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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1562/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 12:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. CONTE SILVESTRO avv. Conte Barbara sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE avv. Di Nocera sost.
AVV. FAFONE CLEMENTINA
Controparte_3
Avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE
AVV. FAFONE CLEMENTINA
Controparte_4
Avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE
AVV. FAFONE CLEMENTINA
RAPPRESENTANZA Controparte_5
GENERALE CP_6
Avv. SCIPIONI MASSIMILIANO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1562 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(Partita IVA: Parte_1
), in persona degli Amministratori e legali rappresentanti pro tempore, Dr. P.IVA_1 CP_7
e Dr. elettivamente domiciliata in Scauri (LT), via Lungomare N. Sauro 206,
[...] CP_8 presso lo studio dell'Avv. Silvestro Conte (C.F. - PEC: C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
- APPELLANTE -
e
Controparte_9
(Codice Fiscale e P. IVA in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, avv. Antonella Mameli, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Scipioni
(C.F. – PEC: e Massimo C.F._2 Email_2
Romeo (CF: - PEC: ) ed C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma (RM) - 00165, via Agostino
Richelmy n. 38, giusta procura in atti;
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE –
e
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
) e (C.F.: ) - tutti in proprio C.F._5 Controparte_4 C.F._6
e quali eredi del de cuius (fratello), nato a Giugliano in [...] il Persona_1
28.12.55 e deceduto in OR (Lt) il 6.11.09, nonché quali eredi della de cuius Per_2
(madre), nata a [...] il [...] e deceduta in Giugliano in Campania (Na)
[...] in data 18.11.11 – rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe
Mazzucchiello (C.F.: – PEC: C.F._7
e dall'Avv. Clementina Fafone (C.F.: Email_4
) e domiciliati presso il loro Studio in Roma alla Via Catone n. 15, giusta C.F._8 procura in atti;
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/03/2021 la
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Parte_1
Tribunale ordinario di Roma n. 2710/2021, pubblicata in data 15/02/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 49805/2016, promosso da - - nei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
confronti della e della che CP_10 Controparte_11
chiamava in causa la sua compagnia assicuratrice Controparte_5
.
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato i sig. in proprio e come eredi della madre Parte_2 medio tempore (2001) deceduta sig. agivano in giudizio per la condanna dei Persona_2 convenuti al risarcimento dei danni sofferti a causa della morte del loro fratello avvenuto Per_1 in occasione dell'intervento differibile di cistoscopia e nefroureterectomia del 5.11.09 eseguito senza valido consenso chirurgico e anestesiologico, senza preventiva stabilizzazione cardiologica ovvero esecuzione di coronografia, senza monitoraggio nel post intervento complicato da sofferenza cardiaca ovvero trasferimento in altra struttura idonea a tal fine. Deducevano come tali carenze avevano determinato la morte del paziente ovvero inciso sulle chance di guarigione, chiedendo la condanna del nosocomio e della -per mancata garanzia dei livelli adeguati di prestazioni CP_10 sanitarie e omesso controllo degli adempimenti dei sanitari su struttura accreditata- al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non sofferti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva la eccependo la incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Controparte_1
Cassino, avendo la propria sede in OR (LT) e la nullità della domanda per omessa allegazione delle condizioni familiari degli istanti in rapporto al decesso del congiunto. Nel merito deduceva come il paziente era stato già curato in passato con successo per neoplasia vescicale ed a seguito di carcinoma uroteliale della via esecratrice dx con rene dx grinzo era stato nuovamente operato dopo valido consenso ad ottobre 2009 dopo esibizione di scintigrafia miocardica effettuata presso struttura terza con esito negativo per patologia coronarica e dopo esecuzione di 2 Ecg ed ecocardio. L'esame istologico aveva confermato il carcinoma infiltrante i fasci muscolari ed il rene atrofico con uropatia ostruttiva. Eccepivano poi la prescrizione quinquennale per la domanda azionata iure proprio.
Chiedevano dunque respingersi la domanda e chiamarsi in causa la propria Compagnia CP_5 da cui essere manlevati in caso di condanna. Si costituiva la eccependo il
[...] CP_10 difetto di legittimazione passiva afferendo il richiamato accreditamento della struttura a singole convenzioni tra Asl e strutture private, avendo l'ente territoriale solo competenze legislative, di programmazione e coordinamento incombendo sulle Asl dotate di autonoma personalità la gestione sanitaria. Nel merito chiedeva respingersi la domanda. Autorizzata la chiamata si costituiva la eccependo la inoperatività della polizza per violazione degli obblighi di Controparte_5 cooperazione non avendo l'assicurato consentito la gestione del sinistro in via stragiudiziale, per mancata comunicazione del rapporto di lavoro dei medici coinvolti in quanto garanzia non operativa per liberi professionisti ed in caso di colpa grave, per mancata chiamata in causa degli stessi ai fini di rivalsa ed in quanto gli stessi obbligati a stipulare una propria garanzia;
nel merito deduceva la correttezza dell'operato dell'assicurato associandosi sostanzialmente alle sue difese”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_11 risarcitorio di €142.015,42 in favore di , €142.015,42 in favore di Controparte_2 Controparte_3 ed €142.015,42 in favore di oltre interessi legali dalla sentenza al saldo: 2) Controparte_4
Condanna al pagamento delle spese di Controparte_11 lite in favore degli attori che liquida per le varie fasi processuali in €18.000,00 per compensi ed
€550,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi. 3) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto condanna , e CP_10 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in solido al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida per le
[...] CP_10 varie fasi processuali in €15.000,00 per esborsi oltre accessori come per legge;
4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico della 5) Controparte_11
Riconosce il diritto della ad essere Controparte_11
manlevata da rappresentanza Generale per Controparte_5 l'Italia della metà di quanto sarà chiamata a pagare in esecuzione della presente sentenza”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto Parte_1 di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi sopra esposti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2710/2021, emessa dal Tribunale di
Roma, Giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli nell'ambito del procedimento R.G.N. 49805/2016, pubblicata il 15/02/2021 e notificata in pari data, respingere ogni domanda attrice;
in subordine, stante la ritenuta operatività della polizza assicurativa stipulata per la R.C. con la
[...]
, riconoscere il Controparte_9
diritto della concludente ad essere manlevata interamente dalla stessa, per quanto Controparte_1
eventualmente, nella denegata ipotesi, dovrà essere chiamata a pagare a titolo risarcitorio nei confronti della parte attrice”.
§ 5. — L'appellata la Controparte_9
, costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 22/06/2021, ha spiegato
[...] appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata In via preliminare, disporre la sospensione in parte qua, dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, n. 2710/2021 del Tribunale di Roma, in favore della Controparte_5
; NEL MERITO, previa ogni opportuna declaratoria del caso che l'Eccellentissima
[...]
Corte d'Appello riterrà di pronunciare, In via principale respingere il motivo sub. lettera d) dell'appello principale proposto dalla di OR, Parte_1 in quanto inammissibile e/o improcedibile ovvero infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in parte qua la sentenza che ha dichiarato non operante ovvero ha ridotto del 50% l'onere di indennizzo della;
in ogni caso, in via di appello incidentale, in riforma parziale della CP_5 sentenza n. 2710/2021 del Tribunale di Roma, dichiarare la totale mancanza di operatività della polizza per violazione degli obblighi a carico della assicurata previsti dalla polizza CP_5 CP_11
2011RCG000011-563727 agli artt. 1.7, 3.2 e 4.3 nonché dagli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile inerenti l'obbligo cooperazione, di gestione del sinistro e di salvataggio dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, con conseguente estromissione della dal presente giudizio ovvero con CP_5 rigetto, comunque, nel merito delle domande di garanzia formulate dalla convenuta;
CP_11 sempre in via di appello incidentale, in riforma parziale della sentenza n. 2710/2021 del Tribunale di Roma, dichiarare la totale mancanza di operatività della polizza e quindi accertare e CP_5 dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_12 in relazione all'inoperatività della polizza n. 2011RCG000011-563727 per mancata collaborazione e cooperazione sussistente a carico della assicurata nelle difese formulate nella Controparte_11 propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2.2, 4.4.2 e 4.7 della polizza azionata, nonché degli artt. 1914 e 1915 inerenti l'obbligo di salvataggio a carico dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore ovvero, in subordine, per i medesimi motivi, respingere nel merito le domande di garanzia della per inoperatività della polizza;
sempre, in via CP_11 di appello incidentale, in riforma parziale della n. 2710/2021 del Tribunale di Roma, accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura assicurativa Controparte_5 nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, con particolare Parte_3 riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al massimale previsto Controparte_5 dalla polizza, tenuto conto dell'esistenza di franchigia pari ad Euro 50.000,00 riconosciuta per ogni danneggiato e per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro di specie, e della responsabilità dei medici dottori e CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 [...]
unitamente alle loro coperture assicurative personali ovvero la polizza CP_17 Controparte_5 dovrà essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre polizze che la “Parte Contraente” convenuta, ovvero la abbia stipulato con altre compagnie di assicurazioni;
in CP_18 subordine, in via di appello incidentale condizionato, nella ipotesi di rigetto dei motivi lett. a) b) c) di appello principale, - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della convenuta e dei CP_11 medici dottori e CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 [...]
oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con conseguente CP_17 condanna risarcitoria graduata della convenuta con riferimento alla eventuale CP_11 diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per e con accertamento del diritti di rivalsa ex art.
