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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 377/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 377/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 616/2025, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
3143/2024 R.G., datata 13/2/2025, pubblicata in data 19/2/2025, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Nocera per procura Parte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno al Corso V. Emanuele n. 94;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. MA Alfano, per procura CP_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore;
APPELLATO
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/3/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 616/2025, emessa dal Tribunale di
Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc.
n. 3143/2024 R.G., datata 13/2/2025, pubblicata in data 19/2/2025, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, in particolare, CP_1 Parte_1 quanto segue: «… CHIEDE Alla S.V.I. di voler, previa fissazione dell'udienza di rito, in riforma dell'impugnata sentenza 616/25 Tribunale di
Nocera Inf., per le motivazioni tutte esposte accogliere le seguenti conclusioni: 1)revocare la contumacia di 2)revocare la Parte_1 decisione della pronuncia degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
3)disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a Fisciano alla via
Pendino,25 alla ricorrente appellante moglie con rinuncia al Parte_1 diritto di proprietà da parte di su tutto il patrimonio in cui risulta CP_1 comproprietario 4)disporre un assegno di mantenimento per la moglie di euro
€ 1200 oltre aumento istat annuale per il figlio di euro 600 oltre istat e Per_1
600 € oltre istat per la figlia fino a completa e comprovata Per_2 autosufficienza economica consolidata nel tempo, in considerazione dei redditi del marito e padre: 5)condannare il resistente alle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione antistario avvocato. In via istruttoria chiede» acquisirsi «informazioni sui redditi del resistente, l'acquisizione degli estratti bancari e sui redditi di e e MA e ». Per_1 Parte_2 Per_3
La parte appellata si è costituita in appello e, nell'atto di CP_1 costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «Piaccia alla Corte di Appello adita rigettare integralmente il proposto gravame, perché inammissibile ed infondato, dunque confermare integralmente la sentenza oggetto di appello, con esemplare condanna della temeraria appellante al pagamento di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto antistatario».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come
2 da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P. Q. M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede: a)
Dichiara la contumacia di b) Pronuncia la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto da e in CP_1 Parte_1
LO (SA) in data 15.12.1985 (Atto n. 2, Parte II Serie B del registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Fisciano, anno 1986); c) Revoca
l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di d) Parte_1
Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato
Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238
e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata Parte_1 in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la appellante per problemi tecnici della sua PEC non è riuscita a essere informata in tempo della notifica dell'udienza, e chiede la
(declaratoria di) nullità della sentenza, la revoca della contumacia e la rimessione in istruttoria della causa anche nel merito, per cui si chiede la remissione in termini;
nel merito la decisione presa dal giudice di prime cure
è assolutamente nulla perché priva di qualsivoglia istruttoria o motivazione su prove valide;
per quanto riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio la presunzione che non vi sia stato alcun interesse alla comunione matrimoniale non è stato provato, essendo una mera presunzione che non pregiudica eventuali riconciliazioni dopo la separazione, per cui la sentenza è priva di motivazione;
per quanto riguarda il mancato mantenimento dei figli e della moglie, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, se ne
3 chiede la riforma;
i certificati di residenza agli atti dei figli della coppia sono privi di valenza probatoria piena, ma solo meramente indiziari;
non si può desumere dal semplice spostamento della residenza (e senza alcun altro elemento di prova) l'autosufficienza economica dei figli;
non risulta provata l'autosufficienza economica dei figli MA, e;
la figlia Per_2 Per_3 Per_1
seppur ufficialmente residente in [...] di Fisciano, Parte_2 al momento vive a casa della madre in via Pendino 25 di Fisciano in quanto è disoccupata da quasi due anni e non ha un'indipendenza economica, per cui l'assegno paterno non può esser revocato in quanto è l'unico sostegno per garantire a lei un tetto e le spese di prima necessità e si chiede che venga integrato il contraddittorio nei confronti della stessa;
lo stesso CP_2 presente nello stato di famiglia della madre, dichiarato residente a[...] di Fisciano, risulta di fatto presso l'abitazione di via della Libertà,11 presso il padre;
inoltre, nonostante , per sua scelta, abita col padre da più di 15 anni, in tutti Per_1 questi anni quotidianamente con ogni tempo, in ogni stagione la , Pt_1 nonostante le gravi difficoltà fisiche ed economiche, si è recata da Per_1 quotidianamente, provvedendo a ogni tipo di spesa alimentare, biancheria intima e di vestiario e fronteggiando ogni responsabilità, con notevoli sacrifici di dato l' esiguo assegno di mantenimento e le sue precarie Pt_1 condizioni fisiche notevolmente aggravatesi ulteriormente;
inoltre
[...]
