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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 682/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 341/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 24/09/2024, a definizione della causa n. 104/2023 R.G., notificata il 24/09/2024; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Flavia Parte_1 C.F._1
AR e MO SC ed elettivamente domiciliato presso la pec dello Studio dell'Avv. Flavia AR;
Email_1 appellante;
contro
(Part. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Chiara Clementi e Claudia Rigucci, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Pontassieve (FI) alla Via della Repubblica n. 106; appellata;
Controparte_2
(P.IVA , con sede in Prato (PO), viale
[...] P.IVA_2
Montegrappa n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, Arch. CP_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Cecchini ed elettivamente domiciliato
[...] presso il suo Studio in Montemurlo (PO), alla Via Strozzi n. 64; appellato;
udita la relazione della causa;
1 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 depositato avanti al Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, il sig. conveniva in giudizio la e il Parte_1 Controparte_1
chiedendo: “piaccia al Tribunale del Lavoro di Ravenna Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedere riconosciuti al Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con Controparte_1
(Part. IVA: , per tutto il periodo di lavoro nei cantieri di committenza ER P.IVA_1
Spa e OT Srl, a partire dalla data di assunzione del 16/05/2016, i minimi contrattuali del CCNL per i dipendenti di Imprese addette ai Servizi Ambientali (CCNL Igiene Ambientale), livello 4B fino al maggio 2021, e livello 4A dal giugno 2021 all'effettivo pagamento, e conseguentemente condannare la Controparte_1
(Part. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in 50065 Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23, nonché il
[...]
(Part. IVA: Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in 59100 P.IVA_2
Prato (PO), viale Montegrappa n. 13 c/o Rag. in solido tra loro, al Controparte_4 pagamento delle differenze retributive fra il livello del CCNL delle Cooperative Sociali indicato in busta paga e quello del livello 4B e poi 4A indicato nel CCNL Igiene Ambientale, pari alla somma di € 77.024,94 al 31/12/2022, oltre alle ulteriori differenze maturate dall'1/01/2023 fino al saldo, o quella diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come per legge. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai minimi contrattuali del CCNL Metalmeccanica Industria, livello 5°, fino a maggio 2021 e poi livello C.3 da giugno 2021, con condanna della società
[...]
(Part. IVA: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in 50065 Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23, in solido con Controparte_2
(Part. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, con sede in 59100 Prato (PO), viale Montegrappa n. 13 c/o Rag. CP_4
al pagamento delle differenze retributive dalla data di assunzione del 16/05/2016,
[...] per € 42.414,09, fino al 31/12/2022, e di quelle maturate e maturande fino al saldo a partire dall'1/01/2023, o per la diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, maggiorata di rivalutazione monetaria, interessi legali e accessori, come per legge. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai minimi contrattuali di altro CCNL idoneo per settore e migliorativo rispetto al CCNL
2 Cooperative Sociali, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutte le differenze retributive”. A sostegno di tali pretese, l'allora ricorrente deduceva: 1) di lavorare alle dipendenze della Controparte_1
(Part. IVA: , con sede in 50065 Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dal 16/05/2016, con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali, con qualifica di operaio, livello B1, del CCNL Cooperative Sociali (doc.ti nn. 2-3-8 fasc. di primo grado di parte appellante); 2) di essere addetto alla mansione di manutenzione cassonetti, che la
[...]
svolge come consorziata del Controparte_1 [...]
(Part. IVA: Controparte_2
, con sede in 59100 Prato (PO), viale Montegrappa n. 13 (doc. n. 4 fasc. di P.IVA_2 primo grado di parte appellante), presso Rag. in virtù di contratto di Controparte_4 appalto con TT S.r.l. (Gruppo ER) – Part. IVA: , con sede in P.IVA_3
40127 Bologna (BO), viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, avente ad oggetto la manutenzione e movimentazione contenitori stradali per rifiuti (cassonetti in lamiera a capannina da 1800 a 3500 litri, cassonetti piani in vetroresina/polietilene/lamiera da 640 a 1700 litri, campane in vetroresina/polietilene da 2000 a 3500 litri, bidoni da 5 a 360 litri, cestini e dispositivi meccanici/elettronici accessori) dislocati nei territori gestiti dal Gruppo ER (doc. n. 5 fasc. di primo grado di parte appellante);
3) di avere provveduto, dal 2016 al gennaio 2022, alla riparazione dei contenitori stradali per rifiuti (cassonetti, bidoni, campane) principalmente in Ravenna, nel piazzale di ER, e, poi, prevalentemente in Lugo, nel luogo di posizionamento oppure nel piazzale di ER di Lugo, via Tomba n. 25, previo trasporto del cassonetto nel detto piazzale, sempre con l'utilizzo di camion con gru, abilitati al trasporto rifiuti, ed inseriti nell'elenco prodotto quale doc. n. 18 fasc. di primo grado di parte appellante;
4) di essere inquadrato nel livello B1 del CCNL Cooperative Sociali (doc. n. 8), che riporta il seguente titolo “lavoro qualificato e servizi generici alla persona in ambito socio- assistenziale”, con una paga oraria (quale operaio, livello B1) di € 7,58, per 13 mensilità;
5) di essere il detto CCNL Cooperative Sociali nettamente sfavorevole per l'istante, che non lavora in ambito socio assistenziale, è normodotato e non appartiene alla categoria dei lavoratori svantaggiati (quali: invalidi fisici e/o psichici, tossicodipendenti e/o alcolisti, ex detenuti, ecc.) meglio definiti all'art. 4, comma 1 della Legge n. 381 dell'8/11/1991, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini …” attraverso (oltre che i servizi socio-sanitari ed educativi, indicati alla lettera a) “lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –
3 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, come leggesi testualmente alla lettera b);
6) di invocare i minimi salariali del CCNL FISE o del CCNL dei lavoratori metalmeccanici per il lavoro di manutenzione meccanica, sulla scorta del disposto di cui all'art. 105, comma 9, e dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16 e della normativa pattizia, quale il protocollo d'intesa in materia di appalti gruppo ER del 26/10/2016 - doc. n. 10 fasc. di primo grado di parte appellante - che prevede che i dipendenti delle imprese che svolgono i servizi che ER Spa ha in concessione, e/o ha appaltato, siano retribuiti con quei minimi salariali;
7) di richiedere le differenze retributive sulla scorta del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (doc. n. 15 fasc. di primo grado di parte appellante), a partire dal 16/05/2016, pari, al 31/12/2022, ad € 77.024,94 per differenza lordo previdenziale (totale differenza lordo fiscale € 69.483,38; totale ratei TFR € 12.742,64) doc. n. 17 fasc. di primo grado di parte appellante, o, in subordine, le differenze retributive sulla scorta del CCNL Metalmeccanica/Industria (doc.ti nn. 16 e 16° fasc. di primo grado di parte appellante), pari (per il medesimo periodo) ad € 42.414,09 per differenza lordo previdenziale (totale differenza lordo fiscale € 39.196,32; totale ratei TFR € 10.550,08) doc. n. 17a, su conteggi sindacali CG (doc.ti nn. 17-17a), oltre alle differenze maturate dall'1/01/2023 ad oggi. Fissata l'udienza di discussione del 23/05/2023 (successivamente rinviata d'ufficio al 19/10/2023), si costituivano in termini entrambe le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso, e rilevando di non avere avuto mai conoscenza del protocollo invocato dall'allora ricorrente, e comunque di avere correttamente inquadrato il lavoratore nel CCNL Cooperative Sociali, quale contratto leader nel settore (tanto da essere siglato, per i lavoratori, dalle tre sigle nazionali principali: , CISL e UIL), e oltre tutto più CP_5 favorevole rispetto al CCNL Multiservizi, di cui ER / OT aveva chiesto l'applicazione dal 2021. Il Giudice del Lavoro di Ravenna, dopo la prima udienza del 19/10/2023, con ordinanza 23/10/2023, “ritenuta la causa natura per la decisione” (e quindi implicitamente rigettando l'istanza di prove testimoniali formulate dal ricorrente sulle sue effettive mansioni, e di CTU per la quantificazione delle differenze retributive invocate), fissava per la discussione l'udienza del 24/09/2024, alla quale (nonostante la reiterazione delle dette istanze) il Giudice a quo, con la sentenza n. 341/2024 R.S., così decideva: “(…) 1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite”. Il Tribunale di Ravenna, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo, da un lato, ha escluso la diretta applicabilità alla fattispecie in esame dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro invocati dall'allora ricorrente- non essendovi “indicazioni in questo senso né nella disciplina dei bandi di gara e degli appalti, né nell'art. 36 Cost.” - e ha ritenuto corretto l'inquadramento contrattuale del lavoratore
4 in base al CCNL Cooperative Sociali;
dall'altro lato, ha ritenuto la retribuzione corrisposta al sig. conforme ai parametri di cui all'art. 36 Cost. Parte_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/10/2024, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate in via gradata nel giudizio a quo, all'uopo ritrascritte, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con lo spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di doglianza, rispettivamente rubricati: “I°) Erronea decisione sulle effettive mansioni del ricorrente”; “II°) Errata qualificazione del CCNL Cooperative Sociali come contratto leader. Errata mancata applicazione dei minimi salariali del CCNL FISE, e, in subordine, del CCNL Metalmeccanici”; “III°) Errata decisione di assenza di violazione dell'art. 36 Cost., nella corresponsione della retribuzione oraria di € 7,58 lordi (su 13 mensilità) in base al CCNL Cooperative Sociali”. Con gli spiegati motivi di appello, l'allora ricorrente ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lui già svolte nel giudizio a quo. Il ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, Controparte_2 ha ribadito la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva (rimasta assorbita nella decisione di prime cure) e, nel merito, ha sinteticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
e, per l'effetto, disporne l'immediata estromissione dal presente Giudizio,
[...] salvis iuribus e con vittoria di spese. Nel merito ed in via principale rigettare l'impugnazione proposta dal Sig. e, Parte_1 conseguentemente, confermare la Sentenza n. 341/2024 pronunciata dal Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro – Giudice Dott. Dario Bernardi in data 24.09.2024 In via istruttoria nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse, in parziale accoglimento delle istanze avversarie, di dare seguito alla richiesta di prova orale avanzata ex adverso, chiede a propria volta l'ammissione delle prove tutte già richieste in primo grado e non ammesse. (…)”. Anche si è ritualmente costituita in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Nel merito ed in via principale rigettare l'impugnazione proposta dal Sig. e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 341/2024 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro – Giudice Dott. Dario Bernardi in data 24.09.2024
- In via meramente subordinata
5 solo per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse, in parziale accoglimento delle istanze avversarie, di dare seguito alle richieste di prova avanzate ex adverso, così riaprendo l'istruttoria nel presente grado di giudizio, CHIEDE a propria volta l'ammissione delle prove tutte già richieste in primo grado e non ammesse”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure, avendo anche questa Corte ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva reiterata in questa sede dal non affrontata dal Giudice a quo in quanto ritenuta Controparte_2 assorbita dalle esplicitate ragioni della decisione impugnata. Sul punto, va osservato che nel caso di affidamento di un appalto di servizi a una società cooperativa aderente a un , il è obbligato in solido con l'impresa CP_2 CP_2 consorziata relativamente ai crediti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa spettanti ai lavoratori dipendenti da quest'ultima, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. Tale importante principio è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Milano sentenza 12 dicembre 2019, n. 2578), in riferimento a una fattispecie in cui un Consorzio di cooperative aveva stipulato un contratto di appalto di servizi (di magazzino) e aveva successivamente affidato l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto medesimo a una cooperativa aderente al . CP_2
Secondo il giudice di merito, l'affidamento, da parte del , dei servizi oggetto CP_2 dell'appalto a una cooperativa aderente al costituisce una forma di “sub- CP_2 derivazione del contratto d'appalto” rilevante ai sensi del citato art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 (cd. subcommittenza). In applicazione del regime di solidarietà di cui all'art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, il
(subcommittente) può quindi essere chiamato a rispondere in solido con CP_2
l'impresa consorziata (subappaltatrice) relativamente ai trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi spettanti ai soci lavoratori dipendenti della medesima impresa consorziata. Tale principio si inserisce nel solco della recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254) e di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 8 ottobre 2019, n. 25172 e Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6299) che – sulla base di un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 – tende ad ampliare l'ambito di operatività della responsabilità solidale oltre le ipotesi ivi espressamente previste al fine di evitare che, attraverso meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si determini un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale. Alla luce delle suesposte considerazioni, va ritenuta, dunque, la legittimazione passiva del
6 nella fattispecie in esame. Controparte_2
Ciò posto, quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che i motivi di appello formulati dal sig. non risultino meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate. Per quanto concerne, il primo motivo di impugnazione (a mezzo del quale l'appellante si duole della mancata ammissione da parte del Giudice a quo delle prove orali da lui richieste e censura la ricostruzione delle sue mansioni lavorative svolta dal Tribunale di Ravenna nella sentenza gravata) questa Corte condivide, innanzitutto, la decisione del Giudice di prime cure di non ammettere le prove orali richieste dall'allora ricorrente, in quanto vertenti essenzialmente sulle sue mansioni, che sono tuttavia pacifiche tra le parti e consistono nella manutenzione dei contenitori per rifiuti. A ben vedere, per stessa ammissione di parte appellante, l'attività di svuotamento dei bidoni è meramente accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di riparazione. A riprova dell'infondatezza del motivo di appello in esame, si osserva, peraltro, che la descrizione della mansioni lavorative del sig. è stata testualmente estrapolata Parte_1 dal Giudice a quo dal libello introduttivo del giudizio. Nella sentenza gravata, infatti, si ha modo di leggere: << (…) Il ricorrente svolge attività di manutenzione di contenitori per rifiuti (cassonetti, bidoni, campane, ecc.), nell'ambito di alcuni appalti susseguitisi tra TT SR (GRUPPO HERA) ed il
