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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 155/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Roberta Contento;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Sacchelli;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 20.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 24/01/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. Il figlio , di anni 17, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 avranno pari obblighi di accudirlo ed educarlo, creando per lo stesso le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio - tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di - specificando Per_1 che in esse rientrano: l'indirizzo scolastico, le scelte del medico cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, delle relative spese. I genitori potranno, in ogni caso, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio assumendo le decisioni ordinarie e quotidiane nei rispettivi periodi di convivenza con esso.
2. La residenza di presso l'abitazione della madre, sita a Livorno (LI) in Persona_2
Via Scali Adriano Novi Lena n. 9. 3. vivrà per 7 giorni alla settimana in maniera alternata con la madre e con il padre, Per_1 così che ciascun genitore trascorrerà paritariamente il medesimo tempo con il figlio e provvederà al mantenimento del figlio in via diretta per le spese ordinarie nei rispettivi periodi di convivenza;
con riferimento ai periodi delle festività natalizie e pasquali, fermi restando l'ampia facoltà per i genitori di raggiungere accordi diversi nell'unico scopo di migliorare la qualità e quantità di tempo da trascorrere con il figlio, le trascorrerà Per_1 alternativamente di anno in anno con l'uno e l'altro genitore. Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere 2 settimane anche consecutive con il proprio figlio, da concordare con almeno 30 giorni di anticipo.
4. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre, previamente concordate e documentate;
per quanto riguarda detta tipologia di spese si dovrà fare riferimento al protocollo del CNF (concordando che vi rientrino altresì le spese di manutenzione e riparazione mezzi di trasporto utilizzati dal figlio e spese relative al bollo, assicurazione, revisione, tagliando, multe ecc.). Per quanto concerne le spese mediche, i genitori concordano espressamente che il padre contribuirà nella misura del 100% laddove rientranti tra le spese coperte da polizza assicurativa che fa capo al Sig. salvo le spese non rimborsabili in termini Pt_1 di polizza (tra cui le franchigie, le scoperture e le limitazioni) per le quali contribuirà il padre nella misura del 70% e la madre del 30%. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
i genitori concordano che le spese relative all'abbigliamento del figlio, previamente concordate e documentate, verranno suddivise al 50% ciascuno;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni.
5. I Sig.ri e si prestano reciproco consenso per ottenere il Controparte_1 Pt_1 passaporto e qualunque altro documento di riconoscimento proprio e per il figlio, come carta di identità valida anche per l'estero e comunque si prestano reciproco consenso per ottenere ogni altro documento personale per il quale necessiti l'autorizzazione o l'assenso dell'altro.
6. Le suddette condizioni decorrono dal mese di dicembre 2024.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 155/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Roberta Contento;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Sacchelli;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 20.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 24/01/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. Il figlio , di anni 17, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 avranno pari obblighi di accudirlo ed educarlo, creando per lo stesso le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio - tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di - specificando Per_1 che in esse rientrano: l'indirizzo scolastico, le scelte del medico cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, delle relative spese. I genitori potranno, in ogni caso, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio assumendo le decisioni ordinarie e quotidiane nei rispettivi periodi di convivenza con esso.
2. La residenza di presso l'abitazione della madre, sita a Livorno (LI) in Persona_2
Via Scali Adriano Novi Lena n. 9. 3. vivrà per 7 giorni alla settimana in maniera alternata con la madre e con il padre, Per_1 così che ciascun genitore trascorrerà paritariamente il medesimo tempo con il figlio e provvederà al mantenimento del figlio in via diretta per le spese ordinarie nei rispettivi periodi di convivenza;
con riferimento ai periodi delle festività natalizie e pasquali, fermi restando l'ampia facoltà per i genitori di raggiungere accordi diversi nell'unico scopo di migliorare la qualità e quantità di tempo da trascorrere con il figlio, le trascorrerà Per_1 alternativamente di anno in anno con l'uno e l'altro genitore. Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere 2 settimane anche consecutive con il proprio figlio, da concordare con almeno 30 giorni di anticipo.
4. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre, previamente concordate e documentate;
per quanto riguarda detta tipologia di spese si dovrà fare riferimento al protocollo del CNF (concordando che vi rientrino altresì le spese di manutenzione e riparazione mezzi di trasporto utilizzati dal figlio e spese relative al bollo, assicurazione, revisione, tagliando, multe ecc.). Per quanto concerne le spese mediche, i genitori concordano espressamente che il padre contribuirà nella misura del 100% laddove rientranti tra le spese coperte da polizza assicurativa che fa capo al Sig. salvo le spese non rimborsabili in termini Pt_1 di polizza (tra cui le franchigie, le scoperture e le limitazioni) per le quali contribuirà il padre nella misura del 70% e la madre del 30%. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
i genitori concordano che le spese relative all'abbigliamento del figlio, previamente concordate e documentate, verranno suddivise al 50% ciascuno;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni.
5. I Sig.ri e si prestano reciproco consenso per ottenere il Controparte_1 Pt_1 passaporto e qualunque altro documento di riconoscimento proprio e per il figlio, come carta di identità valida anche per l'estero e comunque si prestano reciproco consenso per ottenere ogni altro documento personale per il quale necessiti l'autorizzazione o l'assenso dell'altro.
6. Le suddette condizioni decorrono dal mese di dicembre 2024.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai