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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 616 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Urso Giacinto
ATTORE
E
c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Carratelli e Giuseppe Pozzessere
CONVENUTO Cont
riunita la causa civile iscritta al numero 847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Pozzessere
ATTORE
E
– c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: usucapione / restituzione veicolo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 22 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa.
Questo giudice non ammetteva le prove articolate, in quanto inammissibili per come articolate ed irrilevanti per la decisione, per cui, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Al riguardo, giova rammentare che la ratio dell'istituto è strettamente legata al rispetto dell'esigenza di certezza del diritto e, in particolare delle situazioni dominicali. Nel consentire, infatti, a colui che a fronte dell'inerzia del titolare, ne gestisce economicamente i beni di acquisire la loro proprietà, il legislatore ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una situazione giuridica piena e definitiva, che sia, in quanto tale, certa e stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Il possesso è l'istituto che descrive indi l'esercizio da parte di un soggetto, legittimato o meno, di un potere di dominazione su di una cosa. In particolare, il requisito in esame presuppone l'animus possidendi, cioè la volontà da parte del possessore di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario.
Ciò che inficia la prospettazione palesata dal NA non è la prova della durata
(è pacifico, infatti, che il NA deteneva l'autovettura da tempo immemore , nella specie dall'anno 2002) bensì la prova del possesso. La detenzione non è infatti idonea a comprovare che l'istante abbia esercitato su quel bene un potere di fatto che fosse esplicazione del contenuto del diritto di proprietà. L'equazione detenere = possedere non ha alcun fondamento giuridico, atteso che la detenzione dell'autovettura può costituire oggetto del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento così come di un diritto personale di godimento (es. il locatario e il comodatario abitano all'interno di un'unità immobiliare ma di certo non la posseggono, integrando la loro disponibilità di fatto del bene il contenuto di una situazione diversa dal possesso, qual è la detenzione ).
Orbene nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si
Pagina 2 di 4 fonda sull'esistenza di un contratto funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. (sentenza n. 7930 del 27.3.2008, e successive conformi n. 1296/2010
e n. 9896/2010).
E' utile rammentare che il possesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1140 e
1158 c.c. si configura in presenza di due elementi, uno di natura oggettiva - la disponibilità di fatto di un bene - e uno, ritenuto dai più, di natura soggettiva - la volontà di disporre del bene come se fosse proprio - o comunque interpretato, secondo un orientamento minoritario, come corrispondenza del potere di fatto sulla cosa all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il fatto di disporre concretamente della cosa e di mantenere la stessa nella propria sfera di controllo non è sufficiente ad integrare quella situazione di fatto tutelata dall'ordinamento anche attraverso il riconoscimento della stessa come uno degli elementi costitutivi del modo di acquisto della proprietà invocato.
Nella fattispecie in esame, gli elementi dedotti a sostegno della domanda non sono idonei a comprovare la sussistenza di una situazione possessoria in capo a
Controparte_1
Quanto all'affermazione: il ha effettuato notevoli ed esosi lavori di CP_1 manutenzione straordinaria, fatti effettuare sull'intero corpo vettura e sulla parte meccanica, come da fatture di riparazione già prodotte.
Detta situazione fattuale non può infatti essere considerata indicativa dell' animus rem sibi habendi che avrebbe palesato il per oltre un decennio;
il mero CP_1 detentore, è di regola tenuto a sostenere le spese necessarie per la manutenzione e la conservazione del bene detenuto.
In difetto della prova del possesso ad usucapionem la domanda attorea deve essere respinta.
Segue che in accoglimento della riconvenzionale avanzata dal il bene Pt_1
(Lancia Delta, tg CS 525000) deve essere restituito al legittimo proprietario.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nessun'altra statuizione per difetto di richiesta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con esclusione della fase istruttor ia non essendo stata espletata la relativa attività .
Pagina 3 di 4 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 616/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda di usucapione avanzata da Controparte_1 in accoglimento della riconvenzionale avanzata da ordina a Parte_1 la immediata restituzione dell'autovettura (Lancia Delta, tg CS Controparte_1
525000) al legittimo proprietario;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel giudizio n. 616/2021 che liquida in Euro 264,00 per esborsi Parte_1 ed euro 3.500,00 per compensi (di studio euro 900,00, introduttiva euro 800,00, decisionale euro 1.800,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge e nel giudizio n. 616-1/2021 che liquida in Euro 1.300,00 per compensi (di studio euro 500,00; introduttiva euro 400,00; decisionale euro 400,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 07 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 616 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Urso Giacinto
ATTORE
E
c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Carratelli e Giuseppe Pozzessere
CONVENUTO Cont
riunita la causa civile iscritta al numero 847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Pozzessere
ATTORE
E
– c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: usucapione / restituzione veicolo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 22 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa.
Questo giudice non ammetteva le prove articolate, in quanto inammissibili per come articolate ed irrilevanti per la decisione, per cui, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Al riguardo, giova rammentare che la ratio dell'istituto è strettamente legata al rispetto dell'esigenza di certezza del diritto e, in particolare delle situazioni dominicali. Nel consentire, infatti, a colui che a fronte dell'inerzia del titolare, ne gestisce economicamente i beni di acquisire la loro proprietà, il legislatore ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una situazione giuridica piena e definitiva, che sia, in quanto tale, certa e stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Il possesso è l'istituto che descrive indi l'esercizio da parte di un soggetto, legittimato o meno, di un potere di dominazione su di una cosa. In particolare, il requisito in esame presuppone l'animus possidendi, cioè la volontà da parte del possessore di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario.
Ciò che inficia la prospettazione palesata dal NA non è la prova della durata
(è pacifico, infatti, che il NA deteneva l'autovettura da tempo immemore , nella specie dall'anno 2002) bensì la prova del possesso. La detenzione non è infatti idonea a comprovare che l'istante abbia esercitato su quel bene un potere di fatto che fosse esplicazione del contenuto del diritto di proprietà. L'equazione detenere = possedere non ha alcun fondamento giuridico, atteso che la detenzione dell'autovettura può costituire oggetto del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento così come di un diritto personale di godimento (es. il locatario e il comodatario abitano all'interno di un'unità immobiliare ma di certo non la posseggono, integrando la loro disponibilità di fatto del bene il contenuto di una situazione diversa dal possesso, qual è la detenzione ).
Orbene nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si
Pagina 2 di 4 fonda sull'esistenza di un contratto funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. (sentenza n. 7930 del 27.3.2008, e successive conformi n. 1296/2010
e n. 9896/2010).
E' utile rammentare che il possesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1140 e
1158 c.c. si configura in presenza di due elementi, uno di natura oggettiva - la disponibilità di fatto di un bene - e uno, ritenuto dai più, di natura soggettiva - la volontà di disporre del bene come se fosse proprio - o comunque interpretato, secondo un orientamento minoritario, come corrispondenza del potere di fatto sulla cosa all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il fatto di disporre concretamente della cosa e di mantenere la stessa nella propria sfera di controllo non è sufficiente ad integrare quella situazione di fatto tutelata dall'ordinamento anche attraverso il riconoscimento della stessa come uno degli elementi costitutivi del modo di acquisto della proprietà invocato.
Nella fattispecie in esame, gli elementi dedotti a sostegno della domanda non sono idonei a comprovare la sussistenza di una situazione possessoria in capo a
Controparte_1
Quanto all'affermazione: il ha effettuato notevoli ed esosi lavori di CP_1 manutenzione straordinaria, fatti effettuare sull'intero corpo vettura e sulla parte meccanica, come da fatture di riparazione già prodotte.
Detta situazione fattuale non può infatti essere considerata indicativa dell' animus rem sibi habendi che avrebbe palesato il per oltre un decennio;
il mero CP_1 detentore, è di regola tenuto a sostenere le spese necessarie per la manutenzione e la conservazione del bene detenuto.
In difetto della prova del possesso ad usucapionem la domanda attorea deve essere respinta.
Segue che in accoglimento della riconvenzionale avanzata dal il bene Pt_1
(Lancia Delta, tg CS 525000) deve essere restituito al legittimo proprietario.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nessun'altra statuizione per difetto di richiesta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con esclusione della fase istruttor ia non essendo stata espletata la relativa attività .
Pagina 3 di 4 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 616/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda di usucapione avanzata da Controparte_1 in accoglimento della riconvenzionale avanzata da ordina a Parte_1 la immediata restituzione dell'autovettura (Lancia Delta, tg CS Controparte_1
525000) al legittimo proprietario;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel giudizio n. 616/2021 che liquida in Euro 264,00 per esborsi Parte_1 ed euro 3.500,00 per compensi (di studio euro 900,00, introduttiva euro 800,00, decisionale euro 1.800,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge e nel giudizio n. 616-1/2021 che liquida in Euro 1.300,00 per compensi (di studio euro 500,00; introduttiva euro 400,00; decisionale euro 400,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 07 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4