Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 312/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 15/05/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv.ti DI GIANDOMENICO ANTONIO e Parte_1
SEMPRONI LUCA, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
quale titolare della ditta individuale PANIFICIO IL GEMELLO, Controparte_1
rappresentato e difeso da: avv. ALFANI CARLO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: qualificazione. Appello avverso la sentenza n. 267/2024 del 16/05/2024, emessa dal
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15/07/2024 già dipendente di Parte_1 Controparte_1
presso la ditta Panificio Il Gemello, da lui gestita, quale operaia B3 in base al CCNL
60%, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 16/05/2024, depositata in pari data e notificata il 27/06/2024, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto il 16/10/2022, erano state respinte le domande di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori appartenenti al livello B2 e di lavoro supplementare o straordinario, e la conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, ed il datore di lavoro era stato condannato al pagamento in proprio favore delle spettanze di fine rapporto di cui all'ultimo foglio paga, al netto dell'acconto percepito.
L'impugnata sentenza ha ritenuto l'insussistenza di prova sufficiente sia dell'osservanza da parte della lavoratrice di orario maggiore rispetto a quello contrattuale, sia dello svolgimento di mansioni superiori di commessa-cassiera con compiti di magazzinaggio, sistemazione merci, conteggio delle vendite e segnalazione al datore di necessità di rifornimento, proprie del superiore livello B2, data l'inattendibilità delle testi e colleghe di Tes_1 Tes_2
lavoro della avendo esse instaurato analoghe controversie contro il il Pt_1 CP_1
carattere de relato actoris di quanto riferito dalla la quale aveva lavorato in altro punto Tes_1
vendita, la genericità di quanto riferito dalla la quale, pur lavorando nello stesso Tes_2 punto vendita, seguiva turni differenti, e l'insussistenza di ulteriori elementi di prova.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché le testi escusse non potevano essere considerate inattendibili per il solo fatto di avere instaurato controversia contro l'appellato, essendo necessaria una valutazione in concreto delle dichiarazioni rese unitamente agli altri elementi probatori, valutazione del tutto omessa nell'impugnata sentenza;
le testi avevano reso dichiarazioni specifiche quanto agli orari di lavoro ed alle mansioni di essa appellante, e le dichiarazioni della la quale Tes_2 lavorava nello stesso punto vendita ed era pienamente a conoscenza dell'articolazione dei turni di lavoro e delle mansioni, non erano state considerate nell'impugnata sentenza;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le dichiarazioni delle testi erano attendibili e specifiche e sussisteva quindi prova sia dello svolgimento di lavoro supplementare (avendo le testi riferito di osservanza di orario di lavoro di 42 ore settimanali su sei giorni la settimana), sia dell'adibizione a mansioni superiori di commessa e cassiera
(avendo le testi riferito che essa appellante era sola nel punto vendita, lavorava in autonomia, provvedeva a tutte le esigenze della clientela, gestiva la cassa e si occupava anche degli ordini).
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi di gravame.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Pur essendo fondata la doglianza relativa alla valutazione di inattendibilità delle testi resa nell'impugnata sentenza, nel merito il gravame è infondato.
Come pacifico in giurisprudenza, la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva, quali la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, e di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. Sez. L. n. 16529 del 21/08/2004 rv.
576066 – 01; Cass. Sez. 2 n. 21239 del 09/08/2019 rv. 655201 – 01; Cass. Sez. 6 – 3 n. 26547 del 30/09/2021 rv. 662440 - 01).
Inoltre, come parimenti pacifico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 11933 del 07/08/2003 rv. 565755 - 01
e 17097 del 21/07/2010 (rv. 614797 - 01), l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In base a tali principi, ritiene la Corte che la valutazione delle risultanze probatorie effettuata nell'impugnata sentenza sia stata correttamente operata.
Difatti il giudice di primo grado, pur avendo premesso di ritenere inattendibili le testi escusse per il solo fatto di avere esse instaurato analoghe controversie contro il datore di lavoro, ha in realtà utilizzato le testimonianze ai fini della decisione, valutandone l'attendibilità e l'idoneità probatoria in base all'oggettivo contenuto delle dichiarazioni rese, sottolineandone la natura cd. de relato actoris (avendo le testi riferito, quanto all'orario di lavoro dell'odierna appellante ed alle mansioni da lei svolte, circostanze apprese dall'appellante stessa, con la quale non avevano rapporti lavorativi diretti, lavorando o in diverso punto vendita aziendale ovvero in altri turni di lavoro).
Inoltre, nel merito, va considerato quanto segue.
