Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott.ssa Maria Teresa Laurito – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 987 del ruolo generale dell'anno 2022
tra
(C.F. ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1
della ditta TE AN in liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Figus
-ricorrente in riassunzione
e appellato
e
Controparte_1
(C.F. , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Rossi
- resistente in riassunzione
e appellante
sentenza Tribunale di Roma n. 22005/2010
oggetto
giudizio di rinvio dalla Cassazione a seguito di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3307/2018.
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella qualità di titolare della ditta TE AN Parte_1
in liquidazione, riassumeva la causa a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, che, in accoglimento del ricorso proposto dal predetto, annullava la sentenza n.
3307/2018 della Corte di Appello di Roma.
La Controparte_1 [...]
promuoveva ricorso in opposizione a precetto dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Roma per sentir dichiarare l'inesistenza del credito in capo al quale Pt_1
titolare della ditta TE AN, deducendo la compensazione del credito stesso.
Così concludeva “…che sia dichiarato nullo e/o annullato e quindi privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto notificato dalla detta “TE AN” il
22.10.2008 alla esponente “ , con vittoria di spese e con condanna CP_1
della detta soc., anche per lite temeraria, al pagamento della somma di euro 25.000,00
(venticinquemila) oltre al ristoro dei danni da liquidarsi in ulteriore corso di causa o in separata sede.”
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22005/10, rigettava tale ricorso;
avverso detta sentenza la proponeva appello ottenendone la Controparte_1
riforma, con conseguente declaratoria di nullità del precetto. Il proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Roma n. 3307/2018 per ottenere la riforma della stessa.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…cassare l'impugnata sentenza n. 3307/2018 resa in sede di appello in data 16/05/2018 r.g. 879/2011, stante la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, la totale assenza di coerenza, logicità e fondamento giuridico, nonché la manifesta ingiustizia della stessa…”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35097/2021, ritenendo che la decisione impugnata non fosse “sostenuta da una motivazione comprensibile, ma da affermazioni insanabilmente contraddittorie sul piano logico, deve ritenersi fondata la censura di violazione dell'art. 132 c.p.c., sussistendo una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”, così concludeva: “accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa per l'effetto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.”
A seguito di accoglimento di tale ricorso, nella qualità di Parte_1
titolare della ditta TE AN in liquidazione riassumeva il giudizio come da ordinanza n. 35097/21 del 28.10.2021, pubblicata il 17.11.2021, della Corte di
Cassazione.
Riassumendo il giudizio dinanzi a questa corte il così Pt_1
concludeva“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria, in accoglimento della domanda ed applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, nonché sulla scorta degli atti difensivi depositati da questa difesa in tutti i giudizi, respingere il gravame proposto dalla
[...]
avverso la sentenza Controparte_1
n. 22005/2010 emessa dal Tribunale di Roma, con conseguente conferma della stessa
e con condanna dell'appellante ai compensi di avvocato e spese…”. Resisteva la Controparte_1
[... Nostro Signore Gesù Cristo e così concludeva “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi qui esposti”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al thema decidendum va rilevato che, avendo la Corte di Cassazione, affermato che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello - cassata- non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico argomentativo alla base della decisione impugnata, compito di questo giudice di rinvio è di riesaminare l'intera vicenda in fatto e in diritto, con riferimento ai motivi di appello.
La vicenda nasce a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto tra la e l'impresa di costruzioni HE CE OM International Controparte_1
S.r.l., tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione di più lavori di ristrutturazione.
Nell'ambito di tale rapporto, la società appaltatrice HE CE OM subappaltava i lavori di impianti elettrici alla TE AN.
Per il pagamento di tali lavori, di euro 103.000,00, l'appaltatrice versava euro
20.000,00 alla TE AN. Per la restante somma l'appaltatrice HE
CE OM cedeva alla subappaltatrice TE AN il credito che asseriva avere nei confronti della , di euro 87.092,90. Controparte_1
La cessione del credito, notificata il 9.8.2007, non è mai stata opposta o contestata dal debitore ceduto, ossia la . Controparte_1
Successivamente, il quale titolare della TE, agiva in Pt_1
giudizio per la soddisfazione del proprio credito. La tuttavia, presentava opposizione al precetto ritenendo che CP_1
tale credito fosse estinto per compensazione.
In particolare, la vantava a sua volta un credito di euro CP_1
196.000,00 nei confronti della società appaltatrice HE CE OM, a titolo di risarcimento danni. Tale credito era stato riconosciuto nella sentenza n. 15742 del
21.07.2008, a conclusione di un giudizio avente ad oggetto la regolazione dei rapporti fra l'appaltante e l'appaltatore HE CE OM. CP_1
Con il primo motivo di appello, la deduceva Controparte_1
l'inesistenza del credito vantato dal Pt_1
Il motivo è infondato.
Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente, compresa quella di compensazione.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1248 c.c., deve essere operata una distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia stata la notifica della cessione al debitore ceduto dall'ipotesi in cui vi sia stata accettazione del debitore ceduto.
Nella prima ipotesi, il debitore ceduto non è più legittimato a pagare al cedente ma al cessionario;
nella seconda ipotesi, in cui vi sia stata accettazione, il debitore ceduto può opporre in compensazione anche un credito sorto dopo la cessione.
Il credito vantato dalla opposto in compensazione e quindi CP_1
oggetto della presente controversia, è sorto successivamente alla cessione. Infatti, trova fonte nel risarcimento del danno accertato e dichiarato con sentenza pubblicata il
21.07.2008.
Pertanto, il debitore ceduto, la avrebbe potuto opporre il credito CP_1
in compensazione al creditore cessionario solo se avesse accettato la cessione. Poiché non è stata accettata, ma solo notificata, la non poteva opporre il CP_1
controcredito, anche coerentemente con il fatto per cui il cessionario non poteva essere a conoscenza dell'esistenza di un credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del cedente.
La a sostegno della dedotta inesistenza del credito, depositava CP_1
la rinuncia al pignoramento – datata 22.06.2017, quindi effettuata nelle more del giudizio – con la quale la cedente HE CE OM dichiarava di non aver più nulla a pretendere dalla CP_1
Tale atto di rinuncia al pignoramento è estraneo alla causa, in ogni caso non opponibile al cessionario, in quanto è effettuato dalla HE CE OM, società estranea al rapporto intercorrente tra le parti in causa.
Con il secondo e il terzo motivo d'appello, la Controparte_1
deduceva l'improcedibilità del procedimento in quanto l'opposizione veniva proposta con ricorso e non con atto di citazione. Inoltre, riteneva infondata l'istanza di rimessione in termini in quanto priva di ogni supporto probatorio.
Tali motivi sono inammissibili per carenza di interesse.
Invero, alla parte espositiva non si accompagna quella volitiva dato che i due motivi in discussione non terminano con specifica richiesta al giudice dell'appello.
Infatti, gli appellanti non formulano conclusioni in merito.
Il danno rappresentato dell'insolvenza è un danno, allo stato attuale, del tutto ipotetico e che si dimostra addirittura inesistente alla luce del fatto che l'opposizione è stata rigettata.
Fossero anche fondate le questioni relative all'inammissibilità della rimessione in termini, l'esito del giudizio non sarebbe mutato, tant'è vero che nella parte volitiva delle conclusioni la si limita a chiedere l'invalidità dell'atto di precetto. CP_1
Infine, la non può lamentare alcuna violazione del suo diritto di CP_1
difesa che ha potuto esercitare in maniera completa.
In definitiva, l'appello va rigettato per le motivazioni sopra indicate e, per l'effetto, la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, per quelle di secondo grado dinanzi la Corte d'Appello di Roma, per quelle di Cassazione e per il presente giudizio.
PQM
La Corte di appello di Roma, pronunciando, nel giudizio di rinvio disposto dalla ordinanza della Suprema Corte n. 35097 dell'anno 2021, sull'appello proposto dalla
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22005/2010, così decide:
[...]
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna la Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1
secondo grado di giudizio, in favore di che si liquidano, Parte_1
ad esclusione della fase istruttoria, in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge;
c) condanna la CP_1 Controparte_1
alla rifusione, in favore di
[...] Pt_1
delle spese processuali del Giudizio in Cassazione che liquida nella
[...]
somma di euro 7.655,00 oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge da distrarre in favore dell'avv. Massimiliano Figus;
d) condanna la Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite del
[...]
presente giudizio, in favore di che si liquidano, ad Parte_1
esclusione della fase istruttoria, in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 5 marzo 2025 Il Presidente estensore