di anni 37 (è nato nel 1987) da alcuni anni è gravato da difficoltà psico CP_2 emotive;
nonostante le sollecitazioni da parte della madre, si è sempre Per_1 opposto a ogni intervento per la diagnosi e un'eventuale presa in carico sia dei servizi sociali che del centro di igiene mentale, riparandosi sull' eventuale resistenza del padre, in quanto sarebbe stato contrario, a ogni eventuale intervento oggettivo di tali segnalazioni ai servizi sociali o presso il centro di salute mentale, a difesa della sua immagine sociale;
a seguito della sentenza di divorzio del 19/2/25, ormai priva di mezzi, ha presentato Pt_1 segnalazione ai servizi sociali a tutela di ogni diritto spettante a;
va Per_1 sconfessato quanto affermato dal padre che ha dichiarato che studia;
Per_1
deve essere ancora mantenuto, perché non è nelle condizioni di poter Per_1 provvedere a sé e l'assegno va ripristinato, in quanto non autosufficiente e la giurisprudenza equipara tali figli a quelli minorenni, per cui si chiede in
4 riforma un assegno di mantenimento per euro 600 mensili;
va ripristinato l'assegno di mantenimento in favore della appellante;
l'appellante ora ha 66 anni (è nata nel 1958), dall'inizio del matrimonio fino ad oggi si è sempre occupata di ogni incombenza familiare logistica ed economica per la casa e la famiglia, e con ogni carico di cura e responsabilità dei 4 figli, MA, , Per_1
e , per cui non ha mai potuto lavorare, nonostante il titolo Per_2 Per_3 istituzionale di Psicoterapeuta, con iscrizione all'Ordine degli Psicologi della
Campania n. 1770, pagando sempre l' iscrizione fino ad oggi;
l'appellante non può accedere a questa età nel mondo del lavoro, né lo poteva fare in tempi recenti essendo diventati grandi i figli, ne' può praticare libera professione per le gravi difficoltà fisiche aggravatesi notevolmente rispetto al pregresso riconoscimento di invalidità riconosciuta al 70% nel 2018 come da copia dell'allegato certificato della Commissione per l'accertamento dell'invalidità e dell'Handicap di Inps di Salerno datato 19/9/2018, in cui si è diagnosticata una osteoporosi con frattura femore x e D12 con deficit della deambulazione, stato ansioso depressivo, con una invalidità del 70%, e portatore di handicap ai sensi dell' art. 3 comma 1, L.
5.2.1992 n. 104;
l'attrice è priva di ogni reddito salvo l' unico emolumento dell'assegno di mantenimento complessivo pari a € 1000,32 onnicomprensivo per sé e i figli, assegno che dal 2000 non è stato mai adeguato agli indici Istat;
al contrario l'appellato Professore Universitario in pensione, ha dichiarato un reddito da pensione di circa 75 mila euro l'anno e, oltre al reddito da pensione di dipendente, collabora con testate giornalistiche e scrive recensioni e articoli di critica artistica e cinemotagrafica senz'altro remunerato, per cui ha un reddito superiore all' appellante che ha reddito zero e deve essere disposto l'assegno di mantenimento per il principio di solidarietà anche post matrimonio per cui si chiede in riforma un assegno per un importo di 1200 euro al mese oltre aumento Istat annuale;
l'attuale appellato non CP_1 ha depositato nel giudizio di divorzio di I grado (pur essendone tenuto ex legge Cartabia) gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni;
la casa coniugale sita in via Pendino 25 di Fisciano è in comproprietà dei coniugi e non può essere assegnata all'appellato che gode di redditi maggiori (75 mila euro annui di pensione più collaborazioni esterne), a fronte della appellante che gode di un reddito zero dopo la sentenza del 19/2/25; la casa avrebbe
5 potuto essere assegnata all'appellato se fosse di sua esclusiva proprietà e assegnata alla ricorrente in godimento fino a quando i figli fossero diventati autosufficienti;
ma non tutti i figli sono autosufficienti economicamente, salvo accertamenti per provare anche l' autosufficienza economica di MA e
; la casa non è di esclusiva proprietà del mentre la è Per_3 CP_1 Pt_1 comproprietaria e può godere della casa per tale motivo soprattutto in quanto non ha redditi;
l'appellato abita a Fisciano in altra abitazione in suo possesso alla via della Liberta' 11; nella sentenza di separazione il giudice assegnò la casa coniugale a , lasciando a libera scelta il pagamento del mutuo ai Pt_1 coniugi gravante non solo sulla casa, ma su tutto il patrimonio;
decise di CP_1 mantenere il diritto di proprietà su tutto il patrimonio in comproprietà, ma di non voler provvedere al pagamento del mutuo sottoscritto con atto notarile nel 2001 da con la Banca Commerciale e di cui lui era terzo datore di Pt_1 ipoteca;
tutte le volte che la , negli anni, ha chiesto al in quanto Pt_1 CP_1 terzo datore di ipoteca, di pagare il mutuo, lo stesso è stato sempre manchevole, costringendo la a pagare “parte le rate di mutuo pro Pt_1 quota a lui spettanti quale comproprietario, sia le spese condominiali per la manutenzione straordinaria, sia le spese condominiali straordinarie per spese legali come da ricevute, sia le spese straordinarie per la manutenzione della casa, per cui allo stato è creditrice per il mutuo e delle altre spese dell'importo prima detto, somme che saranno' chieste in apposita azione separata e fino a ora non chiesta per non rompere gli equilibri familiari”; di tali spese si è fatta carico la con notevolissimi sacrifici togliendosi il Pt_1 mangiare.
La decisione.
La notificazione dell'atto di appello.
Per quel che concerne la notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio alla parte ora appellante, va osservato quanto segue.
Il ricorso risulta notificato alla parte appellante a mezzo PEC con ricevuta di consegna del 17/9/2024; nella relata di notifica, peraltro, l'avv. MA Alfano ha attestato di avere notificato a un indirizzo da lui estratto dal Registro INI-
PEC. L'appellante ha allegato una dichiarazione (datata 12/3/2025) di un certo , titolare di una attività commerciale di servizi Persona_4 informatici, dichiarazione nella quale si dice che la avrebbe Pt_1
6 “lamentato di non essere riuscita ad accedere al suo account durante tutto il
2024, nonostante i numerosi tentativi infruttuosi in vari periodi dell'anno”; il sarebbe intervenuto “in vista del rinnovo annuale previsto per il 17 Per_4 gennaio 2025”. Da questa dichiarazione non si evince in alcun modo che la non abbia ricevuto la notificazione, per la quale sussiste regolare Pt_1 ricevuta di consegna del 17/9/2024. Ne consegue che ogni eccezione sul punto proposta va disattesa.
La domanda di revoca della pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'appellante ha chiesto di revocare la decisione della pronuncia degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
l'appellante ha dedotto, sul punto, che “la presunzione che non vi sia sta alcun interesse alla comunione matrimoniale non è stato provato, essendo una mera presunzione che non pregiudica eventuali riconciliazioni dopo la separazione, per cui la sentenza è priva di motivazione”. Questa deduzione è prova del contenuto minimo per essere accolta. Non si dice quando e come la presunta riconciliazione sarebbe avvenuta. La separazione, peraltro, è stata pronunziata con sentenza datata
22/8/2000; il ricorso per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 3/9/2024, dopo oltre 24 anni. Non sussiste, neppure a livello meramente deduttivo, alcun elemento che possa far immaginare che nel corso di questi 24 anno si sia anche soltanto adombrata la possibilità di una riconciliazione. Ne consegue che ogni deduzione sul punto proposta dall'appellante risulta priva di fondamento e va disattesa.
La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico di in favore di per il mantenimento della stessa CP_1 Parte_1
e dei figli. Pt_1
Va, a questo punto, osservato quanto segue.
Fra e è intervenuta la separazione Parte_1 CP_1 personale dei coniugi con sentenza n. 2969/00, datata 22/8/20000, depositata in data 7/12/2000, del Tribunale di Salerno. In quella sentenza fu previsto un assegno di lire 2.000.000, a titolo di mantenimento della e dei figli. Pt_1
Dagli atti si evince che i figli della coppia sono i seguenti: aa) , Parte_3 nato in data [...], residente in [...]; bb) nato in data [...], residente in [...]
7 Pendino n. 25, interno 8; cc) nata il [...], residente in Parte_2
Fisciano alla via della Libertà n. 11; dd) , nato in data [...], CP_3 residente in [...].
nata in data [...], risulta residente in [...], interno.
, nato in data [...], risulta residente in [...].
Risulta evidente che tutti i figli hanno una età ampiamente adulta;
il più giovane ha ora compiuto i 32 anni.
La cassazione ha affermato, in argomento, in maniera condivisibile, che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 29264 del 7/10/2022; nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale)].
Nel caso qui esaminato i figli, ampiamente maggiorenni, non risultano neppure convivere con la madre;
le deduzioni in contrario addotte dalla sul punto sono del tutto generiche e non provate. La circostanza, Pt_1 neppure adeguatamente provata dalla appellante, che quest'ultima continui a seguire in qualche modo i figli no conviventi non rileva ai fini del riconoscimento in favore della madre dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni. Quanto al figlio , non risulta in alcun modo provato che, Per_1 al di là di alcuni problemi, questo figlio sia in condizioni di disabilità grave ai
8 sensi dell'art. 337 septies, secondo comma, c.c..
Quanto alla legittimazione, la cassazione ha precisato, in argomento, che, in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva;
ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 17380 del 20/8/2020].
Nel caso qui esaminato non risulta neppure che i figli convivano con la madre;
in ogni caso non si pone, quindi, alcun problema di integrazione del contraddittorio, anche alla luce dei principi affermati sul punto dalla Suprema Corte.
La domanda della di riconoscimento, in suo favore, di un Pt_1 assegno di mantenimento per i figli risulta destituita di qualsivoglia fondamento e va, pertanto, rigettata.
La domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Pt_1
[...]
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, va osservato che, come più sopra rilevato, non risulta la sussistenza di figli che convivano con la madre e per i quali sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Ne consegue che la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla va rigettata. In Pt_1 realtà non risulta neppure sussistere ormai una casa coniugale, atteso che la separazione è stata pronunziata nell'anno 2000 e che i figli sono ormai abbondantemente maggiorenni;
per essi, inoltre, non sussistono i presupposti
9 per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , Pt_1 come più sopra evidenziato. La domanda sul punto proposta dalla va, Pt_1 quindi, rigettata.
Occorre, comunque, precisare che dalle complessive deduzioni delle parti emerge che la casa che fu casa coniugale (sita in Fisciano alla via
Pendino n. 25) è in comproprietà fra la e il Ne consegue che Pt_1 CP_1 presumibilmente la vanta altro titolo per poter continuare ad abitare Pt_1 nella casa in questione.
Per quel che concerne le domande di carattere petitorio (“disporre l'assegnazione della casa coniugale … alla … moglie con Parte_1 rinuncia al diritto di proprietà da parte di su tutto il patrimonio in cui CP_1 risulta comproprietario”), va evidenziato che si tratta di domande del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio. Tutte queste domande risultano, quindi, inammissibili. Tutte le parti, peraltro, non hanno svolto alcuna utile deduzione o difesa sul punto.
La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico di in favore di per il mantenimento della stessa CP_1 Parte_1
Pt_1
Va, su questo punto, osservato quanto segue. La cassazione ha affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
La cassazione ha, inoltre, precisato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla
10 rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr. Cass. civ., sez.
1 -, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha anche puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente [cfr.
Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 29920 del 3/10/2022].
La cassazione ha, peraltro, affermato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38362 del 3/12/2021].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale
11 tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 1
-, ordinanza n. 9144 del 31/3/2023].
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 13420 del 16/5/2023].
La cassazione ha, inoltre, puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con la precisazione che il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
Sul piano probatorio la Suprema Corte ha, fra l'altro, affermato che, in tema di assegno di divorzio, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di
12 comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 11059 del
10/8/2001].
Nella analoga materia della separazione, la cassazione ha affermato, sempre sul piano probatorio, che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice a presunzioni semplici, che deve ritenersi consentito nel concorso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'art. 2729 c.c., non configura un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenendo conto che tale onere può essere assolto anche mediante la mera prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 2656 del 23/4/1985].
Nel caso qui esaminato emerge dagli atti che la pronuncia della separazione fra i coniugi risale all'anno 2000, quando la Parte_4 Pt_1 aveva 42 anni. Dagli atti emerge, poi, che la è psicoterapeuta ed è Pt_1 iscritta all'albo degli Psicologi della Campania. Avendo un'età relativamente giovane all'epoca della separazione, la ha avuto tutte le possibilità per Pt_1 svolgere la sua attività lavorativa in modo proficuo. I problemi di salute che ora ella deduce non risultano tali da impedirle di lavorare, possibilità che ella ha avuto almeno sin dall'epoca della separazione, separazione risalente ad epoca molto remota. La circostanza che attualmente la non dichiari Pt_1 reddito non incide in maniera significativa sul fatto che ella ha avuto ed ha possibilità di svolgere utilmente la sua attività lavorativa. Ella, inoltre, risulta anche comproprietaria della casa che fu casa coniugale e in tale casa abita.
Ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, peraltro, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti
13 derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità. Nel caso in esame la ha avuto ampia possibilità di lavorare e di produrre Pt_1 reddito, per cui non sussiste attualmente alcun elemento che consenta di ricondurre ogni eventuale attuale squilibrio patrimoniale fra la e il Pt_1 all'organizzazione familiare durante la vita in comune. Sotto questo CP_1 profilo, quindi, nulla spetta alla . Pt_1
Sotto il profilo assistenziale va, poi, osservato che sussiste sicuramente divario fra i redditi dei due ex coniugi. La , infatti, pur Pt_1 essendo psicoterapeuta ed essendo iscritta all'albo degli Psicologi, non risulta dichiarare significativi redditi, diversi dall'assegno di mantenimento e dai redditi da fabbricati. Il invece, risulta percepire una pensione di CP_1 vecchiaia dell'importo di € 3.805,84 (cfr. la documentazione relativa ai ratei di pensione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2025). Benché la pronunzia di separazione risalga all'anno 2000, appare, quindi, opportuno che il CP_1 corrisponda alla un assegno che le possa assicurare un adeguato Pt_1 sostegno per condurre una esistenza dignitosa, nonostante il lungo tempo trascorso dalla separazione. Va, peraltro, tenuto conto del fatto che la Pt_1
è comproprietaria della casa che fu la casa coniugale e continua ad abitare in tale casa. Alla luce di questi elementi, delle deduzioni delle parti e delle complessive risultanze degli atti, quindi, risulta congruo prevedere l'obbligo del di corrispondere alla un assegno di mantenimento mensile CP_1 Pt_5 dell'importo di € 400,00, somma ritenuta congrua in considerazione di tutti gli elementi più sopra richiamati.
Risulta, in definitiva, opportuno determinare in € 400,00 l'assegno mensile che corrisponderà a nel domicilio di lei, o CP_1 Parte_1 eventualmente mediante bonifico bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 stessa, con rivalutazione di tale somma su base annua (da effettuarsi
[...] alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza dalla data della domanda proposta in secondo grado.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la parziale fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata
14 nei limiti più sopra specificati e precisamente in relazione all'assegno di mantenimento in favore della per il mantenimento della stessa. Pt_1
La sentenza va, invece, confermata in ordine alle ulteriori statuizioni in essa contenute, con rigetto delle ulteriori domande proposte da parte appellante.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti. Non risultano ulteriori motivi di impugnazione o domande ini ordine alle quali questa Corte possa utilmente disporre.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti. Questa statuizione merita conferma, anche in ragione del fatto che sul punto non sussistono adeguati motivi di contestazione provenienti dalle parti;
sul punto non incide, pertanto, la parziale riforma in appello della sentenza, nell'ambito di una complessiva valutazione delle contrapposte posizioni, tenuto conto anche della natura della controversia.
Per quel che concerne le spese del secondo grado di giudizio, va osservato quanto segue. Le domande della parte appellante risultano fondate, sia pure in parte, per cui la parte appellata risulta soccombente nel presente giudizio. Non risulta opportuno disporre alcuna compensazione per il secondo grado, atteso che comunque la parte appellante è vittoriosa per una parte significativa delle domande proposte. Le predette spese vanno quantificate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 (tenuto conto della misura dell'assegno di mantenimento per la previsto in sede di appello), con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo.
Va evidenziato che risulta allegata agli atti delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno di ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
15 L'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 30/5/2002 dispone quanto segue:
«Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato».
Occorre, pertanto, disporre che il pagamento delle spese di giudizio del secondo grado sia effettuato dalla parte soccombente non a CP_1 favore della parte appellante vittoriosa ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, ma a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n.
115 del 2002.
Pur avendo l'avv. Nocera, difensore della appellante , Pt_1 chiesto la “attribuzione antistatario avvocato”, nulla va disposto sul punto, sussistendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di , essendo l'impugnazione proposta Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 616/2025, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3143/2024
R.G., datata 13/2/2025, pubblicata in data 19/2/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in corrispondete parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone: determina in € 400,00
l'assegno mensile che corrisponderà a nel CP_1 Parte_1 domicilio di lei, o eventualmente mediante bonifico bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, con rivalutazione di tale Parte_1 somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza dalla data della domanda proposta in secondo grado;
2. rigetta tutti gli ulteriori motivi di impugnazione e tutte le ulteriori domande proposte dalla parti in secondo grado;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza, con riguardo alle ulteriori
16 disposizioni contenute in tale sentenza, con rigetto dei relativi ulteriori motivi di impugnazione;
4. condanna al pagamento delle spese del secondo grado di CP_1 giudizio e liquida tali spese nella somma di € 1.457,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura di legge sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002.
Salerno, 8/10/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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