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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3031/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3031/2024
All'udienza del 20 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Lombardo Nicoletta ha depositato le note sostitutive di udienza in Per_1
data 6.05.2025;
- Per , l'avv. Di Guida Maria ha depositato le note Controparte_1
sostitutive di udienza in data 18.04.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3031/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lombardo Nicoletta Per_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pietramelara, Via Pantano n. 56, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Di Guida Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano, Via P. Calamandrei n. 27, giusta procura in atti;
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Per_1 [...]
e il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
104/2024 emessa dal Giudice di Pace di Terracina – dott. - in data 14/5/2024 e pubblicata CP_3
pagina 2 di 8 in data 28/5/2024 a definizione del procedimento R.G. 497/2023. Esponeva che: 1) in data
9/3/2023 l' notificava a la cartella di pagamento n. Controparte_1 Per_1
05720210022241150000 relativa al verbale V/54978Z/2018 – Pr. 41/2018- del 27/01/2018 emesso dalla Polizia Locale di 2) tale cartella veniva impugnata da con CP_2 Per_1
ricorso ex art. 615 c.p.c., deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per inesistenza del titolo esecutivo sotteso costituito dal verbale della Polizia Locale di CP_2
In particolare, l'odierna appellante rappresentava di aver ricevuto la notifica del verbale n.
V/54978Z/2018 – Pr. 41/2018- del 27/01/2018 emesso dalla Polizia Locale di di CP_2
averlo impugnato con ricorso al Prefetto - UTG di Caserta, il quale non emetteva alcun provvedimento nel termine di legge, sicché si formava il silenzio accoglimento del ricorso, nonché di aver comunicato al che il verbale era stato annullato per Controparte_2
silenzio accoglimento del Prefetto. Quindi, chiedeva la condanna del in Controparte_2
solido con l' al risarcimento dei danni responsabilità aggravata Controparte_1
ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite;
3) si costituiva l' Controparte_1
, eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto ai
[...]
vizi attinenti il merito della pretesa, mentre rimaneva contumace il 4) Controparte_2
con la sentenza impugnata il Giudice di Pace così provvedeva: “Rigetta il ricorso;
conferma la cartella opposta e compensa tra le parti le spese di lite”. Parte appellante deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse eccepito l'omessa notifica degli atti (cartella e verbale) presupposti alla procedura esattoriale nonché la decadenza e la prescrizione. Al contrario, l'appellante in primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. 0572021002224115000 dichiarando di aver ricevuto ed impugnato il verbale presupposto e che lo stesso era stato annullato per omessa risposta del Prefetto nel termine di legge. Il Giudice di Pace aveva quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rigettando la domanda sulla base di inesistente documentazione depositata da e CP_4
pronunciando la compensazione delle spese, sebbene si fosse costituita eccependo CP_4
unicamente il proprio difetto di legittimazione in merito ai motivi di opposizione, attinenti al merito della pretesa.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, con pronuncia definitiva ed integrale riforma della sentenza n. 104/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Terracina – dott. - in data 14/5/2024 e pubblicata in data 28/5/2024 a CP_3
pagina 3 di 8 definizione del procedimento R.G. 497/2023, non notificata: - nel merito, accertare e dichiarare
l'illegittimità, invalidità ed inefficacia della cartella di pagamento n. 05720210022241150000, impugnata in primo grado, atteso l'annullamento del sotteso verbale di contravvenzione n.
V/54978Z/2018 – Pr. 41/2018- del 27/01/2018 per silenzio assenso del Prefetto di Caserta;
- condannare il in solido con al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa. - condannare il in solido con Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in
[...] favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' reiterando la richiesta di Controparte_1
declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, in quanto come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non aveva titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limitava a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Concludeva, quindi:
“Affinché codesto On. le Giudice di Pace adito voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' o, in subordine, rigettare la domanda per tutto quanto articolato in fatto e CP_4
diritto con condanna dell'attore alla refusione delle spese legali.”
Non si costituiva in giudizio il di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 20.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, il codice della strada prevede che il verbale di contestazione possa essere impugnato proponendo ricorso direttamente al Prefetto, ovvero per il tramite dell'organo accertatore che provvederà entro i successivi 60 giorni dalla notificazione del ricorso a trasmettere il ricorso con le proprie osservazioni tecniche al Prefetto, il quale è tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni.
Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 203 c.d.s. il trasgressore può proporre ricorso avverso il verbale di contestazione, da presentarsi alternativamente: a) all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore;
b) direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica. Nel primo caso, l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al pagina 4 di 8 prefetto, unitamente alle proprie deduzioni, nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Nell'ipotesi in cui, invece, il ricorso sia proposto direttamente al Prefetto, quest'ultimo, per la necessaria istruttoria, trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Quindi, l'organo accertatore trasmette nuovamente gli atti al Prefetto entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte di quest'ultimo.
L'art. 204 c.d.s., poi, dispone che “
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma
1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.
Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 c.d.s. il Prefetto deve adottare l'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 180 giorni (60+120) se il ricorso è stato inviato alla Prefettura per il tramite dell'organo accertatore, o di 210 giorni (30+60+120), nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato inviato direttamente al Prefetto.
Ebbene, nel caso di specie il ricorso è stato inviato direttamente al Prefetto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 17.04.2018, come risulta dai documenti allegati al fascicolo di parte di primo grado. Pertanto, il Prefetto avrebbe dovuto adottare l'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 210 giorni dal ricevimento del ricorso, da notificarsi nei successivi 150 giorni (cfr. art. 204, comma 2, c.d.s), cosa che non è avvenuta determinando l'annullamento del verbale impugnato e, di conseguenza della relativa cartella esattoriale n. 05720210022241150000.
pagina 5 di 8 Deve infatti ritenersi che non sia mai sorto un titolo esecutivo in forza del quale emettere la cartella esattoriale, giacché “laddove venga proposta opposizione al verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada dinanzi al prefetto, il procedimento amministrativo deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione. Se tale provvedimento non viene emanato, non è consentita l'emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell'infrazione” (Cass. Civ., Sez. III, 5.11.2020, n. 24702).
Il Giudice di Prime Cure, dunque, avrebbe dovuto prendere atto di tale carenza e disporre l'annullamento della cartella esattoriale opposta. In accoglimento dell'appello, deve quindi disporsi l'annullamento della cartella esattoriale, in quanto emessa sulla base di un titolo inesistente.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1
.
[...]
Secondo quanto ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio introdotto con l'impugnazione della cartella esattoriale, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi, piuttosto che dell'attività di riscossione, del procedimento di formazione del titolo esecutivo. L'interessato, dunque, potrà proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario. In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha quindi una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi (Cass. Civ., sez. trib., 02/12/2024 , n.
30792).
Si è altresì precisato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi imputabili all'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere pagina 6 di 8 dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. trib.,
30.11.2020, n.27332).
Ed ancora, in tema di sanzioni amministrative l'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e notificatori, deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso. Ciò in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha a oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi a oggetto la riscossione della somma di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali. La condanna solidale alla rifusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, è quindi legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell'agente. L'eventuale doglianza circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell'ente creditore va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante un'azione di manleva” (Cass. Civ., sez. II, 07/11/2017,
n.26342).
Da quanto esposto consegue che, in accoglimento dell'appello, l' e il Controparte_1
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_2
lite del doppio grado di giudizio in favore dell'odierno opponente.
Non sussistono, infatti, i presupposti delineati dalla legge per disporre la compensazione delle spese di lite, risultando peraltro la sentenza impugnata del tutto carente di motivazione sul punto.
Ed invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411/2016).
Le spese, pertanto, vengono poste solidalmente a carico dell'ente della riscossione e dell'ente creditore, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.100,00) ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna dell' ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del CP_4
comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze pagina 7 di 8 dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 05720210022241150000 e dichiara l'insussistenza del diritto dell'
[...]
di procedere ad esecuzione forzata in virtù del predetto titolo;
CP_1
- condanna l' e il in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di Per_1 che liquida in € 107,50 per esborsi (€ 43,00 per il primo grado ed € 64,50 per il grado di appello) e in € 505,00 per compensi (€173,00 per il primo grado ed € 332,00 per il grado di appello), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3031/2024
All'udienza del 20 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Lombardo Nicoletta ha depositato le note sostitutive di udienza in Per_1
data 6.05.2025;
- Per , l'avv. Di Guida Maria ha depositato le note Controparte_1
sostitutive di udienza in data 18.04.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3031/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lombardo Nicoletta Per_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pietramelara, Via Pantano n. 56, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Di Guida Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano, Via P. Calamandrei n. 27, giusta procura in atti;
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Per_1 [...]
e il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
104/2024 emessa dal Giudice di Pace di Terracina – dott. - in data 14/5/2024 e pubblicata CP_3
pagina 2 di 8 in data 28/5/2024 a definizione del procedimento R.G. 497/2023. Esponeva che: 1) in data
9/3/2023 l' notificava a la cartella di pagamento n. Controparte_1 Per_1
05720210022241150000 relativa al verbale V/54978Z/2018 – Pr. 41/2018- del 27/01/2018 emesso dalla Polizia Locale di 2) tale cartella veniva impugnata da con CP_2 Per_1
ricorso ex art. 615 c.p.c., deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per inesistenza del titolo esecutivo sotteso costituito dal verbale della Polizia Locale di CP_2
In particolare, l'odierna appellante rappresentava di aver ricevuto la notifica del verbale n.
V/54978Z/2018 – Pr. 41/2018- del 27/01/2018 emesso dalla Polizia Locale di di CP_2
averlo impugnato con ricorso al Prefetto - UTG di Caserta, il quale non emetteva alcun provvedimento nel termine di legge, sicché si formava il silenzio accoglimento del ricorso, nonché di aver comunicato al che il verbale era stato annullato per Controparte_2
silenzio accoglimento del Prefetto. Quindi, chiedeva la condanna del in Controparte_2
solido con l' al risarcimento dei danni responsabilità aggravata Controparte_1
ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite;
3) si costituiva l' Controparte_1
, eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto ai
[...]
vizi attinenti il merito della pretesa, mentre rimaneva contumace il 4) Controparte_2
con la sentenza impugnata il Giudice di Pace così provvedeva: “Rigetta il ricorso;
conferma la cartella opposta e compensa tra le parti le spese di lite”. Parte appellante deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse eccepito l'omessa notifica degli atti (cartella e verbale) presupposti alla procedura esattoriale nonché la decadenza e la prescrizione. Al contrario, l'appellante in primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. 0572021002224115000 dichiarando di aver ricevuto ed impugnato il verbale presupposto e che lo stesso era stato annullato per omessa risposta del Prefetto nel termine di legge. Il Giudice di Pace aveva quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rigettando la domanda sulla base di inesistente documentazione depositata da e CP_4
pronunciando la compensazione delle spese, sebbene si fosse costituita eccependo CP_4
unicamente il proprio difetto di legittimazione in merito ai motivi di opposizione, attinenti al merito della pretesa.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, con pronuncia definitiva ed integrale riforma della sentenza n. 104/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Terracina – dott. - in data 14/5/2024 e pubblicata in data 28/5/2024 a CP_3
pagina 3 di 8 definizione del procedimento R.G. 497/2023, non notificata: - nel merito, accertare e dichiarare
l'illegittimità, invalidità ed inefficacia della cartella di pagamento n. 05720210022241150000, impugnata in primo grado, atteso l'annullamento del sotteso verbale di contravvenzione n.
V/54978Z/2018 – Pr. 41/2018- del 27/01/2018 per silenzio assenso del Prefetto di Caserta;
- condannare il in solido con al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa. - condannare il in solido con Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in
[...] favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' reiterando la richiesta di Controparte_1
declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, in quanto come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non aveva titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limitava a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Concludeva, quindi:
“Affinché codesto On. le Giudice di Pace adito voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' o, in subordine, rigettare la domanda per tutto quanto articolato in fatto e CP_4
diritto con condanna dell'attore alla refusione delle spese legali.”
Non si costituiva in giudizio il di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 20.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, il codice della strada prevede che il verbale di contestazione possa essere impugnato proponendo ricorso direttamente al Prefetto, ovvero per il tramite dell'organo accertatore che provvederà entro i successivi 60 giorni dalla notificazione del ricorso a trasmettere il ricorso con le proprie osservazioni tecniche al Prefetto, il quale è tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni.
Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 203 c.d.s. il trasgressore può proporre ricorso avverso il verbale di contestazione, da presentarsi alternativamente: a) all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore;
b) direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica. Nel primo caso, l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al pagina 4 di 8 prefetto, unitamente alle proprie deduzioni, nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Nell'ipotesi in cui, invece, il ricorso sia proposto direttamente al Prefetto, quest'ultimo, per la necessaria istruttoria, trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Quindi, l'organo accertatore trasmette nuovamente gli atti al Prefetto entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte di quest'ultimo.
L'art. 204 c.d.s., poi, dispone che “
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma
1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.
Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 c.d.s. il Prefetto deve adottare l'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 180 giorni (60+120) se il ricorso è stato inviato alla Prefettura per il tramite dell'organo accertatore, o di 210 giorni (30+60+120), nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato inviato direttamente al Prefetto.
Ebbene, nel caso di specie il ricorso è stato inviato direttamente al Prefetto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 17.04.2018, come risulta dai documenti allegati al fascicolo di parte di primo grado. Pertanto, il Prefetto avrebbe dovuto adottare l'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 210 giorni dal ricevimento del ricorso, da notificarsi nei successivi 150 giorni (cfr. art. 204, comma 2, c.d.s), cosa che non è avvenuta determinando l'annullamento del verbale impugnato e, di conseguenza della relativa cartella esattoriale n. 05720210022241150000.
pagina 5 di 8 Deve infatti ritenersi che non sia mai sorto un titolo esecutivo in forza del quale emettere la cartella esattoriale, giacché “laddove venga proposta opposizione al verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada dinanzi al prefetto, il procedimento amministrativo deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione. Se tale provvedimento non viene emanato, non è consentita l'emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell'infrazione” (Cass. Civ., Sez. III, 5.11.2020, n. 24702).
Il Giudice di Prime Cure, dunque, avrebbe dovuto prendere atto di tale carenza e disporre l'annullamento della cartella esattoriale opposta. In accoglimento dell'appello, deve quindi disporsi l'annullamento della cartella esattoriale, in quanto emessa sulla base di un titolo inesistente.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1
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[...]
Secondo quanto ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio introdotto con l'impugnazione della cartella esattoriale, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi, piuttosto che dell'attività di riscossione, del procedimento di formazione del titolo esecutivo. L'interessato, dunque, potrà proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario. In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha quindi una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi (Cass. Civ., sez. trib., 02/12/2024 , n.
30792).
Si è altresì precisato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a vizi imputabili all'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere pagina 6 di 8 dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. trib.,
30.11.2020, n.27332).
Ed ancora, in tema di sanzioni amministrative l'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e notificatori, deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso. Ciò in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha a oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi a oggetto la riscossione della somma di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali. La condanna solidale alla rifusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, è quindi legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell'agente. L'eventuale doglianza circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell'ente creditore va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante un'azione di manleva” (Cass. Civ., sez. II, 07/11/2017,
n.26342).
Da quanto esposto consegue che, in accoglimento dell'appello, l' e il Controparte_1
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_2
lite del doppio grado di giudizio in favore dell'odierno opponente.
Non sussistono, infatti, i presupposti delineati dalla legge per disporre la compensazione delle spese di lite, risultando peraltro la sentenza impugnata del tutto carente di motivazione sul punto.
Ed invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411/2016).
Le spese, pertanto, vengono poste solidalmente a carico dell'ente della riscossione e dell'ente creditore, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.100,00) ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna dell' ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del CP_4
comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze pagina 7 di 8 dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 05720210022241150000 e dichiara l'insussistenza del diritto dell'
[...]
di procedere ad esecuzione forzata in virtù del predetto titolo;
CP_1
- condanna l' e il in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di Per_1 che liquida in € 107,50 per esborsi (€ 43,00 per il primo grado ed € 64,50 per il grado di appello) e in € 505,00 per compensi (€173,00 per il primo grado ed € 332,00 per il grado di appello), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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