Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01359/2026REG.PROV.COLL.
N. 07081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7081 del 2025, proposto dalla IT ET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Todarello e dall’avv. prof. Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma
contro
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - RA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
LI NI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 3 luglio 2025, n. 2526, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il cons. SC NO e uditi, per la parte appellante, l’avv. Alessandro Concordati, in sostituzione dell’avv. Fabio Todarello, e l’avv. Eugenio Bruti Liberati e, per la parte appellata, l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società IT ET S.p.A., soggetto del gruppo IT operante nel settore della distribuzione del gas naturale e concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi Comuni, con istanza del 28 dicembre 2020 chiedeva all’Autorità di Regolazione per Energia, ET e Ambiente (“l’RA”) il riconoscimento di costi operativi addizionali relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019.
2. – Con deliberazione 5 ottobre 2021 n. 413/2021/R/gas, l’RA riteneva che « le richieste di riconoscimento di costi addizionali per l’anno 2019 pervenute dalle società IT ET S.p.A. e […] con comunicazioni del 28 dicembre 2020, oltre a rappresentare istanze irrituali rispetto alle raccolte TEL e CON, non possano trovare accoglimento in quanto, in coerenza e continuità con i criteri di ammissibilità più volte evidenziati e applicati per gli anni 2011-2016 con la deliberazione 537/2019/R/gas e per gli anni 2017-2018 con la deliberazione 568/2020/R/gas, hanno ad oggetto costi che risultano esclusi dal perimetro di ammissibilità della raccolta TEL e CON ».
3. – Avverso il suddetto provvedimento e agli atti ad esso presupposti la IT ET ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia proponendo un motivo di censura, da intendersi esteso all’intero triennio 2017-2019 per il caso in cui la deliberazione impugnata fosse da interpretarsi nel senso di negare implicitamente il riconoscimento dei costi addizionali connessi alla manutenzione dei gruppi di misura anche per gli anni 2017-2018.
4. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la deliberazione n. 114/2022/R/gas del 22 marzo 2022 con cui l’RA aveva avviato un procedimento per la rideterminazione dei costi aggiuntivi che erano stati riconosciuti alla IT ET, con la delibera n. 537/2019/R/gas, per gli anni 2011-2016 e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione alla delibera conclusiva del procedimento, n. 207/2024/R/gas del 28 maggio 2024, recante “ Rideterminazione del riconoscimento dei costi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2011-2016, nei confronti della società IT ET S.p.A. ”.
5. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. adito:
- dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per carenza d’interesse, ravvisando l’atto lesivo della posizione giuridica della ricorrente nella determinazione n. 13/2020 del 10 luglio 2020 (recante “ Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019 ”), pubblicata sul sito internet dell’RA il 10 luglio 2020 e non impugnata nei termini di legge; ad ogni modo, riteneva il ricorso anche infondato nel merito;
- dichiarava inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto volto a impugnare un atto di natura endoprocedimentale;
- respingeva il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile, per le medesime ragioni esposte con riferimento al ricorso introduttivo, il secondo motivo di impugnazione.
6. – La IT ET ha appellato la sentenza proponendo quattro distinti motivi di gravame.
7. – L’RA si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
8. – In vista dell’udienza di discussione l’RA ha prodotto una memoria a propria difesa e l’IT ET una memoria di replica.
9. – All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. – Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non è stata tempestivamente impugnata la determinazione del 10 luglio 2020, n. 13/2020, di cui il rigetto dell’istanza avrebbe costituito atto consequenziale o esecutivo.
11. – Ad avviso dell’appellante, la declaratoria d’inammissibilità sarebbe erronea in quanto la determinazione n. 13/2020 non sarebbe di per sé lesiva, essendosi limitata a disciplinare i profili operativi della presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario dei costi per gli anni 2017-2019 confermando integralmente i criteri e i principi tariffari che l’RA aveva specificato – e applicato per gli anni 2011-2016 – con la precedente deliberazione n. 537/2019; a suo tempo, quest’ultima sarebbe risultata pienamente satisfattiva per la società IT ET (appartenente allo stesso gruppo societario di cui anche l’appellante è parte), sicché il fatto che la determinazione n. 13/2020 confermasse i principi lì stabiliti non avrebbe lasciato intravvedere una lesione degli interessi dell’appellante, la quale, proprio in virtù e in applicazione di detti principi, avrebbe chiesto il riconoscimento dei medesimi costi.
12. – Il motivo è infondato.
