Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 335/24, est. Dott.ssa Marcella Frangipane, posta in decisione all'udienza collegiale del 20/2/25 e promossa
DA
(c.f. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in via Salvatore Maugeri n. 4, Pavia (PV), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. (doc. A), rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni Veca, domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Cesare Pozzoli:
per delega in calce al ricorso in appello Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
24/09/1968 e residente in [...];
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._2 residente in [...]; (c.f. Parte_3
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(27011 – PV), Via S. M. di Canossa n. 23; (c.f. Parte_4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._4
(27048 – PV), Via Roma n. 53; agli effetti della presente procedura tutte elettivamente domiciliate in Pavia (27100 – PV), Via P. Diacono n. 3, presso lo Studio Professionale Secondario e la persona dell'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana del Foro di Milano, che in causa le assiste, rappresenta e difende, giuste deleghe in calce alla memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“A) in via principale, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento del presente ricorso in appello, rigettare tutte le domande proposte dalle sig.re Controparte_1 CP_2 e nei confronti degli Istituti e, per Parte_3 Parte_4 Parte_1 l'effetto condannare le predette sig.re e Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4
(i) a restituire, in tutto o in parte, agli quanto
[...] Parte_1 corrisposto loro in forzata esecuzione della sentenza di primo grado;
(ii) a corrispondere agli Istituti gli importi indebitamente corrisposti Parte_1 a titolo acconto ex art. 54 C cificati alle pagg. 3 e 4 del ricorso Pt_1 avversario di primo grado e meglio dettagliati nel par. 4 che precede);
B) in via di subordine, dichiarare la compensazione (anche impropria) tra quanto percepito da ciascuna lavoratrice in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto riconosciuto loro in esecuzione dei rispettivi accordi individuali sottoscritti (ns. doc. 3) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che per le sig.re e Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 nulla spetta a titolo di una tantum, ex art. 54 CCNL.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Previa, occorrendo, ammissione della prova per testimoni sulle circostanze capitolate nella memoria difensiva di primo grado, par. 2, cap. da 1 a 9 (e supra riportate, par. 2, lett. B), con i testimoni ivi indicati in calce che si indicano anche a controprova in caso di denegata ammissione dei capitoli avversari.”
PER LE APPELLATE come da memoria di costituzione:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il Ricorso in appello avversario ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c, ovvero a norma dell'art. 437 c.p.c., in quanto manifestamente infondato, tanto in fatto quanto in diritto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Respingere, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate - anche in via subordinata e/o riconvenzionale - da (P. Iva.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibili, inaccoglibili e, comunque, infondate;
- per l'effetto, confermare – in ogni sua parte - la Sentenza n. 335/2024 (pubbl. il 22/05/2024 – R.G. n. 1102/2023, Trib. Pavia, Sez. Lav., dott.ssa Frangipani).
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, Spese (15%), I.V.A. CP_3 (22%) e C.P.A. (4%) inclusi e liquidazione secondo i parametri tabellari di cu n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 335/24, decidendo sul ricorso presentato da (fisioterapista), Controparte_1
(infermiera coordinatrice), (infermiera) e CP_2 Parte_3 [...]
(fisioterapista) - dipendenti degli Pt_4 Parte_1
dalle date rispettivamente indicate, le quali rivendicavano il saldo, avendo
[...] ricevuto un acconto di € 111,11, dell'una tantum riparatoria di € 1.000,00 prevista dall'art. 54 del CCNL Sanità Privata dell'8/10/20 - condannava la resistente a corrispondere ad ognuna delle ricorrenti la somma di € 888,89, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e poneva le spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi professionali ed in € 49,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, IVA e CPA se e come dovuti per legge, a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo osservava che era incontroverso, oltre che documentale, il fatto che le ricorrenti fossero in forza alla resistente al momento del rinnovo del CCNL
sottoscritto l'8/10/20 e che, pertanto, ci fossero i presupposti per la CP_4
(contestata) applicazione dell'art. 54 (“Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL. L'importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches, - la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020; - la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i.”).
Riportava al riguardo la motivazione della sentenza n. 2049/22 del Tribunale di Milano, che aveva esaminato analoga controversia: “Da tale interpretazione si desume che il disposto dell'art. 54 viene confermato in ogni sua parte, sia in ordine all'importo dell'indennità che ai requisiti per la fruizione del beneficio (assunzione prima del 1° gennaio 2020, ancora in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo); che la finalità dell'indennità di ristorare i lavoratori dal disagio esistenziale subito a seguito dell'applicazione di un C.C.N.L. che doveva essere rinnovato da anni è pacificamente riconoscibile in capo a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal C.C.N.L. ARIS – AIOP, tra i quali i lavoratori della opponente (attuale convenuta). In ogni caso, è evidente che l'applicazione ai dipendenti della opponente (attuale convenuta) di un contratto collettivo di vent'anni in sostituzione del contratto collettivo della sanità pubblica, maggiormente tutelante, ha certamente comportato conseguenze negative per i dipendenti della opponente, tra le quali vi era indubbiamente lo stato di incertezza in ordine alla disciplina del proprio rapporto di lavoro in futuro, essendo loro stato unilateralmente applicato dal datore di lavoro un contratto collettivo che non veniva rinnovato da quasi vent'anni”.
Il Tribunale di Pavia affermava che “la precisazione, contenuta sia nell'art. 54 sia nel verbale citato, in ordine alla finalità dell'una tantum, non può determinare, alla luce degli stessi canoni ermeneutici invocati da parte resistente (artt. 1362 e segg. c.c.), l'esclusione della medesima una tantum per i casi, come quello oggetto di questa causa, in cui ai lavoratori era applicato, per una parte del periodo della vacanza contrattuale del CCNL della sanità privata, un diverso CCNL. Se, infatti, le parti sociali hanno ritenuto di specificare la finalità dell'una tantum, ciò si spiega con la necessità di indicare il titolo dell'attribuzione patrimoniale, anche ai fini del regime fiscale e contributivo della stessa, ma ciò non comporta che debba verificarsi caso per caso quale sia il disagio subìto dal singolo lavoratore;
deve, anzi, rilevarsi che l'indennità è stata stabilita in misura fissa e non proporzionale al tempo dell'attesa del rinnovo cui siano stati sottoposti i lavoratori: anche un lavoratore assunto appena prima del rinnovo del CCNL ha, infatti, diritto a ottenere l'intera indennità, secondo quanto previsto dall'art. 54, nulla essendo stato previsto in senso contrario. Infine non può trascurarsi il comportamento delle parti (art. 1362, II comma, c.c.) e, in particolare, va evidenziato che la resistente ha provveduto, seppure parzialmente, a erogare l'indennità in questione”. In conformità all'orientamento dell'Ufficio, che si era pronunciato su identiche fattispecie, il giudice a quo disattendeva poi l'assunto della resistente in forza del quale le ricorrenti avrebbero rinunciato agli importi rivendicati nei verbali di conciliazione, stipulati nel gennaio e nel febbraio 2019 (doc. 3 resistente), dopo l'accordo sindacale del 26/11/18 (doc. 2 resistente): ”Infatti gli accordi conciliativi contengono reciproche concessioni tra le parti, prevendo l'erogazione di somme in favore dei lavoratori a fronte delle loro rinunce “a non avanzare alcuna eventuale pretesa o rivendicazione derivante dall'applicazione del C.C.N.L. Sanità privata e dalle modalità di applicazione dei relativi istituti economici e normativi operata da e, a fronte del riconoscimento CP_5 dell'applicabilità a partire dal primo luglio 2018 del C.C.N.L. Sanità privata, contengono la rinuncia
“a ogni richiesta attuale e/o potenziale in merito a pretese spettanze, relative a periodi pregressi, in ordine a arretrati contrattuali sia con riferimento a C.C.N.L. Sanità Pubblica sia al C.C.N.L. Sanità privata”. Tali accordi hanno, invero, efficacia unicamente per il pregresso, in quanto eventuali rinunce relative a diritti dei lavoratori possono essere riferite solo a ciò che è già acquisito.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai consolidata;
possono qui richiamarsi le seguenti pronunce: “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito” (Cass. n. 25315/2018); “la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. n. 12548/98).
Nel caso che ci occupa il verbale di accordo in sede sindacale e le conciliazioni individuali sono antecedenti al rinnovo del contratto che ha attribuito l'indennità in questione e pertanto non possono costituire rinuncia alla stessa.
Né può condurre a conclusioni diverse l'esame della giurisprudenza di legittimità invocata da parte resistente (Cass. n. 19276/2015) perché nella fattispecie che ci occupa non si discute di acconti sui futuri aumenti contrattuali;
l'accordo del 26 novembre 2018 e i conseguenti accordi individuali, infatti, erano volti a definire la controversia insorta tra i lavoratori e la datrice di lavoro a causa della scelta di quest'ultima di applicare il CCNL della sanità privata in luogo di quello, precedentemente applicato, della sanità pubblica.”
ha proposto appello, affidandosi a Parte_1 due ordini di censure.
Con il primo motivo - (pag. 5 e seg.) - impugna la sentenza n. 335/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia “ha statuito che l'erogazione dell'indennità riparatoria una tantum non fosse subordinata all'effettivo disagio sofferto dai lavoratori”, ritenendo che il presupposto per la erogazione della indennità in questione fosse unicamente la assunzione ante 1/1/20.
Nell'ottica del gravame, la tesi seguita dal giudice di prime cure contrasta con i criteri legali di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 c.c. (“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”); di cui all'art. 1363 c.c. (“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”); di cui all'art. 1367 c.c. (“Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”); e di cui all'art. 1366 c.c. ( “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”).
Sostiene che “La lettura di tale articolo fa emergere un primo dato evidente: e cioè che, ai fini del riconoscimento dell'importo in parola, le stesse Parti contraenti che avevano dato rilievo ai requisiti di anzianità aziendale (“personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente Ccnl”), hanno ritenuto necessario menzionare anche la finalità cui era preposta l'erogazione dell'importo stesso”; finalità che non può essere quella a cui allude la sentenza impugnata (“indicare il titolo dell'attribuzione patrimoniale, anche ai fini del regime fiscale e contributivo della stessa”), non avendo altrimenti ragione alcuna quanto pattuito dalle parti sociali nel successivo comma 3 (“L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, D.L. 318/1996 conv. in L. 402/1996)”.
Ad avviso dell'attuale appellante, dunque, il riferimento al disagio contenuto nel primo comma del citato art. 54 risponde alla funzione di assurgere a vero e proprio (ulteriore) requisito, cui è subordinato il riconoscimento dell'indennità di cui è causa: “se le Parti contraenti hanno ritenuto necessario precisare (unitamente ai requisiti di anzianità aziendale anche) la finalità che giustifica l'una tantum è perché anche il “disagio” costituisce un presupposto necessario per la sua erogazione: e quindi, se c'è “disagio” si pone un problema di sua “riparazione”; diversamente, quella “riparazione” non può giustificarsi.”
Deduce che questa interpretazione dell'art. 54 trova conferma nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL Sanità Privata là dove le parti contraenti hanno escluso l'applicazione della una tantum ad una struttura “che alla data del 1 gennaio 2020 … applicava il trattamento retributivo di cui al c.c.n.l. della sanità pubblica 2016 – 2018 e che ha comunicato l'intenzione di applicare il c.c.n.l. della Sanità privata”, in quanto “in ragione della disposizione congiunta n. 2, è possibile operare una distinzione tra i lavoratori dipendenti da Strutture che hanno da sempre e/o per anni applicato il CCNL Sanità Privata e dipendenti di Strutture che hanno invece beneficiato dei trattamenti economici più favorevoli riconducibili alla contrattazione pubblica, decidendo di passare alla contrattazione del settore privato solamente a ridosso del suo rinnovo: nel primo caso, essendo riscontrabile in concreto un
“disagio”, l'importo una tantum è dovuto;
nel secondo caso, non essendo riscontrabile quel
“disagio”, l'importo una tantum è invece da escludersi”.
Ulteriore riprova della correttezza di tale tesi si desumerebbe – continua l'attuale appellante - dalla interpretazione autentica dell'art. 54 operata dalla Commissione contrattualmente prevista, la quale ha stabilito che “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione del nuovo CCNL”.
Osserva, inoltre, che la sentenza n. 2049/22 del Tribunale di Milano, posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione, non è in contrasto con questa tesi, anzi la supporta nella parte in cui evidenzia che “la finalità dell'indennità di ristorare i lavoratori dal disagio esistenziale subito a seguito dell'applicazione di un C.C.N.L. che doveva essere rinnovato da anni è pacificamente riconoscibile in capo a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal C.C.N.L. ... In ogni caso, è evidente che CP_4
l'applicazione ai dipendenti della opponente (attuale convenuta) di un contratto collettivo di vent'anni in sostituzione del contratto collettivo della sanità pubblica, maggiormente tutelante, ha certamente comportato conseguenze negative per i dipendenti della opponente, tra le quali vi era indubbiamente lo stato di incertezza in ordine alla disciplina del proprio rapporto di lavoro in futuro”.
Ebbene, ad avviso dell'attuale appellante, non è ravvisabile in capo alle lavoratrici appellate il presupposto dell'effettivo disagio, essendo stato loro garantito “- l'integrale mantenimento della retribuzione sino ad allora goduta, propria del più remunerativo CCNL Sanità pubblica;
- l'ulteriore garanzia dell'intangibilità del superminimo riconosciuto in occasione del cambio di CCNL, e garantito anche a fronte del futuro rinnovo del CCNL Sanità privata”-
Da ultimo, sottolinea come alcuna rilevanza possa avere ex art. 1362,2^ comma c.c. il fatto di aver inizialmente accreditato alle stesse un importo a titolo di acconto relativo alla una tantum ex art. 54, poiché le parti che hanno sottoscritto il CCNL sono AIOP, ARIS, , , , , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , per cui il comportamento tenuto successivamente alla CP_10 CP_11 sottoscrizione del CCNL dell'8/10/20 non può essere utilizzato per accertare la
“comune intenzione delle parti” firmatarie, che sono appunto altre e terze rispetto agli Istituti Maugeri;
e poiché con la comunicazione del 21/1/21 è stato reso noto alle OO.SS. che la predetta somma non spettava dal momento che la “una tantum” era “già stata corrisposta nel novembre del 2018, allorché azienda e sindacati hanno firmato un accordo sulla cui base sono stati poi sottoscritti i verbali di conciliazione con i singoli lavoratori. In seguito a detto accordo ha versato a circa 2540 dipendenti del comparto CP_5 in 18 istituti di 6 regioni italiane, una tantum per importi individuali fino a 1500 euro “a fronte dell'impegno – così come venne concordato – a non avanzare alcuna eventuale pretesa o rivendicazione derivante dall'applicazione del CCNL sanità privata e alle modalità di applicazione dei relativi istituti economici e normativi operata da . CP_5
Con il secondo motivo - (pag. 10 e seg.) - impugna la sentenza n. 335/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia non ha riconosciuto al verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta inter partes l'effetto di ritenere assorbito, e comunque rinunciato, l'importo una tantum di cui all'art. 54 del CCNL dell'8/10/20.
Sostiene che “Se è vero, infatti, che il principio generale è quello per il quale non è ammissibile la rinuncia di un lavoratore a diritti futuri, è altrettanto vero che, rispetto a tale principio generale, sussistono talune eccezioni in cui è possibile, tra le quali vi è anche l'una tantum per anticipazione di futuri aumenti contrattuali, purché ciò avvenga in sede protetta e con l'assistenza delle OO.SS.
In particolare, la Corte di Cassazione ammette la possibilità di anticipare e/o sostituire con l'una tantum futuri aumenti contrattuali: in tal senso si veda Cass: 21133 del 20081 secondo cui
“qualora l'attribuzione patrimoniale non abbia natura di merito, la stessa è riassorbibile nei futuri aumenti di contratto purché non vi osti la disciplina collettiva”. Ora la contrattazione collettiva aziendale di (con tutte le sigle presenti) non solo non ha impedito l'assorbimento (“la Pt_1 stessa è riassorbibile nei futuri aumenti di contratto purché non vi osti la disciplina collettiva”), ma lo ha espressamente ammesso…..
Pertanto, nella specie non vi è nessun “diritto futuro” rinunciato dai singoli lavoratori, perché le OO.SS. all'unanimità, che avevano la facoltà di far sorgere tale diritto (alla una tantum, che è sia nell'an che nel quantum una specifica prerogativa di formazione e determinazione sindacale) hanno in limine e a priori pattuito l'assorbimento di essa con una “somma omnicomprensiva lorda” pattuita con l'Azienda…..
Ergo: la predetta somma “omnicomprensiva lorda” percepita dalle odierne appellate a febbraio del 2019, non avendo una “natura di merito” (Cass. n. 21133 del 2008 supra cit.) ma costituendo essa la contropartita per la rinuncia da parte delle stesse a pretese e rivendicazioni “spettanze, relative a periodi pregressi, in ordine ad arretrati contrattuali sia con riferimento al Ccnl Sanità Pubblica, sia al Ccnl Sanità”, non potrà che assorbire eventuali e successivi emolumenti previsti da rinnovi contrattuali, tra cui anche l'una tantum riparatoria di cui all'art. 54 del CCNL”
Sostiene, altresì, che nel caso concreto non sarebbe neppure rinvenibile una rinuncia ad un diritto futuro, “atteso che l'importo dell'una tantum di cui all'art. 54 del CCNL è pacificamente riferibile al lungo intervallo (14 anni) intercorso dal precedente rinnovo contrattuale, risalente al CCNL 2002-2005, vale a dire quindi ad un periodo certamente ricompreso nella rinuncia ad “ogni richiesta attuale e/o potenziale in merito a pretese spettanze, relative a periodi pregressi”, di cui al citato Accordo Sindacale ed ai successivi verbali di adesione individuale delle ricorrenti. Ne consegue che la previsione di un importo a copertura di un periodo pregresso, in relazione al quale le parti – in sede di contrattazione collettiva aziendale - hanno già raggiunto un accordo totalmente satisfattivo, non vale comunque a costituire un diritto futuro irrinunciabile”.
In subordine, deduce che quand'anche si ritenesse sussistente il diritto delle odierne appellate alla percezione dell'una tantum contrattuale prevista dall'art. 54 del CCNL, il relativo importo andrebbe comunque necessariamente compensato, in tutto e fino alla concorrenza, con la somma “omnicomprensiva” già percepita dalle attuali appellate a gennaio o febbraio del 2019, in linea con il precedente Accordo Sindacale Aziendale.
Reitera ai sensi dell'art. 346 c.p.c la domanda riconvenzionale formulata nella memoria di primo grado avente ad oggetto la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti a favore delle attuali appellate a titolo acconto ex art. 54, così come specificati a pagg. 3 e 4 del ricorso ex art. 414 c.p.c. (€ 111,11 per ciascuna lavoratrice).
, , e resistono in Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, difendendo la sentenza gravata.
Preliminarmente eccepiscono ex art. 436 bis c.p.c. la inammissibilità del gravame.
Replicano comunque puntualmente alle censure avversarie, richiamando giurisprudenza di merito a loro favorevole.
All'udienza del 20/2/25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c., all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Interpretazione dell'art. 54 del CCNL Sanità Privata (I motivo) CP_4
L'assunto dell'attuale appellante - secondo cui la erogazione della indennità “una tantum” prevista dall'art. 54 richiederebbe altresì il fatto di aver subito un
“effettivo disagio” a causa della ritardata sottoscrizione del CCNL Sanità Privata
- non è persuasivo.
Il primo comma dell'articolo citato stabilisce che ”Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL”.
Come correttamente ritenuto dal giudice a quo, l'indennità “una tantum” - destinata a risarcire i lavoratori per il ritardato rinnovo del CCNL Sanità Privata e, appunto in quanto non avente natura retributiva, esclusa dal computo degli istituti contrattuali e legali, del t.f.r. e dall'imponibile contributivo (3^ comma) - viene riconosciuta per il solo fatto di essere il dipendente stato assunto prima dell'1/1/20 e di essere ancora in forza alla struttura alla data della stipulazione del citato CCNL (8/10/20).
Alcun altro presupposto è richiesto dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale della norma, a fronte del quale non è ricavabile una differente intenzione delle parti dalla c.d. “dichiarazione congiunta 2” (relativa ad una diversa fattispecie e cioè una struttura che alla data dell'1/1/20 osservava il CCNL della sanità Pubblica); o dal verbale di interpretazione autentica del 19/11/20, che, laddove specifica che “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione di un nuovo CCNL” , non fa che ribadire la finalità della erogazione di cui è causa (“….sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad Euro 1.000,00 (mille/00),che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente Ccnl”).
La indennità in questione spetta, dunque, al personale che si trovi in quella determinata condizione (assunzione prima dell'1/1/20 e attualità del servizio) ed il giudice non è tenuto a sindacare caso per caso se il lavoratore abbia subito un concreto pregiudizio dalla tardiva sottoscrizione del CCNL , sia CP_4 perché nel corpo della disposizione non vi è alcuna prescrizione sull'accertamento di una “effettiva situazione di incertezza” ai fini della fruizione del beneficio de quo;
sia perché le parti sociali hanno pattuito un importo fisso e forfettario idoneo a compensare il disagio - in re ipsa - derivante dal fatto lesivo della tardiva sottoscrizione del CCNL del settore.
Da ultimo, proprio in base ai criteri legali di interpretazione del contratto invocati da , non può sostenersi Parte_1
l'irrilevanza del comportamento tenuto da questa ultima - che ha inizialmente corrisposto alle lavoratrici un acconto dell'emolumento in contestazione - perché non firmataria del CCNL per le strutture Ospedaliere e gli CP_12
I.R.C.C.S. sottoscritto da e essendo comunque CP_6 CP_8 CP_7 rappresentata dalla associazione di categoria.
*Verbali di conciliazione in sede protetta (II motivo)
Pure questa doglianza non coglie nel segno.
Innanzi tutto la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'attuale appellante non è conferente, perché - come messo in evidenza dal giudice di prime cure in un passaggio motivazionale non specificatamente aggredito - l'importo di cui si discute non è un attribuzione patrimoniale destinata, secondo il principio generale, ad essere assorbita dai futuri aumenti contrattuali, bensì una somma avente natura risarcitoria.
Inoltre nell'Accordo Sindacale del 26/11/18 al punto 6 si legge che “Con la comunicazione da parte delle OO.SS dell'avvenuta ratifica dei lavoratori del presente accordo, che dovrà intervenire entro e non oltre il 7 dicembre p.v., infine, le parti – riconoscendo l'applicabilità a partire dall'1 luglio 2018 del ccnl Sanità privata – rinunciano a ogni richiesta attuale e/o potenziale in merito a pretese spettanze, relative a periodi pregressi in ordine ad arretrati contrattuali sia con riferimento al ccnl sanità pubblica sia al ccnl sanità privata e l'azienda, a fronte di tale rinuncia, si impegna ad avviare, fin dal primo giorno successivo alla comunicazione di ratifica del presente accordo, la contrattazione di secondo livello – con le OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo – sulle seguenti tematiche (...)”.
La rinuncia ha ad oggetto rivendicazioni “relative a periodi pregressi in ordine ad arretrati contrattuali sia con riferimento al ccnl sanità pubblica sia al ccnl sanità privata” e non può certamente essere riferita a istituti che all'epoca non erano ancora venuti ad esistenza, come appunto la indennità “una tantum” che è stata consacrata nella contrattazione collettiva dell'8/10/20.
D'altra parte è noto che per univoca giurisprudenza di legittimità nessun diritto indisponibile, in quanto futuro, può essere oggetto di rinuncia, non essendo ancora entrato a far parte del patrimonio del lavoratore (cfr. Cass. n. 23087/15).
Né può operare la compensazione (in senso atecnico, trattandosi di partite derivanti dal medesimo rapporto di lavoro) tra la indennità “una tantum” e l'importo corrisposto alle attuali appellate nel gennaio/febbraio 2019 in adempimento dell'accordo sindacale del 26/11/18 - sottoscritto per definire la controversia insorta in relazione all'applicazione unilaterale attuata dalla odierna appellante del C.C.N.L. Sanità Privata ARIS/AIOP in luogo di quello della Sanità Pubblica - trattandosi di due indennità assolutamente differenti.
L'appello deve per queste considerazioni essere rigettato, con conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale.
Le spese processuali del presente grado, liquidate ai sensi del DM n. 147/22 - in base al valore complessivo della controversia (€ 1.101/5.200) ed all'assenza di istruttoria - seguono la soccombenza.
L'odierna appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 335/24 del Tribunale di Pavia, che conferma.
Condanna l'odierna appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 2.200,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico dell'odierna appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 20/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau