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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/06/24, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7825/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1 residente in TRECASE alla VIA CASA CIRILLO 29, rapp.ta e difesa dall'Avv.
BORZELLECA SALVATORE, elett,te domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n 45 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
AZZANO STEFANO, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via De Gasperi n.
55, presso la sede CP_1 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di CP_1 accompagnamento, nonché il riconoscimento della condizione di persona con handicap ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3 (connotazione di gravità), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7 agosto 2020, e non solo dal mese di novembre del 2022, come invece ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per AT;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 14/12/2023 , successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per TP recante n. R.G.
3631/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/06/2022. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per TP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per TP (CTU che ha ritenuto la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza diritto all'accompagnamento e senza connotazione di gravità) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi, anche con riferimento alla
1 decorrenza, corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico.
Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa.
Con specifico riferimento alla decorrenza, la dott.ssa ha precisato Persona_1 che : “Non è possibile retrodatare ulteriormente tale provvedimento, in quanto da un attento esame della documentazione sanitaria agli atti non sono emerse certificazioni antecedenti attestanti un chiaro quadro clinico complessivo di gravità tale da rendere necessaria un'assistenza continua e/o condizione clinica che potesse determinare l'impossibilità della ricorrente a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore . Pertanto si può concludere che la ricorrente sia andata incontro ad un aggravamento delle proprie condizioni di salute con conseguente compromissione della propria autonomia” (cfr. pagg. 6 e 7 della consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo inabile con necessità di accompagnamento e portatrice di handicap ex L. 104/92, art. 3, comma 3 (connotazione di gravità), ma solo a decorrere dal 1° novembre 2022 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario), così come accertato dal CTU nominato nel procedimento per AT, e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il rigetto del ricorso in opposizione ad TP e il riconoscimento dei benefici richiesti a decorrere da epoca successiva al deposito del ricorso per AT giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 14/12/2023 nei confronti dell' così provvede : a)rigetta il ricorso in opposizione CP_1 ad TP, e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è persona inabile con necessità di accompagnamento e portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 (connotazione di gravità) a decorrere dal 1° novembre 2022; b)compensa le spese. Così deciso in Torre Annunziata il 15/07/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/06/24, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7825/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1 residente in TRECASE alla VIA CASA CIRILLO 29, rapp.ta e difesa dall'Avv.
BORZELLECA SALVATORE, elett,te domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n 45 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
AZZANO STEFANO, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via De Gasperi n.
55, presso la sede CP_1 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di CP_1 accompagnamento, nonché il riconoscimento della condizione di persona con handicap ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3 (connotazione di gravità), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7 agosto 2020, e non solo dal mese di novembre del 2022, come invece ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per AT;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 14/12/2023 , successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per TP recante n. R.G.
3631/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/06/2022. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per TP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per TP (CTU che ha ritenuto la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza diritto all'accompagnamento e senza connotazione di gravità) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi, anche con riferimento alla
1 decorrenza, corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico.
Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa.
Con specifico riferimento alla decorrenza, la dott.ssa ha precisato Persona_1 che : “Non è possibile retrodatare ulteriormente tale provvedimento, in quanto da un attento esame della documentazione sanitaria agli atti non sono emerse certificazioni antecedenti attestanti un chiaro quadro clinico complessivo di gravità tale da rendere necessaria un'assistenza continua e/o condizione clinica che potesse determinare l'impossibilità della ricorrente a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore . Pertanto si può concludere che la ricorrente sia andata incontro ad un aggravamento delle proprie condizioni di salute con conseguente compromissione della propria autonomia” (cfr. pagg. 6 e 7 della consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo inabile con necessità di accompagnamento e portatrice di handicap ex L. 104/92, art. 3, comma 3 (connotazione di gravità), ma solo a decorrere dal 1° novembre 2022 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario), così come accertato dal CTU nominato nel procedimento per AT, e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il rigetto del ricorso in opposizione ad TP e il riconoscimento dei benefici richiesti a decorrere da epoca successiva al deposito del ricorso per AT giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 14/12/2023 nei confronti dell' così provvede : a)rigetta il ricorso in opposizione CP_1 ad TP, e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è persona inabile con necessità di accompagnamento e portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 (connotazione di gravità) a decorrere dal 1° novembre 2022; b)compensa le spese. Così deciso in Torre Annunziata il 15/07/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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