La teste ha riferito: quanto all'orario di lavoro, di avere lavorato insieme Tes_2 all'appellante fino al luglio 2022, presso il punto vendita di via Firenze di Pescara, ma alternandosi con lei nei turni mattutino o pomeridiano e non osservando mai lo stesso turno di lavoro, se non nei periodi delle festività, e precisando che non vi erano altre persone a lavorare nel panificio poiché il titolare lavorava nell'altro punto vendita, in viale Bovio, e la di lui moglie, sig.ra , che collaborava con lui, si tratteneva solo per mezz'ora al Per_1
giorno; quanto alle mansioni, che entrambe si occupavano del bar, della vendita di pane e dolciumi e delle relative operazioni di cassa, nonché della chiusura serale della cassa, mentre l'incasso veniva ritirato dalla . Per_1
La teste ha riferito di avere lavorato alle dipendenze dell'appellato nello stesso periodo Tes_1 dell'appellante, ma in un punto vendita diverso, di sapere che l'appellante lavorava dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30/14.00 o dalle 13.30 alle 20.30, occupandosi del bar e della cassa, ed era per la maggior parte del tempo da sola, poiché, dato che nel punto vendita ove l'appellante era addetta c'era anche il laboratorio di produzione aziendale, la chiamava al telefono per comunicarle gli ordini di merci per il punto vendita ove lavorava, ed ha precisato che la si alternava giornalmente tra i due punti vendita aziendali. Per_1
Con palese evidenza, e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, da un lato le dichiarazioni delle testi divergono quanto alle modalità di copertura dei turni di lavoro
(avendo la riferito che la si tratteneva nel punto vendita solo per Tes_2 Per_1 mezz'ora circa, la che si alternava tra i due punti vendita), e sono del tutto generiche Tes_1 quanto alle mansioni svolte dall'appellante, avendo le testi riferito che si occupava di vendita al pubblico e di operazioni di cassa, e che, poiché non c'erano altre addette al punto vendita, era sola in negozio;
dall'altro, le testi non hanno in alcun modo riferito delle modalità con cui l'appellante riceveva direttive datoriali, non avendo in alcun modo descritto le modalità di svolgimento di tali compiti e la tipologia dei rapporti con il datore di lavoro.
Inoltre, le dichiarazioni delle testi sono interamente de relato quanto ad orari e mansioni, poiché esse, lavorando presso altro punto vendita o in diverso turno (se non occasionalmente, nei periodi delle festività), non possono che avere riferito di circostanze apprese dall'appellante stessa, con valenza probatoria pressoché nulla, come pacifico (cfr. Cass. Sez. I
15/01/2015 n. 569 rv 634331; Cass. Sez. 3 n. 7746 del 08/04/2020 rv. 657617 - 02). Le uniche circostanze conosciute direttamente dalle testi sono, quanto alla quelle relative ed alla Tes_1
comunicazione delle necessità di rifornimento del punto vendita, ma limitatamente alla presenza dell'appellante nei momenti in cui le telefonava ed al mero fatto della comunicazione, non avendo ella riferito alcunché circa le modalità con cui i rifornimenti venivano disposti;
e quanto alla quelle relative agli orari di apertura dell'esercizio Tes_2 commerciale, che non necessariamente coincidono con l'orario di lavoro dei dipendenti, data la presenza sul posto di lavoro anche della collaboratrice del titolare, nonché quelle relative agli orari di lavoro osservati nelle limitate occasioni in cui lavorava insieme all'appellante, ma al riguardo la teste ha reso dichiarazioni in tutto generiche, non indicando né per quanti giorni ha osservato lo stesso turno di lavoro, né quali fossero i turni e gli orari osservati.
In base a tali risultanze, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto non sufficientemente provato né lo svolgimento da parte dell'appellante di lavoro supplementare o straordinario, né
l'adibizione dell'appellante a mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.
Quanto all'orario, data la genericità delle dichiarazioni delle testi non è emerso con certezza quale orario l'appellante effettivamente osservasse, poiché la teste lavorando altrove, Tes_1 aveva conoscenza diretta solo della presenza dell'appellante sul lavoro quando i turni di entrambe coincidevano, e la analogamente, ebbe conoscenza diretta dell'orario di Tes_2
lavoro solo quando fu adibita allo stesso turno dell'appellante, cioè solo occasionalmente.
Né è sostenibile che l'appellante dovesse necessariamente lavorare sei giorni la settimana e con gli orari indicati in ricorso per il solo fatto che il panificio osservava tali orari di apertura al pubblico, poiché nulla è emerso circa la presenza sul lavoro di tutte le dipendenti in tutti i giorni di apertura, sicché l'apertura al pubblico dell'azienda dell'appellato ben avrebbe potuto essere assicurata mediante rotazione tra le lavoratrici, o a mezzo dell'attività personale del titolare o della moglie (la quale, per quanto riferito dalle testi, lo coadiuvava).
Pertanto, essendo pacifico in giurisprudenza che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. L. nn. 1389 del 29/01/2003 rv. 560141, 3714 del 16/02/2009 rv. 606783, 19299 del 12/09/2014 rv. 632795, 4076 del
20/02/2018 rv. 647446 – 01 e 16150 del 19/06/2018 rv. 649482 - 01), correttamente l'impugnata sentenza ha escluso siffatta prestazione da parte dell'appellante.
Quanto alle mansioni, l'impugnata sentenza ha rigettato la domanda di superiore inquadramento ritenendo non che l'appellante non era provvista di autonomia nell'esecuzione del lavoro, ma -con specifica ed approfondita motivazione, alle pagg. 5-8- che non era emerso che le mansioni svolte, dettagliatamente descritte in base alle dichiarazioni delle testi sopra richiamate, fossero riconducibili al superiore livello B2, in ragione del difetto di prova dello svolgimento di compiti di coordinamento del magazzinaggio delle merci o di sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine, segnalazione al datore di lavoro delle necessità di rifornimento, conteggio delle merci vendute, registrazione dei crediti, esecuzione di ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore, necessarie per l'inquadramento in detto livello in base alle declaratorie di classificazione del citato CCNL, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti.
In particolare, l'impugnata sentenza ha ritenuto (cfr. pag. 7) che in tale quadro, data la frequente presenza sul posto di lavoro della , fosse irrilevante, agli effetti Per_1 dell'inquadramento delle mansioni, il solo fatto che l'appellante avesse potuto occuparsi del punto vendita in autonomia o provvedere agli incassi.
A fronte di tale motivazione, correttamente condotta secondo il cd. criterio trifasico
(accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e raffronto dei risultati di tali due indagini - cfr. Cass. Sez. L. n. 15677 del 05/06/2024 rv. 671432 - 01), l'appellante ha sostenuto, del tutto genericamente e senza alcun riferimento alle previsioni contrattualcollettive applicabili ed in particolare alla valenza, agli effetti dell'inquadramento nell'uno o nell'altro livello, dei compiti sopra indicati, che dalle dichiarazioni delle testi si evinceva un'assoluta autonomia nella gestione del punto vendita, poiché essa ricorrente era per la maggior parte del tempo sola in negozio, e che comunque non poteva essere inquadrata nel livello B2 poiché in base al citato CCNL non può esservi più di un aiuto commesso per ogni esercizio di vendita (cfr. pagg. 12-13 del ricorso in appello).
Il motivo, quindi, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, ed è quindi, con evidenza, inammissibile per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01). In ogni caso, nel merito le deduzioni dell'appellante sono del tutto erronee, poiché in base alla declaratoria di classificazione del personale di cui all'art. 21 bis del citato CCNL, i profili professionali del commesso di negozio e del cassiere – livello B2 sono propri non di tutti i lavoratori che si occupino di vendita al pubblico e di operazioni di cassa, ma solo di quei lavoratori che provvedano, oltre a tali compiti, anche alla sistemazione delle merci in scaffali o vetrine, alla segnalazione al datore di lavoro o al gestore delle necessità di rifornimento, ed all'esecuzione di ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore, agli incassi ed ai relativi conteggi, ed alla registrazione dei crediti ed ai pagamenti.
Di contro, il prestatore d'opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita, e può anche compiere funzioni di vendita, corrisponde al profilo professionale di aiuto commesso – livello B3, in cui l'appellante era inquadrata.
Pertanto, va considerato che, come visto, non è emerso alcunché circa le modalità con cui l'appellante riceveva istruzioni lavorative dall'appellato, che le dichiarazioni delle testi divergono quanto all'entità della presenza sul lavoro della , sicché non può ritenersi Per_1 provato che la sua presenza fosse limitata a mezz'ora al giorno, e che per il resto le dichiarazioni delle testi sono generiche ovvero meramente de relato; inoltre, non è emerso alcunché circa lo svolgimento da parte dell'appellante di compiti contabili o di responsabilità di cassa, ed anzi, tenuto conto che era la , come riferito dalla teste a Per_1 Tes_2
ritirare gli incassi, è altamente probabile che fosse lei stessa ad operare i relativi controlli.
Deve perciò ritenersi che la lavoratrice, adibita alla vendita al pubblico ed alle connesse operazioni di cassa, ed in presenza assidua della collaboratrice del datore di lavoro (la quale, alternandosi tra i due punti vendita aziendali, e ritirando gli incassi, ben poteva assicurare un continuativo controllo delle prestazioni delle lavoratrici), abbia svolto mansioni ausiliarie di quest'ultima, pienamente inquadrabili nel profilo professionale di aiuto commesso di cui sopra, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento da parte dell'appellante degli specifici compiti propri dei superiori profili professionali sopra indicati.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 267/2024 in data 16/05/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 15/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -