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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17250/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17250/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17/06/25 alle ore 13.08, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1 l'avv. PERLINO IVANO ALESSANDRO e per l'avv. Stefania Controparte_1
Saratti in sostituzione dell'avv. BRAZESCO MARZIO, giusta delega orale. E' altresì presente il M.O.T. dott.ssa Laura Marangoni.
I l Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi fogli già trasmessi telematicamente e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17250/2024, promossa con ricorso depositato in data 9.5.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano via Parte_1 C.F._1
Paullo n. 12 presso l'avv. Ivano Alessandro Perlino, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale, elettivamente domiciliata in Milano via Edmondo de Amicis n. 24 presso l'avv. Marzio Brazesco, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione pagina 2 di 9 All'udienza del 17.6.2025 le parti hanno discusso la causa, precisando le conclusioni come da verbale e in particolare:
l'attrice ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
-Accertato che la polizza n.3540130000111960 inerente il veicolo modello BMW 520 tg. FG521LB al momento del furto occorso in data 30.12.2023 era operante,
-Accertato che come da dichiarazione resa dal a mezzo PEC del 18.10.2024, la Controparte_2
lettura chiavi non certifica in alcun modo lo storico del veicolo e, quanto visualizzato dal quadro di bordo dell'autovettura potrebbe anche non coincidere con la data reale di utilizzo dello stesso,
-Accogliere il presente ricorso e condannare la compagnia in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del valore del veicolo oggetto di furto ivi quantificato al netto dello scoperto contrattualmente previsto, per complessivi € 19.485,00= ovvero in quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
-Con il favore di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del deducente antistatario.”
la convenuta ha così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, rigettare la domanda attorea per come libellata, perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandar assolta la convenuta con la miglior motivazione.
Vittoria di spese di giudizio
In subordine salvo gravame
In denegata ipotesi fosse ritenuta operativa la garanzia, accertare il giusto indennizzo dovuto, in misura inferiore al preteso e al netto della franchigia contrattualmente prevista.
Spese di lite compensate ex art. 92/II comma c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
(A) Si chiede all'occorrenza, ammissione di prova orale per interpello (capp.1,2,5) e testi, con testi
- sig. c/o Cieffe Investigazioni di Cernusco SN (capp. 2,3,4) sulle seguenti Testimone_1
pagina 3 di 9 circostanze
1) Vero che: la sig.ra in data 12.10.2023, con atto poi, trascritto il 24.10.23, ha Parte_1 acquistato l'auto BMW 520 520 tg FG521LB dal figlio per € 18.000,00, che a sua Controparte_3 volta l'aveva acquistata per € 8.000,00 il 25/7/2022.
2) Vero che: “In data 16.1.2024 la sig.ra consegnava a le chiavi in Parte_1 Controparte_4
dotazione al veicolo BMW 520 520 tg FG521LB e ad eseguire la verifica tecnica attraverso il CP_1 microchip presente nelle chiavi consegnate”
3) Vero che: “Provvedevo a trasmettere il set delle chiavi della BMW 520 tg FG521LB telaio n.
WBA5L51050G095779 alla casa madre in Germania per l'esame delle stesse”
4) Vero che: “Dall'accertamento esperito attraverso lettura elettronica delle chiavi in data 1.2.2024 è emerso che le due chiavi consegnate dalla sig.ra ovvero due chiavi principali con Parte_1
comando a distanza, corrispondono al veicolo BMW 520 tg FG521LB telaio n. WBA5L51050G095779
e che dette chiavi furono utilizzate per l'ultima volta una in data 22 aprile 2023 e l'altra in data 21 dicembre 2023”
5) Vero che: “La vettura BMW 520 tg FG521LB telaio n. WBA5L51050G095779 è rimasta coinvolta in tre sinistri in data 29.9.2023, e 6.10.2023
(B) Si chiede, in ipotesi di contestazione, CTU sulle chiavi consegnate dalla sig.ra a Parte_1
e custodite presso la sede della Società.” Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1
compagnia sponendo che: Controparte_1
-la stessa è proprietaria del veicolo modello BMW 520 tg. FG521LB assicurato con la con polizza n. 3540130000111960 operante dal 13.10.2023 Controparte_1
al 13.10.2024;
-in data 27.12.2023 verso le ore 12.00 il veicolo venne parcheggiato dal marito presso l'abitazione della madre sito in Milano alla via De Pretis n.67;
-in data 30.12.2023 essa si accorse del furto in quanto fino al giorno 29.12.2023
l'autovettura venne vista regolarmente parcheggiata;
-fu proprio il marito, in data 30.12.2023, a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di pagina 4 di 9 Milano Barona per sporgere formale denuncia di furto del veicolo;
-aperto il sinistro con la Compagnia, quest'ultima richiese prima una dichiarazione dei fatti alla ricorrente che fornì tempestivamente oltre a richiedere ed ottenere dalla ricorrente entrambe le chiavi del veicolo per fare una diagnosi dell'ultimo utilizzo registrato;
-sebbene l'accertatore incaricato dalla Compagnia riferì che dalla diagnosi emerse quale ultimo utilizzo il giorno 21.12.2023 tale circostanza non corrisponde al vero in quanto il giorno 27.12.2023 il veicolo venne utilizzato per recarsi in via De Pretis a Milano ove successivamente verrà rubato;
-nonostante ciò, in data 3.4.2024, pervenne comunicazione della Controparte_1
in cui si legge “la garanzia assicurativa non risulta operante”.
Deduce che al momento del furto l'autovettura risultava assicurata con la Compagnia con copertura in caso di furto per una somma di euro Controparte_1
21.900,00, con uno scoperto minimo di euro 250,00 oltre ad un ulteriore scoperto pari al
10%.
Chiede, pertanto, di accertare che la polizza de qua era operante al momento del furto e chiede di condannare la compagnia convenuta al pagamento dell'importo di euro
19.485,00.
Si è costituita in giudizio la compagnia la quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree.
Contesta preliminarmente la ricostruzione dei fatti in quanto dalla verifica tecnica attraverso il microchip presente nelle chiavi consegnate dalla ricorrente è emerso che le chiavi furono utilizzate per l'ultima volta in data 21.12.2023 ovvero ben nove giorni prima del denunciato furto e sei giorni prima dell'asserito ultimo utilizzo.
Deduce che la produzione della sola denuncia non vale a provare l'effettiva verificazione di quanto denunciato, giacché si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce aver subito il fatto di reato e, pertanto, non è assistita da efficacia probatoria e di conseguenza, da sola, non è sufficiente ex art. 2697 c.c. a provare i fatti che la pagina 5 di 9 ricorrente pone a fondamento della domanda.
Eccepisce in fatto l'assicuratore che:
-la Pace in data 12.10.2023, con atto trascritto il 24.10.23, ha acquistato l'auto BMW
520 520 tg FG521LB per € 18.000,00 dal figlio , che a sua volta Controparte_3
l'aveva acquistata per € 8.000,00 il 25.7.2022;
-in data 16.1.2024 la Pace autorizzava la verifica tecnica attraverso il microchip presente nelle chiavi consegnate e detta verifica ha evidenziato che le chiavi furono utilizzate per l'ultima volta in data 21 dicembre 2023 ovvero ben nove giorni prima del denunciato furto e sei giorni prima dell'asserito ultimo utilizzo;
-dallo schedario la BMW 520 tg FG521LB risultava aveva subito alcuni sinistri tra Per_1
il 26.9.2023 e il 6.10.2023;
-non è stata fornita la prova che al momento dell'asserito furto l'autovettura fosse concretamente funzionante e dotata di un apprezzabile valore economico.
Chiede, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che all'attrice non spetti l'indennizzo richiesto poiché,
a fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta di mancata prova dell'effettiva verificazione del furto dell'autovettura assicurata, la medesima non ha ottemperato all'onere probatorio su di esso incombente, limitandosi ad affermare che la prova è fornita dalla presentazione dalla denuncia ai Carabinieri in data 30.12.2023 (v. doc. n. 2
pagina 6 di 9 attrice) e dall'integrazione alla stessa in pari data (v. doc. n. 2 attrice).
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. di recente Cass. n.
30656/17 e Cass. n. 32637/22), invece, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.
Inoltre, sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
1935/03 e Cass. n. 32637/22), la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., addirittura ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato.
