Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G 6713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6713 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promosso da:
nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Sessini Luigi
Lorenzo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente CP_1 domiciliato, presso lo studio dell'avv. Murino Stefano, che lo rappresenta e difende per procura speciale.
RESISTENTE
Conclusioni: nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
al quale dovranno continuare ad assicurare, concordemente e con pari responsabilità, educazione, istruzione e quant'altro necessario per una serena e costruttiva crescita.
I genitori dovranno, altresì, concorrere affinché il minore conservi rapporti significativi di frequentazione con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
-b) a far data dal 9 marzo 2024 il figlio starà con il padre, con dimora presso la di lui abitazione per sette giorni consecutivi, segnatamente dalle ore 16,30 della giornata di sabato, alle ore
16,30 del sabato successivo, con l'obbligo dello stesso di accompagnare il bambino presso l'abitazione della madre.
Il figlio starà con la madre con dimora presso la di lei abitazione per i successivi sette giorni consecutivi, segnatamente dalle ore
16,30 della giornata di sabato, alle ore 16,30 del sabato successivo, con l'obbligo della stessa di accompagnare il bambino presso l'abitazione del padre.
Identiche modalità e tempi di frequentazione con il minore i genitori osserveranno alternativamente per il futuro.
Ciascun genitore nel periodo (7 giorni consecutivi) durante il quale il minore starà presso di sé avrà cura di assicurare che lo stesso possa essere contattato telefonicamente per due volte al giorno (una nella mattinata ed una durante la sera) dall'altro genitore, fatta salva la volontà del minore di contattare con modalità diverse, spontaneamente e a propria discrezione, l'altro genitore.
I genitori si danno atto che è lasciata ampia volontà al minore, ove lo desiderasse, di trascorrere un giorno con l'altro genitore anche nel periodo a quest'ultimo non spettante. L'accompagnamento del minore e la presa incarico dello stesso potrà essere delegata dai genitori anche a propri parenti purché conosciuti e graditi dal minore.
-c) Durante le festività natalizie ad anni alterni, a partire dall'anno 2024, il genitore che si troverà nella condizione di non essere collocatario, potrà avere comunque presso di sé il figlio per trascorrere la notte del 24 dicembre ovvero per il pranzo del
25 dicembre, nonché, per la notte del 31 dicembre ovvero il pranzo del 1° gennaio successivo.
-d) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore, preventivamente concordate tra i genitori.
-e) Durante i rispettivi compleanni il padre e la madre potranno stare con il figlio dalle ore 10,30 alle ore 19,00, anche se non ricadente nel periodo di rispettiva spettanza.
-g) Il giorno del compleanno del figlio entrambi i genitori potranno stare con il minore ripartendosi il tempo a disposizione.
-h) Nel periodo estivo i genitori potranno stare con il figlio per
15 giorni, anche distribuiti in due lassi di tempo di 8 giorni e sette giorni consecutivi, avendo cura di assicurare al minore la frequentazione del mare o, alternativamente, della montagna, per un periodo adeguato all'età dello stesso.
I genitori dovranno concordare tra di essi, in linea di massima entro il mese di maggio, il periodo di ferie di rispettiva spettanza, salvo eventuali successive modifiche che potranno avvenire, per entrambi i genitori, per ragioni legate ai loro servizi di lavoro.
***
-i) A far data dal mese di aprile 2024 nel periodo durante il quale il genitore ospiterà presso di sé il figlio dovrà provvedere in via esclusiva a tutte le necessità, esigenze ed oneri di vita quotidiana del minore, nonché del relativo vestiario, con esonero dell'altro coniuge, non prevedendosi allo stato attuale alcun assegno a titolo di contributo per il mantenimento a carico di nessuno dei genitori
-l) i genitori parteciperanno in ragione della metà (50%) cadauno
a tutte le spese straordinarie concernenti il minore, intendendosi per queste quelle specificamente convenute nel Verbale d'udienza
e pedissequo Decreto del Tribunale di Cagliari in data 2.10.2020 al quale si riportano e che confermano.
Ove una di tali spese venga anticipata da un genitore l'altro sarà tenuto al versamento della relativa metà (50% dell'intero costo) entro e non oltre sette giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.
-m) Stabilire che l'ammontare dell'assegno unico erogato dall' CP_2
o diverso Istituto Previdenziale a favore del minore, sarà ripartito tra i genitori in ragione della metà ed utilizzato per le esigenze e necessità del figlio.
Il signor e la SI presenteranno le CP_1 Parte_1 necessarie domande per l'ottenimento del 50% dell'assegno unico, come previsto dalla Legge, dando entrambi, fin d'ora, la disponibilità a comunicarsi reciprocamente i necessari dati;
-n) Stabilire che per l'ipotesi in cui la SI non dovesse Pt_1 essere confermata nell'attuale posto di lavoro alla scadenza del periodo di prova previsto per il 15 giugno 2024 e quindi si trovasse priva di occupazione lavorativa, il previa CP_1 tempestiva informazione, sarà tenuto a corrispondere alla stessa la somma di euro 250,00 mensili, da valere esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio, ferma restando la ripartizione dell'assegno unico, come stabilità nella superiore lettera 'm'.
Le stesse condizioni sono sin d'ora previste a carico della SI
, laddove fosse il signor a trovarsi privo Parte_1 CP_1 di occupazione lavorativa. In entrambe le ipotesi, l'importo sarebbe da corrispondere entro
i primi 5 giorni del mese successivo a quello di interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso uno dei due genitori fosse privo di occupazione lavorativa, le spese straordinarie relative al minore verranno anticipate da colui che è titolare di reddito con l'obbligo dell'altro genitore di rimborsare la quota pari alla metà entro 30 giorni dall'avvenuta pagamento.
-o) entrambi i genitori dovranno disporre di tutta la certificazione medica relativa al minore. Il genitore che si trovasse in possesso di un certificato in originale sarà tenuto a consegnare la relativa copia all'altro.
Gli originali dei documenti di identità del minore dovranno essere sempre nella disponibilità del genitore in quel momento collocatario, per cui dovranno essere presenti al momento della presa incarico del figlio
-p) con integrale compensazione delle spese e compensi di causa e rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto la Parte_1
modifica delle disposizioni relative alle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore contenute nell'accordo Per_1
concluso dalle stesse parti in data 02.10.2020 innanzi al Tribunale
di Cagliari nell'ambito della procedura con n.r.g 3882/2020.
Nello specifico ha richiesto una diversa collocazione del minore per quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore e mantenimento diretto oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. In data 19.01.2024 si è costituito in giudizio CP_1
precisando di essere d'accordo con il collocamento paritetico del minore presso ciascun genitore purché non superiore a sette giorni consecutivi.
All'udienza del 06.08.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione della vertenza in esame.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso conforme agli interessi del minore, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso del minore (nato il Per_1
10.05.2014) al quale, entrambi i genitori, dovranno continuare ad assicurare, concordemente e con pari responsabilità, educazione, istruzione e quant'altro necessario per una serena e costruttiva crescita.
I genitori dovranno, altresì, concorrere affinché il minore conservi rapporti significativi di frequentazione con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
-b) dispone che, a far data dal 9 marzo 2024, il figlio starà con il padre, con dimora presso la di lui abitazione per sette giorni consecutivi, segnatamente dalle ore 16,30 della giornata di sabato, alle ore 16,30 del sabato successivo, con l'obbligo dello stesso di accompagnare il bambino presso l'abitazione della madre. Il figlio starà con la madre con dimora presso la di lei abitazione per i successivi sette giorni consecutivi, segnatamente dalle ore
16,30 della giornata di sabato, alle ore 16,30 del sabato successivo, con l'obbligo della stessa di accompagnare il bambino presso l'abitazione del padre.
Identiche modalità e tempi di frequentazione con il minore i genitori osserveranno alternativamente per il futuro.
Ciascun genitore nel periodo (7 giorni consecutivi) durante il quale il minore starà presso di sé avrà cura di assicurare che lo stesso possa essere contattato telefonicamente per due volte al giorno (una nella mattinata ed una durante la sera) dall'altro genitore, fatta salva la volontà del minore di contattare con modalità diverse, spontaneamente e a propria discrezione, l'altro genitore.
I genitori precisano che è lasciata ampia volontà al minore, ove lo desiderasse, di trascorrere un giorno con l'altro genitore anche nel periodo a quest'ultimo non spettante.
L'accompagnamento del minore e la presa incarico dello stesso potranno essere delegati dai genitori anche a propri parenti purché conosciuti e graditi dal minore.
-c) Durante le festività natalizie ad anni alterni, a partire dall'anno 2024, il genitore che si troverà nella condizione di non essere collocatario, potrà avere comunque presso di sé il figlio per trascorrere la notte del 24 dicembre ovvero per il pranzo del
25 dicembre, nonché, per la notte del 31 dicembre ovvero il pranzo del 1° gennaio successivo.
-d) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, preventivamente concordate tra i genitori.
-e) Durante i rispettivi compleanni il padre e la madre potranno stare con il figlio dalle ore 10,30 alle ore 19,00, anche se non ricadente nel periodo di rispettiva spettanza. -g) Il giorno del compleanno del figlio entrambi i genitori potranno stare con il minore ripartendosi il tempo a disposizione.
-h) Nel periodo estivo i genitori potranno stare con il figlio per
15 giorni, anche distribuiti in due lassi di tempo di 8 giorni e sette giorni consecutivi, avendo cura di assicurare al minore la frequentazione del mare o, alternativamente, della montagna, per un periodo adeguato all'età dello stesso.
I genitori dovranno concordare tra di essi, in linea di massima entro il mese di maggio, il periodo di ferie di rispettiva spettanza, salvo eventuali successive modifiche che potranno avvenire, per entrambi i genitori, per ragioni legate ai loro servizi di lavoro.
-i) dispone che, a far data dal mese di aprile 2024 nel periodo durante il quale il genitore ospiterà presso di sé il figlio dovrà provvedere in via esclusiva a tutte le necessità, esigenze ed oneri di vita quotidiana del minore, nonché del relativo vestiario, con esonero dell'altro coniuge, non prevedendosi allo stato attuale alcun assegno a titolo di contributo per il mantenimento a carico di nessuno dei genitori
-l) dispone che i genitori parteciperanno in ragione della metà
(50%) cadauno a tutte le spese straordinarie concernenti il minore, intendendosi per queste quelle specificamente convenute nel
Verbale d'udienza e pedissequo Decreto del Tribunale di Cagliari in data 2.10.2020 al quale si riportano e che confermano.
Ove una di tali spese venga anticipata da un genitore l'altro sarà tenuto al versamento della relativa metà (50% dell'intero costo) entro e non oltre sette giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.
-m) dà atto che l'ammontare dell'assegno unico erogato dall' CP_2
o diverso Istituto Previdenziale a favore del minore, sarà ripartito tra i genitori in ragione della metà ed utilizzato per le esigenze e necessità del figlio. Il signor e la SI presenteranno le CP_1 Parte_1 necessarie domande per l'ottenimento del 50% dell'assegno unico, come previsto dalla Legge, dando entrambi, fin d'ora, la disponibilità a comunicarsi reciprocamente i necessari dati;
-n) le parti concordano che, per l'ipotesi in cui la SI Pt_1 non dovesse essere confermata nell'attuale posto di lavoro alla scadenza del periodo di prova previsto per il 15 giugno 2024 e quindi si trovasse priva di occupazione lavorativa, il CP_1 previa tempestiva informazione, sarà tenuto a corrispondere alla stessa la somma di euro 250,00 mensili, da valere esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio, ferma restando la ripartizione dell'assegno unico, come stabilità nella superiore lettera 'm'.
Le stesse condizioni sono sin d'ora previste a carico della SI
, laddove fosse il signor a trovarsi privo Parte_1 CP_1 di occupazione lavorativa.
In entrambe le ipotesi, l'importo sarebbe da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso uno dei due genitori fosse privo di occupazione lavorativa, le spese straordinarie relative al minore verranno anticipate da colui che è titolare di reddito con l'obbligo dell'altro genitore di rimborsare la quota pari alla metà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento.
-o) entrambi i genitori dovranno disporre di tutta la certificazione medica relativa al minore. Il genitore che si trovasse in possesso di un certificato in originale sarà tenuto a consegnare la relativa copia all'altro.
Gli originali dei documenti di identità del minore dovranno essere sempre nella disponibilità del genitore in quel momento collocatario, per cui dovranno essere presenti al momento della presa in carico del figlio;
-p) dà atto che i rispettivi procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
-q) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti