Decreto cautelare 29 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/12/2025, n. 22025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22025 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12812/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12812 del 2024, proposto da
IA LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 46606 del 20/11/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0046606.20-11-2024 del 20/11/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierna ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 24072 del 20 settembre 2022, con la quale la Sig.ra LA IA ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra LA IA nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 10/01/2022 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 24072 del 20/09/2022, come citata in premessa, è rigettata";
nonché per l’annullamento
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti,
per il riconoscimento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell''''annullamento degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón in data 10 gennaio 2022).
In data 6 dicembre 2024 l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 879 del 7 febbraio 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in data 28 novembre 2025 la ricorrente, a mezzo del difensore costituito, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 1, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse in quanto è attualmente iscritta al percorso formativo INDIRE ”.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, si rileva che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità che risultano, tuttavia, disattese nel caso di specie.
Infatti, l’articolo 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “ mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”, prescrivendo che “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”.
Nel caso di specie, la rinuncia non è stata notificata all’amministrazione resistente nel termine di legge.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, “ tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale ” (cfr. ex multis Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305).
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI FI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | PI FI |
IL SEGRETARIO