4.7 di polizza Controparte_5 nell'ipotesi di accertamento di colpa grave da parte dei medici coinvolti responsabili. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario (pari al 15%) ai sensi dell'art. 2 DM n.55/2014”.
§ 6. — Gli appellati - - costituitisi con Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 comparsa di risposta depositata in data 22/06/2021, hanno eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte adita voglia: 1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado proposta dalla struttura appellante e da perché inammissibile ed infondata, non CP_19 ricorrendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con conseguente condanna alla pena pecuniaria prevista dall'art. 283, II comma, c.p.c.; 2) sempre preliminarmente, rigettare l'appello della ” perché Parte_1 inammissibile ex artt. 345, 342 e 348 bis c.p.c.; 3) rigettare l'appello della
[...]
”, perché improponibile e/o improcedibile e/o Parte_1 inammissibile e, in subordine, infondato in fatto ed in diritto;
4) rigettare l'appello incidentale di perché improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile e, in subordine, infondato CP_19 in fatto ed in diritto;
In via istruttoria, ci si oppone a qualsivoglia istanza istruttoria di controparte in relazione all'accertamento della responsabilità medica e dei connessi danni”.
§ 7. — Con ordinanza del 12.01.2021 veniva respinta la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — Deve innanzitutto esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 331
c.p.c. sollevata dagli appellati “perché manca la notifica dell'appello principale e di quello CP_2
incidentale alla , che è stata parte convenuta in primo grado e dunque litisconsorte CP_10 necessaria” (cfr. note scritte).
L'eccezione è infondata.
Invero la non è litisconsorte necessario trattandosi di domande scindibili aventi ad CP_10
oggetto autonome richieste di risarcimento danno.
§ 10. — Sempre in via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dei in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare CP_2
con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 11. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 12. — L'appello principale si articola in cinque motivi d'appello.
§ 12.1. — Con il primo motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata per non aver accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla . CP_11
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “La eccezione di incompetenza- poiché non avanzata dalla ha poi determinato il radicarsi della competenza territoriale di questo CP_10
Tribunale, nelle more della attuale definizione del difetto di legittimazione come sopra”.
Deduce l'appellante che “la si era espressa sul punto tanto che alla prima udienza del CP_10 3/05/2017, aderiva alla sollevata eccezione, ed il Giudice si riservava la decisione;
con provvedimento riservato del 9/05/2017, nulla provvedendo sulla sollevata eccezione, la causa veniva rinviata ex art. 183 VI comma cpc”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la si costituiva tardivamente talché non poteva CP_10
contestare la competenza territoriale ormai radicatasi.
Comunque l'eccezione non veniva riproposta nelle comparse conclusionali e quindi deve ritenersi implicitamente rinunziata.
Ad ogni modo l'eccezione era infondata perché formulata genericamente senza la contestazione di tutti i fori concorrenti di cui all'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.
§ 12.2. — Con il secondo motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui “Il Giudice di prime cure accogliendo parzialmente la domanda attorea ed in difetto di una idonea motivazione, in modo acritico, fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella espletata consulenza peraltro tempestivamente contestata con richiesta di chiarimenti alla prima udienza utile (verbale di udienza del 22/11/2018)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Preliminarmente il paziente era affetto da carcinoma uroteoliale di grado I WHO con focali infiltrazioni dei fasci muscolari e del margine vescicale dell'uretere stesso (pT2G1). Tale stadiazione evincibile da vari elementi: precedente anamnestico di medesima patologia oncologica a livello della vescica;
oggettivo riscontro di rene grinzo;
episodi di macroematuria ricorrente;
analisi urine del 28.10.09 con presenza di 10-20 emazie per campo;
esame istologico sul pezzo operatorio deponente per rene dx notevolmente atrofico per nefropatia ostruttiva e pielonefrite cronica destruente carcinoma uroteliale. Il Ctu ha quindi ritenuto la scelta dell'intervento corretta ma non indifferibile, perché a lenta crescita. È dunque verosimile che il tumore andasse eradicato con urgenza, ma che vi fosse il tempo necessario per la stabilizzazione cardiologica invece mancata. Sul punto il paziente veniva sottoposto ad un primo elettrocardiogramma in data 27.10.09 -peraltro non riportato in cartella clinica in maniera completa essendo visibili solo le derivazioni periferiche- con risultati non fisiologici ovvero blocco di branca dx completo;
ipertrofia ventricolare sx, negatività delle onde T nelle derivazioni precordiali;
in data
28.10.09 ad un secondo elettrocardiogramma- anch'esso non completo- con risultati patologici ovvero blocco di branca dx completo, ipertrofia ventricolare sx con sovraccarico, ischemia antero- laterale. Veniva dunque sottoposto ad ecocardiografia con esame Doppler con evidenza di disfunzione diastolica di 2°. Si riteneva dovere sottoporre il paziente ad ECG da sforzo. Il sig.
veniva perciò sottoposto ad elettrocardiogramma sotto sforzo mediante uso di Parte_2
cicloergometro in data 2.11.09, unico test utile in caso di sospetta cardiopatia ischemica. Tuttavia tale test non è stato eseguito nella sua compiutezza, in quanto il paziente non era in grado di eseguire lo sforzo in modo da aumentare il lavoro cardiaco essendo affetto da una grave limitazione ortopedica a livello del femore dx di entità tale da impedire una corretta esecuzione dell'esercizio.
L'esercizio dunque veniva interrotto, ma già nel referto parziale nel picco del lavoro aveva raggiunto una frequenza cardiaca di 119 battiti al minuto, una pressione di 130/80, un carico di 50 W ed un consumo metabolico pari soltanto a 3,8 METS, ovvero lo sforzo del paziente non era stato minimamente sufficiente per portare al limite il lavoro cardiaco e valutare così in modo adeguato la riserva coronarica. Inoltre il contestuale tracciato elettrocardiografico riportava assenza di sintomatologia anginosa, blocco di branca dx completo, ST slivellato in sede anterolaterale con T negative già in condizione di base, con lieve accentuazione durante lo sforzo nel recupero. Dunque già erano visibili alterazioni ischemiche del tratto ST ed è molto probabile che, se il test fosse stato portato a termine le anomalie elettrocardiografiche si sarebbero manifestate in maniera inequivocabile. Sarebbe stato dunque doveroso indirizzare il paziente a coronografia. Peraltro in sede di acquisizione del consenso all'anestesia non sono indicate le risultanze di questo ultimo test, ma solo negatività delle onde T come emerso da EEC del 27.10 con errata valutazione del rischio.
Ne deriva che se il sig. fosse stato sottoposto a coronografia e di conseguenza trattato dal Parte_2 punto di vista cardiologico è “molto più probabile che non” che avrebbe potuto superare l'intervento ovvero scongiurare lo scompenso cardiaco acuto con collasso da dissociazione elettromeccanica occorso sino all'exitus”.
Deduce l'appellante che l'intervento chirurgico, a causa della grave patologia da cui era affetto il paziente (carcinoma uroteliale della via escretrice dx con rene dx grinzo) era indifferibile ed il paziente veniva sottoposto ad una serie di esami preventivi (27/10/2009 - Ecocardiogramma;
28/10/2009 - secondo Ecocardiogramma;
29/10/2009 - esame PFR e consulenza pneumologica;
2/11/2009 test cardiologici con una prova da sforzo al cicloergometro).
L'intervento veniva eseguito con successo ma il paziente decedeva a causa di una “non prevista ed imprevedibile complicanza cardiovascolare per dissociazione elettromeccanica che, nonostante le manovre rianimatorie immediatamente intraprese, portavano all'exitus”.
Aggiunge l'appellante che il CTU “ritenuta corretta l'esecuzione dell'intervento chirurgico, addebita ai sanitari della struttura una responsabilità per la mancanza di approfondimenti diagnostici dal punto di vista cardiaco. Il ctu, fatta tale generica affermazione non specifica, però, quali altri esami, oltre a quelli svolti, si sarebbero dovuti eseguire”.
Riteneva altresì che fosse rimasta sconosciuta la causa della morte.
Il motivo è infondato. Si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte della nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze CP_11 dell'elaborato peritale.
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte della , essendosi CP_11 il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dalla dottoressa come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 07.09.2018. Persona_3
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure.
Si legge infatti nella consulenza “Preliminarmente, l'illustre Consulente Tecnico concorda con lo scrivente nell'inquadrare l'intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il signor sotto CP_2 quanto previsto nella categoria del "rischio cardiaco intermedio", categoria aggravata secondo la letteratura scientifica di settore da un'incidenza di eventi cardiaci a 30 giorni variabile dall'1 al 5%; nulla però viene detto circa gli algoritmi decisionali (riconosciuti dalla stessa letteratura scientifica di settore) circa gli accertamenti da effettuare prima dell'intervento chirurgico in caso di accertata preesistente cardiopatia e che avrebbero correttamente dovuto condurre ad ulteriori accertamenti diagnostici (segnatamente coronarografia). Tale argomento è stato dettagliatamente trattato dallo scrivente Consulente (pagine 18-22) nel corso del presente elaborato peritale e pertanto sul punto si rimanda integralmente a quanto già riportato.
Riporta successivamente il Consulente Tecnico di Parte Convenuta che "la diagnosi della causa del decesso resta ignota per assenza di riscontro autoptico. In assenza di una diagnosi certa o quantomeno altamente probabile appare un mero esercizio sofistico parlare di responsabilità sanitaria". In merito, corre l'obbligo di segnalare che la causa del decesso risulta essere, secondo quanto riportato nella cartella clinica (prima pagina, diagnosi di dimissione): "… Collasso cardiocircolatorio da dissociazione elettro-meccanica". La dissociazione elettro-meccanica (meglio nota come attività elettrica senza polso-Pulseless Electrical Activity -PEA-) è una condizione clinica che si basa su tre pilastri fondamentali: 1) paziente non cosciente, 2) polso non rilevabile, 3) presenza all'ECG di un'attività elettrica organizzata diversa da una tachiaritmia ventricolare, dalla quale ci si potrebbe aspettare normalmente un polso palpabile. Risulta quindi derivante dall'osservazione clinica contemporanea di assenza di polso centrale in corso di attività elettrica organizzata rilevabile all'elettrocardiogramma. Dalla letteratura scientifica di settore (ad esempio: http://suem.ulss.tv.it/AHA/ECC3.html), ampiamente nota ed oggetto di numerosi protocolli operativi,
è possibile verificare come, tra le potenziali cause di dissociazione elettromeccanica, nel caso in esame, per esclusione, possa essere considerato soltanto l'infarto miocardico acuto. Tale affermazione trova conforto nell'esclusione delle cause post-traumatiche (non verificabili in una condizione di ricovero in ambiente protetto) e di quelle derivanti da squilibri elettrolitici (non presenti in anamnesi, non presenti nelle indagini effettuate nell'immediato preoperatorio, non compatibili, dal punto di vista fisiopatologico, con una genesi postoperatoria).
Sempre alla pagina due, l'illustre Consulente Tecnico di Parte Convenuta afferma che "l'intervento nefroureterectomia destra per carcinoma uroteliale era urgente e indifferibile, come ammesso dallo stesso c.t.u. apri pagina vedi pagina 23 elaborato peritale). L'urgenza e l'indifferibilità dell'intervento giustificano omissione di alcuni approfondimenti diagnostici preoperatori". In realtà lo scrivente, nella pagina 23, al punto 2. delle conclusioni scriveva che "la scelta del trattamento chirurgico mediante Nefroureterectomia era astrattamente adeguata al trattamento della patologia oncologica diagnosticata;
l'intervento chirurgico, peraltro eseguito secondo gli standard previsti, non risultava però indifferibile”.
Come evidenziato nella CTU, in presenza delle inequivocabili alterazioni dell'elettrocardiogramma, peraltro confermate dal test da sforzo provocativo (cicloergometria) avrebbero dovuto indurre ad ulteriori indagini e, segnatamente, all'esecuzione di una coronografia (il contestuale tracciato elettrocardiografico era comunque sufficiente per far ipotizzare la possibilità concreta della presenza di una misconosciuta coronaropatia. In siffatti casi, a prescindere dalla necessità di effettuare l'intervento chirurgico, si deve sempre indirizzare il paziente verso l'effettuazione di una coronarografia).
È evidente che ove questi esami fossero stati effettuati il paziente poteva essere preparato adeguatamente all'intervento, ovvero, qualora ciò fosse risultato impossibile l'intervento avrebbe dovuto essere evitato perché estremamente rischioso a causa delle patologie di cui era affetto il paziente.
Il motivo deve quindi essere respinto.
