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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6952/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6952/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANER CLAUDIO Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 5 VENEZIA MESTRE, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LI OS NN, elettivamente domiciliato in VIAFONTANA N.11 MILANO, presso il difensore parte convenuto
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
pagina 2 di 8 Per parte attrice.
rigettate le domande, eccezioni e deduzioni tutte della convenuta Controparte_1
- accertata la fideiussione prestata dalla sig.ra a favore di Parte_1 Controparte_1
a garanzia del contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2011 e contraddistinto dal n.
[...]
01509986/001;
- accertato che il diritto di credito di derivante dalla suindicata Controparte_1
fideiussione era esigibile nei confronti della sig.ra a far data dal 3.9.2014 e che da tale Parte_1
data sono decorsi più di dieci anni;
- accertarsi e dichiararsi che il diritto di credito di nei confronti Controparte_1
della sig.ra quale sudescritto è estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 Parte_1
c.c.;
- accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, che la sig.ra nulla deve a Parte_1 [...]
per il titolo di cui sopra e per ogni titolo connesso e conseguente;
Controparte_1
- con ogni pronuncia ulteriore necessaria ed opportuna e con vittoria nelle spese e competenze del
presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale,
1) ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, l'incompetenza del Tribunale di Milano
adito in favore del Tribunale di Udine e, senza poter entrare nel merito della controversia, disporre la
cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare
pagina 3 di 8 2) dichiarare inammissibile l'azione di parte attorea per difetto del litisconsorzio necessario e della
legittimazione congiunta;
3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della fidejubente, , rispetto alla Parte_1
domanda da essa formulata, per tutti i motivi esposti in atto e di conseguenza rigettare la domanda
attorea;
Nel merito, in via principale,
4) rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di nei confronti della sig.ra CP_2 [...]
, per tutte le ragioni esposte nell'atto; Pt_1
5) rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto generiche e infondate per i motivi esposti in
atto.
In via istruttoria
6) fatta salva ogni più ampia riserva in via istruttoria sia di prove costituite che costituende da
formularsi nei termini di legge.
In ogni caso,
7) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali come per legge,
oltre oneri fiscali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, instaurava il presente giudizio nei confronti Parte_1
di al fine di ottenere l'accertamento della prescrizione del diritto Controparte_1
della convenuta all'escussione della fideiussione prestata dall'attrice a garanzia del contratto di leasing immobiliare stipulato tra e la società Controparte_1 Controparte_3
L'attrice in particolare esponeva:
pagina 4 di 8 - che nel 2011 prestava fideiussione sino a euro 700.000,00 a favore di Controparte_1
nell'interesse della società a garanzia di un
[...] Controparte_3
contratto di leasing immobiliare;
- che la società CGR, debitrice principale garantita, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di
Pordenone con sentenza in data 3.9.2014;
- che faceva valere il proprio diritto di credito derivante dal contratto di leasing Controparte_1
Contr immobiliare nei confronti della società debitrice principale, insinuandosi al passivo del fallimento della stessa, mentre non faceva valere il medesimo diritto di credito nei confronti dell'attrice, debitrice fideiubente;
Contr
- che, considerato il tempo trascorso dalla data del fallimento della società il diritto di credito di nei confronti dell'attrice si era estinto per effetto di prescrizione;
Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 Controparte_1
dedotto, producendo il contratto di fideiussione e, in via pregiudiziale, eccependo l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto di fideiussione;
in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di litisconsorzio necessario rispetto a (altro soggetto garantito in quanto stipulante il contratto di Controparte_4
leasing immobiliare) e di (altro soggetto garante) e, sempre in via preliminare, il Controparte_5
difetto di legittimazione attiva della , dal momento che la stessa faceva valere un diritto Pt_1
Contr discendente dal contratto di leasing e pertanto facente capo al debitore principale nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che:
- interrompeva il termine di prescrizione insinuandosi al passivo della procedura Controparte_1
Contr fallimentare a carico di svincolata dai termini ex art. 1957 c.c., norma derogata dall'art. 8
pagina 5 di 8 del contratto di fideiussione, che prevedeva altresì l'estensione dell'obbligazione del fideiussore ben oltre la scadenza dell'obbligazione principale;
- non vi era alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore in capo al creditore;
- in data 22.3.2023, la interrompeva nuovamente il decorso del termine prescrizionale, Pt_1
con la comunicazione indirizzata a con cui riconosceva la sua obbligazione Controparte_1
anche invitando la convenuta a “fare il punto in termini attuali della propria esposizione debitoria…”
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'odierna udienza tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Come correttamente osservato dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'art. 23 del contratto di fideiussione si limita a indicare come competente il Foro di Udine in relazione a “qualsiasi controversia”, senza tuttavia indicare espressamente tale foro come esclusivo, indicazione in assenza della quale non è possibile desumere in maniera inequivoca la volontà delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex plurimis Cass. Sez. VI sent. 21010/2020).
La competenza deve pertanto essere individuata in base all'ordinario criterio di cui all'art. 19 c.p.c.
presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale della convenuta , cioè Milano. Controparte_1
Non trova infatti pregio l'ulteriore rilievo di parte convenuta secondo cui sussiste un rapporto di pagina 6 di 8 accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c. che giustificherebbe un'attrazione della competenza presso il
Tribunale di Udine, in quanto luogo di conclusione del contratto principale, ovverosia di locazione immobiliare. La norma in oggetto fa infatti riferimento ad una connessione tra due domande, non tra due contratti, seppur legati da accessorietà. Nella causa in esame non viene in rilievo alcuna pretesa inerente al contratto di locazione immobiliare che giustifichi una deroga al criterio di competenza di cui al citato art. 19 c.p.c.
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione relativa al difetto di litisconsorzio necessario.
L'art. 1306 c.c. prevede infatti che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. La sentenza non è pertanto destinata a pregiudicare i diritti del co-fideiussore e dell'altra società garantita.
Infondata appare anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
La domanda attorea non fa infatti valere diritti discendenti dal contratto principale di leasing, ma mira a paralizzare il diritto di escussione della fideiussione (pur impropriamente definito “diritto di credito”)
nei confronti dell'attrice, derivante direttamente dal contratto di fideiussione.
Nel merito la domanda è infondata.
Non risulta rilevante la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. di cui all'art.8 del contratto di fideiussione,
posto che parte convenuta si è comunque adoperata nei termini richiesti dalla norma, mediante tempestiva insinuazione al passivo della procedura fallimentare, così evitando la decadenza di cui alla norma suddetta. Mediante la suddetta insinuazione al passivo parte convenuta ha altresì determinato l'interruzione della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore fideiussorio. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presentazione pagina 7 di 8 dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass., 9638/2018).
Considerato come l'evento interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla dichiarazione di fallimento della debitrice principale sia fatto pacifico e assodato, grava sulla parte eccipiente provare il nuovo decorso del termine prescrizionale e, a tal fine, la data da cui tale nuovo termine è cominciato a decorrere;
viceversa nel caso di specie parte attrice ha omesso di provare la data di chiusura della procedura concorsuale, presupposto indispensabile per verificare il prospettato decorso del termine di prescrizione.
Per tale ragione, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 12.650,00 euro oltre c.p.a., di cui
1.650,00 a titolo di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi 12.650,00
euro oltre c.p.a., di cui 1.650,00 a titolo di spese generali.
Così deciso in Milano il 15 luglio 2025 Il giudice
AN RI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6952/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANER CLAUDIO Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 5 VENEZIA MESTRE, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LI OS NN, elettivamente domiciliato in VIAFONTANA N.11 MILANO, presso il difensore parte convenuto
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
pagina 2 di 8 Per parte attrice.
rigettate le domande, eccezioni e deduzioni tutte della convenuta Controparte_1
- accertata la fideiussione prestata dalla sig.ra a favore di Parte_1 Controparte_1
a garanzia del contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2011 e contraddistinto dal n.
[...]
01509986/001;
- accertato che il diritto di credito di derivante dalla suindicata Controparte_1
fideiussione era esigibile nei confronti della sig.ra a far data dal 3.9.2014 e che da tale Parte_1
data sono decorsi più di dieci anni;
- accertarsi e dichiararsi che il diritto di credito di nei confronti Controparte_1
della sig.ra quale sudescritto è estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 Parte_1
c.c.;
- accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, che la sig.ra nulla deve a Parte_1 [...]
per il titolo di cui sopra e per ogni titolo connesso e conseguente;
Controparte_1
- con ogni pronuncia ulteriore necessaria ed opportuna e con vittoria nelle spese e competenze del
presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale,
1) ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, l'incompetenza del Tribunale di Milano
adito in favore del Tribunale di Udine e, senza poter entrare nel merito della controversia, disporre la
cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare
pagina 3 di 8 2) dichiarare inammissibile l'azione di parte attorea per difetto del litisconsorzio necessario e della
legittimazione congiunta;
3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della fidejubente, , rispetto alla Parte_1
domanda da essa formulata, per tutti i motivi esposti in atto e di conseguenza rigettare la domanda
attorea;
Nel merito, in via principale,
4) rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di nei confronti della sig.ra CP_2 [...]
, per tutte le ragioni esposte nell'atto; Pt_1
5) rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto generiche e infondate per i motivi esposti in
atto.
In via istruttoria
6) fatta salva ogni più ampia riserva in via istruttoria sia di prove costituite che costituende da
formularsi nei termini di legge.
In ogni caso,
7) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali come per legge,
oltre oneri fiscali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, instaurava il presente giudizio nei confronti Parte_1
di al fine di ottenere l'accertamento della prescrizione del diritto Controparte_1
della convenuta all'escussione della fideiussione prestata dall'attrice a garanzia del contratto di leasing immobiliare stipulato tra e la società Controparte_1 Controparte_3
L'attrice in particolare esponeva:
pagina 4 di 8 - che nel 2011 prestava fideiussione sino a euro 700.000,00 a favore di Controparte_1
nell'interesse della società a garanzia di un
[...] Controparte_3
contratto di leasing immobiliare;
- che la società CGR, debitrice principale garantita, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di
Pordenone con sentenza in data 3.9.2014;
- che faceva valere il proprio diritto di credito derivante dal contratto di leasing Controparte_1
Contr immobiliare nei confronti della società debitrice principale, insinuandosi al passivo del fallimento della stessa, mentre non faceva valere il medesimo diritto di credito nei confronti dell'attrice, debitrice fideiubente;
Contr
- che, considerato il tempo trascorso dalla data del fallimento della società il diritto di credito di nei confronti dell'attrice si era estinto per effetto di prescrizione;
Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 Controparte_1
dedotto, producendo il contratto di fideiussione e, in via pregiudiziale, eccependo l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto di fideiussione;
in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di litisconsorzio necessario rispetto a (altro soggetto garantito in quanto stipulante il contratto di Controparte_4
leasing immobiliare) e di (altro soggetto garante) e, sempre in via preliminare, il Controparte_5
difetto di legittimazione attiva della , dal momento che la stessa faceva valere un diritto Pt_1
Contr discendente dal contratto di leasing e pertanto facente capo al debitore principale nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che:
- interrompeva il termine di prescrizione insinuandosi al passivo della procedura Controparte_1
Contr fallimentare a carico di svincolata dai termini ex art. 1957 c.c., norma derogata dall'art. 8
pagina 5 di 8 del contratto di fideiussione, che prevedeva altresì l'estensione dell'obbligazione del fideiussore ben oltre la scadenza dell'obbligazione principale;
- non vi era alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore in capo al creditore;
- in data 22.3.2023, la interrompeva nuovamente il decorso del termine prescrizionale, Pt_1
con la comunicazione indirizzata a con cui riconosceva la sua obbligazione Controparte_1
anche invitando la convenuta a “fare il punto in termini attuali della propria esposizione debitoria…”
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'odierna udienza tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Come correttamente osservato dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'art. 23 del contratto di fideiussione si limita a indicare come competente il Foro di Udine in relazione a “qualsiasi controversia”, senza tuttavia indicare espressamente tale foro come esclusivo, indicazione in assenza della quale non è possibile desumere in maniera inequivoca la volontà delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex plurimis Cass. Sez. VI sent. 21010/2020).
La competenza deve pertanto essere individuata in base all'ordinario criterio di cui all'art. 19 c.p.c.
presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale della convenuta , cioè Milano. Controparte_1
Non trova infatti pregio l'ulteriore rilievo di parte convenuta secondo cui sussiste un rapporto di pagina 6 di 8 accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c. che giustificherebbe un'attrazione della competenza presso il
Tribunale di Udine, in quanto luogo di conclusione del contratto principale, ovverosia di locazione immobiliare. La norma in oggetto fa infatti riferimento ad una connessione tra due domande, non tra due contratti, seppur legati da accessorietà. Nella causa in esame non viene in rilievo alcuna pretesa inerente al contratto di locazione immobiliare che giustifichi una deroga al criterio di competenza di cui al citato art. 19 c.p.c.
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione relativa al difetto di litisconsorzio necessario.
L'art. 1306 c.c. prevede infatti che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. La sentenza non è pertanto destinata a pregiudicare i diritti del co-fideiussore e dell'altra società garantita.
Infondata appare anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
La domanda attorea non fa infatti valere diritti discendenti dal contratto principale di leasing, ma mira a paralizzare il diritto di escussione della fideiussione (pur impropriamente definito “diritto di credito”)
nei confronti dell'attrice, derivante direttamente dal contratto di fideiussione.
Nel merito la domanda è infondata.
Non risulta rilevante la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. di cui all'art.8 del contratto di fideiussione,
posto che parte convenuta si è comunque adoperata nei termini richiesti dalla norma, mediante tempestiva insinuazione al passivo della procedura fallimentare, così evitando la decadenza di cui alla norma suddetta. Mediante la suddetta insinuazione al passivo parte convenuta ha altresì determinato l'interruzione della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore fideiussorio. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presentazione pagina 7 di 8 dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass., 9638/2018).
Considerato come l'evento interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla dichiarazione di fallimento della debitrice principale sia fatto pacifico e assodato, grava sulla parte eccipiente provare il nuovo decorso del termine prescrizionale e, a tal fine, la data da cui tale nuovo termine è cominciato a decorrere;
viceversa nel caso di specie parte attrice ha omesso di provare la data di chiusura della procedura concorsuale, presupposto indispensabile per verificare il prospettato decorso del termine di prescrizione.
Per tale ragione, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 12.650,00 euro oltre c.p.a., di cui
1.650,00 a titolo di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi 12.650,00
euro oltre c.p.a., di cui 1.650,00 a titolo di spese generali.
Così deciso in Milano il 15 luglio 2025 Il giudice
AN RI
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