[...] il quale ha poi assegnato i lavori alla Controparte_2 Controparte_1 convenuta. Il ricorrente allega di avere svolto sino al 2022 attività di riparazione presso il piazzale di TT S.R.L. (e non nell'officina), svolgendo le seguenti attività: “- riparare e/o sostituire coperchi, ammortizzatori, pedaliere, tiranti, adesivi vari, ecc.; - riparare e/o ricomporre la struttura, con inserimento di pezze (con flessibile e/o avvitatore) e/o raddrizzamento del contenitore, onde renderne nuovamente possibile l'aggancio meccanico con i mezzi robotizzati”; dal gennaio 2022, invece, il lavoro del ricorrente verrebbe in prevalenza svolto direttamente in strada, sul posto, ove sono collocati i cassonetti. (…) >>. Stando così le cose, è evidente che il primo motivo di appello debba essere respinto. Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale il lavoratore appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la diretta applicabilità al caso di specie “del CCNL FISE, e, in subordine, del CCNL Metalmeccanici”, considerando, al contempo, il “CCNL Cooperative Sociali come contratto leader”. In realtà, anche in relazione a questi aspetti della vertenza, ad avviso di questa Corte, le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure appaiono “cogliere nel segno”. Il Tribunale di Ravenna, infatti, ha osservato al riguardo che: << (…) Il ricorrente, al quale la cooperativa sociale resistente applica il CCNL delle cooperative sociali, essendo
7 cooperativa di tipo “B”, richiede in primis applicarsi il CCNL per i dipendenti di Imprese addette ai Servizi Ambientali (CCNL Igiene Ambientale); in alternativa il CCNL metalmeccanici;
invoca anche la lesione dell'art. 36 Cost.. Non vi sono tuttavia indicazioni in questo senso né nella disciplina dei bandi di gara e degli appalti, né nell'art. 36 Cost. Deve muoversi dalle mansioni svolte dal ricorrente e dall'appalto che viene in rilievo nel caso di specie. Le prime non riguardano indubbiamente l'attività di raccolta dei rifiuti. Si tratta, invero, di attività di manutenzione, per le quali, volendo applicare p.e. il CCNL multiservizi (richiamato sia nel Protocollo d'Intesa dell'ottobre 2016 che nel capitolato d'appalto del 2020), ne deriverebbe addirittura una (lieve) riduzione salariale per il ricorrente. E l'art. 36 Cost. fa riferimento indubitabilmente alle mansioni svolte (adeguatezza). Il secondo (l'oggetto dell'appalto) riguarda l'attività di “manutenzione e movimentazione del parco contenitori stradali per rifiuti” e non, quindi, la raccolta e la gestione dei rifiuti (“spazzamento, raccolta, anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani”), che è – all'evidenza – tutt'altra attività, risultando pertanto perfettamente indimostrato l'apodittico assunto – sul quale, a ben vedere, poggia integralmente l'intero castello argomentativo sviluppato in ricorso – per il quale occorre “far rientrare la manutenzione dei contenitori dei rifiuti nella più ampia attività della raccolta dei rifiuti urbani” (si tratta, in realtà, di un moto argomentativo perfettamente opposto a quello che viene utilizzato – anche ex art. 36 Cost. – per applicare livelli contributivi più favorevoli in forza di una maggiore specificità delle prestazioni rese, così come considerate da un contratto maggiormente “aderente” alle attività espletate: per chi guida il camion dei rifiuti è più specifico il contratto di igiene ambientale di quello delle cooperative sociali: Trib. Ravenna n. 114/2022). È inoltre evidente che non può essere valorizzata una limitata e ancillare (ed eventuale) attività di svuotamento dei bidoni quale azione logicamente propedeutica alla loro riparazione, posto che si tratta di attività (la prima) nettamente e logicamente accessoria rispetto a quella prevalente e qualificante che è la riparazione. Il riferimento nel bando del 2017 (art. 33) all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla conseguente necessità di applicare, da parte dell'impresa aggiudicatrice, “il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, il cui campo di applicazione sia più strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto” non conduce certamente ad applicare il contratto invocato dal ricorrente perché, come detto, il ricorrente non operava nel settore della raccolta dei rifiuti ma esclusivamente in quello della manutenzione dei contenitori. Per la stessa ragione risulta del tutto inconferente il protocollo di intesa del 26.10.2016 (che richiedeva l'applicazione del “CCNL Servizi Ambientali (Utilitalia Ex
8 Federambiente) nelle attività di spazzamento, raccolta, anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani”; e l'applicazione del CCNL Metalmeccanici / dell'Edilizia nei lavori
“post primo intervento e nella manutenzione impianti” (e non risulta che il ricorrente manutenesse alcun impianto, né che le sue attività non fossero di “primo intervento”, essendo anzi lo stesso chiamato proprio ad intervenire in seguito a rilevazioni o segnalazioni di danneggiamenti dei cassonetti). D'altra parte nemmeno il bando della gara del 2020 fa riferimento al CCNL servizi ambientali (che, lo si ripete, non è l'attività oggetto dell'appalto), bensì al CCNL metalmeccanici o al CCNL multiservizi. Vi era libertà di scelta, dunque, da questo punto di vista, in capo al datore di lavoro e, come detto, il CCNL cooperative sociali, è maggiormente remunerativo rispetto al CCNL multiservizi. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, inutilmente prolisso, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni compiute dal Giudice a quo, sopra riportate, essendosi sostanzialmente limitato a reiterare le proprie prospettazioni, già disattese in maniera convincente nella sentenza gravata. In particolare, è infondata la censura relativa alla qualificazione del CCNL Cooperative Sociali come contratto leader. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza intervenuta in materia, il CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gode di una presunzione di conformità ai principi costituzionali che può essere superata solo dimostrando specificamente, in relazione al caso di specie, l'inadeguatezza della retribuzione, prova mancata nel caso di specie (aspetto oggetto di approfondimento nelle pagine seguenti). Sul punto, peraltro, Cons. Stato n. 4600/2023 ha avuto modo di osservare che: "La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore: non solo ciò è naturaliter coerente con la natura giuridica dell'impresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte, con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica cooperativa e contrattazione collettiva applicabile, ma un obbligo di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe l'effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali”. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del secondo motivo di appello. Neppure appare fondato il terzo motivo di gravame, a mezzo del quale l'odierno appellante ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo in merito all'adeguatezza della sua
9 retribuzione rispetto ai parametri dettati dall'art. 36 Cost. In realtà, ad avviso di questa Corte, appare corretta la valutazione del Tribunale di Ravenna circa la conformità della retribuzione corrisposta al lavoratore, odierno appellante, ai parametri di cui all'art. 36 Cost. Ed invero, la retribuzione oraria di € 7,58 lordi su 13 mensilità, è ampiamente superiore alla soglia di povertà ISTAT ed è in linea con il parametro del 60% del salario lordo mediano indicato dalla Direttiva UE 2022/2041, richiamato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, oltre che dal Giudice di primo grado nella pronunciata appellata. Del resto, non risulta che nel corso del procedimento di primo grado l'allora ricorrente abbia argomentato e documentato in merito alla insufficienza della retribuzione da lui in concreto percepita, in rapporto alle di lui esigenze di vita (in merito alle quale niente è stato dedotto o allegato); motivo per cui la valutazione del Tribunale di Ravenna in merito all'operare, nel caso di specie, della presunzione di conformità a Costituzione del salario stabilito da un CCNL, come quello in questione, sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, non può che superare le censure mosse dall'appellante, che non colgono nel segno. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, la sentenza gravata risulta meritevole di conferma anche nella parte in cui è stato osservato che: << (…) Va peraltro rilevato che la stessa difesa ricorrente allega una retribuzione oraria di 7,58 euro lordi (13 mensilità) in base al CCNL cooperative sociali, che di per sé – in relazione all'attività svolta – non appare in contrasto con la Costituzione. Applicando i criteri di cui alle sei sentenze dell'ottobre del 2023 ex art. 36 Cost (Cass. n. 27711/2023 ed altre conformi) non risulta la lesione della norma costituzionale (con un lordo mensile per lavoro ordinario di circa 1.200,00 euro già dal 2016, siamo abbondantemente al di sopra dei livelli di soglia di povertà – per due persone, all'epoca, di 1.061 euro mensili – e di reddito di cittadinanza;
addirittura, applicando il criterio – destinato agli Stati e che qui non può che rilevate in via mediata ed indiretta quale riferimento equitativo – di cui al considerando n. 28 della Direttiva 2022/2041 [ed in base al quale “…La valutazione potrebbe basarsi su valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale, quali il rapporto tra il salario minimo lordo e il 60 % del salario lordo mediano…”] parametro richiamato anche dalle Cassazioni dell'ottobre del 2016, ne risulta una paga oraria di € 7,68, essenzialmente in linea con la paga del ricorrente). Non si dimentichi, peraltro, che il CCNL multiservizi (rispetto al quale il CCNL coop sociali è sul punto migliorativo) è – anche qui in prospettiva rovesciata rispetto a quanto proposto nel caso di specie – spesso preso a riferimento (per ambito applicativo, rappresentatività e livello retributivo) dalla giurisprudenza, proprio in controversie ex art. 36 Cost. (v. p.e. il caso deciso da Cass., ord. 17698/2022; ma anche alle tre sentenze
10 dell'ottobre 2023 – quelle che non cassano con rinvio – con le quali la S.C. ha fornito un importante statuto applicativo dell'art. 36 Cost.). Va dato inoltre atto che lo stesso inquadramento al 5° livello dei metalmeccanici (“i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni…Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte. Riparatore”), utilizzato dalla difesa ricorrente al fine di individuare la propria retribuzione “proporzionata” e rivendicata, non appare certamente scontato, posto che anche il 4° livello del CCNL si attaglierebbe perfettamente al ricorrente (“– i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, – i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni,…Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte. Riparatore”), che come detto si occupa di “- riparare e/o sostituire coperchi, ammortizzatori, pedaliere, tiranti, adesivi vari, ecc.; - riparare e/o ricomporre la struttura, con inserimento di pezze (con flessibile e/o avvitatore) e/o raddrizzamento del contenitore, onde renderne nuovamente possibile l'aggancio meccanico con i mezzi robotizzati”. Nel caso di specie, risulta quindi pienamente operante la presunzione di conformità a Costituzione (cfr. anche Cass. n. 27711/2023) del salario stabilito da un CCNL, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, qual è quello
11 delle cooperative sociali. Non sindacabile risulta, pertanto, in relazione all'oggetto degli appalti e all'attività svolta dal ricorrente, l'applicazione dei livelli retributivi del CCNL in questione, che è un contratto leader. Il CCNL de quo, infatti, si applica anche al profilo di “Operaia/o qualificata/o anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato”, profilo nel quale rientra (quale
“manutentore”) evidentemente anche il ricorrente. Ne risulta, pertanto, la non applicabilità dei principi stabiliti da questo Tribunale con la sentenza n. 114/2022 con la quale, ad un autista di camion dei rifiuti, è stato applicato il livello salariale del contratto per dipendenti d'imprese addette ai Servizi Ambientali, in base al quale, le stesse mansioni erano retribuite con circa il 30 % in più. (…) >>. Anche sul punto, le considerazioni espresse dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza appaiono esaustive e convincenti e, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le ragioni già individuate dal Giudice di prime cure (id est “novità delle questioni e l'esistenza di diversi orientamenti in giurisprudenza”), ad avviso di questa Corte, giustificano l'integrale compensazione anche delle spese di questo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. sig. con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un
12 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 682/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 341/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 24/09/2024, a definizione della causa n. 104/2023 R.G., notificata il 24/09/2024; avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Flavia Parte_1 C.F._1
AR e MO SC ed elettivamente domiciliato presso la pec dello Studio dell'Avv. Flavia AR;
Email_1 appellante;
contro
(Part. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Chiara Clementi e Claudia Rigucci, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Pontassieve (FI) alla Via della Repubblica n. 106; appellata;
Controparte_2
(P.IVA , con sede in Prato (PO), viale
[...] P.IVA_2
Montegrappa n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, Arch. CP_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Cecchini ed elettivamente domiciliato
[...] presso il suo Studio in Montemurlo (PO), alla Via Strozzi n. 64; appellato;
udita la relazione della causa;
1 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 depositato avanti al Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, il sig. conveniva in giudizio la e il Parte_1 Controparte_1
chiedendo: “piaccia al Tribunale del Lavoro di Ravenna Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedere riconosciuti al Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con Controparte_1
(Part. IVA: , per tutto il periodo di lavoro nei cantieri di committenza ER P.IVA_1
Spa e OT Srl, a partire dalla data di assunzione del 16/05/2016, i minimi contrattuali del CCNL per i dipendenti di Imprese addette ai Servizi Ambientali (CCNL Igiene Ambientale), livello 4B fino al maggio 2021, e livello 4A dal giugno 2021 all'effettivo pagamento, e conseguentemente condannare la Controparte_1
(Part. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in 50065 Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23, nonché il
[...]
(Part. IVA: Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in 59100 P.IVA_2
Prato (PO), viale Montegrappa n. 13 c/o Rag. in solido tra loro, al Controparte_4 pagamento delle differenze retributive fra il livello del CCNL delle Cooperative Sociali indicato in busta paga e quello del livello 4B e poi 4A indicato nel CCNL Igiene Ambientale, pari alla somma di € 77.024,94 al 31/12/2022, oltre alle ulteriori differenze maturate dall'1/01/2023 fino al saldo, o quella diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come per legge. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai minimi contrattuali del CCNL Metalmeccanica Industria, livello 5°, fino a maggio 2021 e poi livello C.3 da giugno 2021, con condanna della società
[...]
(Part. IVA: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in 50065 Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23, in solido con Controparte_2
(Part. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, con sede in 59100 Prato (PO), viale Montegrappa n. 13 c/o Rag. CP_4
al pagamento delle differenze retributive dalla data di assunzione del 16/05/2016,
[...] per € 42.414,09, fino al 31/12/2022, e di quelle maturate e maturande fino al saldo a partire dall'1/01/2023, o per la diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, maggiorata di rivalutazione monetaria, interessi legali e accessori, come per legge. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai minimi contrattuali di altro CCNL idoneo per settore e migliorativo rispetto al CCNL
2 Cooperative Sociali, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutte le differenze retributive”. A sostegno di tali pretese, l'allora ricorrente deduceva: 1) di lavorare alle dipendenze della Controparte_1
(Part. IVA: , con sede in 50065 Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dal 16/05/2016, con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali, con qualifica di operaio, livello B1, del CCNL Cooperative Sociali (doc.ti nn. 2-3-8 fasc. di primo grado di parte appellante); 2) di essere addetto alla mansione di manutenzione cassonetti, che la
[...]
svolge come consorziata del Controparte_1 [...]
(Part. IVA: Controparte_2
, con sede in 59100 Prato (PO), viale Montegrappa n. 13 (doc. n. 4 fasc. di P.IVA_2 primo grado di parte appellante), presso Rag. in virtù di contratto di Controparte_4 appalto con TT S.r.l. (Gruppo ER) – Part. IVA: , con sede in P.IVA_3
40127 Bologna (BO), viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, avente ad oggetto la manutenzione e movimentazione contenitori stradali per rifiuti (cassonetti in lamiera a capannina da 1800 a 3500 litri, cassonetti piani in vetroresina/polietilene/lamiera da 640 a 1700 litri, campane in vetroresina/polietilene da 2000 a 3500 litri, bidoni da 5 a 360 litri, cestini e dispositivi meccanici/elettronici accessori) dislocati nei territori gestiti dal Gruppo ER (doc. n. 5 fasc. di primo grado di parte appellante);
3) di avere provveduto, dal 2016 al gennaio 2022, alla riparazione dei contenitori stradali per rifiuti (cassonetti, bidoni, campane) principalmente in Ravenna, nel piazzale di ER, e, poi, prevalentemente in Lugo, nel luogo di posizionamento oppure nel piazzale di ER di Lugo, via Tomba n. 25, previo trasporto del cassonetto nel detto piazzale, sempre con l'utilizzo di camion con gru, abilitati al trasporto rifiuti, ed inseriti nell'elenco prodotto quale doc. n. 18 fasc. di primo grado di parte appellante;
4) di essere inquadrato nel livello B1 del CCNL Cooperative Sociali (doc. n. 8), che riporta il seguente titolo “lavoro qualificato e servizi generici alla persona in ambito socio- assistenziale”, con una paga oraria (quale operaio, livello B1) di € 7,58, per 13 mensilità;
5) di essere il detto CCNL Cooperative Sociali nettamente sfavorevole per l'istante, che non lavora in ambito socio assistenziale, è normodotato e non appartiene alla categoria dei lavoratori svantaggiati (quali: invalidi fisici e/o psichici, tossicodipendenti e/o alcolisti, ex detenuti, ecc.) meglio definiti all'art. 4, comma 1 della Legge n. 381 dell'8/11/1991, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini …” attraverso (oltre che i servizi socio-sanitari ed educativi, indicati alla lettera a) “lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –
3 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, come leggesi testualmente alla lettera b);
6) di invocare i minimi salariali del CCNL FISE o del CCNL dei lavoratori metalmeccanici per il lavoro di manutenzione meccanica, sulla scorta del disposto di cui all'art. 105, comma 9, e dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16 e della normativa pattizia, quale il protocollo d'intesa in materia di appalti gruppo ER del 26/10/2016 - doc. n. 10 fasc. di primo grado di parte appellante - che prevede che i dipendenti delle imprese che svolgono i servizi che ER Spa ha in concessione, e/o ha appaltato, siano retribuiti con quei minimi salariali;
7) di richiedere le differenze retributive sulla scorta del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (doc. n. 15 fasc. di primo grado di parte appellante), a partire dal 16/05/2016, pari, al 31/12/2022, ad € 77.024,94 per differenza lordo previdenziale (totale differenza lordo fiscale € 69.483,38; totale ratei TFR € 12.742,64) doc. n. 17 fasc. di primo grado di parte appellante, o, in subordine, le differenze retributive sulla scorta del CCNL Metalmeccanica/Industria (doc.ti nn. 16 e 16° fasc. di primo grado di parte appellante), pari (per il medesimo periodo) ad € 42.414,09 per differenza lordo previdenziale (totale differenza lordo fiscale € 39.196,32; totale ratei TFR € 10.550,08) doc. n. 17a, su conteggi sindacali CG (doc.ti nn. 17-17a), oltre alle differenze maturate dall'1/01/2023 ad oggi. Fissata l'udienza di discussione del 23/05/2023 (successivamente rinviata d'ufficio al 19/10/2023), si costituivano in termini entrambe le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso, e rilevando di non avere avuto mai conoscenza del protocollo invocato dall'allora ricorrente, e comunque di avere correttamente inquadrato il lavoratore nel CCNL Cooperative Sociali, quale contratto leader nel settore (tanto da essere siglato, per i lavoratori, dalle tre sigle nazionali principali: , CISL e UIL), e oltre tutto più CP_5 favorevole rispetto al CCNL Multiservizi, di cui ER / OT aveva chiesto l'applicazione dal 2021. Il Giudice del Lavoro di Ravenna, dopo la prima udienza del 19/10/2023, con ordinanza 23/10/2023, “ritenuta la causa natura per la decisione” (e quindi implicitamente rigettando l'istanza di prove testimoniali formulate dal ricorrente sulle sue effettive mansioni, e di CTU per la quantificazione delle differenze retributive invocate), fissava per la discussione l'udienza del 24/09/2024, alla quale (nonostante la reiterazione delle dette istanze) il Giudice a quo, con la sentenza n. 341/2024 R.S., così decideva: “(…) 1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite”. Il Tribunale di Ravenna, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo, da un lato, ha escluso la diretta applicabilità alla fattispecie in esame dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro invocati dall'allora ricorrente- non essendovi “indicazioni in questo senso né nella disciplina dei bandi di gara e degli appalti, né nell'art. 36 Cost.” - e ha ritenuto corretto l'inquadramento contrattuale del lavoratore
4 in base al CCNL Cooperative Sociali;
dall'altro lato, ha ritenuto la retribuzione corrisposta al sig. conforme ai parametri di cui all'art. 36 Cost. Parte_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/10/2024, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate in via gradata nel giudizio a quo, all'uopo ritrascritte, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con lo spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di doglianza, rispettivamente rubricati: “I°) Erronea decisione sulle effettive mansioni del ricorrente”; “II°) Errata qualificazione del CCNL Cooperative Sociali come contratto leader. Errata mancata applicazione dei minimi salariali del CCNL FISE, e, in subordine, del CCNL Metalmeccanici”; “III°) Errata decisione di assenza di violazione dell'art. 36 Cost., nella corresponsione della retribuzione oraria di € 7,58 lordi (su 13 mensilità) in base al CCNL Cooperative Sociali”. Con gli spiegati motivi di appello, l'allora ricorrente ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lui già svolte nel giudizio a quo. Il ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, Controparte_2 ha ribadito la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva (rimasta assorbita nella decisione di prime cure) e, nel merito, ha sinteticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
e, per l'effetto, disporne l'immediata estromissione dal presente Giudizio,
[...] salvis iuribus e con vittoria di spese. Nel merito ed in via principale rigettare l'impugnazione proposta dal Sig. e, Parte_1 conseguentemente, confermare la Sentenza n. 341/2024 pronunciata dal Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro – Giudice Dott. Dario Bernardi in data 24.09.2024 In via istruttoria nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse, in parziale accoglimento delle istanze avversarie, di dare seguito alla richiesta di prova orale avanzata ex adverso, chiede a propria volta l'ammissione delle prove tutte già richieste in primo grado e non ammesse. (…)”. Anche si è ritualmente costituita in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Nel merito ed in via principale rigettare l'impugnazione proposta dal Sig. e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 341/2024 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro – Giudice Dott. Dario Bernardi in data 24.09.2024
- In via meramente subordinata
5 solo per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse, in parziale accoglimento delle istanze avversarie, di dare seguito alle richieste di prova avanzate ex adverso, così riaprendo l'istruttoria nel presente grado di giudizio, CHIEDE a propria volta l'ammissione delle prove tutte già richieste in primo grado e non ammesse”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure, avendo anche questa Corte ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva reiterata in questa sede dal non affrontata dal Giudice a quo in quanto ritenuta Controparte_2 assorbita dalle esplicitate ragioni della decisione impugnata. Sul punto, va osservato che nel caso di affidamento di un appalto di servizi a una società cooperativa aderente a un , il è obbligato in solido con l'impresa CP_2 CP_2 consorziata relativamente ai crediti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa spettanti ai lavoratori dipendenti da quest'ultima, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. Tale importante principio è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Milano sentenza 12 dicembre 2019, n. 2578), in riferimento a una fattispecie in cui un Consorzio di cooperative aveva stipulato un contratto di appalto di servizi (di magazzino) e aveva successivamente affidato l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto medesimo a una cooperativa aderente al . CP_2
Secondo il giudice di merito, l'affidamento, da parte del , dei servizi oggetto CP_2 dell'appalto a una cooperativa aderente al costituisce una forma di “sub- CP_2 derivazione del contratto d'appalto” rilevante ai sensi del citato art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 (cd. subcommittenza). In applicazione del regime di solidarietà di cui all'art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, il
(subcommittente) può quindi essere chiamato a rispondere in solido con CP_2
l'impresa consorziata (subappaltatrice) relativamente ai trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi spettanti ai soci lavoratori dipendenti della medesima impresa consorziata. Tale principio si inserisce nel solco della recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254) e di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 8 ottobre 2019, n. 25172 e Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6299) che – sulla base di un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 – tende ad ampliare l'ambito di operatività della responsabilità solidale oltre le ipotesi ivi espressamente previste al fine di evitare che, attraverso meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si determini un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale. Alla luce delle suesposte considerazioni, va ritenuta, dunque, la legittimazione passiva del
6 nella fattispecie in esame. Controparte_2
Ciò posto, quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che i motivi di appello formulati dal sig. non risultino meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate. Per quanto concerne, il primo motivo di impugnazione (a mezzo del quale l'appellante si duole della mancata ammissione da parte del Giudice a quo delle prove orali da lui richieste e censura la ricostruzione delle sue mansioni lavorative svolta dal Tribunale di Ravenna nella sentenza gravata) questa Corte condivide, innanzitutto, la decisione del Giudice di prime cure di non ammettere le prove orali richieste dall'allora ricorrente, in quanto vertenti essenzialmente sulle sue mansioni, che sono tuttavia pacifiche tra le parti e consistono nella manutenzione dei contenitori per rifiuti. A ben vedere, per stessa ammissione di parte appellante, l'attività di svuotamento dei bidoni è meramente accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di riparazione. A riprova dell'infondatezza del motivo di appello in esame, si osserva, peraltro, che la descrizione della mansioni lavorative del sig. è stata testualmente estrapolata Parte_1 dal Giudice a quo dal libello introduttivo del giudizio. Nella sentenza gravata, infatti, si ha modo di leggere: << (…) Il ricorrente svolge attività di manutenzione di contenitori per rifiuti (cassonetti, bidoni, campane, ecc.), nell'ambito di alcuni appalti susseguitisi tra TT SR (GRUPPO HERA) ed il
[...] il quale ha poi assegnato i lavori alla Controparte_2 Controparte_1 convenuta. Il ricorrente allega di avere svolto sino al 2022 attività di riparazione presso il piazzale di TT S.R.L. (e non nell'officina), svolgendo le seguenti attività: “- riparare e/o sostituire coperchi, ammortizzatori, pedaliere, tiranti, adesivi vari, ecc.; - riparare e/o ricomporre la struttura, con inserimento di pezze (con flessibile e/o avvitatore) e/o raddrizzamento del contenitore, onde renderne nuovamente possibile l'aggancio meccanico con i mezzi robotizzati”; dal gennaio 2022, invece, il lavoro del ricorrente verrebbe in prevalenza svolto direttamente in strada, sul posto, ove sono collocati i cassonetti. (…) >>. Stando così le cose, è evidente che il primo motivo di appello debba essere respinto. Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale il lavoratore appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la diretta applicabilità al caso di specie “del CCNL FISE, e, in subordine, del CCNL Metalmeccanici”, considerando, al contempo, il “CCNL Cooperative Sociali come contratto leader”. In realtà, anche in relazione a questi aspetti della vertenza, ad avviso di questa Corte, le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure appaiono “cogliere nel segno”. Il Tribunale di Ravenna, infatti, ha osservato al riguardo che: << (…) Il ricorrente, al quale la cooperativa sociale resistente applica il CCNL delle cooperative sociali, essendo
7 cooperativa di tipo “B”, richiede in primis applicarsi il CCNL per i dipendenti di Imprese addette ai Servizi Ambientali (CCNL Igiene Ambientale); in alternativa il CCNL metalmeccanici;
invoca anche la lesione dell'art. 36 Cost.. Non vi sono tuttavia indicazioni in questo senso né nella disciplina dei bandi di gara e degli appalti, né nell'art. 36 Cost. Deve muoversi dalle mansioni svolte dal ricorrente e dall'appalto che viene in rilievo nel caso di specie. Le prime non riguardano indubbiamente l'attività di raccolta dei rifiuti. Si tratta, invero, di attività di manutenzione, per le quali, volendo applicare p.e. il CCNL multiservizi (richiamato sia nel Protocollo d'Intesa dell'ottobre 2016 che nel capitolato d'appalto del 2020), ne deriverebbe addirittura una (lieve) riduzione salariale per il ricorrente. E l'art. 36 Cost. fa riferimento indubitabilmente alle mansioni svolte (adeguatezza). Il secondo (l'oggetto dell'appalto) riguarda l'attività di “manutenzione e movimentazione del parco contenitori stradali per rifiuti” e non, quindi, la raccolta e la gestione dei rifiuti (“spazzamento, raccolta, anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani”), che è – all'evidenza – tutt'altra attività, risultando pertanto perfettamente indimostrato l'apodittico assunto – sul quale, a ben vedere, poggia integralmente l'intero castello argomentativo sviluppato in ricorso – per il quale occorre “far rientrare la manutenzione dei contenitori dei rifiuti nella più ampia attività della raccolta dei rifiuti urbani” (si tratta, in realtà, di un moto argomentativo perfettamente opposto a quello che viene utilizzato – anche ex art. 36 Cost. – per applicare livelli contributivi più favorevoli in forza di una maggiore specificità delle prestazioni rese, così come considerate da un contratto maggiormente “aderente” alle attività espletate: per chi guida il camion dei rifiuti è più specifico il contratto di igiene ambientale di quello delle cooperative sociali: Trib. Ravenna n. 114/2022). È inoltre evidente che non può essere valorizzata una limitata e ancillare (ed eventuale) attività di svuotamento dei bidoni quale azione logicamente propedeutica alla loro riparazione, posto che si tratta di attività (la prima) nettamente e logicamente accessoria rispetto a quella prevalente e qualificante che è la riparazione. Il riferimento nel bando del 2017 (art. 33) all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla conseguente necessità di applicare, da parte dell'impresa aggiudicatrice, “il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, il cui campo di applicazione sia più strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto” non conduce certamente ad applicare il contratto invocato dal ricorrente perché, come detto, il ricorrente non operava nel settore della raccolta dei rifiuti ma esclusivamente in quello della manutenzione dei contenitori. Per la stessa ragione risulta del tutto inconferente il protocollo di intesa del 26.10.2016 (che richiedeva l'applicazione del “CCNL Servizi Ambientali (Utilitalia Ex
8 Federambiente) nelle attività di spazzamento, raccolta, anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani”; e l'applicazione del CCNL Metalmeccanici / dell'Edilizia nei lavori
“post primo intervento e nella manutenzione impianti” (e non risulta che il ricorrente manutenesse alcun impianto, né che le sue attività non fossero di “primo intervento”, essendo anzi lo stesso chiamato proprio ad intervenire in seguito a rilevazioni o segnalazioni di danneggiamenti dei cassonetti). D'altra parte nemmeno il bando della gara del 2020 fa riferimento al CCNL servizi ambientali (che, lo si ripete, non è l'attività oggetto dell'appalto), bensì al CCNL metalmeccanici o al CCNL multiservizi. Vi era libertà di scelta, dunque, da questo punto di vista, in capo al datore di lavoro e, come detto, il CCNL cooperative sociali, è maggiormente remunerativo rispetto al CCNL multiservizi. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, inutilmente prolisso, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni compiute dal Giudice a quo, sopra riportate, essendosi sostanzialmente limitato a reiterare le proprie prospettazioni, già disattese in maniera convincente nella sentenza gravata. In particolare, è infondata la censura relativa alla qualificazione del CCNL Cooperative Sociali come contratto leader. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza intervenuta in materia, il CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gode di una presunzione di conformità ai principi costituzionali che può essere superata solo dimostrando specificamente, in relazione al caso di specie, l'inadeguatezza della retribuzione, prova mancata nel caso di specie (aspetto oggetto di approfondimento nelle pagine seguenti). Sul punto, peraltro, Cons. Stato n. 4600/2023 ha avuto modo di osservare che: "La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore: non solo ciò è naturaliter coerente con la natura giuridica dell'impresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte, con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica cooperativa e contrattazione collettiva applicabile, ma un obbligo di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe l'effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali”. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del secondo motivo di appello. Neppure appare fondato il terzo motivo di gravame, a mezzo del quale l'odierno appellante ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo in merito all'adeguatezza della sua
9 retribuzione rispetto ai parametri dettati dall'art. 36 Cost. In realtà, ad avviso di questa Corte, appare corretta la valutazione del Tribunale di Ravenna circa la conformità della retribuzione corrisposta al lavoratore, odierno appellante, ai parametri di cui all'art. 36 Cost. Ed invero, la retribuzione oraria di € 7,58 lordi su 13 mensilità, è ampiamente superiore alla soglia di povertà ISTAT ed è in linea con il parametro del 60% del salario lordo mediano indicato dalla Direttiva UE 2022/2041, richiamato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, oltre che dal Giudice di primo grado nella pronunciata appellata. Del resto, non risulta che nel corso del procedimento di primo grado l'allora ricorrente abbia argomentato e documentato in merito alla insufficienza della retribuzione da lui in concreto percepita, in rapporto alle di lui esigenze di vita (in merito alle quale niente è stato dedotto o allegato); motivo per cui la valutazione del Tribunale di Ravenna in merito all'operare, nel caso di specie, della presunzione di conformità a Costituzione del salario stabilito da un CCNL, come quello in questione, sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, non può che superare le censure mosse dall'appellante, che non colgono nel segno. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, la sentenza gravata risulta meritevole di conferma anche nella parte in cui è stato osservato che: << (…) Va peraltro rilevato che la stessa difesa ricorrente allega una retribuzione oraria di 7,58 euro lordi (13 mensilità) in base al CCNL cooperative sociali, che di per sé – in relazione all'attività svolta – non appare in contrasto con la Costituzione. Applicando i criteri di cui alle sei sentenze dell'ottobre del 2023 ex art. 36 Cost (Cass. n. 27711/2023 ed altre conformi) non risulta la lesione della norma costituzionale (con un lordo mensile per lavoro ordinario di circa 1.200,00 euro già dal 2016, siamo abbondantemente al di sopra dei livelli di soglia di povertà – per due persone, all'epoca, di 1.061 euro mensili – e di reddito di cittadinanza;
addirittura, applicando il criterio – destinato agli Stati e che qui non può che rilevate in via mediata ed indiretta quale riferimento equitativo – di cui al considerando n. 28 della Direttiva 2022/2041 [ed in base al quale “…La valutazione potrebbe basarsi su valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale, quali il rapporto tra il salario minimo lordo e il 60 % del salario lordo mediano…”] parametro richiamato anche dalle Cassazioni dell'ottobre del 2016, ne risulta una paga oraria di € 7,68, essenzialmente in linea con la paga del ricorrente). Non si dimentichi, peraltro, che il CCNL multiservizi (rispetto al quale il CCNL coop sociali è sul punto migliorativo) è – anche qui in prospettiva rovesciata rispetto a quanto proposto nel caso di specie – spesso preso a riferimento (per ambito applicativo, rappresentatività e livello retributivo) dalla giurisprudenza, proprio in controversie ex art. 36 Cost. (v. p.e. il caso deciso da Cass., ord. 17698/2022; ma anche alle tre sentenze
10 dell'ottobre 2023 – quelle che non cassano con rinvio – con le quali la S.C. ha fornito un importante statuto applicativo dell'art. 36 Cost.). Va dato inoltre atto che lo stesso inquadramento al 5° livello dei metalmeccanici (“i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni…Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte. Riparatore”), utilizzato dalla difesa ricorrente al fine di individuare la propria retribuzione “proporzionata” e rivendicata, non appare certamente scontato, posto che anche il 4° livello del CCNL si attaglierebbe perfettamente al ricorrente (“– i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, – i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni,…Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte. Riparatore”), che come detto si occupa di “- riparare e/o sostituire coperchi, ammortizzatori, pedaliere, tiranti, adesivi vari, ecc.; - riparare e/o ricomporre la struttura, con inserimento di pezze (con flessibile e/o avvitatore) e/o raddrizzamento del contenitore, onde renderne nuovamente possibile l'aggancio meccanico con i mezzi robotizzati”. Nel caso di specie, risulta quindi pienamente operante la presunzione di conformità a Costituzione (cfr. anche Cass. n. 27711/2023) del salario stabilito da un CCNL, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, qual è quello
11 delle cooperative sociali. Non sindacabile risulta, pertanto, in relazione all'oggetto degli appalti e all'attività svolta dal ricorrente, l'applicazione dei livelli retributivi del CCNL in questione, che è un contratto leader. Il CCNL de quo, infatti, si applica anche al profilo di “Operaia/o qualificata/o anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato”, profilo nel quale rientra (quale
“manutentore”) evidentemente anche il ricorrente. Ne risulta, pertanto, la non applicabilità dei principi stabiliti da questo Tribunale con la sentenza n. 114/2022 con la quale, ad un autista di camion dei rifiuti, è stato applicato il livello salariale del contratto per dipendenti d'imprese addette ai Servizi Ambientali, in base al quale, le stesse mansioni erano retribuite con circa il 30 % in più. (…) >>. Anche sul punto, le considerazioni espresse dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza appaiono esaustive e convincenti e, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le ragioni già individuate dal Giudice di prime cure (id est “novità delle questioni e l'esistenza di diversi orientamenti in giurisprudenza”), ad avviso di questa Corte, giustificano l'integrale compensazione anche delle spese di questo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. sig. con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un
12 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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