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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.3482/2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco, Parte_1 C.F._1
come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
P.VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
p.t., rappresenta e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via
Dante n. 9, Milano - Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: contratto di credito revolving, consegna documenti.
* pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
-Per l'appellante Parte_1
“La Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Condannare la Società appellata alla consegna del contratto con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
-Per l'appellata Controparte_1
“NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dal in quanto infondate in Parte_2
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, VA e C.P.A. come per legge”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 647\2024 del 15.5.2024, Parte_1 che ha accolto l'opposizione, svolta da al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 quest'ultimo e avente ad oggetto la consegna di documenti.
Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di condannandolo Parte_1 altresì al pagamento delle spese di lite (per euro 5.547,00) e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo e quarto comma (rispettivamente per euro 2.500,00 ed euro 1.000,00).
ha appellato il solo capo della sentenza relativo all'accoglimento dell'opposizione (e al Pt_1
conseguenziale accertamento dell'infondatezza della domanda di consegna di documenti azionata in via monitoria).
, ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato.
All'esito della prima udienza di comparizione, in data 9 aprile 2025, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 4 giugno 2025, con termine sino al 19.5.2025 per il deposito delle note conclusive.
B. Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 5 ha agito in via monitoria per ottenere la consegna di copia del contratto di credito Parte_1
revolving n. 37461071741002. Ha sostenuto che non avesse consegnato Controparte_1 la documentazione contrattuale richiesta, eccependo la violazione dell'art. 119 TUB.
ha contestato quanto eccepito dalla controparte, adducendo di avere Controparte_1
tempestivamente consegnato la documentazione completa.
C. La sentenza del Tribunale.
Il Tribunale ha accertato l'avvenuta consegna da parte di della documentazione in Controparte_1
oggetto, in quanto inviata a mezzo pec in data 14.7.2023, quindi anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ha precisato che è risultato documentalmente provato l'invio del contatto e degli estratti conto degli ultimi dieci anni, unitamente all'invito a consultare il sito www.americanexpress.it sezione Termini e Condizioni. Ha ritenuto tale documentazione esaustiva e completa.
Il primo giudice ha infine evidenziato che non ha neanche indicato quali documenti, Parte_1
secondo la sua prospettazione, mancherebbero e per quale motivo il riferimento al link che rimanda alle condizioni generali non sarebbe sufficiente.
Ha quindi concluso ritenendo infondata la domanda dell'attore e insussistente l'addotta violazione dell'art. 119 TUB.
D. I motivi di appello
L'appellante, che ha svolto un unico motivo di appello, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 119 TUB, e la violazione degli artt. 1374 e 1375 cc.
Secondo la prospettazione di non avrebbe trasmesso la copia Parte_1 Controparte_1 integrale del contratto, ma solo lo stralcio, il “modulo di richiesta”, operando per il resto un mero rinvio ad una pagina web che dovrebbe contenere le condizioni generali, inidonea a surrogare alla consegna del contratto completo perfezionato inter partes.
Tale condotta sarebbe contraria, secondo l'appellante, agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto non permetterebbe di verificare che le condizioni indicate nella pagina web siano effettivamente le medesime vigenti al momento in cui l'accordo si è perfezionato.
Sul punto l'appellata ha ribadito l'avvenuta tempestiva consegna della documentazione completa, in particolare del contratto (con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it – nella sezione Termini e Condizioni – il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di
pagina 3 di 5 Carta”), nonché degli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, contenenti tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate – tra cui TAN e TAEG.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Occorre innanzitutto precisare, in punto di fatto
- che il contratto in oggetto si è perfezionato nel 2019. Più precisamente, in data 10.4.2019
[...] ha sottoscritto il modulo “Richiesta Carta Gold Credit ; Pt_1 Controparte_1
-che il 24.4.2023 ha richiesto ad ai sensi dell'art. 119 TUB, la Parte_1 Controparte_1 consegna del contratto e dell'estratto conto storico in relazione alla carta e al rapporto in oggetto;
-che ha quindi trasmesso a mezzo pec il contratto (con la precisazione di “consultare Controparte_1
sul sito www.americanexpress.it – nella sezione Termini e Condizioni – il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni - con la precisazione che tali estratti conto contenevano altresì tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate – tra cui TAN e TAEG.
Tali circostanze sono documentali e pacifiche tra le parti.
Ulteriormente, occorre rilevare che il “modulo di richiesta carta”, trasmesso da America Express a a seguito dell'istanza ex art. 119 TUB, costituisce esattamente il contratto sottoscritto Parte_1 da quest'ultimo, all'interno del quale sono poi altresì richiamate (e accettate) anche le condizioni generali della Carta.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la documentazione contrattuale sottoscritta da fosse esattamente quella inviata dalla Pt_1 CP_2
La documentazione consegnata all'appellante è quindi completa ed esaustiva.
Lo stesso appellante genericamente adduce l'inadeguatezza della documentazione ricevuta, senza specificare le ragioni in base alle quali il contratto e gli estratti conto consegnati non sarebbero sufficienti e idonei.
Deve infine essere osservato che il presente giudizio ha per oggetto la consegna dei documenti ai sensi dell'art. 119 TUB, e non il sindacato sulla legittimità, sull'efficacia e sulla chiarezza o meno delle condizioni contrattuali pattuite in relazione alla Carta.
Per tali ragioni l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 4 di 5 2. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura della Parte_1
complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 647\2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 647\2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_3
giudizio del presente grado, liquidate in euro 5.809,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, VA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.3482/2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco, Parte_1 C.F._1
come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
P.VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
p.t., rappresenta e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via
Dante n. 9, Milano - Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: contratto di credito revolving, consegna documenti.
* pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
-Per l'appellante Parte_1
“La Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Condannare la Società appellata alla consegna del contratto con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
-Per l'appellata Controparte_1
“NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dal in quanto infondate in Parte_2
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, VA e C.P.A. come per legge”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 647\2024 del 15.5.2024, Parte_1 che ha accolto l'opposizione, svolta da al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 quest'ultimo e avente ad oggetto la consegna di documenti.
Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di condannandolo Parte_1 altresì al pagamento delle spese di lite (per euro 5.547,00) e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo e quarto comma (rispettivamente per euro 2.500,00 ed euro 1.000,00).
ha appellato il solo capo della sentenza relativo all'accoglimento dell'opposizione (e al Pt_1
conseguenziale accertamento dell'infondatezza della domanda di consegna di documenti azionata in via monitoria).
, ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato.
All'esito della prima udienza di comparizione, in data 9 aprile 2025, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 4 giugno 2025, con termine sino al 19.5.2025 per il deposito delle note conclusive.
B. Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 5 ha agito in via monitoria per ottenere la consegna di copia del contratto di credito Parte_1
revolving n. 37461071741002. Ha sostenuto che non avesse consegnato Controparte_1 la documentazione contrattuale richiesta, eccependo la violazione dell'art. 119 TUB.
ha contestato quanto eccepito dalla controparte, adducendo di avere Controparte_1
tempestivamente consegnato la documentazione completa.
C. La sentenza del Tribunale.
Il Tribunale ha accertato l'avvenuta consegna da parte di della documentazione in Controparte_1
oggetto, in quanto inviata a mezzo pec in data 14.7.2023, quindi anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ha precisato che è risultato documentalmente provato l'invio del contatto e degli estratti conto degli ultimi dieci anni, unitamente all'invito a consultare il sito www.americanexpress.it sezione Termini e Condizioni. Ha ritenuto tale documentazione esaustiva e completa.
Il primo giudice ha infine evidenziato che non ha neanche indicato quali documenti, Parte_1
secondo la sua prospettazione, mancherebbero e per quale motivo il riferimento al link che rimanda alle condizioni generali non sarebbe sufficiente.
Ha quindi concluso ritenendo infondata la domanda dell'attore e insussistente l'addotta violazione dell'art. 119 TUB.
D. I motivi di appello
L'appellante, che ha svolto un unico motivo di appello, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 119 TUB, e la violazione degli artt. 1374 e 1375 cc.
Secondo la prospettazione di non avrebbe trasmesso la copia Parte_1 Controparte_1 integrale del contratto, ma solo lo stralcio, il “modulo di richiesta”, operando per il resto un mero rinvio ad una pagina web che dovrebbe contenere le condizioni generali, inidonea a surrogare alla consegna del contratto completo perfezionato inter partes.
Tale condotta sarebbe contraria, secondo l'appellante, agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto non permetterebbe di verificare che le condizioni indicate nella pagina web siano effettivamente le medesime vigenti al momento in cui l'accordo si è perfezionato.
Sul punto l'appellata ha ribadito l'avvenuta tempestiva consegna della documentazione completa, in particolare del contratto (con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it – nella sezione Termini e Condizioni – il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di
pagina 3 di 5 Carta”), nonché degli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, contenenti tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate – tra cui TAN e TAEG.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Occorre innanzitutto precisare, in punto di fatto
- che il contratto in oggetto si è perfezionato nel 2019. Più precisamente, in data 10.4.2019
[...] ha sottoscritto il modulo “Richiesta Carta Gold Credit ; Pt_1 Controparte_1
-che il 24.4.2023 ha richiesto ad ai sensi dell'art. 119 TUB, la Parte_1 Controparte_1 consegna del contratto e dell'estratto conto storico in relazione alla carta e al rapporto in oggetto;
-che ha quindi trasmesso a mezzo pec il contratto (con la precisazione di “consultare Controparte_1
sul sito www.americanexpress.it – nella sezione Termini e Condizioni – il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni - con la precisazione che tali estratti conto contenevano altresì tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate – tra cui TAN e TAEG.
Tali circostanze sono documentali e pacifiche tra le parti.
Ulteriormente, occorre rilevare che il “modulo di richiesta carta”, trasmesso da America Express a a seguito dell'istanza ex art. 119 TUB, costituisce esattamente il contratto sottoscritto Parte_1 da quest'ultimo, all'interno del quale sono poi altresì richiamate (e accettate) anche le condizioni generali della Carta.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la documentazione contrattuale sottoscritta da fosse esattamente quella inviata dalla Pt_1 CP_2
La documentazione consegnata all'appellante è quindi completa ed esaustiva.
Lo stesso appellante genericamente adduce l'inadeguatezza della documentazione ricevuta, senza specificare le ragioni in base alle quali il contratto e gli estratti conto consegnati non sarebbero sufficienti e idonei.
Deve infine essere osservato che il presente giudizio ha per oggetto la consegna dei documenti ai sensi dell'art. 119 TUB, e non il sindacato sulla legittimità, sull'efficacia e sulla chiarezza o meno delle condizioni contrattuali pattuite in relazione alla Carta.
Per tali ragioni l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 4 di 5 2. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura della Parte_1
complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 647\2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 647\2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_3
giudizio del presente grado, liquidate in euro 5.809,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, VA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Domenico Bonaretti
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