TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2457/2007 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2457/ 2007 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2457 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca De Micco Padula, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , Controparte_1 C.F._1
in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cirillo Ciro, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: pagamento contributi consortili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
adiva in giudizio la , Parte_1 Controparte_1 onde sentire:
- Accertare e dichiarare, previo accertamento dell'attività di produzione imballaggi svolta,
l'obbligo della convenuta a corrispondere a il contributo ambientale relativo al Pt_1 prodotto immesso sul mercato nel periodo 30 giugno 2001-30 marzo 2007, ovvero a data che ci si riserva di dettagliare in corso di causa e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento del predetto importo oltre interessi dalle singole scadenze del contributo al saldo;
- Accertare e dichiarare dovute le sanzioni previste dall'art 5 e 6 del regolamento consortile, oltre interessi.
A fondamento della propria domanda, esponeva la normativa in materia. In particolare, il dlgs
22/1997 prima, e il dlgs 152/2006 poi, si sono posti, anche nell'ottica di aderire all'orientamento europeo in merito, l'obiettivo di costruire un sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, incentrato sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
ed infatti, sia sui produttori che sugli utilizzatori, gravano, sulla base della citata normativa, obblighi volti a garantire la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi, oltre che i relativi costi.
Con specifico riferimento ai produttori, gli stessi possono decidere di compiere tale attività in autonomia, o di aderire ad uno dei Consorzi di materiale di imballaggio previsti dall'art 223 del dlgs
152/2006 (c.d. Consorzi di Filiera), dovendo, in questo ultimo caso, anche partecipare a Pt_1 consorzio avente funzioni di programmazione, raccordo e coordinamento dei consorzi di filiera con gli altri operatori economici coinvolti nella gestione dei rifiuti da imballaggio, nonché con la pubblica amministrazione) per il conseguimento degli obiettivi globali imposti dalla normativa europea. Il consorziato quindi, è tenuto al versamento del contributo secondo il disposto degli artt 7 e Pt_1
14 dello Statuto, e 7 del regolamento consortile, in proporzione all'immesso sul mercato nazionale, comunicato da ciascun produttore mediante apposita dichiarazione periodica. In base al principio di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione, utilizzazione e commercializzazione, dei beni costituenti imballaggio, il contributo iene esposto in fattura Pt_1 in tutti i passaggi di cessione da un soggetto all'altro della catena di cui sopra: ciascuno di loro, pagando la fattura – il cui importo complessivo contiene anche il contributo – corrisponde lo stesso, residuando al produttore, ossia al soggetto che nella catena effettua la prima cessione dell'imballaggio, l'obbligo di versarlo al secondo la dichiarazione annuale redatta da ciascun Pt_1 consorziato, sulla cui base viene poi emessa anche la relativa fattura. Il rispetto dell'obbligo della comunicazione e del pagamento può essere verificato da n qualunque momento, tenendo Pt_1 conto delle ipotesi di esenzione, nei soli casi in cui il produttore non immetta gli imballaggi nel territorio nazionale, o di cessione tra soggetti entrambi produttori.
Tanto premesso in merito, con specifico riferimento al convenuto , specificava Controparte_1
l'attore che lo stesso aveva omesso, a decorrere – per quanto qui di interesse – dal terzo trimestre dell'anno 2000, l'inoltro delle comunicazioni periodiche al pur continuando, in fatto, ad Pt_1 applicare il relativo contributo nelle fatture emesse nei confronti dei propri clienti. Il valore stimato dell'omesso contributo sarebbe, secondo la deduzione attorea, pari a circa euro 20.000 per ciascuna annualità, come possibile individuare sulla base del numero annuo di fatture emessa dalla debitrice.
Si costituiva in giudizio la , la quale in primo luogo eccepiva, Controparte_1 in rito, la nullità insanabile della procura alle lite, perché conferita non dal Presidente, ex lege soggetto deputato, ma dal Direttore Generale, sfornito del relativo potere;
sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in quanto l'art 33 del d.lgs n.80 del 1998 attribuisce al giudice amministrativo la competenza esclusiva in materia di pubblici servizi: nel caso all'esame, la decisione richiede una doverosa interpretazione del regolamento (atto Pt_1 amministrativo) inesigibile in questa sede. Ancora, eccepiva l'improcedibilità per mancata applicazione del rito societario, ai sensi del dlgs 05/03, cui è riconducibile la controversia in oggetto.
Infine, nel merito, sottolineava l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto la società convenuta, operante prevalentemente nell'ambito del rapporto tra produttori e di lavorazione per conto terzi, sarebbe esonerata dal relativo pagamento. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Alla udienza di comparizione ex art 183 c.p.c., svoltasi in data 21 novembre 2007, il giudice, preso atto della irregolarità della procura alle liti di parte attrice, ritenuta la stessa sanabile, concedeva termine ex art 182 c.p.c. per la costituzione della persona cui sarebbe spettata la rappresentanza.
L'udienza del 11/06/2008 veniva rinviata, stante l'assenza del Magistrato titolare.
All'udienza del 18 novembre 2008 il giudice, superati positivamente tutti i controlli di legge, concedeva alle parti termini ex art 183 co 6 c.p.c..
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2009, riteneva il giudice che le questioni preliminari sollevate potessero essere esaminate unitamente al merito;
riteneva altresì di disattendere la richiesta di mutamento del rito, escludendo che rispetto ai consorzi trovi applicazione il rito ex dlgs 5/03; quanto alle istanze istruttorie, ammetteva l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. del libro IVA- vendite e delle fatture concernenti il periodo in contestazione 30 giugno
2001/ 30 marzo 2007 e rigettava invece la prova orale articolata dall'attore.
All'udienza del 07 aprile 2010 la parte convenuta depositava la documentazione richiesta, e la controparte chiedeva termine per controdedurre. Il legale rappresentante della società convenuta, presente personalmente, si rendeva disponibile ad una soluzione bonaria della controversia mediante il versamento rateale della somma pari ad euro 20.000,00 annui, come per altro individuata dallo stesso attore nell'atto di citazione.
Seguivano numerosi rinvii, volti dapprima al tentativo di soluzione bonaria della controversia, e, successivamente, alla ricostruzione dei fascicoli di parte, non rivenuti. Infine, con ordinanza del 29 gennaio 2018, il giudice disponeva CTU contabile, volta alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo da parte della società convenuta, sulla scorta delle regole normative e statutarie.
Il CTU nominato, a questo punto, faceva pervenire dichiarazione al GI, con la quale poneva all'attenzione quanto segue: “si richiedeva alla convenuta, la Controparte_1 produzione delle fatture relative al periodo oggetto di valutazione e CTU. L'avv. Cirillo ha comunicato per le vie brevi al sottoscritto l'impossibilità di produrre le fatture, ormai non più nella disponibilità della convenuta. Il sottoscritto ha provveduto a comunicare tale informazione all'Avv.
Virtuoso, che rappresenta la parte attrice. Non potendosi in questa sede dare continuità alle operazioni peritali, lo scrivente provvederà a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale all'Ill.mo Giudice dott.ssa Galasso rimettendosi alla sua decisione in merito alla prosecuzione della causa civile di cui all'RG 2747/2007.”
Il giudice istruttore, preso atto, rilevato che la documentazione depositata originariamente non era stata rinvenuta, autorizzava il CTU ad acquisire le dichiarazioni di cui al modello 6.1 dei fornitori della società convenuta, procedendo, in tal senso, al calcolo da effettuarsi.
Il CTU originariamente nominato, nonostante concessione di proroga da parte del giudice istruttore, non depositava la consulenza nei termini indicati;
veniva pertanto revocato e nominato nuovo CTU, cui, con ordinanza del 16/12/2022, veniva conferito nuovo incarico peritale.
Depositata la consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza, tenutasi nella forme cartolari, i difensori concludevano riportandosi a tutti gli atti e i verbali di causa e il giudice tratteneva la stessa in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.. La causa veniva rimessa sul ruolo, stante il rinvenimento nelle more di ulteriore documentazione nel fascicolo – registro IVA-, che il CTU non aveva esaminato nella stesura della prima relazione.
Depositata l'integrazione richiesta, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. e la relativa udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritte: lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni in rito sollevate.
Quanto alla prima eccezione, di nullità della procura, la stessa deve dirsi superata alla luce del provvedimento ex art 182 c.p.c. adottato tempestivamente dal giudice in prima udienza, e dalla contestuale sanatoria della medesima. In ogni caso deve rilevarsi che l'art 29 dello statuto del Pt_1
a differenza di quanto dedotto dalla parte convenuta, stabilisce che “il Direttore generale firma la corrispondenza del , ha i poteri di rappresentanza necessari per lo svolgimento delle Parte_1 funzioni indicate nell'art. 28 e, in tale ambito, può anche rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti”. Tale norma va letta in combinato disposto con il precedente art 28 che, al punto b), chiarisce che, tra le altre attribuzioni, il direttore generale “effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del ”: in tali operazioni Parte_1 rientra a parere della scrivente senza dubbio anche la riscossione delle quote consortili, considerato che il precedente art 23 limita le attribuzioni del consiglio di amministrazione alla sola determinazione del valore della quota dei consorziati, senza fare alcun riferimento all'attività di riscossione.
Parimenti, deve dirsi infondata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione. In termini la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che “l'art. 10, comma 2, l. n. 93 del 2001, modificando l'art. 41, comma 6, D.lg. n. 22 del 1997, ha attribuito "expressis verbis" al conai – come già fatto per i consorzi di filiera di cui all'art. 40 cit. - la “personalità di diritto privato”. In sostanza, come si è esattamente osservato, la nuova legge finisce per parificare il conai ai consorzi di filiera che, in quanto soggetti indiscutibilmente agenti "iure privatorum", hanno una struttura privatistica
e sono sottratti al controllo contabile della Corte dei Conti, posto che ad essi lo Stato non contribuisce in via ordinaria;
circostanza sintomatica, questa, in senso inverso rispetto al passato, della novellata volontà legislativa di non considerare più il conai come un organo “indiretto” della p.a., ovvero come concessionario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Pertanto, va esclusa la giurisdizione amministrativa in relazione a controversie coinvolgenti atti o rapporti obbligatori facenti capo al suddetto .”: ne discende l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme che Parte_1 riservano la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo. Per altro tale conclusione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che in più occasioni, pronunciandosi in materia di competenza territoriale, ha implicitamente riconosciuto la giurisdizione in materia del giudice ordinario (in termini, Cass. civ. Sez. ordinanza n. 17651 del 04/09/2015; Cass civ. ordinanza n. 8203 del 02/04/2007).
Ancora, assolutamente infondata l'eccezione di inammissibilità per applicazione del rito societario, in quanto l'oggetto dell'atto di citazione (pagamento contributo consortile) non rientra in nessuna delle tipologie di controversia di cui all'art 1 del dlgs 5/2003; l'eccezione, per altro, sul punto, si appalesa del tutto generica.
Infine, priva di alcun rilievo appare la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda. Come chiarito nel paragrafo precedente, il è soggetto di diritto privato, per cui i rapporti con i Pt_1 consorziati, parimenti di diritto privato, possono essere rimessi alla cognizione e alla valutazione del giudice ordinario, investito della domanda di condanna al pagamento. Uniche fasi riservate – e anche di tanto si è già detto- agli organi interni del sono quelle che fanno riferimento alle modalità Parte_1 di determinazione del contributo e di riscossione dello stesso: nulla esclude che, stante la sussistenza di indici in base ai quali liquidare le quote di spettanza, le stesse vengano liquidate, in concreto, sulla base degli atti, dal giudice adito.
Venendo al merito, va compiuta una breve premessa di diritto in ordine alla normativa di riferimento.
Il un consorzio privato senza fini di lucro che, a decorrere dal 1997, rappresenta in Italia lo
Pt_1 strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge, quali acciaio, carta, legno, plastica e vetro. Al devono obbligatoriamente partecipare, ai Parte_1 sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n° 152/2006, al fine di adempiere gli obblighi di legge inerenti la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non si siano organizzati tramite sistemi consortili autonomi costituiti allo stesso scopo. L'attività del è organizzata tenendo conto delle diverse tipologie di
Pt_1 imballaggio (acciaio, alluminio, carta e cartone, legno, plastica e vetro): il contributo ambientale stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento a mezzo della quale il ipartisce fra produttori ed utilizzatori i maggiori oneri della raccolta
Pt_1 differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi. L'ammontare del contributo dovuto da un consorziato è correlato alla quantità di imballaggi che ha immesso sul mercato
Pt_1 nazionale, quantitativo che è tenuto a dichiarare periodicamente trasmettendo al e relative
Pt_1 dichiarazioni. Il predetto contributo deve essere esposto in fattura in ogni passaggio della cessione da un soggetto all'altro dei beni costituenti imballaggio sicché ciascuno di costoro deve pagarlo mentre soltanto il produttore (il primo soggetto della catena di cessione dell'imballaggio) ha l'obbligo di dichiararlo e di corrisponderlo al in tale dichiarazione è indicata la quantità di materiale di Pt_1 imballaggio immessa sul mercato.
Tanto doverosamente premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame la parte convenuta ha, nel proprio atto di costituzione, contestato la debenza della relativa somma, sostenendo di compiere solo operazioni c.d. “esenti” dal contributo, in quanto cede il proprio materiale solo ad altri produttori, e non anche agli utilizzatori. Ebbene tale assunto di base in ordine all'attività della società convenuta appare compiutamente smentito dalla documentazione depositata dallo stesso che ha Pt_1 dimostrato, mediante l'allegazione delle dichiarazioni rese dalla negli anni Controparte_1 precedenti (e anche in parte per gli anni oggetto di contestazione) che la odierna convenuta svolge attività di cessione nei confronti di utilizzatori. Parimenti, il a fornito un principio di prova Pt_1 in ordine alla effettiva somma dovuta per le annualità di mancata dichiarazione, allegando le dichiarazioni 6.1 dei fornitori della . Controparte_1
A fronte di tali prove fornite dall'attrice, il giudice istruttore aveva correttamente ritenuto di ordinare, ai sensi dell'art 210 c.p.c., alla convenuta, il deposito dei registri IVA e delle fatture per le annualità di riferimento. L'ammissione dell'ordine di esibizione, che in questa sede si ritiene compiutamente di condividere, è legata alla circostanza per cui la documentazione richiesta era ad appannaggio esclusivo della , ed il in alcun modo avrebbe potuto ottenere tale Controparte_1 Pt_1 documentazione e produrla in giudizio nel rispetto delle preclusioni di legge.
Come ricostruito in premessa, a fronte dell'originaria produzione della documentazione richiesta (ud.
7 aprile 2010) la stessa non veniva più rinvenuta nel fascicolo di parte convenuta;
al mancato reperimento seguivano vari rinvii, in cui la , autorizzata alla ricostruzione, chiedeva Controparte_1 ulteriori differimenti onde consentire il deposito della documentazione. Tale documentazione non veniva, però, più prodotta.
Ebbene tanto brevemente articolato, deve rilevarsi che, pur considerando l'originaria produzione della documentazione da parte della , l'omessa ricostruzione del fascicolo deve essere alla Controparte_1 stessa addebitabile, con conseguente possibilità di desumere argomenti di prova, ai sensi del combinato disposto degli artt 210 c.p.c. (pur nella vecchia formulazione) e 116 co 2 c.p.c..
In questi termini, per altro, si è espressa anche a più riprese la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che “il giudice di merito, ove abbia ordinato alla parte l'esibizione di documenti ex art. 210 cod. proc. civ., (perciò ritenendo che essi siano in possesso della parte nei cui confronti è stato impartito l'ordine e che di tali documenti sia necessaria l'acquisizione) non può poi assumere genericamente che
l'ordine non è più necessario, non avendo esso avuto successo, senza esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito, nonché interpretazione e valutazione del contenuto degli atti difensivi delle parti o di altri elementi desunti dalle risultanze processuali” (così, Cass. sez.
L, Sentenza n. 11617 del 02/08/2002) e ancora che “integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito” (così, Cass. civ. sentenza n. 15768 del
13/08/2004).
Tali principi si ritengono a maggior ragione applicabili nel caso in esame.
Ed infatti parte convenuta, nell'omettere il rideposito della documentazione in atti, a fronte del tempestivo rilievo dello smarrimento, ha tenuto in primo un contegno processuale rilevante ai sensi degli artt. 116 e 210 c.p.c., non consentendo l'analisi di documentazione essenziale e che era nel suo solo esclusivo possesso, in violazione dello specifico obbligo di esibizione e nonostante i numerosi rinvii concessi, pur non adducendo alcun motivo valido a ragione dell'omissione, se non dopo vari anni.
L'omesso rideposito della documentazione è assolutamente equiparabile a parere della scrivente all'inottemperanza primordiale all'ordine, e tanto sia perché lo smarrimento non consente di valutare se effettivamente tutti gli atti richiesti fossero stati prodotti, sia perché le reiterate richieste di riproduzione devono considerarsi parte integrante dell'originario ordine ex art 210 c.p.c..
Oltre ciò, la convenuta ha anche mancato di ottemperare all'onere di ricostruzione del proprio fascicolo di parte, imposto dal giudice a seguito dell'accertata perdita. Ed infatti, “nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine.”
(così, Cass. civ. sentenza n. 11352 del 11/05/2010).
Proprio alla luce di tali conclusioni, si è ritenuto, anche in aderenza a quanto disposto dai precedenti giudici, di poter procedere al vaglio della debenza sulla scorta della documentazione in atti (modelli
6.1. dei fornitori, registro IVA) trattandosi, per giunta, di atti di formazione estranea alla parte attrice.
Non considerare tali atti, e non ritenerli sufficienti in ragione della mancata produzione delle fatture, avrebbe fatto gravare sull'attore l'altrui contegno processuale (quello sopra descritto del convenuto) che, al contrario, deve essere in questa sede valorizzato quale argomento di prova proprio contro lo stesso.
Per altro deve tenersi conto del fatto che il on aveva, all'atto della costituzione in giudizio, Pt_1
a disposizione alcun dato in ordine al materiale venduto dalla per non aver Controparte_1 quest'ultima ottemperato all'obbligo consortile di inoltro delle dichiarazioni di cui al regolamento
La in sostanza, si è sottratta all'obbligazione contrattuale stipulata di Pt_1 Controparte_1 compilazione del modello, dovuta pur anche nel caso, ipotetico, di vendite completamente esenti, onde consentire al la determinazione o meno della debenza. Parte_1
In tale ottica assume ancora più rilievo l'ordine di esibizione agli atti, e la conseguente inottemperanza da parte della convenuta – seppur in seconda battuta.
Tale conclusione si ritiene ammissibile, in questa sede, pure mutando un concetto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad un caso, sebbene non speculare, analogo. La
Cassazione, infatti, con un orientamento non oggetto di alcuna successiva revisione, ha ammesso il ricorso alla valutazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art 1226 c.c. e quindi in via equitativa, nel caso in cui la valutazione ancorata a dati certi non sia possibile proprio in ragione della mancata ottemperanza (cui è assimilabile il comportamento tenuto in questa sede) della controparte all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. (in questi termini, Cass. civ. sentenza n. 15554 del 11/08/2004)
Per altro il CTU, investito della questione, ha ragionevolmente ritenuto di poter compiere la ricostruzione in esame sulla scorta della documentazione in atti, confermandola anche a seguito del reperimento dei registri IVA e fatture, di cui all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Nel senso della piena utilizzabilità di tale documentazione, le Sez. U con sentenza n. 4835 del 16/02/2023 hanno chiarito che il giudice può procedere “all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo” e che a tal fine il “documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.”: e tanto in applicazione del principio
"di non dispersione della prova” elaborato dalle Sez. Un. Con sentenza n. 14475 del 2015, secondo cui “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano … che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice”. Inoltre, giova rilevare che giammai il convenuto ha contestato il contenuto della suddetta documentazione, o ne ha eccepito in maniera specifica e circostanziata la mancata conformità all'originale. Né tantomeno valgono a smentire tali assunti le avverse difese della . Ed infatti Controparte_1 appare chiaro che il CTU, nell'ambito del suo elaborato, discorre di “vendite in esenzione” con riguardo a quelle effettuate dai fornitori, di cui ai modelli 6.1. allegati, nei confronti della odierna convenuta: l'esenzione, pertanto, fa riferimento ai rapporti tra i due produttori (ciascun fornitore di cui ai modelli di riferimento e la ), ma non, al contrario, ai rapporti, autonomi, distinti Controparte_1
e successivi, tra la ed i suoi clienti. Tanto è vero che il medesimo CTU fa Controparte_1 alternativamente uso, come per altro evidenziato anche dalla stessa convenuta, del termine “acquisti in esenzione” da parte della che, per l'appunto, in quegli specifici rapporti esaminati Controparte_1
è acquirente, e non venditrice.
Ne discende la piena condivisione, da parte della scrivente, delle considerazioni operate dal CTU nella consulenza depositata.
Venendo al quantum, deve rilevarsi che il quesito integrativo conferito richiedeva al CTU “un raffronto tra i modelli fornitori 6.1., su cui era stata compiuta l'attività peritale iniziale, e la documentazione rinvenuta nel fascicolo all'esito della rimessione della causa sul ruolo” e tanto proprio al fine di “valutare la correttezza degli esiti della CTU depositata, onde rafforzare le conclusioni cui la stessa era giunta, anche in ragione delle contestazioni sollevate dalla stessa parte convenuta, che aveva valorizzato negativamente i suddetti esiti, proprio perché riferiti esclusivamente ai dati contenuti nei modelli 6.1.”: in sostanza, la ratio del conferimento del quesito integrativo era ottenere una riprova dei dati estrapolati dai modelli 6.1. esaminati, onde far convergere più elementi gravi, precisi e concordanti nella decisione finale.
Deve pertanto ritenersi inutilizzabile la valutazione del CTU nella parte in cui travalica l'accertamento già compiuto con la prima perizia, e tanto sia alla luce del quesito in effetti posto, che alla luce del comportamento processuale dell'attore che, come correttamente eccepito dalla _1
, nel precisare le conclusioni ai sensi dell'art 189 c.p.c., ha limitato la sua domanda al
[...] quantum accertato dal CTU con la prima perizia, con conseguente rinuncia alla domanda originaria per l'eccesso. Ed infatti, dal comportamento complessivo della parte, oltre che dal tenore letterale delle conclusioni rese con note di trattazione scritta del 10/11/2023, si evince la chiara ed esplicitata volontà di contenere la domanda originariamente proposta solo alle somme ivi indicate (“condannare la a pagare al 'importo di € 32.848,04, oltre interessi Controparte_1 Pt_1 moratori previsti dal regolamento consortile pari ad € 9.080,03, come da CTU, oltre ulteriori interessi moratori dal 30/04/2023 sino al soddisfo;
c) accertare, ritenere e dichiarare dovute dalla
le sanzioni previste dall'art. 5 e 6 del regolamento consortile Controparte_1 pari ad € 65.696,08 come da CTU e conseguentemente condannare la Controparte_1
a pagare al 'importo di € 65.696,08”). Trattasi, pertanto, a parere della scrivente, di
[...] Pt_1 una inequivoca espressione di volontà, rilevante ai fini della valutazione complessiva di rinuncia della domanda per l'esubero da parte dell'attrice. (conformemente a Cass. civ. sentenza n. 15860 del
10/07/2014 e Cass. civ. Sez. U sentenza n. 1785 del 24/01/2018).
Tanto detto in diritto, riportandosi per il resto integralmente al contenuto della CTU, perfettamente coerente con tutte le premesse svolte, la quantificazione del dovuto tiene conto della “ricostruzione effettuata un importo pari ad € 32.848,04 (trentaduemilaottocentoquarantotto/04) come valore del venduto a interessi di mora totali pari ad € 9.080,03 (novemilaottanta/03), Controparte_1 sanzioni totali pari ad € 65.696,08 (sessantacinquemilaseicentonovantasei/08) per un ammontare complessivo di: € 107.624,15 (centosettemilaseicentoventiquattro/15)”.
Dovuti, sulla base del disposto del regolamento appaiono sia gli interessi di mora, che le Pt_1 sanzioni così calcolate. In merito alle sanzioni, in particolare, non colgono nel segno le eccezioni sollevate dalla parte convenuta: il regolamento infatti, individua espressamente i criteri di Pt_1 determinazione delle stesse, potendo pertanto il CTU, sulla base dei suddetti criteri, procedere ad una certa e precisa quantificazione. Agli interessi liquidati dal CTU vanno aggiunti gli ulteriori interessi così come convenzionalmente pattuiti, da quella data fino al soddisfo;
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia;
parimenti in capo alla parte soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad € 107.624,15 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi come da regolamento dalla data di liquidazione del CTU (30/04/2023) al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.000,00 oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU come liquidate in separati decreti definitivamente in capo alla parte convenuta;
depositato telematicamente in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2457/ 2007 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2457 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca De Micco Padula, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , Controparte_1 C.F._1
in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cirillo Ciro, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: pagamento contributi consortili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
adiva in giudizio la , Parte_1 Controparte_1 onde sentire:
- Accertare e dichiarare, previo accertamento dell'attività di produzione imballaggi svolta,
l'obbligo della convenuta a corrispondere a il contributo ambientale relativo al Pt_1 prodotto immesso sul mercato nel periodo 30 giugno 2001-30 marzo 2007, ovvero a data che ci si riserva di dettagliare in corso di causa e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento del predetto importo oltre interessi dalle singole scadenze del contributo al saldo;
- Accertare e dichiarare dovute le sanzioni previste dall'art 5 e 6 del regolamento consortile, oltre interessi.
A fondamento della propria domanda, esponeva la normativa in materia. In particolare, il dlgs
22/1997 prima, e il dlgs 152/2006 poi, si sono posti, anche nell'ottica di aderire all'orientamento europeo in merito, l'obiettivo di costruire un sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, incentrato sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
ed infatti, sia sui produttori che sugli utilizzatori, gravano, sulla base della citata normativa, obblighi volti a garantire la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi, oltre che i relativi costi.
Con specifico riferimento ai produttori, gli stessi possono decidere di compiere tale attività in autonomia, o di aderire ad uno dei Consorzi di materiale di imballaggio previsti dall'art 223 del dlgs
152/2006 (c.d. Consorzi di Filiera), dovendo, in questo ultimo caso, anche partecipare a Pt_1 consorzio avente funzioni di programmazione, raccordo e coordinamento dei consorzi di filiera con gli altri operatori economici coinvolti nella gestione dei rifiuti da imballaggio, nonché con la pubblica amministrazione) per il conseguimento degli obiettivi globali imposti dalla normativa europea. Il consorziato quindi, è tenuto al versamento del contributo secondo il disposto degli artt 7 e Pt_1
14 dello Statuto, e 7 del regolamento consortile, in proporzione all'immesso sul mercato nazionale, comunicato da ciascun produttore mediante apposita dichiarazione periodica. In base al principio di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione, utilizzazione e commercializzazione, dei beni costituenti imballaggio, il contributo iene esposto in fattura Pt_1 in tutti i passaggi di cessione da un soggetto all'altro della catena di cui sopra: ciascuno di loro, pagando la fattura – il cui importo complessivo contiene anche il contributo – corrisponde lo stesso, residuando al produttore, ossia al soggetto che nella catena effettua la prima cessione dell'imballaggio, l'obbligo di versarlo al secondo la dichiarazione annuale redatta da ciascun Pt_1 consorziato, sulla cui base viene poi emessa anche la relativa fattura. Il rispetto dell'obbligo della comunicazione e del pagamento può essere verificato da n qualunque momento, tenendo Pt_1 conto delle ipotesi di esenzione, nei soli casi in cui il produttore non immetta gli imballaggi nel territorio nazionale, o di cessione tra soggetti entrambi produttori.
Tanto premesso in merito, con specifico riferimento al convenuto , specificava Controparte_1
l'attore che lo stesso aveva omesso, a decorrere – per quanto qui di interesse – dal terzo trimestre dell'anno 2000, l'inoltro delle comunicazioni periodiche al pur continuando, in fatto, ad Pt_1 applicare il relativo contributo nelle fatture emesse nei confronti dei propri clienti. Il valore stimato dell'omesso contributo sarebbe, secondo la deduzione attorea, pari a circa euro 20.000 per ciascuna annualità, come possibile individuare sulla base del numero annuo di fatture emessa dalla debitrice.
Si costituiva in giudizio la , la quale in primo luogo eccepiva, Controparte_1 in rito, la nullità insanabile della procura alle lite, perché conferita non dal Presidente, ex lege soggetto deputato, ma dal Direttore Generale, sfornito del relativo potere;
sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in quanto l'art 33 del d.lgs n.80 del 1998 attribuisce al giudice amministrativo la competenza esclusiva in materia di pubblici servizi: nel caso all'esame, la decisione richiede una doverosa interpretazione del regolamento (atto Pt_1 amministrativo) inesigibile in questa sede. Ancora, eccepiva l'improcedibilità per mancata applicazione del rito societario, ai sensi del dlgs 05/03, cui è riconducibile la controversia in oggetto.
Infine, nel merito, sottolineava l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto la società convenuta, operante prevalentemente nell'ambito del rapporto tra produttori e di lavorazione per conto terzi, sarebbe esonerata dal relativo pagamento. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Alla udienza di comparizione ex art 183 c.p.c., svoltasi in data 21 novembre 2007, il giudice, preso atto della irregolarità della procura alle liti di parte attrice, ritenuta la stessa sanabile, concedeva termine ex art 182 c.p.c. per la costituzione della persona cui sarebbe spettata la rappresentanza.
L'udienza del 11/06/2008 veniva rinviata, stante l'assenza del Magistrato titolare.
All'udienza del 18 novembre 2008 il giudice, superati positivamente tutti i controlli di legge, concedeva alle parti termini ex art 183 co 6 c.p.c..
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2009, riteneva il giudice che le questioni preliminari sollevate potessero essere esaminate unitamente al merito;
riteneva altresì di disattendere la richiesta di mutamento del rito, escludendo che rispetto ai consorzi trovi applicazione il rito ex dlgs 5/03; quanto alle istanze istruttorie, ammetteva l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. del libro IVA- vendite e delle fatture concernenti il periodo in contestazione 30 giugno
2001/ 30 marzo 2007 e rigettava invece la prova orale articolata dall'attore.
All'udienza del 07 aprile 2010 la parte convenuta depositava la documentazione richiesta, e la controparte chiedeva termine per controdedurre. Il legale rappresentante della società convenuta, presente personalmente, si rendeva disponibile ad una soluzione bonaria della controversia mediante il versamento rateale della somma pari ad euro 20.000,00 annui, come per altro individuata dallo stesso attore nell'atto di citazione.
Seguivano numerosi rinvii, volti dapprima al tentativo di soluzione bonaria della controversia, e, successivamente, alla ricostruzione dei fascicoli di parte, non rivenuti. Infine, con ordinanza del 29 gennaio 2018, il giudice disponeva CTU contabile, volta alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo da parte della società convenuta, sulla scorta delle regole normative e statutarie.
Il CTU nominato, a questo punto, faceva pervenire dichiarazione al GI, con la quale poneva all'attenzione quanto segue: “si richiedeva alla convenuta, la Controparte_1 produzione delle fatture relative al periodo oggetto di valutazione e CTU. L'avv. Cirillo ha comunicato per le vie brevi al sottoscritto l'impossibilità di produrre le fatture, ormai non più nella disponibilità della convenuta. Il sottoscritto ha provveduto a comunicare tale informazione all'Avv.
Virtuoso, che rappresenta la parte attrice. Non potendosi in questa sede dare continuità alle operazioni peritali, lo scrivente provvederà a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale all'Ill.mo Giudice dott.ssa Galasso rimettendosi alla sua decisione in merito alla prosecuzione della causa civile di cui all'RG 2747/2007.”
Il giudice istruttore, preso atto, rilevato che la documentazione depositata originariamente non era stata rinvenuta, autorizzava il CTU ad acquisire le dichiarazioni di cui al modello 6.1 dei fornitori della società convenuta, procedendo, in tal senso, al calcolo da effettuarsi.
Il CTU originariamente nominato, nonostante concessione di proroga da parte del giudice istruttore, non depositava la consulenza nei termini indicati;
veniva pertanto revocato e nominato nuovo CTU, cui, con ordinanza del 16/12/2022, veniva conferito nuovo incarico peritale.
Depositata la consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza, tenutasi nella forme cartolari, i difensori concludevano riportandosi a tutti gli atti e i verbali di causa e il giudice tratteneva la stessa in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.. La causa veniva rimessa sul ruolo, stante il rinvenimento nelle more di ulteriore documentazione nel fascicolo – registro IVA-, che il CTU non aveva esaminato nella stesura della prima relazione.
Depositata l'integrazione richiesta, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. e la relativa udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritte: lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni in rito sollevate.
Quanto alla prima eccezione, di nullità della procura, la stessa deve dirsi superata alla luce del provvedimento ex art 182 c.p.c. adottato tempestivamente dal giudice in prima udienza, e dalla contestuale sanatoria della medesima. In ogni caso deve rilevarsi che l'art 29 dello statuto del Pt_1
a differenza di quanto dedotto dalla parte convenuta, stabilisce che “il Direttore generale firma la corrispondenza del , ha i poteri di rappresentanza necessari per lo svolgimento delle Parte_1 funzioni indicate nell'art. 28 e, in tale ambito, può anche rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti”. Tale norma va letta in combinato disposto con il precedente art 28 che, al punto b), chiarisce che, tra le altre attribuzioni, il direttore generale “effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del ”: in tali operazioni Parte_1 rientra a parere della scrivente senza dubbio anche la riscossione delle quote consortili, considerato che il precedente art 23 limita le attribuzioni del consiglio di amministrazione alla sola determinazione del valore della quota dei consorziati, senza fare alcun riferimento all'attività di riscossione.
Parimenti, deve dirsi infondata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione. In termini la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che “l'art. 10, comma 2, l. n. 93 del 2001, modificando l'art. 41, comma 6, D.lg. n. 22 del 1997, ha attribuito "expressis verbis" al conai – come già fatto per i consorzi di filiera di cui all'art. 40 cit. - la “personalità di diritto privato”. In sostanza, come si è esattamente osservato, la nuova legge finisce per parificare il conai ai consorzi di filiera che, in quanto soggetti indiscutibilmente agenti "iure privatorum", hanno una struttura privatistica
e sono sottratti al controllo contabile della Corte dei Conti, posto che ad essi lo Stato non contribuisce in via ordinaria;
circostanza sintomatica, questa, in senso inverso rispetto al passato, della novellata volontà legislativa di non considerare più il conai come un organo “indiretto” della p.a., ovvero come concessionario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Pertanto, va esclusa la giurisdizione amministrativa in relazione a controversie coinvolgenti atti o rapporti obbligatori facenti capo al suddetto .”: ne discende l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme che Parte_1 riservano la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo. Per altro tale conclusione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che in più occasioni, pronunciandosi in materia di competenza territoriale, ha implicitamente riconosciuto la giurisdizione in materia del giudice ordinario (in termini, Cass. civ. Sez. ordinanza n. 17651 del 04/09/2015; Cass civ. ordinanza n. 8203 del 02/04/2007).
Ancora, assolutamente infondata l'eccezione di inammissibilità per applicazione del rito societario, in quanto l'oggetto dell'atto di citazione (pagamento contributo consortile) non rientra in nessuna delle tipologie di controversia di cui all'art 1 del dlgs 5/2003; l'eccezione, per altro, sul punto, si appalesa del tutto generica.
Infine, priva di alcun rilievo appare la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda. Come chiarito nel paragrafo precedente, il è soggetto di diritto privato, per cui i rapporti con i Pt_1 consorziati, parimenti di diritto privato, possono essere rimessi alla cognizione e alla valutazione del giudice ordinario, investito della domanda di condanna al pagamento. Uniche fasi riservate – e anche di tanto si è già detto- agli organi interni del sono quelle che fanno riferimento alle modalità Parte_1 di determinazione del contributo e di riscossione dello stesso: nulla esclude che, stante la sussistenza di indici in base ai quali liquidare le quote di spettanza, le stesse vengano liquidate, in concreto, sulla base degli atti, dal giudice adito.
Venendo al merito, va compiuta una breve premessa di diritto in ordine alla normativa di riferimento.
Il un consorzio privato senza fini di lucro che, a decorrere dal 1997, rappresenta in Italia lo
Pt_1 strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge, quali acciaio, carta, legno, plastica e vetro. Al devono obbligatoriamente partecipare, ai Parte_1 sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n° 152/2006, al fine di adempiere gli obblighi di legge inerenti la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non si siano organizzati tramite sistemi consortili autonomi costituiti allo stesso scopo. L'attività del è organizzata tenendo conto delle diverse tipologie di
Pt_1 imballaggio (acciaio, alluminio, carta e cartone, legno, plastica e vetro): il contributo ambientale stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento a mezzo della quale il ipartisce fra produttori ed utilizzatori i maggiori oneri della raccolta
Pt_1 differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi. L'ammontare del contributo dovuto da un consorziato è correlato alla quantità di imballaggi che ha immesso sul mercato
Pt_1 nazionale, quantitativo che è tenuto a dichiarare periodicamente trasmettendo al e relative
Pt_1 dichiarazioni. Il predetto contributo deve essere esposto in fattura in ogni passaggio della cessione da un soggetto all'altro dei beni costituenti imballaggio sicché ciascuno di costoro deve pagarlo mentre soltanto il produttore (il primo soggetto della catena di cessione dell'imballaggio) ha l'obbligo di dichiararlo e di corrisponderlo al in tale dichiarazione è indicata la quantità di materiale di Pt_1 imballaggio immessa sul mercato.
Tanto doverosamente premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame la parte convenuta ha, nel proprio atto di costituzione, contestato la debenza della relativa somma, sostenendo di compiere solo operazioni c.d. “esenti” dal contributo, in quanto cede il proprio materiale solo ad altri produttori, e non anche agli utilizzatori. Ebbene tale assunto di base in ordine all'attività della società convenuta appare compiutamente smentito dalla documentazione depositata dallo stesso che ha Pt_1 dimostrato, mediante l'allegazione delle dichiarazioni rese dalla negli anni Controparte_1 precedenti (e anche in parte per gli anni oggetto di contestazione) che la odierna convenuta svolge attività di cessione nei confronti di utilizzatori. Parimenti, il a fornito un principio di prova Pt_1 in ordine alla effettiva somma dovuta per le annualità di mancata dichiarazione, allegando le dichiarazioni 6.1 dei fornitori della . Controparte_1
A fronte di tali prove fornite dall'attrice, il giudice istruttore aveva correttamente ritenuto di ordinare, ai sensi dell'art 210 c.p.c., alla convenuta, il deposito dei registri IVA e delle fatture per le annualità di riferimento. L'ammissione dell'ordine di esibizione, che in questa sede si ritiene compiutamente di condividere, è legata alla circostanza per cui la documentazione richiesta era ad appannaggio esclusivo della , ed il in alcun modo avrebbe potuto ottenere tale Controparte_1 Pt_1 documentazione e produrla in giudizio nel rispetto delle preclusioni di legge.
Come ricostruito in premessa, a fronte dell'originaria produzione della documentazione richiesta (ud.
7 aprile 2010) la stessa non veniva più rinvenuta nel fascicolo di parte convenuta;
al mancato reperimento seguivano vari rinvii, in cui la , autorizzata alla ricostruzione, chiedeva Controparte_1 ulteriori differimenti onde consentire il deposito della documentazione. Tale documentazione non veniva, però, più prodotta.
Ebbene tanto brevemente articolato, deve rilevarsi che, pur considerando l'originaria produzione della documentazione da parte della , l'omessa ricostruzione del fascicolo deve essere alla Controparte_1 stessa addebitabile, con conseguente possibilità di desumere argomenti di prova, ai sensi del combinato disposto degli artt 210 c.p.c. (pur nella vecchia formulazione) e 116 co 2 c.p.c..
In questi termini, per altro, si è espressa anche a più riprese la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che “il giudice di merito, ove abbia ordinato alla parte l'esibizione di documenti ex art. 210 cod. proc. civ., (perciò ritenendo che essi siano in possesso della parte nei cui confronti è stato impartito l'ordine e che di tali documenti sia necessaria l'acquisizione) non può poi assumere genericamente che
l'ordine non è più necessario, non avendo esso avuto successo, senza esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito, nonché interpretazione e valutazione del contenuto degli atti difensivi delle parti o di altri elementi desunti dalle risultanze processuali” (così, Cass. sez.
L, Sentenza n. 11617 del 02/08/2002) e ancora che “integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito” (così, Cass. civ. sentenza n. 15768 del
13/08/2004).
Tali principi si ritengono a maggior ragione applicabili nel caso in esame.
Ed infatti parte convenuta, nell'omettere il rideposito della documentazione in atti, a fronte del tempestivo rilievo dello smarrimento, ha tenuto in primo un contegno processuale rilevante ai sensi degli artt. 116 e 210 c.p.c., non consentendo l'analisi di documentazione essenziale e che era nel suo solo esclusivo possesso, in violazione dello specifico obbligo di esibizione e nonostante i numerosi rinvii concessi, pur non adducendo alcun motivo valido a ragione dell'omissione, se non dopo vari anni.
L'omesso rideposito della documentazione è assolutamente equiparabile a parere della scrivente all'inottemperanza primordiale all'ordine, e tanto sia perché lo smarrimento non consente di valutare se effettivamente tutti gli atti richiesti fossero stati prodotti, sia perché le reiterate richieste di riproduzione devono considerarsi parte integrante dell'originario ordine ex art 210 c.p.c..
Oltre ciò, la convenuta ha anche mancato di ottemperare all'onere di ricostruzione del proprio fascicolo di parte, imposto dal giudice a seguito dell'accertata perdita. Ed infatti, “nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine.”
(così, Cass. civ. sentenza n. 11352 del 11/05/2010).
Proprio alla luce di tali conclusioni, si è ritenuto, anche in aderenza a quanto disposto dai precedenti giudici, di poter procedere al vaglio della debenza sulla scorta della documentazione in atti (modelli
6.1. dei fornitori, registro IVA) trattandosi, per giunta, di atti di formazione estranea alla parte attrice.
Non considerare tali atti, e non ritenerli sufficienti in ragione della mancata produzione delle fatture, avrebbe fatto gravare sull'attore l'altrui contegno processuale (quello sopra descritto del convenuto) che, al contrario, deve essere in questa sede valorizzato quale argomento di prova proprio contro lo stesso.
Per altro deve tenersi conto del fatto che il on aveva, all'atto della costituzione in giudizio, Pt_1
a disposizione alcun dato in ordine al materiale venduto dalla per non aver Controparte_1 quest'ultima ottemperato all'obbligo consortile di inoltro delle dichiarazioni di cui al regolamento
La in sostanza, si è sottratta all'obbligazione contrattuale stipulata di Pt_1 Controparte_1 compilazione del modello, dovuta pur anche nel caso, ipotetico, di vendite completamente esenti, onde consentire al la determinazione o meno della debenza. Parte_1
In tale ottica assume ancora più rilievo l'ordine di esibizione agli atti, e la conseguente inottemperanza da parte della convenuta – seppur in seconda battuta.
Tale conclusione si ritiene ammissibile, in questa sede, pure mutando un concetto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad un caso, sebbene non speculare, analogo. La
Cassazione, infatti, con un orientamento non oggetto di alcuna successiva revisione, ha ammesso il ricorso alla valutazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art 1226 c.c. e quindi in via equitativa, nel caso in cui la valutazione ancorata a dati certi non sia possibile proprio in ragione della mancata ottemperanza (cui è assimilabile il comportamento tenuto in questa sede) della controparte all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. (in questi termini, Cass. civ. sentenza n. 15554 del 11/08/2004)
Per altro il CTU, investito della questione, ha ragionevolmente ritenuto di poter compiere la ricostruzione in esame sulla scorta della documentazione in atti, confermandola anche a seguito del reperimento dei registri IVA e fatture, di cui all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Nel senso della piena utilizzabilità di tale documentazione, le Sez. U con sentenza n. 4835 del 16/02/2023 hanno chiarito che il giudice può procedere “all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo” e che a tal fine il “documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.”: e tanto in applicazione del principio
"di non dispersione della prova” elaborato dalle Sez. Un. Con sentenza n. 14475 del 2015, secondo cui “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano … che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice”. Inoltre, giova rilevare che giammai il convenuto ha contestato il contenuto della suddetta documentazione, o ne ha eccepito in maniera specifica e circostanziata la mancata conformità all'originale. Né tantomeno valgono a smentire tali assunti le avverse difese della . Ed infatti Controparte_1 appare chiaro che il CTU, nell'ambito del suo elaborato, discorre di “vendite in esenzione” con riguardo a quelle effettuate dai fornitori, di cui ai modelli 6.1. allegati, nei confronti della odierna convenuta: l'esenzione, pertanto, fa riferimento ai rapporti tra i due produttori (ciascun fornitore di cui ai modelli di riferimento e la ), ma non, al contrario, ai rapporti, autonomi, distinti Controparte_1
e successivi, tra la ed i suoi clienti. Tanto è vero che il medesimo CTU fa Controparte_1 alternativamente uso, come per altro evidenziato anche dalla stessa convenuta, del termine “acquisti in esenzione” da parte della che, per l'appunto, in quegli specifici rapporti esaminati Controparte_1
è acquirente, e non venditrice.
Ne discende la piena condivisione, da parte della scrivente, delle considerazioni operate dal CTU nella consulenza depositata.
Venendo al quantum, deve rilevarsi che il quesito integrativo conferito richiedeva al CTU “un raffronto tra i modelli fornitori 6.1., su cui era stata compiuta l'attività peritale iniziale, e la documentazione rinvenuta nel fascicolo all'esito della rimessione della causa sul ruolo” e tanto proprio al fine di “valutare la correttezza degli esiti della CTU depositata, onde rafforzare le conclusioni cui la stessa era giunta, anche in ragione delle contestazioni sollevate dalla stessa parte convenuta, che aveva valorizzato negativamente i suddetti esiti, proprio perché riferiti esclusivamente ai dati contenuti nei modelli 6.1.”: in sostanza, la ratio del conferimento del quesito integrativo era ottenere una riprova dei dati estrapolati dai modelli 6.1. esaminati, onde far convergere più elementi gravi, precisi e concordanti nella decisione finale.
Deve pertanto ritenersi inutilizzabile la valutazione del CTU nella parte in cui travalica l'accertamento già compiuto con la prima perizia, e tanto sia alla luce del quesito in effetti posto, che alla luce del comportamento processuale dell'attore che, come correttamente eccepito dalla _1
, nel precisare le conclusioni ai sensi dell'art 189 c.p.c., ha limitato la sua domanda al
[...] quantum accertato dal CTU con la prima perizia, con conseguente rinuncia alla domanda originaria per l'eccesso. Ed infatti, dal comportamento complessivo della parte, oltre che dal tenore letterale delle conclusioni rese con note di trattazione scritta del 10/11/2023, si evince la chiara ed esplicitata volontà di contenere la domanda originariamente proposta solo alle somme ivi indicate (“condannare la a pagare al 'importo di € 32.848,04, oltre interessi Controparte_1 Pt_1 moratori previsti dal regolamento consortile pari ad € 9.080,03, come da CTU, oltre ulteriori interessi moratori dal 30/04/2023 sino al soddisfo;
c) accertare, ritenere e dichiarare dovute dalla
le sanzioni previste dall'art. 5 e 6 del regolamento consortile Controparte_1 pari ad € 65.696,08 come da CTU e conseguentemente condannare la Controparte_1
a pagare al 'importo di € 65.696,08”). Trattasi, pertanto, a parere della scrivente, di
[...] Pt_1 una inequivoca espressione di volontà, rilevante ai fini della valutazione complessiva di rinuncia della domanda per l'esubero da parte dell'attrice. (conformemente a Cass. civ. sentenza n. 15860 del
10/07/2014 e Cass. civ. Sez. U sentenza n. 1785 del 24/01/2018).
Tanto detto in diritto, riportandosi per il resto integralmente al contenuto della CTU, perfettamente coerente con tutte le premesse svolte, la quantificazione del dovuto tiene conto della “ricostruzione effettuata un importo pari ad € 32.848,04 (trentaduemilaottocentoquarantotto/04) come valore del venduto a interessi di mora totali pari ad € 9.080,03 (novemilaottanta/03), Controparte_1 sanzioni totali pari ad € 65.696,08 (sessantacinquemilaseicentonovantasei/08) per un ammontare complessivo di: € 107.624,15 (centosettemilaseicentoventiquattro/15)”.
Dovuti, sulla base del disposto del regolamento appaiono sia gli interessi di mora, che le Pt_1 sanzioni così calcolate. In merito alle sanzioni, in particolare, non colgono nel segno le eccezioni sollevate dalla parte convenuta: il regolamento infatti, individua espressamente i criteri di Pt_1 determinazione delle stesse, potendo pertanto il CTU, sulla base dei suddetti criteri, procedere ad una certa e precisa quantificazione. Agli interessi liquidati dal CTU vanno aggiunti gli ulteriori interessi così come convenzionalmente pattuiti, da quella data fino al soddisfo;
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia;
parimenti in capo alla parte soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad € 107.624,15 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi come da regolamento dalla data di liquidazione del CTU (30/04/2023) al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.000,00 oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU come liquidate in separati decreti definitivamente in capo alla parte convenuta;
depositato telematicamente in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco