Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni
-Presidente-
2) dr. Carmine Esposito
- Giudice -
3) dr.ssa Marianna Frangiosa
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 258 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio vertente
TRA C.F. 1 ), nato in [...] il Parte 1 (c.f.:
27.09.1948 difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'avv. Campanile
Annamaria presso il cui studio in Agropoli alla via G.B. Vico n. 2;
ricorrente
E
, nata il [...] in [...] (c.f. C.F. 2
Novodonetskoe (Federazione Russa).
resistente contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2024, l'odierna parte ricorrente, il sig. Pt 1
[...] adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto
,
matrimonio in data 10.04.2017 in Agropoli (Sa), con la sig.ra Controparte_1 ; che dalla predetta unione non nascevano figli;
che, avendo la resistente abbandonato il tetto coniugale rendendosi irreperibile, il ricorrente si determinava a chiedere la separazione giudiziale dinanzi all'intestato Tribunale, giudizio esitato con sentenza nr. 880/2022, passata in giudicato;
che da allora perdura la separazione e l'irreperibilità della signora CP 1 per cui ogni riconciliazione è da escludersi.
Tanto premesso, ritenuti i presupposti di legge, l'odierno ricorrente insisteva affinchè l'intestato Tribunale, pronunciasse, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto
Parte 1 e la sig.ra Controparte_1 tra il Sig. ordinando all'Ufficiale
,
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)
Dichiarare in ogni caso che, anche in considerazione della sua situazione reddituale, il ricorrente nulla deve versare alla moglie a titolo di assegno divorzile, confermando le statuizioni adottate in sede di separazione ed eventualmente accertando l'autonomia ed indipendenza economica della resistente;
c) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Alla prima udienza, dato atto dell'assenza della resistente veniva disposta la rinnovazione della notifica, e rinviata in prosieguo prima udienza. Riassegnato il fascicolo con provvedimento reso in data 18.2.2025, stante l'assenza del titolare del procedimento, all'udienza del 6.3.2025, verificata la regolarità della notifica, la causa veniva riservata in decisione, previa discussione.
ΑΛΛ
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per l'udienza dinanzi al Giudice delegato a seguito dell'ordine di rinnovazione disposto dal Tribunale.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del
9.12.2022 (nr. 880/2022), passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendo nati figli dall'unione dei coniugi e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia si dichiarano non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la contumacia della resistente Controparte_1
b) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Agropoli il 10.4.2017 dalle parti in causa ( atto n. 8, parte I, Reg. Atti Matrimonio anno 2017);
c) dichiara non ripetibili le spese;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 10.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni