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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6065/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dell'avv. Alberto Cuccuru CodiceFiscale_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma integrale della sentenza n. 977/2019, per i motivi esposti:
1) Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 977/19, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha errato nell'esame e nella valutazione delle prove a supporto delle domande formulate dalla per tutti i motivi esposti e, per l'effetto: CP_2
i) revocare le statuizioni di disponenti: a) lo scorporo degli interessi convenzionali in Parte_3 applicazione del tasso legale;
b) lo scorporo della cms e, di conseguenza, accertare e dichiarare la validità degli interessi e della cms applicati dalla al rapporto ai sensi di legge e di contratto, CP_2 disponendo il rigetto delle domande avversarie con conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, il ricalcolo del credito tenuto conto delle pattuizioni economiche validamente intervenute tra le parti;
ii) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ingiustamente ritenuto la rilevanza di usura c.d. sopravvenuta, come accertata dal CTU sulla base dei quesiti formulati e, per l'effetto, dichiarare l'irrilevanza della stessa e, conseguentemente, pronunciare il rigetto delle domande avversarie sul punto,
iii) rigettare le conclusioni formulate dagli appellati opponenti con la comparsa di risposta in appello in quanto infondate in fatto e in diritto.
2) In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU contabile demandando al perito d'ufficio di ricostruire il saldo del c/c n. 400611247 (già n. 29620/55) tenuto conto delle condizioni economiche pattuite nel contratto di conto corrente del 4 maggio 1993 e nei documenti contrattuali prodotti dalla
Banca in giudizio ed esibiti all'udienza del 13 aprile 2017 in ottemperanza all'ordine ex art. 210 cpc disposto dal Giudice di Prima Cure, fermo restando il ricalcolo con espunzione della capitalizzazione sino al 30 giugno 2000.
3) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Gli appellati hanno così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare la piena validità della pronuncia appellata e confermare la sentenza n. 977/2019 emessa dal Tribunale di Tivoli, con la quale veniva deciso il giudizio iscritto al
N.R.G. 3784/2014;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. per tutti i motivi ravvisati nella presente compara;
- in via principale, nella denegata ipotesi in cui la Corte non ravvisi i presupposti di cui all'art. 348bis c.p.c.,
Voglia
1) rigettare tutte le domande formulate dall'appellante in quanto manifestamente infondate in fatto ed errate in diritto e, comunque, perché non provate;
2) dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le contestazioni mosse alla CTU perché tardive, per i fatti meglio esposti in narrativa;
3) dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la richiesta di rinnovazione della CTU perché tardiva
e comunque fondata su documenti inammissibili;
4) dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la richiesta di riforma della sentenza di primo grado per errata individuazione dell'usura sopravvenuta, per i motivi meglio esposti in narrativa;
5) dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione documentale di cui agli allegati nn.
12), 13), 14), 15) e 16), depositata contestualmente all'atto di appello, poiché documenti nuovi, e disporne lo stralcio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ed proponevano opposizione, dinanzi al Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Tivoli, avverso il decreto ingiuntivo n.599/2014 con il quale era stato intimato loro, in solido, il pagamento in favore di della somma di € 19.664,13, oltre Parte_1
interessi e spese, corrispondente al saldo passivo del conto corrente bancario con fido n. 400611247 (già n. 29620/55) acceso da e garantito da con fideiussione CP_1 Pt_2
omnibus.
Gli opponenti contestavano, in primo luogo, l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a costituire prova scritta ai fini dell'ingiunzione, ritenendo che parte opposta avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto relativi al conto affidato.
Inoltre contestavano la misura del saldo passivo del conto corrente, derivante dall'illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese, commissioni e competenze in assenza di valide pattuizioni, dall'illegittima applicazione dell'anatocismo e dall'applicazione di interessi usurari.
Da ultimo, gli opponenti lamentavano l'illegittimità, per violazione dell'art. 1956 c.c.,
della fideiussione omnibus prestata dalla signora Pt_2
2. Nel corso del giudizio il giudice ordinava alla banca l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente ai rapporti oggetto di causa e, nello specifico, copia di tutte le lettere integrative e/o modificative dei contratti azionati in via monitoria e copia delle liste movimenti e degli estratti conto scalari dall'inizio dei rapporti bancari intercorsi.
Inoltre disponeva C.T.U. contabile al fine di rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni e commissioni di massimo scoperto trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca aveva acquistato o perduto la disponibilità dei relativi importi, con esclusione delle c.d. spese di tenuta conto.
3. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Tivoli, con sentenza n.977/2019, accoglieva l'opposizione.
Il giudice, pur ritenendo provato il rapporto intercorso tra le parti, in virtù del contratto di conto corrente prodotto in giudizio, anzitutto riteneva fondata l'eccezione di carenza di prova scritta del credito formulata dagli opponenti, avendo la banca depositato l'estratto conto analitico, completo dei movimenti dare e avere sino al passaggio a sofferenza, solo con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., nonostante l'eccezione fosse stata formulata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Inoltre il giudice riteneva che nulla fosse dovuto dalla parte opponente alla banca,
emergendo al contrario dalla C.T.U. un saldo a favore dell'opponente di € 40.357,83 epurato di spese, commissioni, interessi ultra legali e capitalizzazione semplice, o alternativamente,
di € 51.545,85 a saldo zero.
Sulla base di tali dati il giudice riteneva che gli opponenti avessero provato i fatti estintivi impeditivi o modificativi del rapporto giuridico sottostante, mentre parte opposta non avesse fornito la prova del proprio credito.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Il Tribunale avrebbe errato nell'esame e nella valutazione delle prove a sostegno delle pretese della banca, avendo omesso di tenere conto della documentazione sia prodotta con memoria istruttoria ex art.183 comma6 c.p.c. che esibita ex art. 210 c.p.c., il cui esame avrebbe condotto alla formulazione di quesiti più pertinenti al C.T.U. e a un differente esito decisionale.
Era poi stato recepito acriticamente l'accertamento peritale, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni che giustificavano il ricalcolo del saldo al tasso legale e con espunzione della c.m.s. e senza considerare le clausole di determinazione delle condizioni economiche del rapporto, specificamente e validamente pattuite dalle parti.
Il giudice di primo grado aveva, altresì, errato nel disporre la verifica circa il superamento del tasso soglia, poiché il contratto di conto corrente era stato sottoscritto in data precedente all'entrata in vigore della legge antiusura n. 108/1996 la quale stabiliva che i criteri per la determinazione del carattere usurario degli interessi “non trovano applicazione con riguardo
alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge”. Inoltre, l'usura avrebbe dovuto essere valutata con esclusivo riferimento al momento della pattuizione, essendo irrilevanti le ipotesi di c.d. usura sopravvenuta.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza, la revoca delle statuizioni disponenti lo scorporo degli interessi convenzionali in applicazione del tasso legale e lo scorporo della c.m.s., previo accertamento della validità degli interessi e della c.m.s.
applicati dalla banca al rapporto ai sensi di legge e di contratto e dell'assenza di applicazione di interessi usurari, con il conseguente rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, il ricalcolo del credito tenuto conto delle pattuizioni economiche validamente intervenute tra le parti.
5. In via preliminare sono da respingere tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dagli appellati.
La banca non ha tardivamente eccepito profili di nullità della C.T.U., ma si è limitata a censurare la motivazione della sentenza.
Nemmeno può trovare accoglimento la censura di parte appellata in ordine all'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle doglianze dell'appellante inerenti all'inapplicabilità della disciplina antiusura e all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
Infatti, il divieto di nova nel giudizio di appello ex art. 345 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni in senso stretto, nonché le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, idonee a modificare il petitum o la causa petendi della domanda, e dunque l'oggetto fondamentale del giudizio.
In questo caso, invece, le contestazioni sollevate dall'appellante costituiscono mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza del Tribunale sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado.
Pure infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione documentale di cui agli allegati nn. 12), 13), 14), 15) e 16), depositata contestualmente all'atto di appello. Si tratta infatti di documenti non nuovi, ma già esibiti in primo grado in udienza, in ottemperanza all'ordine del giudice emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sebbene non materialmente trattenuti nel fascicolo.
6. Nel merito è fondata la doglianza di parte appellante secondo cui il Tribunale ha formulato dei quesiti al C.T.U., e ha conseguentemente deciso l'opposizione, senza tenere conto della documentazione ritualmente prodotta in atti, ivi compresa quella tempestivamente allegata alla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. che, nella formulazione vigente ratione temporis, è specificamente finalizzato alla produzione documentale e all'articolazione dei mezzi di prova.
A fronte dei documenti in atti, riportanti le pattuizioni relative ai tassi di interesse e alle commissioni di massimo scoperto, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dagli opponenti.
Anche con riferimento all'usura deve tenersi conto del principio affermato dalle Sezioni
Unite sulla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, secondo cui “Nei contratti di mutuo,
allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della
clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento
della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017,
Rv. 645811 - 01).
Ne deriva che, trattandosi di contratto stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, gli opponenti avrebbero dovuto allegare specificamente eventuali profili d'usura derivanti dall'esercizio dello ius variandi, in base al principio secondo cui
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria
degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori
e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte
dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cass. Sez. Un.
19597/2020, Rv. 658833 - 03).
7. Dalle predette considerazioni deriva l'accoglimento dei motivi d'appello, sebbene ciò
non comporti l'integrale rigetto dell'opposizione.
Difatti non sono stati oggetto di impugnazione i criteri di rideterminazione del saldo indicati dal giudice al C.T.U. nel senso dell'eliminazione della capitalizzazione, del computo delle valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei relativi importi, dell' esclusione delle c.d. spese di tenuta conto.
Nemmeno risulta contestato il modus operandi del C.T.U., ratificato dal Tribunale, di eliminazione dell'anatocismo solo fino al 30.6.2000 e di eliminazione della Commissione
Disponibilità Immediata fondi (DIF) e della Commissione utilizzi oltre disponibilità fondi.
Quanto alla questione della validità della fideiussione, rimasta assorbita in primo grado in conseguenza della individuazione di un saldo positivo del conto corrente, il relativo motivo di opposizione non merita accoglimento, attesa l'estrema genericità dello stesso, non essendo stato dedotto alcun profilo di violazione dell'art. 1956 c.c..
8. Pertanto in accoglimento dell'appello deve essere dichiarata la legittima pattuizione e applicazione dei tassi d'interesse e delle commissioni di massimo scoperto.
La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per rideterminare il saldo del conto corrente n. 29620 (successivamente n. 400611247) alla luce delle considerazioni sopra esposte.
La statuizione sulla spese di lite è rinviata al merito.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara la legittima pattuizione e applicazione dei tassi d'interesse e delle commissioni di massimo scoperto.
2) Spese al merito.
Provvede con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PO MI RO