13. – Secondo il T.a.r. «[ è] evidente che la Determinazione 10 luglio 2020, n. 13/2020 fissa, per gli anni 2017, 2018, 2019, i “costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori” ammessi a riconoscimento su istanza degli operatori economici ai sensi dell’art. 29, comma 3, RTDG, sicché essa ha in parte qua natura prescrittiva, immediatamente lesiva, configurandosi come atto presupposto delle Deliberazioni 568/2020 per i costi operativi relativi agli anni 2017 e 2018, e 413/2021/R/gas per l’anno 2019 » (cfr. § 14.6. della sentenza).
Il riferimento è all’articolo 29 della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvato dall’RA con deliberazione n. 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016 di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per il triennio 2017-2019 e successivamente modificata dalle deliberazioni 859/2017/R/gas, 904/2017/R/gas, 667/2018/R/gas e 32/2019/R/gas.
L’articolo stabiliva le componenti della tariffa di riferimento per il servizio di misura (tra cui la componente TELt,c a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e quella CONt,c a copertura dei costi dei concentratori) (cfr. art. 29.1), prevedeva che i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fossero riconosciuti a consuntivo con un tetto ai riconoscimenti tariffari (cfr. art. 29.2) e disponeva, al fine del riconoscimento di tali costi, che le imprese le quali, anziché installare propri sistemi di telelettura/telegestione (soluzioni di tipo make ), avessero fatto ricorso a contratti per prestazioni di servizi (soluzioni buy ) dovessero presentare specifica istanza all’Autorità secondo modalità definite dal direttore della Direzione infrastrutture energia e unbundling con propria determinazione (cfr. art. 29.3).
Con determinazione direttoriale 10 luglio 2020, n. 13/2020, l’RA ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019.
La determinazione, adottata « in coerenza coi criteri e le modalità applicative dei principi tariffari chiariti con la deliberazione 537/2109/R/gas, e richiamati in motivazione » (come è specificato nella parte dispositiva), nella sua parte motiva distingue i costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori in costi riconoscibili agli esercenti a valere sulla tariffa ad essi spettante in qualità di gestori del pubblico servizio di distribuzione del gas (i “costi ammissibili”) e costi non riconoscibili ai fini tariffari (i “costi non ammissibili”), nonché definisce il perimetro degli uni e degli altri (cfr. terzo considerato ), come pure si vedrà in seguito.
In tale contesto, il rimando del dispositivo ai « criteri … richiamati in motivazione » fa sì che essi concorrano a definire il contenuto precettivo della determinazione medesima, ragion per cui non può convenirsi con la tesi dell’appellante secondo la quale la determinazione – che, in realtà, ha specificato e circoscritto, per il triennio di riferimento, i costi ammessi a riconoscimento aggiuntivo - si sarebbe limitata a disciplinare i profili operativi della presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario.
14. – Essendo rivolta a un gruppo delimitato di soggetti non determinabile ex ante , ma soltanto ex post , dopo la presentazione da parte degli interessati delle istanze per il riconoscimento dei costi sostenuti nel triennio, la determinazione suddetta è atto amministrativo generale e in quanto tale soggiace al principio, affermato da costante giurisprudenza, secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta e immediata qualora contengano disposizioni in grado di ledere le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari.
Ciò accade quando il contenuto dei successivi atti esecutivi è preordinato e vincolato dalle disposizioni del regolamento o dell’atto generale, poiché, in questo caso, già con l’adozione se ne può constatare la lesività per gli appartenenti alle categorie destinatarie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo ( ex ceteris , con riferimento ai regolamenti e agli atti generali che fissano canoni o tributi dovuti per i servizi comunali, Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9806; sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601; con riferimento alle clausole escludenti contenute in bandi di gara o di concorso, Cons. Stato, sez. II, 1° dicembre 2025, n. 9412; sez. III, 7 novembre 2025, n. 8669; sez. V, 29 ottobre 2024, n. 8625; Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).
15. – Nel caso in esame, l’istanza di riconoscimento di costi operativi addizionali presentata dall’appellante il 28 dicembre 2020 con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alle attività di manutenzione straordinaria dei gruppi di misura, da parte dei fornitori del servizio di telelettura, ivi elencate (cfr. pag. 9 dell’istanza: doc. 3 produzione di primo grado di parte resistente) è stata respinta perché, come già preliminarmente rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie per l’anno 2019 (doc. 25 produzione di primo grado di parte resistente), la richiesta riguardava attività di gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura diverse dai costi del personale incaricato della gestione delle SIM, cioè costi estranei al perimetro di ammissibilità definito nella determinazione n. 13/2020, per la quale, con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura, sarebbero stati ammissibili solo ed esclusivamente i costi del personale incaricato della gestione delle SIM.
16. – Non soltanto il contenuto, meramente esecutivo, del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, ma il tenore stesso delle censure articolate nel ricorso, dirette avverso la possibilità stessa che i costi sostenuti per le attività di manutenzione straordinaria dei gruppi di misura restassero privi di copertura tariffaria, depone per l’immediata lesività della determinazione n. 13/2020, in considerazione del suo contenuto limitativo del riconoscimento tariffario di quei costi.
17. – Ne consegue che la determinazione in questione, affinché se ne potessero contestare i criteri o a monte la possibilità della Direzione competente di discostarsi da principi stabiliti da deliberazioni assunte dal collegio dell’Autorità (come, per la prima volta, si segnala nell’atto di appello), doveva essere impugnata nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere l’adozione di atti applicativi.
18. – Vero è che già la deliberazione n. 537/2109/R/gas, sul riconoscimento per gli anni 2011-2016, nella tariffa di riferimento per il servizio di misura, dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, aveva escluso dal relativo perimetro i costi del personale corrispondenti ad attività riferibili all’esercizio e alla manutenzione ordinaria dei gruppi di misura, in quanto essi (imputati alle voci di raccolta dati “ A6. Gruppi di misura gas > G6 ” e “ A7. Gruppi di misura gas <= G6 ”) già trovavano copertura nella componente tariffaria t(ins) , prevista dall’art. 29.1, lettere c) e d) , della RTDG 2014-2019 allo scopo di coprire proprio i costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura; e, tuttavia, nell’ambito di quegli stessi costi, la deliberazione aveva ammesso i costi aggiuntivi, non capitalizzati, relativi al personale incaricato della gestione delle SIM « riconoscibili laddove espressamente precisato dalle imprese » (cfr. quarto considerato, pagg. 7 e 9).
Quanto, però, al fatto, valorizzato dall’appellante, che sulla base di quella determinazione, concernente un diverso arco temporale, l’Autorità ha adottato un provvedimento esecutivo di contenuto difforme da quello la cui legittimità è controversa in questa sede, è sufficiente osservare che, in seguito, l’RA ha provveduto a rideterminare quei costi riconosciuti in tariffa adottando un nuovo provvedimento la cui impugnazione è stata respinta dal T.a.r. Lombardia con sentenza 3 luglio 2025, n. 2526, confermata in appello con decisione assunta nella stessa camera di consiglio in cui è stata decisa la presente causa.
19. – Il primo motivo di appello, pertanto, dev’essere rigettato.
20. – Con il secondo motivo di appello, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui, fermo quanto detto sull’inammissibilità del ricorso, quest’ultimo è stato ritenuto anche infondato nel merito.
21. – Tuttavia, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già osservato, in termini del tutto condivisibili, che le ulteriori argomentazioni di merito che il giudice di primo grado eventualmente inserisca nella parte finale della motivazione della sentenza di seguito a una statuizione d’inammissibilità - come accaduto nel caso ora in esame - sono prive di rilevanza giuridica, in quanto rese sul presupposto della preclusione processuale a esaminare il merito; ne resta escluso, sul piano logico-giuridico, che tali argomentazioni possano costituire un’autonoma ratio decidendi che la parte soccombente abbia l’onere di impugnare al fine di evitare la formazione del giudicato in ordine alla stessa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10589, che ricorda che la tesi della carenza di potere di esame nel merito in capo al giudice che abbia dichiarato inammissibile la domanda è stata affermata dalla Corte di cassazione con le sentenze: Sez. Un. 14 marzo 1990 n. 2078; Sez. Un. 15 maggio 1992 n. 5794; Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).
22. – Il secondo motivo di appello, pertanto, è inammissibile per carenza di interesse.
23. – Con il terzo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la deliberazione n. 207/2024/R/gas con cui l’RA aveva rideterminato i costi riconosciuti a IT ET per gli anni 2011-2016 decurtando l’intera quota relativa alla voce “ A6. Gruppi di misura gas > G6 ”, con conseguente conguaglio negativo per la società.
24. – Nello specifico, il giudice di primo grado, disattesa la tesi dell’RA per cui per la rideterminazione dei costi riconosciuti in tariffa non sarebbe stato esperito un procedimento in autotutela, bensì di recupero di indebito, l’Autorità avrebbe esercitato tempestivamente il proprio potere di autotutela sulla deliberazione n. 537/2019/R/GAS « avendo potuto accertare soltanto a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 114/2022/R/GAS la falsa rappresentazione dei dati che l’impresa aveva fornito in occasione della raccolta dati del 2011-2016 ».