D'altro canto, la denuncia penale è un atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro dell'indagine del Giudice nel corso dell'istruttoria: di modo che quei "fatti" sono e debbano essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
Il fatto oggetto della denuncia penale, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa.
Nella fattispecie in esame l'attrice non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle circostanze allegate in ordine all'effettivo verificarsi del furto dell'autoveicolo assicurato e in particolare non ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico avendo articolato prove orali inammissibili.
Ed invero con riferimento alla prova testimoniale, a parte la considerazione che i capitoli nn. 5 e 6 demandano all'esaminando valutazioni, non sono stati indicati i testi chiamati a deporre;
né è consentito al Giudice identificare i testi dal contenuto dei pagina 7 di 9 capitoli formulati;
tra l'altro i capitoli nn. 1, 2, 3 e 4 sono formulati in modo da suggerire che vi siano persone, diverse da che possano riferire su quanto fatto dal CP_5
medesimo ed ivi indicato.
E', del pari, inammissibile la prova per interrogatorio formale poiché la funzione dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte e condizione necessaria per il raggiungimento, almeno ipotetico, di detto scopo è che la parte conosca i fatti di causa;
deve quindi rigettarsi l'istanza con la quale si chiede di dar luogo all'interrogatorio del legale rappresentante di una persona giuridica, allorché i capitoli formulati non siano idonei a suscitare la confessione di quest'ultimo, avuto riguardo alla dimensione e alla complessità organizzativa della società, quale è nella fattispecie in esame la compagnia assicurativa Controparte_1
In questo quadro, a fronte della contestazione di parte convenuta in ordine alla prova dell'avvenuto furto dell'autoveicolo, che rappresenta un fatto costitutivo del diritto vantato dalla ricorrente, non può certamente attribuirsi alla denuncia presentata ai
Carabinieri valore di prova certa dei fatti narrati dal denunciante.
Mancando la prova di un fatto costitutivo del diritto, le domande proposte dall'attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 5.156,00, di cui euro
[...]
5.000,00 per compenso ed euro 156,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli pagina 8 di 9 accessori di legge.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17250/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17/06/25 alle ore 13.08, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1 l'avv. PERLINO IVANO ALESSANDRO e per l'avv. Stefania Controparte_1
Saratti in sostituzione dell'avv. BRAZESCO MARZIO, giusta delega orale. E' altresì presente il M.O.T. dott.ssa Laura Marangoni.
I l Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi fogli già trasmessi telematicamente e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17250/2024, promossa con ricorso depositato in data 9.5.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano via Parte_1 C.F._1
Paullo n. 12 presso l'avv. Ivano Alessandro Perlino, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale, elettivamente domiciliata in Milano via Edmondo de Amicis n. 24 presso l'avv. Marzio Brazesco, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione pagina 2 di 9 All'udienza del 17.6.2025 le parti hanno discusso la causa, precisando le conclusioni come da verbale e in particolare:
l'attrice ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
-Accertato che la polizza n.3540130000111960 inerente il veicolo modello BMW 520 tg. FG521LB al momento del furto occorso in data 30.12.2023 era operante,
-Accertato che come da dichiarazione resa dal a mezzo PEC del 18.10.2024, la Controparte_2
lettura chiavi non certifica in alcun modo lo storico del veicolo e, quanto visualizzato dal quadro di bordo dell'autovettura potrebbe anche non coincidere con la data reale di utilizzo dello stesso,
-Accogliere il presente ricorso e condannare la compagnia in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del valore del veicolo oggetto di furto ivi quantificato al netto dello scoperto contrattualmente previsto, per complessivi € 19.485,00= ovvero in quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
-Con il favore di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del deducente antistatario.”
la convenuta ha così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, rigettare la domanda attorea per come libellata, perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandar assolta la convenuta con la miglior motivazione.
Vittoria di spese di giudizio
In subordine salvo gravame
In denegata ipotesi fosse ritenuta operativa la garanzia, accertare il giusto indennizzo dovuto, in misura inferiore al preteso e al netto della franchigia contrattualmente prevista.
Spese di lite compensate ex art. 92/II comma c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
(A) Si chiede all'occorrenza, ammissione di prova orale per interpello (capp.1,2,5) e testi, con testi
- sig. c/o Cieffe Investigazioni di Cernusco SN (capp. 2,3,4) sulle seguenti Testimone_1
pagina 3 di 9 circostanze
1) Vero che: la sig.ra in data 12.10.2023, con atto poi, trascritto il 24.10.23, ha Parte_1 acquistato l'auto BMW 520 520 tg FG521LB dal figlio per € 18.000,00, che a sua Controparte_3 volta l'aveva acquistata per € 8.000,00 il 25/7/2022.
2) Vero che: “In data 16.1.2024 la sig.ra consegnava a le chiavi in Parte_1 Controparte_4
dotazione al veicolo BMW 520 520 tg FG521LB e ad eseguire la verifica tecnica attraverso il CP_1 microchip presente nelle chiavi consegnate”
3) Vero che: “Provvedevo a trasmettere il set delle chiavi della BMW 520 tg FG521LB telaio n.
WBA5L51050G095779 alla casa madre in Germania per l'esame delle stesse”
4) Vero che: “Dall'accertamento esperito attraverso lettura elettronica delle chiavi in data 1.2.2024 è emerso che le due chiavi consegnate dalla sig.ra ovvero due chiavi principali con Parte_1
comando a distanza, corrispondono al veicolo BMW 520 tg FG521LB telaio n. WBA5L51050G095779
e che dette chiavi furono utilizzate per l'ultima volta una in data 22 aprile 2023 e l'altra in data 21 dicembre 2023”
5) Vero che: “La vettura BMW 520 tg FG521LB telaio n. WBA5L51050G095779 è rimasta coinvolta in tre sinistri in data 29.9.2023, e 6.10.2023
(B) Si chiede, in ipotesi di contestazione, CTU sulle chiavi consegnate dalla sig.ra a Parte_1
e custodite presso la sede della Società.” Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1
compagnia sponendo che: Controparte_1
-la stessa è proprietaria del veicolo modello BMW 520 tg. FG521LB assicurato con la con polizza n. 3540130000111960 operante dal 13.10.2023 Controparte_1
al 13.10.2024;
-in data 27.12.2023 verso le ore 12.00 il veicolo venne parcheggiato dal marito presso l'abitazione della madre sito in Milano alla via De Pretis n.67;
-in data 30.12.2023 essa si accorse del furto in quanto fino al giorno 29.12.2023
l'autovettura venne vista regolarmente parcheggiata;
-fu proprio il marito, in data 30.12.2023, a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di pagina 4 di 9 Milano Barona per sporgere formale denuncia di furto del veicolo;
-aperto il sinistro con la Compagnia, quest'ultima richiese prima una dichiarazione dei fatti alla ricorrente che fornì tempestivamente oltre a richiedere ed ottenere dalla ricorrente entrambe le chiavi del veicolo per fare una diagnosi dell'ultimo utilizzo registrato;
-sebbene l'accertatore incaricato dalla Compagnia riferì che dalla diagnosi emerse quale ultimo utilizzo il giorno 21.12.2023 tale circostanza non corrisponde al vero in quanto il giorno 27.12.2023 il veicolo venne utilizzato per recarsi in via De Pretis a Milano ove successivamente verrà rubato;
-nonostante ciò, in data 3.4.2024, pervenne comunicazione della Controparte_1
in cui si legge “la garanzia assicurativa non risulta operante”.
Deduce che al momento del furto l'autovettura risultava assicurata con la Compagnia con copertura in caso di furto per una somma di euro Controparte_1
21.900,00, con uno scoperto minimo di euro 250,00 oltre ad un ulteriore scoperto pari al
10%.
Chiede, pertanto, di accertare che la polizza de qua era operante al momento del furto e chiede di condannare la compagnia convenuta al pagamento dell'importo di euro
19.485,00.
Si è costituita in giudizio la compagnia la quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree.
Contesta preliminarmente la ricostruzione dei fatti in quanto dalla verifica tecnica attraverso il microchip presente nelle chiavi consegnate dalla ricorrente è emerso che le chiavi furono utilizzate per l'ultima volta in data 21.12.2023 ovvero ben nove giorni prima del denunciato furto e sei giorni prima dell'asserito ultimo utilizzo.
Deduce che la produzione della sola denuncia non vale a provare l'effettiva verificazione di quanto denunciato, giacché si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce aver subito il fatto di reato e, pertanto, non è assistita da efficacia probatoria e di conseguenza, da sola, non è sufficiente ex art. 2697 c.c. a provare i fatti che la pagina 5 di 9 ricorrente pone a fondamento della domanda.
Eccepisce in fatto l'assicuratore che:
-la Pace in data 12.10.2023, con atto trascritto il 24.10.23, ha acquistato l'auto BMW
520 520 tg FG521LB per € 18.000,00 dal figlio , che a sua volta Controparte_3
l'aveva acquistata per € 8.000,00 il 25.7.2022;
-in data 16.1.2024 la Pace autorizzava la verifica tecnica attraverso il microchip presente nelle chiavi consegnate e detta verifica ha evidenziato che le chiavi furono utilizzate per l'ultima volta in data 21 dicembre 2023 ovvero ben nove giorni prima del denunciato furto e sei giorni prima dell'asserito ultimo utilizzo;
-dallo schedario la BMW 520 tg FG521LB risultava aveva subito alcuni sinistri tra Per_1
il 26.9.2023 e il 6.10.2023;
-non è stata fornita la prova che al momento dell'asserito furto l'autovettura fosse concretamente funzionante e dotata di un apprezzabile valore economico.
Chiede, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che all'attrice non spetti l'indennizzo richiesto poiché,
a fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta di mancata prova dell'effettiva verificazione del furto dell'autovettura assicurata, la medesima non ha ottemperato all'onere probatorio su di esso incombente, limitandosi ad affermare che la prova è fornita dalla presentazione dalla denuncia ai Carabinieri in data 30.12.2023 (v. doc. n. 2
pagina 6 di 9 attrice) e dall'integrazione alla stessa in pari data (v. doc. n. 2 attrice).
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. di recente Cass. n.
30656/17 e Cass. n. 32637/22), invece, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.
Inoltre, sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
1935/03 e Cass. n. 32637/22), la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., addirittura ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato.
D'altro canto, la denuncia penale è un atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro dell'indagine del Giudice nel corso dell'istruttoria: di modo che quei "fatti" sono e debbano essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
Il fatto oggetto della denuncia penale, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa.
Nella fattispecie in esame l'attrice non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle circostanze allegate in ordine all'effettivo verificarsi del furto dell'autoveicolo assicurato e in particolare non ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico avendo articolato prove orali inammissibili.
Ed invero con riferimento alla prova testimoniale, a parte la considerazione che i capitoli nn. 5 e 6 demandano all'esaminando valutazioni, non sono stati indicati i testi chiamati a deporre;
né è consentito al Giudice identificare i testi dal contenuto dei pagina 7 di 9 capitoli formulati;
tra l'altro i capitoli nn. 1, 2, 3 e 4 sono formulati in modo da suggerire che vi siano persone, diverse da che possano riferire su quanto fatto dal CP_5
medesimo ed ivi indicato.
E', del pari, inammissibile la prova per interrogatorio formale poiché la funzione dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte e condizione necessaria per il raggiungimento, almeno ipotetico, di detto scopo è che la parte conosca i fatti di causa;
deve quindi rigettarsi l'istanza con la quale si chiede di dar luogo all'interrogatorio del legale rappresentante di una persona giuridica, allorché i capitoli formulati non siano idonei a suscitare la confessione di quest'ultimo, avuto riguardo alla dimensione e alla complessità organizzativa della società, quale è nella fattispecie in esame la compagnia assicurativa Controparte_1
In questo quadro, a fronte della contestazione di parte convenuta in ordine alla prova dell'avvenuto furto dell'autoveicolo, che rappresenta un fatto costitutivo del diritto vantato dalla ricorrente, non può certamente attribuirsi alla denuncia presentata ai
Carabinieri valore di prova certa dei fatti narrati dal denunciante.
Mancando la prova di un fatto costitutivo del diritto, le domande proposte dall'attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 5.156,00, di cui euro
[...]
5.000,00 per compenso ed euro 156,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli pagina 8 di 9 accessori di legge.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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