 all'atto di citazione), emerge, infatti, la collocazione del per gli importi di € 1.046.225,00 in relazione al credito Controparte_1 derivante dal conto 1528 e di € 537.081,00 in relazione al credito derivante dal conto 4973.
Dall'esame del prospetto dei pagamenti effettuati dal concordato (all. E-7 all'atto di citazione), emergono i seguenti pagamenti in favore di in esecuzione di Controparte_1 altrettanti piani di riparto parziali in chirografo:
- € 61.351,67 in data 21 ottobre 2015;
- € 34.571,41 in data 6 novembre 2017;
- € 96.185,85 in data 13 luglio 2018;
- € 35.386,97 in data 14 febbraio 2019;
- € 56.973,08 in data 16 aprile 2020 (per un totale di € 284.468,99).
È appena il caso di evidenziare come non si possa tenere conto dell'ulteriore documentazione depositata dalla con la comparsa conclusionale dell'11 dicembre Pt_1
2024 – dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione – inerente ad ulteriori riparti parziali effettuati dalla procedura di concordato preventivo di Parte_3
in favore del
[...] Controparte_1
Ciò posto, la documentazione allegata all'atto introduttivo della presente fase di merito consente di ritenere che l'insinuazione al passivo concordatario di e i pagamenti Pt_3 parziali sopra menzionati trovino causa nell'esposizione debitoria derivante dai medesimi
6 rapporti di conto corrente posti a fondamento del ricorso monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo n. 12100/2012: con detto ricorso, il si affermava, infatti, Controparte_1 creditore della (già delle seguenti somme: Parte_2 CP_3
- € 1.061.415,12 per capitale al 10.11.2011, oltre interessi al tasso convenzionale del
12,75%, derivante da scoperto di conto corrente n. 70201528;
- € 572.716,05 per capitale al 10.11.2011, oltre interessi al tasso convenzionale del 9,75%, derivante da scoperto di conto corrente n. 65004973.
La sostanziale coincidenza dell'ammontare dell'esposizione debitoria e dei numeri di conto corrente, avuto riguardo alle quattro cifre finali, siccome indicati nel ricorso monitorio e nello stato passivo di oltre che nella suddetta nota del 26 giugno 2019 a firma del Pt_3 liquidatore, consente di imputare i pagamenti disposti in favore del Controparte_1 nell'ambito della procedura di concordato preventivo, agli stessi debiti per i quali è stata promossa l'espropriazione immobiliare in danno della Pt_1
Come si è visto, la circostanza è contestata dal che, in ogni caso, Controparte_1 asserisce di avere scomputato tali incassi dal complessivo importo precettato, al solo fine di evitare contestazioni, come si evincerebbe da un mero calcolo matematico. In effetti,
l'applicazione dei tassi di interesse convenzionali, a far data dal 10 novembre 2011, sugli importi, rispettivamente, dovuti a titolo di sorte capitale restituisce un importo sensibilmente eccedente quello precettato per capitale e interessi fino al 10 settembre 2021 (€ 2.793.069,81).
La questione assume, tuttavia, un rilievo meramente distributivo. La domanda spiegata nel merito dall'opponente è di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del CP_1 di procedere con l'esecuzione forzata e un tale diritto non può essere, nel caso di
[...] specie, negato poiché i pagamenti percepiti aliunde, pur ipotizzandone la piena prova ed il mancato scomputo dall'importo indicato in precetto, determinerebbero solo una riduzione del debito e non la sua integrale estinzione, sicché non potrebbero, in ogni caso, giustificare nell'attuale sede, l'accoglimento della domanda dell'opponente. Ciò non toglie che, nella diversa sede distributiva, sarà possibile e necessario effettuare una precisazione analitica ed aggiornata del credito che tenga conto dei pagamenti parziali nel tempo intervenuti e documentati.
4.4. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione al documentato accordo intervenuto tra la e il finalizzato all'estinzione della Parte_4 Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 119/2022 R.G.Es. pendente dinanzi al Tribunale di
Cagliari. Si legge nell'accordo prodotto in giudizio dall'opponente il 21 maggio 2024 che “la somma di € 764.664,20 viene accettata dal solo quale acconto sul Controparte_1 maggior credito vantato nei confronti della in forza del decreto Controparte_2 ingiuntivo sopra richiamato, senza alcuna rinuncia al residuo credito (…) Conseguentemente, il si riserva di esperire e proseguire ogni ulteriore azione nei Controparte_1 confronti della debitric , dei coobligati, dei garanti e di qualunque Controparte_2 soggetto diretta al recupero dell'integrale residuo credito per cui è stato emesso il decreto
7 ingiuntivo n. 12100/2012 Tribunale di Roma (compresi capitale, interessi ed accessori) e proseguirà le ulteriori esecuzioni immobiliari già pendenti innanzi ai Tribunali di GI e
RM”.
Ancora una volta, viene in rilievo un pagamento parziale, non integralmente estintivo dell'esposizione debitoria, che potrà assumere rilevanza in sede distributiva.
4.5. Con riferimento all'evocazione di una “possibile” usurarietà dei tassi di interesse convenzionali richiesti in pagamento dalla banca, la doglianza è formulata in termini estremamente generici e financo dubitativi, difettando già sul piano dell'allegazione, nella misura in cui non contiene nemmeno l'indicazione della soglia di periodo, in relazione al tipo di operazione economica che viene in rilievo. In ogni caso, vertendosi nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo di formazione giudiziale, la questione dell'usurarietà, quale ragione di ingiustizia del provvedimento monitorio, avrebbe dovuto essere dedotta dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo coprendo, il relativo giudicato ivi formatosi, il dedotto e il deducibile.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, contrariamente alla prospettazione difensiva dell'opponente che allude al possibile riferimento ai soli interessi legali, con il titolo esecutivamente azionato è stato ingiunto il pagamento degli “interessi come richiesti”, con ciò rinviando al contenuto del ricorso depositato dal Controparte_1
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
4.6. La società opponente, in quanto soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla creditrice convenuta, spese che si liquidano in base al D.M.
n. 55/2014, in misura prossima ai minimi relativi allo scaglione di valore del presente giudizio, dato dall'importo del credito per cui si procede (scaglione fino a € 4.000.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 5341/2023 R.G.:
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore della creditrice convenuta,
spese che liquida nel complessivo importo di € 25.000,00, oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
RM, 08/06/2025
Il Giudice
Fabrizio Minutoli
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