Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1185/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1185/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Bessi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Vicolo Porziolino n.1, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Bessi Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Vicolo Porziolino n.1, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 5
1) i coniugi vivranno separati, garantendosi il mutuo e reciproco rispetto e la massima collaborazione nella gestione, cura, educazione e mantenimento della figlia;
Persona_1
2) la figlia minore , verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la residenza della madre, sita a Ravenna (RA) vicolo Sant'Agata n. 26;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia minore inerenti l' istruzione, l'educazione e la salute, nonché la frequentazione di attività ricreative, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà invece, separatamente, la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé;
4) i ricorrenti convengono che sia prioritaria la conservazione del rapporto di con entrambi i Per_1
genitori e, per quanto ragionevolmente possibile, delle loro attuali abitudini e consueti ritmi di vita: per questo motivo, essi convengono che i tempi di visita e permanenza di presso l'uno o l'altro Per_1
genitore siano quelli indicati nel Piano Genitoriale allegato (doc. 14, Piano Genitoriale sottoscritto da entrambi i ricorrenti) ove i genitori concorderanno settimana per settimana i tempi di permanenza e gestione degli impegni, anche scolastici, di compatibilmente con gli impegni Per_1
professionali e personali dei primi, coadiuvati, come già avviene, dai nonni. La figlia trascorrerà i fine settimana alternati con l'uno e l'altro genitore, oltre durante l'anno scolastico, tre notti consecutive;
5) Durante le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé la figlia minore secondo quanto indicato nel Piano Genitoriale ( già doc. 14), da concordarsi almeno due settimane prima dell'inizio delle festività, una settimana per uno, alternando di anno in anno il giorno di Natale con l'uno e l'anno successivo con l'altro;
6) Durante le vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé la figlia minore secondo quanto indicato nel Piano Genitoriale ( già doc. 14), da concordarsi almeno due settimane prima dell'inizio delle festività, tre giorni per uno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e l'anno successivo con l'altro;
7) Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con un ugual periodo anche non Per_1
consecutivo. , inoltre, potrà andare in vacanza con ciascun genitore per un periodo di due Per_1
settimane, anche non consecutive, la cui determinazione dovrà essere comunicato entro e non oltre due settimane dalla partenza. I genitori concordano di dare il consenso alla frequentazione da parte pagina 2 di 5 di del centro estivo entro una settimana prima della scadenza dei termini per l'iscrizione. Lo Per_1
stesso vale per le vacanze studio, o comunque per le vacanze ove non sia accompagnata dai Per_1
genitori, i quali si impegnano a concordarle entro e non oltre un mese prima della scadenza del termine per iscrivere la figlia;
8) Ogni altra festività e/o ponti festivi, verranno trascorsi in maniera paritaria da parte di con Per_1
l'uno e l'altro genitore, anche in via non consecutiva;
9) Il giorno del compleanno di verrà trascorso dalla figlia alternativamente di anno in anno con Per_1 ciascun genitore. L'altro genitore starà con il giorno immediatamente precedente o Per_1
successivo;
10) La giornata in cui cade il compleanno dei genitori, la trascorrerà con il genitore festeggiato;
Per_1
11) Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il padre provvederà al mantenimento della figlia minore con la Per_1 corresponsione in via anticipata, al giorno 5 di ogni mese, di un assegno di € 600,00 che dovrà essere versato utilizzando le coordinate bancarie intestate alla madre (IT
72S0200813120000100390332);
12) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, da concordare o meno a seconda dei criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, necessarie per saranno Per_1
distribuite per il 60% in capo al padre e per il restante 40% alla madre. Dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate, dietro esibizione di documentazione giustificativa entro
15 giorni dalla richiesta.
13) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare, pertanto, a qualsivoglia richiesta di mantenimento nei confronti dell'altro;
14) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto alla figlia minore ed al loro espatrio per ragioni di turismo e/o studio;
15) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico delle parti nella misura del 50%.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 126/2024, pubblicata il 16/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto il Parte_1 Controparte_1
cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa pagina 3 di 5 sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
19/03/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 126/2024, pubblicata il
16/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati della figlia minore né Per_1
contrastano con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1185/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , celebrato con rito C.F._1 Controparte_1 C.F._2
concordatario a Ravenna il 05/09/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009, atto n. 117, p. II, serie A;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/03/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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