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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2604 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura al ricorso in appello dall'avv. Parte_1
Angelo Valle e presso di lui el.te dom.to in Priverno via G. Matteotti, 163
Appellante
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renata Cantatore in virtù di procura generale alle liti
(atto Notaio del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221) elettivamente dom.to Per_1 come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n.853/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 26.09.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso di primo grado e evocava innanzi al Tribunale di Latina l' per ivi CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare la patologia come indicata in premessa del presente atto quale malattia professionale;
2) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante a corrispondere all‟odierno CP_1 ricorrente l‟indennizzo, rendita o quell‟altra provvidenza prevista per legge come corrispondente al grado di invalidità pari al 23% ovvero a quello accertato in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Con interessi sulle somme rivalutate. Vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” 1.2. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Latina ha così statuito: - rigetta il CP_1 ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di consulenza, come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
1.3. Il primo giudice ha ritenuto lo svolgimento dell'attività professionale dedotta protrattosi per un significativo arco temporale quale fattore concausale della malattia professionale, ha quantificato il danno biologico prodotto nella periziata nella misura dell'1%, quindi al di sotto della soglia indennizzabile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno biologico in misura inferiore al minimo indennizzabile, ed ha insistito per il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale nella misura pari al 23% e, in ogni caso, in misura non inferiore al minimo indennizzabile, con conseguente condanna dell' al pagamento del CP_1 relativo indennizzo o rendita a far data dalla domanda amministrativa.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa.
3. l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Pacifico tra le parti – trattandosi di questione trattata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione – che l'appellante ha sempre lavorato come operaio con mansioni di elettricista dal 1976 ad oggi;
di essere stato impiegato, dal 1980 al 1986, nello scavo di gallerie stradali, occupandosi della fornitura di energia elettrica ai macchinari utilizzati;
dal 1992 all'attualità presso cantieri edili, occupandosi della realizzazione degli impianti elettrici, il tutto senza l'utilizzo di tappi o cuffie, contraendo così, in tesi malattia professionale (ipoacusia bilaterale)
4.1. Il c.t.u. nominato nella presente fase di giudizio – al quale è stato chiesto di accertare la percentuale di invalidità in ragione dell'attività lavorativa svolta, con riferimento al d.lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al d.m. 12/7/2000 – ha riferito che: Dalla anamnesi lavorativa e dall'analisi della documentazione appare manifesto, come il Periziato ha svolto dal 1977 ad oggi l'attività̀ lavorativa di elettricista in campo dell'edilizia sia per conto di ditte che come artigiano in proprio. Tale attività̀sebbene possa sembrare priva o comunque di basso rischio per il rumore è invece da considerare nell'ambito della cantieristica edile. Infatti se è pur vero che l'elettricista svolge molte delle attività lavorative senza l'ausilio di macchinari ed attrezzi rumorosi, è certo che il medesimo è contestualizzato nel cantiere ove opera. Nella cantieristica edile siamo in presenza di rumorosità continue o sub continue date dall'uso sia di attrezzi a mano - picconi, martelli, ecc.ecc.- che dall'uso di attrezzi elettrici. Questi ultimi sono particolarmente rumorosi anche ad oggi - trapani, betoniere, martello pneumatico, smerigliatrice, sparachiodi, levigatrice, seghe elettriche ecc. ecc.- . Gli esami audiometrici seriati nel tempo tra il 2010 ed il 2019 mettono in evidenza una : “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale medio grave” con caduta della capacità uditiva alle alte frequenze e sproporzionata all'età. Ricordo come il paziente sia nato nel 56 e pertanto tutte le audiometrie presenti agli atti siano state effettuata tra i 54 ed i 64 anni di età; lasso temporale in cui si sviluppa certamente un deficit uditivo ma che verosimilmente per il più probabile che non è stato concausalmente determinante l'aspetto lavorativo .
A supporto di quanto richiesto dall'Istante, va annoverato che il rischio rumore è annoverato come importante e efficiente in ambito della medicina del lavoro di cui per conoscenza si pubblicano le foto delle menzioni . Da quanto relato appare verosimile che l'attività lavorativa svolta per oltre 43 aa anche congiuntamente al certo e forte inquinamento acustico verosimilmente presente nell' attività lavorativa della cantieristica stradale dal 1980 al 1986 sia stato elemento se non causalmente diretto ma concausalmente determinante il deficit uditivo di cui alla suddetta diagnosi e come tale possa essere riconosciuta come malattia professionale con I.P. del 20% come da tabelle di legge.
4.2. Trattasi di conclusioni, rimaste esenti da osservazioni critiche delle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti.
4.3. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato a corrispondere all'appellante, in relazione all'accertata CP_1 malattia professionale, una rendita rapportata ad un grado di minorazione del 20%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l.
412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a una rendita rapportata ad un grado di minorazione CP_1 Parte_1 del 20%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Parte_1 in € 2.500,00 e per il secondo in € 2.910,00. Pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese della ctu di secondo grado liquidate come da separato decreto.
Roma, 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2604 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura al ricorso in appello dall'avv. Parte_1
Angelo Valle e presso di lui el.te dom.to in Priverno via G. Matteotti, 163
Appellante
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renata Cantatore in virtù di procura generale alle liti
(atto Notaio del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221) elettivamente dom.to Per_1 come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n.853/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 26.09.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso di primo grado e evocava innanzi al Tribunale di Latina l' per ivi CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare la patologia come indicata in premessa del presente atto quale malattia professionale;
2) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante a corrispondere all‟odierno CP_1 ricorrente l‟indennizzo, rendita o quell‟altra provvidenza prevista per legge come corrispondente al grado di invalidità pari al 23% ovvero a quello accertato in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Con interessi sulle somme rivalutate. Vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” 1.2. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Latina ha così statuito: - rigetta il CP_1 ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di consulenza, come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
1.3. Il primo giudice ha ritenuto lo svolgimento dell'attività professionale dedotta protrattosi per un significativo arco temporale quale fattore concausale della malattia professionale, ha quantificato il danno biologico prodotto nella periziata nella misura dell'1%, quindi al di sotto della soglia indennizzabile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno biologico in misura inferiore al minimo indennizzabile, ed ha insistito per il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale nella misura pari al 23% e, in ogni caso, in misura non inferiore al minimo indennizzabile, con conseguente condanna dell' al pagamento del CP_1 relativo indennizzo o rendita a far data dalla domanda amministrativa.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa.
3. l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Pacifico tra le parti – trattandosi di questione trattata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione – che l'appellante ha sempre lavorato come operaio con mansioni di elettricista dal 1976 ad oggi;
di essere stato impiegato, dal 1980 al 1986, nello scavo di gallerie stradali, occupandosi della fornitura di energia elettrica ai macchinari utilizzati;
dal 1992 all'attualità presso cantieri edili, occupandosi della realizzazione degli impianti elettrici, il tutto senza l'utilizzo di tappi o cuffie, contraendo così, in tesi malattia professionale (ipoacusia bilaterale)
4.1. Il c.t.u. nominato nella presente fase di giudizio – al quale è stato chiesto di accertare la percentuale di invalidità in ragione dell'attività lavorativa svolta, con riferimento al d.lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al d.m. 12/7/2000 – ha riferito che: Dalla anamnesi lavorativa e dall'analisi della documentazione appare manifesto, come il Periziato ha svolto dal 1977 ad oggi l'attività̀ lavorativa di elettricista in campo dell'edilizia sia per conto di ditte che come artigiano in proprio. Tale attività̀sebbene possa sembrare priva o comunque di basso rischio per il rumore è invece da considerare nell'ambito della cantieristica edile. Infatti se è pur vero che l'elettricista svolge molte delle attività lavorative senza l'ausilio di macchinari ed attrezzi rumorosi, è certo che il medesimo è contestualizzato nel cantiere ove opera. Nella cantieristica edile siamo in presenza di rumorosità continue o sub continue date dall'uso sia di attrezzi a mano - picconi, martelli, ecc.ecc.- che dall'uso di attrezzi elettrici. Questi ultimi sono particolarmente rumorosi anche ad oggi - trapani, betoniere, martello pneumatico, smerigliatrice, sparachiodi, levigatrice, seghe elettriche ecc. ecc.- . Gli esami audiometrici seriati nel tempo tra il 2010 ed il 2019 mettono in evidenza una : “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale medio grave” con caduta della capacità uditiva alle alte frequenze e sproporzionata all'età. Ricordo come il paziente sia nato nel 56 e pertanto tutte le audiometrie presenti agli atti siano state effettuata tra i 54 ed i 64 anni di età; lasso temporale in cui si sviluppa certamente un deficit uditivo ma che verosimilmente per il più probabile che non è stato concausalmente determinante l'aspetto lavorativo .
A supporto di quanto richiesto dall'Istante, va annoverato che il rischio rumore è annoverato come importante e efficiente in ambito della medicina del lavoro di cui per conoscenza si pubblicano le foto delle menzioni . Da quanto relato appare verosimile che l'attività lavorativa svolta per oltre 43 aa anche congiuntamente al certo e forte inquinamento acustico verosimilmente presente nell' attività lavorativa della cantieristica stradale dal 1980 al 1986 sia stato elemento se non causalmente diretto ma concausalmente determinante il deficit uditivo di cui alla suddetta diagnosi e come tale possa essere riconosciuta come malattia professionale con I.P. del 20% come da tabelle di legge.
4.2. Trattasi di conclusioni, rimaste esenti da osservazioni critiche delle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti.
4.3. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato a corrispondere all'appellante, in relazione all'accertata CP_1 malattia professionale, una rendita rapportata ad un grado di minorazione del 20%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l.
412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a una rendita rapportata ad un grado di minorazione CP_1 Parte_1 del 20%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Parte_1 in € 2.500,00 e per il secondo in € 2.910,00. Pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese della ctu di secondo grado liquidate come da separato decreto.
Roma, 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Guido Rosa