§ 12.3. — Con il terzo motivo dell'appello principale la sentenza del Tribunale viene censurata nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione del danno parentale.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Viceversa gli attori in proprio e come eredi della madre -deceduta nel 2011- hanno diritto a vedersi riconosciuto il danno non Persona_4 patrimoniale per lesione del legame parentale in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2,
29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972 …. L'esistenza del danno deve ritenersi provato in via presuntiva, sulla base del vincolo familiare degli attori con la vittima e valutato secondo criteri di equità, così come richiesto dalle medesime parti istanti”.
Deduce l'appellante che “Gli attori non hanno allegato, né provato, l'esistenza di un danno parentale patito iure proprio, non dimostrando l'esistenza di uno specifico pregiudizio subito dalla perdita del congiunto. Presupposto per la risarcibilità di tale voce di danno, infatti, è necessario provare, oltre allo stretto legame parentale, anche la convivenza, la stabilità e la durevolezza del rapporto, la reciproca assistenza morale e materiale”.
Il motivo è infondato.
Invero “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita”
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23300 del 28/08/2024, Rv. 672063 - 01)
In particolare “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
5769 del 04/03/2024, Rv. 670338 - 01).
Non è invece necessario che si verifichi “un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26140 del
07/09/2023, Rv. 669087 - 01). Nel caso di specie sono evidenti le sofferenze subite dai fratelli sia per l'età relativamente giovane del loro congiunto al momento del decesso (53 anni) che per le sofferenze da questi subite prima di morire.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
§ 12.4. — Il quarto motivo dell'appello principale relativo all'operatività della copertura assicurativa sarà esaminato congiuntamente a quelli dell'appello incidentale relativi alla medesima copertura.
§ 12.5. — Con il quinto motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata riguardo la liquidazione delle spese di lite.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Condanna
[...] al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida Controparte_11 per le varie fasi processuali in €18.000,00 per compensi ed €550,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi”.
Deduce l'appellante che “La sentenza è erronea anche per quanto riguarda la eccessività delle spese di lite poste a carico della convenuta appellante avvalendosi, il Giudice, peraltro senza motivazione alcuna, del disputatum e non del decisum”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha liquidato la somma di € 142.015,42 per ciascuno dei germani per complessivi CP_2
€ 426.046,26.
Applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00.
Il difensore degli attori avrebbe avuto diritto ad un ulteriore aumento perché difendeva più parti.
Dunque la liquidazione del Tribunale appare corretta in quanto effettuata sulla base del decisum e contenuta nei valori medi.
Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
§ 13. — Con il quarto motivo di appello la censura la sentenza impugnata nella CP_11 parte in cui ha riconosciuto l'operatività della polizza nella misura del 50%.
§ 14. — Tale capo della sentenza è stato altresì oggetto di appello incidentale da parte della compagnia assicuratrice con tre motivi:
“2. -In via di impugnazione incidentale sulla mancanza di copertura della . Sulla perdita del CP_5 diritto alla garanzia da parte della . CP_18
3.-In via di impugnazione incidentale sulla mancanza di copertura della . Mancanza di CP_5 copertura assicurativa della polizza n. 2011RCG00011-563727 per violazione degli obblighi di cooperazione e per violazione dell'art.
4.3 di polizza.
4.- In via di impugnazione incidentale. Sul mancato riconoscimento dei Limiti di applicazione di polizza. Franchigia di Euro 50.000. Operatività a II rischio rispetto ad altre polizze dell'assicurato”.
§ 15. — Il quarto motivo dell'appello principale e quelli dell'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente perché connessi tra loro.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Con riferimento alla domanda di garanzia la ha allegato la lesione dei diritti di salvataggio da parte dell'Assicurata non Controparte_5 avendo cooperato nella gestione del sinistro ex art 3.2. e 4.3 del contratto e per non avere collaborato indicando se i sanitari coinvolti fossero dipendenti o liberi professionisti per i quali non operante la copertura. Ora sul punto la Casa di cura invero aveva richiesto la sospensione della gestione del sinistro atteso che non era soddisfatta dalla gestione passata (all. 3 a.r. mail 14.3.13) e che CP_5 si sia proposto un incontro per appianare il disaccordo (mail 14.3.di risposta) cui sarebbe seguita una decisione dell'Assicurata di procedere autonomamente con propri legali (all. 4 a.r.. ), CP_5 come era nella facoltà dell'assicurata ex art 1.7 del contratto ultimo comma. A seguito di tale corrispondenza non è dato sapere come la vicenda si sia conclusa. Tuttavia sembrerebbe che per i sinistri sino al 2013 in poi le parti si siano accordate per una gestione diretta dell'Assicurata dei sinistri (all. 5 a.r.. ), ma senza che ciò abbia determinato una perdita del diritto CP_5 all'indennizzo non essendovi una rinuncia in tal senso da parte dell'Assicurata. Né può dirsi che ciò sia una conseguenza automatica: invero se la rinuncia alla gestione della Compagnia in favore della gestione diretta di tutti i sinistri sino 2013 avesse comportato la perdita della garanzia ciò sarebbe dovuto emergere da accordo scritto specifico e puntuale, altrimenti essendo una novazione contrattuale avrebbe dovuto quanto meno comportare una restituzione del premio assicurativo nel rispetto del sinallagma contrattuale. Un conto invero rimettere la gestione di un singolo sinistro per sue proprie peculiarità alla Assicurata, altro è rimettere tale compito per tutti i sinistri. Si osserva in ogni caso come la a fronte di specifiche allegazioni nulla ha replicato (mancato CP_18 deposito memorie ex art 183 c 6° cpc). Ne deriva che in un'ottica di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede, possa riconoscersi -in riforma parziale della ordinanza ex art 185 bis cpc sul punto- un diritto di manleva della casa di Cura della metà di quanto sarà chiamata a pagare in esecuzione della presente decisione, rimanendo la metà dell'importo risarcitorio dovuto direttamente a suo carico. Ciò tenuto conto anche del fatto che la Compagnia è chiamata comunque pagare quanto dovuto in proprio dalla casa di Cura per fatto dei propri dipendenti o liberi professionisti ex art 2.19 (2.2 esclusa la copertura per risarcimenti determinati dall'attività di medici liberi professionisti, con l'eccezione di qualsiasi responsabilità emergente dai comportamenti di tali
Medici Liberi Professionisti). Potendosi in ogni caso rivalere sugli stessi- condebitori in solido - per la loro quota parte di responsabilità eventualmente in rivalsa in autonomo giudizio”.
Deduce sul punto l'appellante principale che “contrariamente a quanto sostenuto dalla propria compagnia assicuratrice, sin dal momento della prima richiesta di risarcimento danni da parte degli attori, ha immediatamente notiziato la compagnia trasmettendo la documentazione richiesta e, precisamente: relazione sanitaria, cartelle cliniche, nominativi dei medici e copia delle polizze assicurative dei medici stessi con raccomandata a.r. dell'11 agosto 2011”.
L'appellante incidentale evidenzia invece una serie di inadempimenti contrattuali e precisamente:
- estromissione dalla gestione del sinistro in violazione dagli art.
1.7 e 3.2;
- mancata comunicazione dei contratti di collaborazione o lavoro degli eventuali medici coinvolti;
- mancata indicazione di eventuali “medici liberi professionisti” non coperti dalla polizza con violazione dell'art. 4.3.
I motivi dell'appello incidentale sono fondati al contrario del quarto motivo dell'appello principale.
Infatti l'articolo 1.7. Clausola di Cooperazione e spese legali stabilisce che “Gli assicuratori gestiranno ogni Richiesta di Risarcimento emergente da questo contratto”.
L'articolo 2.2. esclude dall'operatività della polizza “Qualsiasi Richiesta di Risarcimento determinata dall'attività di . Parte_4
L'articolo 3.2. Clausola di cooperazione impone all'assicurato di “b) fornire tempestivamente agli
Assicuratori, e/o ai loro rappresentanti, consulenti legali e/o agenti, la collaborazione e l'assistenza che verrà ragionevolmente richiesta;
c) assicurare che tutta la documentazione relativa ad ogni
Richiesta di Risarcimento venga conservata nella sua completezza…”.
L'assicurazione ha allegato l'inadempimento dell'assicurata a tali obblighi.
Quest'ultima, come era suo onere, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e cooperazione.
Infatti si legge nella sentenza impugnata che “la a fronte di specifiche allegazioni nulla CP_18 ha replicato (mancato deposito memorie ex art 183 c 6° cpc)” dunque le doglianze della compagnia debbono ritenersi provate.
Inoltre la missiva del 04.10.2012 inviata dalla AS – società specializzata incaricata da
– con la richiesta di documenti non hanno trovato riscontro. CP_5 La decisione poi della di gestire autonomamente la controversia veniva contestata CP_18 dall'assicuratore con lettera a.r. del 03.12.2013 con cui la stessa rappresenta di aver “preso nota della
Vostra volontà di trattare autonomamente i sinistri denunciati e di non voler consentire ad una nostra gestione degli stessi nonostante quanto espressamente previsto dall'articolo 1.7 del contratto da Voi sottoscritto” e di consentirvi a condizione di una “formale rinuncia all'indennizzo a termine di polizza e che la Compagnia sia liberata da qualsivoglia obbligazione nei Vostri confronti per i sinistri da Voi denunciati e che gestirete autonomamente. La Compagnia si riterrà naturalmente libera di tutelare le proprie ragioni ove convenuta in giudizio per i medesimi fatti”.
Proprio relativamente alla fase di primo grado del presente giudizio la compagnia, con Pec del
25.07.2016, richiamando la precedente comunicazione del 03.12.13 evidenziava che lo stesso era gestito direttamente dall'assicurato.
Con nota del 06.04.2017 l'avvocato Romeo infine chiedeva alla di comunicare: CP_11
1) il nominativo il medico che ha redatto la consulenza cardiologica del 2/11/2009;
2) se il dr. il dr. il dr. sono liberi professionisti o dipendenti della clinica;
Per_5 CP_15 CP_13
3) nel caso siamo liberi professionisti l'indicazione delle compagnie assicuratrici presso cui i medici sono assicurati;
4) gli indirizzi di residenza del dr. del dr. e del dr. . Per_5 CP_15 CP_13
Non risulta che tali richieste di informazioni abbiano trovato riscontro.
È evidente che tali richieste non avrebbero avuto senso ove la clinica avesse trasmesso tutta la documentazione in suo possesso.
Osserva la Corte che gli inadempimenti contrattuali contestati alla sono gravi avendo CP_11 la clinica, in violazione di precisi obblighi contrattuali, estromesso la compagnia dalla gestione della lite e, soprattutto, avendo impedito alla stessa di esercitare l'azione di regresso nei confronti dei sanitari coinvolti non comunicando gli specifici contratti dei medici.
L'assicurato ha quindi violato gli obblighi di cooperazione, di gestione del sinistro e di salvataggio.
Inoltre queste mancate comunicazioni hanno impedito di accertare la presenza di eventuali altre polizze assicurative posto che la polizza n. 2011RCG000011-563727 è a secondo rischio (cfr. art. 4.4.1 “Se una Richiesta di Risarcimento è coperta da un'altra assicurazione, sottoscritta dalla Parte
Contraente, questa assicurazione avrà effetto solo su base “eccesso di perdita”, ovvero, dopo che sarà stato raggiunto il limite di indennizzo dell'altra assicurazione, e sarà sempre e comunque soggetta a Limiti di Indennizzo ed alla Franchigia prevista da questa Polizza”.
Queste gravi violazioni determinano indubbiamente l'inoperatività della copertura assicurativa senza necessità di ulteriori accordi tra le parti come affermato in sentenza.
§ 16. — Dunque l'appello principale deve essere respinto. § 16.1. — L'appello incidentale deve invece essere accolto per le ragioni espresse sopra con assorbimento del quarto motivo così rubricato “5.- In via di impugnazione incidentale subordinata/condizionata.- Nella ipotesi di accertamento di elementi di responsabilità in capo alla convenuta struttura sanitaria: accertamento della responsabilità dei medici nel fatto controverso e gradazione della colpa anche ai fini di cui agli artt. 2055 e 1299 cod. civ.- Regresso tra condebitori.-
Rivalsa in caso di colpa grave”.
§ 17. — In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata che si conferma per il resto deve essere rigettata la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_9
§ 18. — Per quanto concerne la posizione degli appellati le spese del grado seguono CP_2 la soccombenza e sono liquidate come segue con compensi medi ad esclusione della fase istruttoria liquidata nei minimi non essendo state accolte le relative istanze e precisamente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare € 17.179,00
Per quanto concerne la posizione della debbono invece essere liquidate le spese dei due CP_5 gradi di giudizio e precisamente:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare € 17.179,00
§ 19. — L' appellante principale è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di , Parte_1 Controparte_5
e di - - e Controparte_9 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sull'appello incidentale proposto da , Controparte_5
avverso la sentenza definitiva n. 2710/2021 emessa dal Controparte_9
Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, rigetta la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_9
3. condanna la a rifondere agli appellati Parte_1
- - le spese del grado che si liquidano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in complessivi € 17.179,00 per compensi oltre oneri di legge;
4. condanna la a rifondere all' appellata Parte_1
Controparte_9 le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 22.457,00 per compensi e quelli del presente grado che si liquidano in complessivi € 17.179,00 per compensi oltre oneri di legge;
5. dichiara l'appellante principale tenuta, Parte_1 ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli