TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5558/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5558/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica” e vertente
TRA
( ) - avv. TOCCI LUIGI Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv.
[...] P.IVA_1
TORINO VINCENZO ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 9
Con ricorso depositato in data 08.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato presso la ditta resistente dal 06.03.2014 al 03.01.2023 con mansioni di biologa e con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale, secondo gli orari e i giorni analiticamente indicati. Esponeva che, a decorrere dal 15.07.2015 e sino al termine della propria attività, era stata nominata direttore tecnico responsabile dell'unità operativa sita in TO, senza però l'attribuzione del superiore livello professionale di cui alla lettera Q del ccnl di categoria applicato.
Rimarcava, inoltre, di non aver mai ricevuto la mensilità di gennaio 2023, la
13ma mensilità per le annualità intercorse dal 2016 al 2021, il tfr e le spettanze di fine rapporto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, tenuto conto che il rapporto era cessato per volontà della datrice. Pertanto, illustrati i motivi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito, in via principale, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 49.915,00, oltre a € 13.625,00 a titolo di tfr.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29.02.2024, eccependo la nullità del ricorso e contestando, nel merito, la qualifica di direttore tecnico vantata ex adverso. Riconosceva, ad ogni modo, la debenza di €
11.967,00, per i titoli relativi al tfr, al saldo della 13ma dell'anno 2021 e alla
13ma del 2020.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto
Pagina 2 di 9 r.g. 5558/23
introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Ciò detto, atteso che le pretese attoree si presentano alquanto eterogenee, le stesse devono necessariamente essere scrutinate partitamente.
Orbene, quanto al maggiore inquadramento professionale, va osservato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive (cd. procedimento trifasico), consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento,
è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 30580/19; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del ccnl comparto delle Istituzioni di alta
Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti
Pagina 3 di 9 r.g. 5558/23
rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori). Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto;
nello stesso senso, Cass. n.
30580/19).
In particolare, il ccnl di settore ratione temporis vigente definisce la categoria quadri come lavoratori “preposti a importanti settori di attività aziendale…conoscenza e competenze interdisciplinari per svolgere mansioni perle quali sono necessarie capacità gestionali e organizzative fondamentali per il perseguimento di obiettivi dell'impresa, con autonomia decisionale…con responsabilità per i risultati conseguiti…sono preposti alla supervisione, gestione e coordinamento di gruppi articolati di collaboratori…per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso dei titoli eventualmente previsti dalla legge”. La fonte pattizia, inoltre, riconduce in tale ambito la figura del Direttore Tecnico di laboratorio di analisi, il quale
“coordina tutta l'attività, assicurando la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza e firmando, se dovuto, i relativi referti” e
“supervisiona e coordina i collaboratori, laureati o tecnici, alle sue dirette dipendenze e ne indirizza anche lo sviluppo professionale”.
Di contro, la categoria F di appartenenza è caratterizzata da lavoratori che “espletano funzioni direttive nell'ambito di progetti e programmi aziendali che richiedono esperienza realizzata nell'ambito di diverse aree funzionali, [con] conoscenza specialistica e competenze internazionali per svolgere mansioni per le quali sono necessarie capacità gestionali e di coordinamento, con autonomia decisionale e responsabilità sui risultati
Pagina 4 di 9 r.g. 5558/23
conseguiti”. “I lavoratori possono essere preposti alla supervisione e al coordinamento di gruppi di collaboratori” e, quale biologo, “è responsabile dello svolgimento delle analisi biologiche assegnate, alla supervisione dei risultati ottenuti e alla validazione clinica…risponde al Direttore Tecnico e può avvalersi della assistenza di collaboratori, dei quali coordina e supervisiona l'attività” (cfr. doc. in atti).
Appare evidente, quindi, il discrimine tra le due figure professionali, atteso che solo l'appartenente alla categoria Q può essere il preposto di un ramo rilevante dell'attività d'impresa, di cui assume la responsabilità e il coordinamento degli atti, procedendo all'erogazione dei servizi e al rilascio dei relativi referti.
Tornando al caso che qui occupa, ritiene il decidente che il corredo probatorio acquisito nel corso del processo non abbia adeguatamente supportato la pretesa attorea in punto di riconoscimento del maggior livello professionale per aver espletato le funzioni di Direttore Tecnico del laboratorio di TO.
Invero, , escussa come teste, ha riferito che la Testimone_1 ricorrente non andava assiduamente al laboratorio di TO e i prelievi effettuati ivi venivano comunque analizzati nella sede centrale e refertati generalmente dal titolare (“ho lavorato per la convenuta con cui non ho mai fatto causa. Io sono stata dipendente del laboratorio per 40 anni fino a gennaio dello scorso anno allorquando sono stata licenziata. Non so il motivo del licenziamento. Stavo nell'amministrazione e andavo tutti i giorni al lavoro dal lunedì al sabato. Facevo molte volte i turni, a volte la mattina e
a volte il pomeriggio, capitava in casi estremi anche che facessi tutta la giornata. Per 20 anni avevo otto ore e poi il part-time. Lavoravo presso la sede di Mercato San Severino. La ditta ha anche altre sedi, ma io non vi ho mai lavorato. Ricordo la ricorrente, che ha lavorato nel laboratorio dopo di me, ma non so dire di preciso. Ricordo che quando sono andata via io anche lei fu licenziata, più o meno nello stesso periodo. Lei complessivamente è stata 5/6 anni, se ben ricordo. Lei ha lavorato a
Mercato e anche a TO quando c'era la necessità. Lei stava in laboratorio come biologa. Io iniziavo a lavorare alle 7,20-7,30 e finivo alle
12,30; di pomeriggio facevo 14,30-18,30. La ricorrente veniva a volte la
Pagina 5 di 9 r.g. 5558/23
mattina e a volte di pomeriggio, alternandosi ma non aveva orari come i nostri, ad es. la sera si tratteneva più tempo. La mattina veniva verso le
8,30-9,00 poco più tardi rispetto a me. A TO di solito andava la mattina, ma non so di preciso gli orari;
andava sporadicamente comunque, non so con che frequenza. A Mercato vi era anche un'altra biologa,
[...]
. Entrambe stavano in laboratorio, ma non credo che avessero Per_1 gli stessi compiti. La dott.ssa è arrivata al lavoro dopo la ricorrente. Per_1
Presso la sede di TO non vi erano altri biologi, ma solo la ricorrente,
l'infermiera e la segretaria. Io contattavo la sede di TO per il mio lavoro e il titolare mi diceva che ad es. quella mattina ci stava lì la ricorrente. I referti sono in genere firmati da o in sua assenza dalla CP_1 ricorrente;
era lui che ci diceva di farli firmare da lei. A TO le analisi invece venivano mandate da noi a Mercato San Severino. So che la ricorrente aveva le chiavi di accesso dei due laboratori, sia di Mercato che di TO. Ricordo che il titolare non andava sempre a TO, so che invece per le forniture si interessava la ricorrente. Io non avevo le chiavi di
TO, ma solo di Mercato, come tutti. So che le chiavi di TO le aveva anche la segretaria”).
La teste , al di là della inammissibile qualificazione Testimone_2 della ricorrente quale responsabile della sede di TO, ha comunque ammesso che lei fosse l'unica biologa e che i referti fossero firmati ordinariamente dal titolare (“ho lavorato per la ditta resistente per 34 anni sino al gennaio 2023. Non ho mai fatto causa alla convenuta. Sono stata licenziata all'improvviso senza motivo anzi per esubero di personale. Io mi occupavo della accettazione, stampa e consegna dei referti, del front-office.
Lavoravo in Mercato San Severino, v. Falcone. La ditta aveva altre sedi, ho lavorato un mese presso la sede di TO Superiore a novembre 2022.
Ricordo la ricorrente, che ha lavorato in laboratorio, anche se non sempre tutti i giorni. Lei ha lavorato in Mercato, ma molto spesso ci chiamava perché si soffermava a TO Superiore. La ricorrente era biologa. Lei veniva la mattina a Mercato in tarda mattinata, intorno alle 10,30-11,00 e stava sino al pomeriggio 16,30/17,00 ma poteva anche sforare a seconda della mole di lavoro. Veniva a Mercato tutti i giorni della settimana e anche il sabato con questi orari. La TO andava la mattina, non so dire
Pagina 6 di 9 r.g. 5558/23
quando io stavo a Mercato. Nel periodo in cui sono stata a TO, la vedevo arrivare alle 8-8,30-9,00 in prima mattinata comunque. Quando stavo io lei era responsabile e andavamo via assieme verso le 10,30-10,45 quando io andavo a Mercato a lasciare i prelievi. Lei era l'unica biologa a
TO, mentre a Mercato alcuni anni fa c'era il dott. e poi la Per_2 dott.ssa . I referti venivano firmati dal titolare quando c'era oppure in Per_1 sua assenza dalla ricorrente, su sua disposizione. Avevo le chiavi della sede di Mercato, ma non di quella di TO. Capitava che io aprissi e chiudessi il laboratorio. Il titolare andava sporadicamente a TO. Era la ricorrente che si occupava delle forniture a TO. A TO in accettazione lavorava in accettazione e come infermiera Persona_3
RE Antonella, almeno quello che ho visto io”).
Infine, la teste ha riferito che la ricorrente ha Testimone_3 sempre lavorato presso la struttura di Mercato San Severino e la teste CP_ RE Antonella, già infermiera della resistente presso la sede di
TO dal 2015 sino al 2023, ha addirittura negato che abbia mai lavorato in quest'ultima sede (“la ricorrente non ha mai lavorato a TO.
Che io sappia il referente di Mercato era il resistente, così come per il laboratorio di TO, che era gestito da lui”).
In definitiva, non essendo determinanti ai fini per cui è causa le risultanze documentali di diverso tenore, in quanto di natura meramente formale, va riscontrato che il laboratorio di TO non fosse un ramo autonomo e a sé stante dell'azienda, ma che fosse strettamente legato alla sede di Mercato San Severino, come una sorta di appendice, da cui dipendeva sia per le analisi che per i referti. Di conseguenza, alla ricorrente non può essere attribuita la qualifica di quadro, in quanto non è stata preposta a un importante settore di attività aziendale, come, invece, pretende la normativa collettiva di categoria.
Venendo alle altre spettanze retributive, dalle buste paga allegate risulta che alla ricorrente spetti € 1.365,67 per la 13ma 2016; € 1.434,76 per la 13ma 2020 ed € 1.439,33 per la 13ma 2021, senza che la datrice abbia offerto prova dell'avvenuto pagamento, di fatto non smentendo le asserzioni fatte dalla lavoratrice nell'atto introduttivo. Per le altre annualità richieste, non essendoci le relative buste paga, i compensi possono essere
Pagina 7 di 9 r.g. 5558/23
agevolmente dedotti utilizzando i conteggi attorei per il livello F di appartenenza, individuando, di conseguenza, come dovuti, € 1.313,22 per il 2017; € 1.313,22 per il 2018 ed € 1.395,96 per il 2019. Ne deriva che, per tale voce retributiva, alla parte ricorrente spettino complessivi € 8.262,16 al lordo delle ritenute di legge.
Quanto alla mensilità di gennaio 2023 al il tfr e alle spettanze di fine rapporto, la datrice ha versato in atti la relativa busta paga, la quale appare immune da vizi logici o errori matematici e comunque compatibile con la qualità e quantità del lavoro complessivamente prestato dalla ricorrente. In essa si individua un importo lordo di € 13.140,34 (cfr. doc. in atti).
Da ultimo, quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, pur volendo prescindere dalla natura orale o meno dello stesso, va rilevato che è la stessa datrice ad aver offerto in comunicazione l'inoltro del modello Unilav, da cui emerge che la cessazione del rapporto si è determinata per
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, da cui si ricava la necessità, per la convenuta, di riconoscere alla lavoratrice il periodo di preavviso. Non essendo stato, invece, riconosciuto detto periodo, atteso che la circostanza, oltre a essere incontestata, appare eloquente anche dalla lettura dell'ultima busta paga, ove l'ultimo giorno di lavoro è indicato nel 03.01.2023, data corrispondente a quella del licenziamento del modello
Unilav, alla ricorrente spettano 90 gg. ex art. 116 del ccnl, quantificabili agevolmente in € 3.924,00.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 25.326,50, a cui vanno aggiunti gli interessi legali via via rivalutati dalla maturazione al saldo ex art. 429 c.p.c.-150 disp. att.
c.p.c..
Le spese processuali sono compensate per la metà, atteso il rigetto della domanda di inquadramento superiore;
per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il quid decisum.
P. Q. M.
Pagina 8 di 9 r.g. 5558/23
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 25.326,50, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in €
2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.
Nocera Inferiore, 20.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 9 di 9