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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 654 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to MARASCO GIOVINA Parte_1
appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
Oggetto: causa di servizio ed equo indennizzo
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso proposto da ausiliaria specializzata Parte_1
Cont alle dipendenze dell' di , con compensazione delle spese, ponendo quelle di ctu in solido a CP_1 carico di entrambe le parti, con la seguente motivazione:
“In via preliminare, si rileva che il d.P.R. n. 461 del 2001 ha attribuito al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), in ragione della speciale competenza tecnica derivante dalla variegata composizione professionale, ai sensi degli artt. 10 e
11 del regolamento, la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa della cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della causa di servizio e ad esprimere un parere motivato, al quale l'amministrazione è tenuta a conformarsi, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale poi è tenuta ad adeguarsi (in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato : Cons. Stato, Sez. IV n. 3513 del 5 maggio 2021, n. 142 del 2020; Sez. IV, n. 6650 del 2018; Sez. IV, n. 4160 del 2018; Sez.
IV n. 5067 del 2018; Sez. III, n. 1212 del 2018; Sez. III n. 6175 del 2017; Sez. IV n. 493 del 2017;
Sez. IV, n. 4266 del 2017; Sez. IV n. 5194 del 2017; Sez. IV n. 4619 del 2017; Sez. IV 1435 del
2017; Sez. III n. 3878 del 2015). Il rapporto causa-effetto tra attività lavorativa del dipendente ed infermità dallo stesso sofferta deve essere individuato con un grado di consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008 n. 2239) e che, comunque, la valutazione medico legale espressa dagli organi competenti e in particolare dal
Comitato di verifica per le cause di servizio non può essere disattesa da valutazioni mediche di terze parti (ex multis, sent. Cons. Stato n. 1917 del 19 giugno 2020). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 d.P.R. n. 461/2001, il parere del comitato di verifica si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'amministrazione pubblica, la quale deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo.
L'Amministrazione, dunque, si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che lo rende entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato. L'Amministrazione, quindi, non ha nessun margine discrezionale di scostamento dal parere reso dal Comitato che va qualificato, dunque, come obbligatorio e vincolante. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.
Pertanto, il giudizio instaurato nei confronti dell'odierna resistente, non può trovare accoglimento.
Ciò posto, la controversia veniva istruita mediante CTU;
in data 13.05.2013 veniva conferito incarico all'ausiliario medico dott.ssa , che in data 29.09.2016 restituiva i fascicoli Persona_1 non avendo espletato l'incarico; pertanto, il giudicante all'epoca assegnatario del giudizio nominava quale ausiliario il dott. , che prestava giuramento in data 22.05.2019 Persona_2
e depositava l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione in data11.02.2020.
Alla luce delle motivazioni illustrate, l'espletata CTU è ininfluente ai fini della presente decisione”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando che il giudice di prime cure, richiamando principi giurisprudenziali espressi dai giudici amministrativi, ha rigettato il ricorso proposto sull'errato presupposto della asserita insindacabilità del parere espresso dal Comitato di Verifica tanto da ritenere, a supporto della decisione assunta, che “l'espletata CTU
è ininfluente ai fini della presente decisione”.
Pag. 2 di 5 Ha affermato testualmente: “Accettare la tesi del Giudice di primo grado significherebbe, quindi, affermare che di fronte ad un parere negativo del Comitato di verifica, recepito dall'Amministrazione, al dipendente sarebbe preclusa qualsiasi tutela giurisdizionale.
L'azione giudiziale di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo non attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, alla legittimità del giudizio del
Comitato di verifica, ma ha ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto, per cui il lavoratore che agisce dinnanzi al Giudice del Lavoro deve dimostrare la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, nonché precisare le modalità della prestazione lavorativa ecc.
Come affermato da Cass. n.4658/2009, l'azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto…onde il giudice ha il potere – dovere di accertare i detti requisiti che formano oggetto del parere del Comitato di verifica.
…..Alla luce di tali principi, non v'è dubbio come la sentenza oggi impugnata sia del tutto erronea in diritto e palesemente ingiusta nei confronti dell'odierna appellante specie ove si consideri come la Sig.ra nel corso del giudizio di primo grado, assolvendo in pieno all'onere probatorio Pt_1 gravante sulla stessa, abbia dato piena prova dei fatti costitutivi del diritto dimostrando con la prova testimoniale ( udienza del 21.05.2012) del Dr. Direttore del Dipartimento Testimone_1 di Neuroscenze ove la ricorrente prestava servizio, la qualifica rivestita, le mansioni svolte e le modalità di svolgimento delle stesse, l'ambiente di lavoro e quant'altro.
Peraltro, il Dr. nella propria relazione del 30.09.05 ( già allegata al fascicolo di primo Tes_1 grado) il cui contenuto veniva dallo stesso totalmente confermato nella citata udienza del
21.05.2012, aveva, altresì, precisato come: “Spesso fra l'altro trattandosi di pazienti (incapaci)
(precisazione questa fatta dal teste in udienza) di collaborazione motoria, l'attività di mobilizzazione degli stessi impone uno sforzo muscolare in tempi brevissimi e con modalità di spostamento a strappo con possibili ricadute negative sull'impalcatura osteo-muscolare del rachide”.
In sostanza la ricorrente ha, altresì, dimostrato la riconducibilità dell'infermità denunciata ed accertata alle modalità di svolgimento delle mansioni svolte.
Infine, lo stesso CTU nel proprio elaborato aveva modo di precisare come “il lavoro della
Perizianda ha comportato la mobilizzazione di pesi più o meno gravosi, fossero i materiali necessari per lo svolgimento delle sue mansioni o i pazienti del reparto in cui lavorava….L'elemento topografico, pertanto, conferma la riconducibilità alle mansioni lavorative
Pag. 3 di 5 della sofferenza spondiloartrosica e discale a livello lombo – sacrale, che va inquadrata nella ottava categoria della Tabella A del DPR n.834/1981”.
Ha concluso, chiedendo:
1) annullare e/o riformare la sentenza n.16/2023, R.G. n.1002/2010, emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia – Sez. Lavoro e Previdenza – in data 11.01.2023 pubblicata in pari data e non notificata con la quale il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia ha rigettato la domanda della ricorrente in quanto palesemente illegittima, erronea ed ingiusta per tutte le motivazioni riportate nel corpo dell'odierno gravame e per l'effetto:
2) Accertare e dichiarare che la patologia 'spondilodiscartrosi lombo-sacrale' di cui è soffre la
Sig.ra è dipendente da causa di servizio ed ha comportato una menomazione ascrivibile Parte_1 nella 8^ Categoria della Tabella A, per come accertato dal CTU nel giudizio di primo grado;
3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione e corresponsione in favore dell'appellante dell'equo indennizzo, ascrivibile alla categoria 8^, Tabella A, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo
4) Condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde, nonché alle spese di CTU.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c dell'unica parte costituita, il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto d'appello presso il domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Condivisibile è la censura dell'appellante secondo cui il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio verte sull'esistenza di un diritto e non già sulla legittimità di un atto amministrativo (cfr Cass. n.4658/2009, citata nel gravame); si constata altresì che gli esiti della prova testimoniale sono quelli che riporta l'appellante.
3.Sennonché l'appello è infondato perché:
a) nella domanda amministrativa del 22.12.2023 di riconoscimento della causa di servizio la Pt_1 aveva denunciato le seguenti patologie: cistocele II grado, fibromatosi uterina, dilatazione aorta ascendente, insufficienza aortica, broncopatia cronica, aneurisma aorta toraco-addominale, bradicardia sinusale, cervicoartrosi con spondilosi, discopatia C5-C6-C7;
Pag. 4 di 5 b) in data 16.6.2006 la Commissione Medica di Vibo Valentia accerta la sussistenza delle patologie in oggetto e riconosce la causa di servizio, ma poi il Comitato di verifica per le cause di servizio di
Roma nella seduta del 11.12.2007, pur riconoscendo le patologie, ne esclude la riconducibilità alle mansioni svolte;
c) il perito di primo grado – le cui risultanze l'appellante pone a fondamento della domanda di primo grado – accerta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: spondiloartrosi cervicale e lombo-sacrale, ipertensione arteriosa , aneurisma dell'aorta toracica, pregresso cistocele sottoposto a trattamento chirurgico, note di broncopatia cronica, precisando che solo la spondiloartrosi lombo-sacrale (con discopatia L4-L5 riscontrata tramite TAC nel 2008), è dipendente da causa di servizio ed è ascrivile all'8^ ctg.
Quindi riconosce una patologia non menzionata nella domanda del 2023 ed insorta addirittura dopo
5 anni.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4. Stante la mancata costituzione della controparte appellata, non si deve provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 26.6.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 16/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2.non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 654 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to MARASCO GIOVINA Parte_1
appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
Oggetto: causa di servizio ed equo indennizzo
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso proposto da ausiliaria specializzata Parte_1
Cont alle dipendenze dell' di , con compensazione delle spese, ponendo quelle di ctu in solido a CP_1 carico di entrambe le parti, con la seguente motivazione:
“In via preliminare, si rileva che il d.P.R. n. 461 del 2001 ha attribuito al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), in ragione della speciale competenza tecnica derivante dalla variegata composizione professionale, ai sensi degli artt. 10 e
11 del regolamento, la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa della cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della causa di servizio e ad esprimere un parere motivato, al quale l'amministrazione è tenuta a conformarsi, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale poi è tenuta ad adeguarsi (in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato : Cons. Stato, Sez. IV n. 3513 del 5 maggio 2021, n. 142 del 2020; Sez. IV, n. 6650 del 2018; Sez. IV, n. 4160 del 2018; Sez.
IV n. 5067 del 2018; Sez. III, n. 1212 del 2018; Sez. III n. 6175 del 2017; Sez. IV n. 493 del 2017;
Sez. IV, n. 4266 del 2017; Sez. IV n. 5194 del 2017; Sez. IV n. 4619 del 2017; Sez. IV 1435 del
2017; Sez. III n. 3878 del 2015). Il rapporto causa-effetto tra attività lavorativa del dipendente ed infermità dallo stesso sofferta deve essere individuato con un grado di consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008 n. 2239) e che, comunque, la valutazione medico legale espressa dagli organi competenti e in particolare dal
Comitato di verifica per le cause di servizio non può essere disattesa da valutazioni mediche di terze parti (ex multis, sent. Cons. Stato n. 1917 del 19 giugno 2020). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 d.P.R. n. 461/2001, il parere del comitato di verifica si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'amministrazione pubblica, la quale deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo.
L'Amministrazione, dunque, si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che lo rende entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato. L'Amministrazione, quindi, non ha nessun margine discrezionale di scostamento dal parere reso dal Comitato che va qualificato, dunque, come obbligatorio e vincolante. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.
Pertanto, il giudizio instaurato nei confronti dell'odierna resistente, non può trovare accoglimento.
Ciò posto, la controversia veniva istruita mediante CTU;
in data 13.05.2013 veniva conferito incarico all'ausiliario medico dott.ssa , che in data 29.09.2016 restituiva i fascicoli Persona_1 non avendo espletato l'incarico; pertanto, il giudicante all'epoca assegnatario del giudizio nominava quale ausiliario il dott. , che prestava giuramento in data 22.05.2019 Persona_2
e depositava l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione in data11.02.2020.
Alla luce delle motivazioni illustrate, l'espletata CTU è ininfluente ai fini della presente decisione”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando che il giudice di prime cure, richiamando principi giurisprudenziali espressi dai giudici amministrativi, ha rigettato il ricorso proposto sull'errato presupposto della asserita insindacabilità del parere espresso dal Comitato di Verifica tanto da ritenere, a supporto della decisione assunta, che “l'espletata CTU
è ininfluente ai fini della presente decisione”.
Pag. 2 di 5 Ha affermato testualmente: “Accettare la tesi del Giudice di primo grado significherebbe, quindi, affermare che di fronte ad un parere negativo del Comitato di verifica, recepito dall'Amministrazione, al dipendente sarebbe preclusa qualsiasi tutela giurisdizionale.
L'azione giudiziale di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo non attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, alla legittimità del giudizio del
Comitato di verifica, ma ha ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto, per cui il lavoratore che agisce dinnanzi al Giudice del Lavoro deve dimostrare la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, nonché precisare le modalità della prestazione lavorativa ecc.
Come affermato da Cass. n.4658/2009, l'azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto…onde il giudice ha il potere – dovere di accertare i detti requisiti che formano oggetto del parere del Comitato di verifica.
…..Alla luce di tali principi, non v'è dubbio come la sentenza oggi impugnata sia del tutto erronea in diritto e palesemente ingiusta nei confronti dell'odierna appellante specie ove si consideri come la Sig.ra nel corso del giudizio di primo grado, assolvendo in pieno all'onere probatorio Pt_1 gravante sulla stessa, abbia dato piena prova dei fatti costitutivi del diritto dimostrando con la prova testimoniale ( udienza del 21.05.2012) del Dr. Direttore del Dipartimento Testimone_1 di Neuroscenze ove la ricorrente prestava servizio, la qualifica rivestita, le mansioni svolte e le modalità di svolgimento delle stesse, l'ambiente di lavoro e quant'altro.
Peraltro, il Dr. nella propria relazione del 30.09.05 ( già allegata al fascicolo di primo Tes_1 grado) il cui contenuto veniva dallo stesso totalmente confermato nella citata udienza del
21.05.2012, aveva, altresì, precisato come: “Spesso fra l'altro trattandosi di pazienti (incapaci)
(precisazione questa fatta dal teste in udienza) di collaborazione motoria, l'attività di mobilizzazione degli stessi impone uno sforzo muscolare in tempi brevissimi e con modalità di spostamento a strappo con possibili ricadute negative sull'impalcatura osteo-muscolare del rachide”.
In sostanza la ricorrente ha, altresì, dimostrato la riconducibilità dell'infermità denunciata ed accertata alle modalità di svolgimento delle mansioni svolte.
Infine, lo stesso CTU nel proprio elaborato aveva modo di precisare come “il lavoro della
Perizianda ha comportato la mobilizzazione di pesi più o meno gravosi, fossero i materiali necessari per lo svolgimento delle sue mansioni o i pazienti del reparto in cui lavorava….L'elemento topografico, pertanto, conferma la riconducibilità alle mansioni lavorative
Pag. 3 di 5 della sofferenza spondiloartrosica e discale a livello lombo – sacrale, che va inquadrata nella ottava categoria della Tabella A del DPR n.834/1981”.
Ha concluso, chiedendo:
1) annullare e/o riformare la sentenza n.16/2023, R.G. n.1002/2010, emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia – Sez. Lavoro e Previdenza – in data 11.01.2023 pubblicata in pari data e non notificata con la quale il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia ha rigettato la domanda della ricorrente in quanto palesemente illegittima, erronea ed ingiusta per tutte le motivazioni riportate nel corpo dell'odierno gravame e per l'effetto:
2) Accertare e dichiarare che la patologia 'spondilodiscartrosi lombo-sacrale' di cui è soffre la
Sig.ra è dipendente da causa di servizio ed ha comportato una menomazione ascrivibile Parte_1 nella 8^ Categoria della Tabella A, per come accertato dal CTU nel giudizio di primo grado;
3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione e corresponsione in favore dell'appellante dell'equo indennizzo, ascrivibile alla categoria 8^, Tabella A, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo
4) Condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde, nonché alle spese di CTU.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c dell'unica parte costituita, il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto d'appello presso il domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Condivisibile è la censura dell'appellante secondo cui il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio verte sull'esistenza di un diritto e non già sulla legittimità di un atto amministrativo (cfr Cass. n.4658/2009, citata nel gravame); si constata altresì che gli esiti della prova testimoniale sono quelli che riporta l'appellante.
3.Sennonché l'appello è infondato perché:
a) nella domanda amministrativa del 22.12.2023 di riconoscimento della causa di servizio la Pt_1 aveva denunciato le seguenti patologie: cistocele II grado, fibromatosi uterina, dilatazione aorta ascendente, insufficienza aortica, broncopatia cronica, aneurisma aorta toraco-addominale, bradicardia sinusale, cervicoartrosi con spondilosi, discopatia C5-C6-C7;
Pag. 4 di 5 b) in data 16.6.2006 la Commissione Medica di Vibo Valentia accerta la sussistenza delle patologie in oggetto e riconosce la causa di servizio, ma poi il Comitato di verifica per le cause di servizio di
Roma nella seduta del 11.12.2007, pur riconoscendo le patologie, ne esclude la riconducibilità alle mansioni svolte;
c) il perito di primo grado – le cui risultanze l'appellante pone a fondamento della domanda di primo grado – accerta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: spondiloartrosi cervicale e lombo-sacrale, ipertensione arteriosa , aneurisma dell'aorta toracica, pregresso cistocele sottoposto a trattamento chirurgico, note di broncopatia cronica, precisando che solo la spondiloartrosi lombo-sacrale (con discopatia L4-L5 riscontrata tramite TAC nel 2008), è dipendente da causa di servizio ed è ascrivile all'8^ ctg.
Quindi riconosce una patologia non menzionata nella domanda del 2023 ed insorta addirittura dopo
5 anni.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4. Stante la mancata costituzione della controparte appellata, non si deve provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 26.6.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 16/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2.non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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