25. – Con il motivo d’appello in esame, l’appellante sostiene di aver, invece, sempre mantenuto nei confronti dell’RA un atteggiamento di massima correttezza e trasparenza, fornendo una rappresentazione del tutto chiara, veritiera e puntuale dei costi di cui chiedeva il riconoscimento e chiarendo da subito che si trattava di costi che comprendevano non solo attività sulle SIM, ma anche attività di manutenzione dei gruppi di misura; dalla documentazione, infatti, non emergerebbe alcun elemento che possa indurre a ritenere che, in sede di dichiarazione dei dati relativi agli anni 2011-2016, essa abbia tenuto un atteggiamento che potesse essere considerato anche solo ambiguo o che le sue dichiarazioni fossero tese a fornire una rappresentazione dei fatti non veritiera e risulterebbe, anzi, smentito l’assunto per cui soltanto con la ricezione della nota del 15 aprile 2021, con cui la società aveva fornito il dettaglio dei costi, riferiti agli anni 2017-2019, di cui chiedeva il riconoscimento, l’Autorità si sarebbe potuta avvedere che i costi dichiarati relativi agli anni 2011-2016 erano, in realtà, estranei al perimetro dei costi ammissibili a tariffa.
L’appellante deduce, di conseguenza, che la sentenza è erronea e meritevole di essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’operato dell’RA in forza di quanto previsto dall’art. 21 nonies , co. 2 bis, della l. 241/1990 e sottolinea che il termine di 18 mesi all’epoca previsto dall’art. 21 nonies per l’esercizio del potere di autotutela era ampiamente superato non solo a far data dalla deliberazione n. 537/2019/gas del 17 dicembre 2019, ma anche dalla nota IT ET del 15 aprile 2021 e dalla deliberazione n. 114/2022/gas di avvio del procedimento conclusosi con la delibera impugnata (n. 207/2024/R/gas del 28 maggio 2024).
26. – Nelle sue difese, viceversa, l’RA insiste col sostenere di non aver esercitato un potere di autotutela, non avendo riesaminato alcuna determinazione ritenuta illegittima, bensì di aver provveduto a richiamare la corretta applicazione della remunerazione di costi operativi di telegestione/telelettura, con recupero delle somme erogate sine titulo .
27. – Poiché la qualificazione giuridica dei fatti o degli atti è una valutazione che spetta al giudice, il quale, trattandosi di sussumere i fatti nella norma, l’esercita anche d’ufficio a prescindere dal nomen iuris adoperato e nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le prospettazioni e le prese di posizione delle parti al riguardo costituiscono mere difese e non eccezioni in senso stretto e l’inquadramento giuridico degli atti e dei fatti che formano oggetto della controversia può essere rimesso in discussione in appello pure in mancanza di una specifica impugnazione, non facendo parte del contenuto decisorio coperto dal giudicato interno.
28. – Ciò detto, né la deliberazione di avvio del procedimento per la rideterminazione del riconoscimento dei costi (n. 114/2022/R/gas), né la deliberazione che quella rideterminazione ha effettuato (n. 207/2024/R/gas) hanno adoperato le espressioni “autotutela” o “annullamento di ufficio” o similari o fatto richiamo alla legge n. 241/1990.
Sul piano sostanziale, poi, la rideterminazione degli importi in precedenza riconosciuti alla società IT ET a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni dal 2011 al 2016, con particolare riferimento ai costi dichiarati come “costi del personale incaricato della gestione delle SIM”, vi risulta disposta e giustificata non in relazione all’esito di un’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti prodotti, bensì con riferimento all’estraneità dei costi addizionali in precedenza riconosciuti (concernenti, sostanzialmente, costi di gestione, esercizio e manutenzione dei gruppi di misura diversi dai costi del personale incaricato della gestione delle SIM) al perimetro di ammissibilità dei costi operativi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori oggetto di riconoscimento tariffario, circoscritto ai soli costi del personale incaricato della gestione delle SIM, giusta quanto era stato stabilito con la stessa deliberazione 537/2019/R/GAS con riferimento agli anni 2011-2016.
Pertanto, la rideterminazione in questione risulta essere la conseguenza del fatto che, per quanto riguarda i costi non capitalizzati relativi all’attività di gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura del gas, il riconoscimento di costi diversi da quelli del personale incaricato della gestione delle SIM era privo di un titolo giustificativo nella disciplina di settore, palesandosi privo di presupposto, e non, invece, il frutto dell’esercizio del potere di autotutela decisoria dell’Autorità.
Non essendovi l’esercizio di un potere amministrativo di secondo grado, non era applicabile la disciplina che prescrive i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela o di revoca.
Per queste ragioni si deve concludere, confermando sul punto con diversa motivazione la sentenza di primo grado e respingendo, di conseguenza, il motivo di appello, che il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti sulla pretesa violazione dell’art. 21 quinquies ovvero dell’art. 21 nonies della l. 241/90 è infondato (mentre non è stato riproposto nell’atto di appello il profilo di censura, di cui al punto I.5 del secondo ricorso per motivi aggiunti, per il quale la rideterminazione delle tariffe in precedenza riconosciute ad un operatore richiederebbe necessariamente un previo annullamento o una previa revoca delle precedenti delibere).
29. – Con il quarto motivo di gravame, l’appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti ritenendo che la ricorrente dovesse impugnare, entro il termine di decadenza, la determinazione n. 13/2020 quale atto lesivo della propria posizione giuridica.
L’appellante, rilevando che i costi oggetto di rideterminazione con la deliberazione 207/2024/gas afferivano agli anni tariffari 2011-2016, adduce, infatti, che le disposizioni attuative della RTDG per tali annualità erano contenute nella determinazione n. 7/2018 e non nella determinazione n. 13/2020 e, qualora, nondimeno, si ritenesse rilevante la determinazione n. 13/2020, rinvia a quanto esposto nel primo motivo di appello.
Dolendosi, quindi, che il T.a.r. non le abbia esaminate nel merito, ripropone integralmente il contenuto delle censure articolate nei punti da IV.5 a IV.9 del secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.
30. – Il motivo è infondato.
31. – Con riferimento all’impugnazione, con i secondi motivi aggiunti, della deliberazione n. 207/2024/R/gas il giudice di primo grado ha ritenuto che « la posizione giuridica dedotta in giudizio viene lesa, anche in questo caso, dalla determinazione n. 13/2020 nella parte in cui con questo provvedimento sono stati circoscritti, ex ante, i costi riconosciuti riferiti ad attività di gestione, esercizio e manutenzione, dei gruppi di misura, coperti dalla componente t(ins) della tariffa, al di là dei costi aggiuntivi riconosciuti in via d’eccezione riferiti ai “costi del personale incaricato della gestione delle SIM” ».
Il motivo di inammissibilità rilevato dal T.a.r. nei confronti di quella impugnazione è, dunque, lo stesso rilevato per il ricorso introduttivo, nel senso del difetto di lesività dell’atto impugnato perché meramente esecutivo di un precedente atto che aveva delimitato già, in termini sfavorevoli alla pretesa della ricorrente, l’area dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa e che, tuttavia, non era stato impugnato entro i termini di legge.
Ebbene, la prima contestazione che l’appellante muove al capo di sentenza non si rivolge alla ratio decidendi , ma all’esatta individuazione dell’atto lesivo presupposto, perché le disposizioni di riferimento attuative per le annualità in questione non sarebbero contenute nella determinazione n. 13/2020, indicato dal T.a.r., bensì nella determinazione direttoriale n. 7/2018.
Sennonché la questione della mancata impugnazione nei termini di legge degli atti generali che, nel corso del tempo, avevano circoscritto il perimetro di ammissibilità dei costi di telelettura/telegestione risulta comune e trasversale all’intero oggetto del giudizio di primo grado, durante il quale l’RA ha chiaramente opposto che la ricorrente non aveva mai contestato tempestivamente il perimetro di ammissibilità dei costi definito, per i vari trienni, dalla deliberazione n. 537/2019, dalla determinazione n. 13/2020 e dalla deliberazione n. 568/2020/R/gas (cfr. da ultimo, in termini recisi, la memoria depositata innanzi al T.a.r. il 16 giugno 2025).
Alla luce di quanto sopra, il riferimento alla determinazione n. 13/2020 più che costituire un errore di giudizio risulta, piuttosto, un lapsus calami , tenuto conto anche delle precisazioni in precedenza operate nella stessa sentenza sui diversi trienni di riferimento della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture n. 7/2018 del 29 giugno 2018 e della deliberazione n. 537/2019/R/gas, da un lato, e della determinazione n. 13/2020, dall’altro.
In ogni caso, resta ferma la circostanza dell’omessa impugnazione dell’atto presupposto al quale si doveva la perimetrazione dei costi ammissibili e, poiché gli argomenti esposti nel primo motivo di appello sulla presunta necessità di impugnare assieme l’atto generale e l’atto applicativo sono stati poc’anzi respinti ( supra , punti 12 ss. della presente decisione), la sentenza dev’essere confermata nella dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti e il motivo d’appello, di conseguenza, respinto.
32. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
33. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità e della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG MA AR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
SC NO, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NO | IG MA AR |
IL SEGRETARIO