Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 19216 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19216 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AGEROLA GIANLUCA presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ALDI ANNUNZIATA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
hiedevano pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 14/11/2016 (atto n. 56, P. I, Sez. J, anno 2016).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 14/11/2009 e il Per_1 Persona_2
13/07/2011, minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
la casa coniugale, sita a Napoli, alla Via Stadera n. 85/D, sarà assegnata alla sig.ra
[...]
; CP_1
le minori e continueranno a vivere con la madre ma saranno affidate Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. il diritto di visita delle minori sarà come appresso regolamentato:
a) il padre potrà vedere le figlie due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle 16:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, tutta la giornata del sabato dalle 10 alle 21 e al settimana dopo dalle ore 10:00 alle ore 21:00 della domenica, compatibilmente con gli impegni delle figlie;
b) nel periodo di frequenza scolastica delle minori detto calendario potrà subire dei cambiamenti compatibilmente con gli impegni lavorativi e/o personali di entrambi i genitori;
c) per le festività natalizie, le figlie trascorreranno i giorni del 24 dicembre, del 26 dicembre e del 1° gennaio con il padre, mentre trascorreranno con la madre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio con la madre, osservando il criterio dell'alternanza negli anni a seguire, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti;
2 d) per le festività pasquali, invece, le minori trascorreranno alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
e) quanto alle vacanze estive, il periodo di ferie sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che le figlie potranno trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 1° giugno di ciascun anno, salvo diverse intese;
f) per ogni altra festività (compleanni e/o onomastici) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, alle minori;
il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c e/o Parte_1 Controparte_1
postapay, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di €.700,00 di cui €.400,00 rinveniente dall'assegno unico che il predetto percepisce attualmente per l'intero ed €.300,00 rinveniente dal proprio stipendio, il tutto oltre aggiornamento
ISTAT come per legge. Il sig. si impegna ed obbliga ad autorizzare la sig.ra alla Pt_1 CP_1 riscossione diretta del detto assegno unico per l'intero importo dovuto per le due minori.
In subordine, le parti concordano e si danno reciprocamente atto che qualora l'assegno unico, per qualsiasi ragione venisse eliminato, il sig. si obbligherà a versare la somma complessiva Pt_1 di €.500,00 a titolo di mantenimento per entrambe le figlie;
le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli come appresso meglio dettagliate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che
3 richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze ovvero le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
quanto al contratto di locazione, attualmente sottoscritto dal sig. le parti hanno Pt_1
concordato che la sig.ra provvederà al pagamento del canone di locazione subentrando al CP_1
marito nella titolarità del rapporto con il proprietario.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI la sig.ra rinuncia al contributo per il proprio mantenimento;
Controparte_1
i coniugi dichiarano che non sussistono debiti e crediti reciproci.
i sigg. e prestano il reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 Controparte_1 rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio, nonché il rilascio della carta di identità
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse, in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 56, P. I, Sez. J, anno 2016);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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