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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1201/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BELLI MARIA CONCETTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 02/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 16/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza dell'11/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“Il figlio , maggiorenne e studente al primo anno di Medicina presso Persona_1
l'università di Messina, vivrà in Sicilia e al rientro avrà collocazione prevalente presso la madre e vedrà i genitori in relazione alle proprie esigenze;
Il padre verserà direttamente la somma di € 250,00 mensili sul conto corrente intestato al figlio;
Ciascun coniuge economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento;
Casa di proprietà della madre, rimane alla stessa.”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/01/2005 nel Comune di PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
16/06/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2005), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 11/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BELLI MARIA CONCETTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 02/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 16/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza dell'11/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“Il figlio , maggiorenne e studente al primo anno di Medicina presso Persona_1
l'università di Messina, vivrà in Sicilia e al rientro avrà collocazione prevalente presso la madre e vedrà i genitori in relazione alle proprie esigenze;
Il padre verserà direttamente la somma di € 250,00 mensili sul conto corrente intestato al figlio;
Ciascun coniuge economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento;
Casa di proprietà della madre, rimane alla stessa.”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/01/2005 nel Comune di PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
16/06/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2005), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 11/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino