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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1098/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CO
Oggi 03/11/2025 alle ore 09:00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono comparsi:
per l'avv. Andrea Antonelli in sostituzione dell'avv. Parte_1
LO SS che chiede l'accoglimento della domanda con fissazione di un termine massimo per il rilascio di mesi tre.
per 'avv. Ada Bugada che si riporta alla comparsa. Controparte_1
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritira per provvedere.
Oggi 3 novembre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1098/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO SS e dell'avv. DI PENTIMA PATRIZIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NI IA CO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha dedotto la conclusione di un contratto di comodato verbale col convenuto.
Questi costituendosi ha confermato tale circostanza.
È pure pacifica, in quanto non contestata, la richiesta di rilascio che risulta peraltro già dal documento n. 4 di parte ricorrente.
In relazione al rapporto de qua non trova applicazione l'art.56 della legge n. 392/78, la statuizione sul rilascio è immediatamente esecutiva, ex art.447 bis co.4° cpc.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione posto che al più potrebbe trattarsi, nel caso di specie, di un risarcimento ma per esso parte ricorrente non ha dedotto l'esistenza di alcun danno, nemmeno genericamente indicato.
In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cassazione civile , sez. II , 07/10/2025 , n. 26995).
Nulla di tutto ciò ha fatto parte ricorrente. Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna ll'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 libero da persone e/o cose, dell'appartamento sito in Castel Goffredo alla
[...] contrada Ravenoldi, 13;
2. rigetta le altre domande della ricorrente;
3. condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 1600,00 per compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 284,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1098/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CO
Oggi 03/11/2025 alle ore 09:00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono comparsi:
per l'avv. Andrea Antonelli in sostituzione dell'avv. Parte_1
LO SS che chiede l'accoglimento della domanda con fissazione di un termine massimo per il rilascio di mesi tre.
per 'avv. Ada Bugada che si riporta alla comparsa. Controparte_1
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritira per provvedere.
Oggi 3 novembre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1098/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO SS e dell'avv. DI PENTIMA PATRIZIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NI IA CO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha dedotto la conclusione di un contratto di comodato verbale col convenuto.
Questi costituendosi ha confermato tale circostanza.
È pure pacifica, in quanto non contestata, la richiesta di rilascio che risulta peraltro già dal documento n. 4 di parte ricorrente.
In relazione al rapporto de qua non trova applicazione l'art.56 della legge n. 392/78, la statuizione sul rilascio è immediatamente esecutiva, ex art.447 bis co.4° cpc.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione posto che al più potrebbe trattarsi, nel caso di specie, di un risarcimento ma per esso parte ricorrente non ha dedotto l'esistenza di alcun danno, nemmeno genericamente indicato.
In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cassazione civile , sez. II , 07/10/2025 , n. 26995).
Nulla di tutto ciò ha fatto parte ricorrente. Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna ll'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 libero da persone e/o cose, dell'appartamento sito in Castel Goffredo alla
[...] contrada Ravenoldi, 13;
2. rigetta le altre domande della ricorrente;
3. condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 1600,00 per compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 284,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli