TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 5970/2024
Verbale di udienza
Oggi 10 giugno 2025 alle ore 9.12, avanti alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito del decreto emesso in data 10 maggio 2025, sono comparsi: per il ricorrente-intimante l'avv. Francesco Turrisi;
Parte_1 per il resistente-intimato l'avv. Massimo Pagnin nonché CO personalmente il Sig. . CO
I procuratori delle parti discutono la causa.
L'avv. Turrisi precisa le conclusioni, anche in via istruttoria, come da foglio depositato in via telematica in data 9 giugno 2025, si richiama alle istanze ivi formulate nonché al contenuto della propria memoria integrativa, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande proposte.
L'avv. Turrisi fa presente di aver depositato in via telematica la nota spese relativa sia alla fase sommaria che alla mediazione nonché al presente procedimento instaurato a seguito dell'opposizione dell'intimato.
L'avv. Pagnin richiama gli atti, in particolare la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. le cui conclusioni di merito ed istruttorie sono richiamate e chiede il rigetto di ogni domanda avversaria.
L'avv. Pagnin, quali documenti sopravvenuti, chiede di poter depositare sub doc. n. 21 il carteggio intercorso tra il dott. e i Servizi Sociali nonchè l'Autorità CP_1
Sanitaria tra il 17 aprile e il 6 giugno 2025.
L'avv. Pagnin, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiede sia fissato un termine di rilascio congruo e nella misura massima di legge ex art. 56 della legge n. 392/1978, considerate le condizioni di salute dell'inquilino e che lo stesso è
1 ultrasessantacinquenne.
Il Sig. espone la sua difficile situazione personale, peraltro, già in atti. CP_1
L'avv. Turrisi si oppone alla produzione documentale avversaria in quanto irrilevante ai fini del decidere ed essendo, comunque, spirati i termini di preclusione;
rileva l'impossibilità per il giudice dell'opposizione dello sfratto di modificare la data di rilascio fissata con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c., termine, in ogni caso, già spirato o, comunque, di sospendere l'esecuzione.
Il giudice, ritenuta la tardività e in ogni caso l'irrilevanza, ai fine della decisione, della documentazione oggi esibita da parte intimata non autorizza il deposito telematico della stessa.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.38, in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5970/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Turrisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassola (VI), Via
Roma n. 37/A, giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrente intimante - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CO C.F._2
dall'avv. Massimo Pagnin, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Piazza
Pontelandolfo n. 92/94, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente intimato -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 11/08/2024, regolarmente notificato in data 19/08/2024,
ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità in Parte_1 CO relazione all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in San Zenone degli Ezzelini
(TV), Via Coltrù n. 4 int. 2, lamentando il mancato pagamento della complessiva somma di euro 4.800,00 a titolo di canoni di locazione maturati a decorrere dal mese di gennaio 2024 e di cui al contratto di locazione sottoscritto in data 01/02/2023.
Ha chiesto, pertanto, di convalidare l'intimato sfratto e di ingiungere con separato decreto, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il pagamento immediato del predetto importo di euro 4.800,00 per canoni scaduti, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile; in caso di opposizione, ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e l'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito al fine di
3 pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per esclusivo fatto e colpa del conduttore a seguito del suo grave inadempimento, con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Con comparsa di risposta del 16/09/2024 si è costituito l'intimato chiedendo il rigetto delle avverse domande, sostenendo che la sospensione del pagamento del canone fosse dovuto allo stato di degrado dell'immobile, divenuto invivibile per la presenza di macchie di muffa su pareti e soffitti nonché alla mancata utilizzazione del giardino per la presenza di muffa sull'erba; ha, inoltre, affermato che il locatore, nonostante le ripetute richieste, non aveva eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria per rendere “salubre l'unità locata”; in via riconvenzionale, ha chiesto la riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di giustizia con condanna del locatore al risarcimento dei conseguenti danni e alla restituzione delle somme versate in eccedenza per canoni di locazione, con gli interessi dai singoli pagamenti al saldo.
Ritenuta non fondata l'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dal conduttore, con ordinanza del 13/12/2025, pronunciata ai sensi dell'art. 665 c.p.c., è stato ordinato il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 13/01/2025,
è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione ed è stato disposto il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'eventuale integrazione dei rispettivi atti integrativi.
All'esito della conversione del rito, l'intimante ha tempestivamente attivato la procedura di mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo come risulta dal verbale relativo al 2° incontro tenutosi il 26 marzo 2025 (doc. n. 5 e n. 6 fascicolo ricorrente).
Nella memoria integrativa depositata in data 02/04/2025 il locatore ha riproposto la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di locazione “per grave e reiterato inadempimento” del conduttore, con condanna del medesimo all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di euro 7.800,00 a titolo di canoni di locazione maturati da gennaio 2024 a gennaio 2025 nonché alla corresponsione dell'indennità di occupazione, quantificata in misura pari ad euro 600,00 al mese, maturata e maturanda fino all'effettivo rilascio dell'immobile, il tutto con gli interessi legali fino alla data della proposizione dell'intimazione di sfratto e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il locatore ha chiesto, altresì, il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, anche in
4 via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'intimato , nella memoria integrativa depositata il 16/04/2025, ha CO
chiesto il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione e di ogni ulteriore domanda avversaria;
in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatore, ribadendo le domande già svolte nella fase sommaria ossia la richiesta di riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di giustizia;
la condanna del locatore al risarcimento dei conseguenti danni nella misura ritenuta di giustizia;
la compensazione dei reciproci crediti, con condanna del locatore a restituire l'eccedenza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali essendo state ritenute inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie integrative per i motivi esposti nell'ordinanza emessa in data 07/05/2025 al cui contenuto integralmente ci si riporta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La domanda di risoluzione del contratto di locazione è fondata.
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione e, quindi, il fatto estintivo della stessa è a carico del debitore convenuto, in conformità al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite
30/10/2001 n. 13533; Cass. 15/07/2011 n. 15659; Cass. 20/01/2015 n. 826), gravando, invece, sull'attore solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e di allegare l'inadempimento della controparte.
Ne consegue che il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è tenuto soltanto, in quanto creditore, a provare la fonte del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui.
Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con la produzione del contratto di locazione in quanto titolo contrattuale nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
Nello specifico, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato in data 01/02/2023, debitamente registrato in data 08/03/2023, da cui risulta, all'art. 7, la pattuizione dell'obbligo di corrispondere un canone annuo di euro 7.200,00
5 “da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 600,00 cadauna entro il girono 10
(dieci) di ciascun mese …” (doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Il locatore ha, altresì, allegato l'inadempimento del conduttore al pagamento del canone di locazione così come contrattualmente stabilito.
Il resistente ha ammesso di non aver corrisposto il quantum richiesto, deducendo la legittimità della sospensione del pagamento del canone e ha giustificato tale sua condotta sostenendo:
- la presenza nell'appartamento di estese macchie di muffa su pareti e soffitti tali da renderlo “invivibile”;
-l'inutilizzabilità del giardino per la presenza di ampie zone di muffa;
-che il locatore, nonostante gli accordi intercorsi e le ripetute richieste, non aveva eseguito alcun intervento per risolvere il problema “muffe” presenti sia all'interno che all'esterno dei locali;
-che la mancanza di manutenzione straordinaria gli aveva causato e gli stava causando gravi danni alla salute.
Bisogna, quindi valutare, se dette eccezioni siano idonee a giustificare l'inadempimento del conduttore ed impedire così la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione chiesta dal locatore, legittimando invece la domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatore formulata dal conduttore in sede di memoria integrativa.
Siffatta domanda deve, tuttavia, ritenersi inammissibile.
Sul punto, si osserva che tale domanda di risoluzione del contratto non essendo stata proposta dall'intimato nella comparsa di risposta dimessa nella fase sommaria, ma solo con la memoria di cui all'art. 426 c.p.c., lo stesso, all'atto del deposito di detta memoria, era tenuto a chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418
c.p.c..
Si deve, infatti, evidenziare che ai sensi dell'art. 418 c.p.c, richiamato dall'art. 447 bis c.p.c., “Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che
a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
Nel caso di specie, la predetta istanza non è stata formulata.
6 L'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico di parte convenuta, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla domanda riconvenzionale e, quindi, l'inammissibilità della stessa domanda. L'intervenuta decadenza, attenendo alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis, Cass. 09/03/2012 n. 3696;
Cass. 16/11/2007 n. 23815). La domanda riconvenzionale in esame deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile anche se parte intimante non ha sollevato la relativa eccezione.
Come già rilevato nella fase sommaria, l'eccezione di inadempimento contrattuale svolta dal conduttore non può essere accolta.
Va infatti rilevato, e la circostanza è assorbente, che il conduttore ha continuato e continua tuttora ad occupare l'immobile laddove, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il conduttore non può astenersi dal pagare il canone locativo nel caso di riduzione del godimento del bene in quanto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. è legittima solo se la controprestazione del locatore viene a mancare interamente:
“In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (Cass. 26/05/2022 n. 17020; Cass. 02/03/2018 n. 4913; Cass 27/09/2016n.
18987; Cass. 26/01/2015 n. 1317).
In tal senso si è orientata anche la prevalente giurisprudenza di merito avendo affermato che “Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche qualora si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, legittimando l'art. 1460 c.c. la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorchè manchi completamente la prestazione della controparte, con la conseguenza che, pena la risoluzione del contratto, per il conduttore si pone l'obbligo di previamente esperire
7 l'apposito giudizio per l'esatta determinazione del canone” (Corte Appello Palermo sentenza n. 2079/2023; Corte Appello Venezia sentenza n. 3183/2019; Corte Appello
Venezia sentenza n. 252/2019).
Nel caso concreto non è stato dimostrato che si sia verificata una perdita di godimento del bene condotto in locazione essendo pacifico che il conduttore, pur lamentando la presenza di gravi vizi nell'immobile tali da pregiudicarne la vivibilità, ha continuato e continua tuttora ad occuparlo ed utilizzarlo, come confermato anche all'udienza odierna dallo stesso intimato.
Anche la circostanza, allegata dall'intimato, secondo cui le parti si sarebbero accordate
“contestualmente o subito dopo la firma del nuovo contratto” per dare corso a una serie di lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile risulta contradetta dal tenore e dal contenuto del contratto di locazione e non suffragata in maniera alcuna.
Al riguardo, i capitoli di prova per testi richiesti dall'intimato non sono stati ammessi in quanto ritenuti inammissibili ex art. 2722 c.c..
Quanto alla circostanza che le cattive condizioni dell'immobile avrebbero provocato danni alla salute del conduttore, si osserva che la documentazione medica prodotta (doc.
n. 15 e n. 18 fascicolo intimato) non dimostra in alcun modo che le patologie di cui lo stesso è affetto siano riconducibili alle asserite insalubri condizioni dell'immobile nel quale, peraltro, l'intimato continua ad abitarvi.
Accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo di corrispondere il canone di locazione, occorre valutare se esso assuma, nel caso specifico, la caratteristica della gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto secondo i criteri previsti dall'art. 1453 e seguenti c.c..
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27/07/1978 n. 392
(Cass. ordinanza 21/06/2017 n. 15358; Cass. 30/12/2014 n. 27542; Cass.18/11/2010 n.
23257).
La norma di cui al citato art. 5, dettando una presunzione assoluta di gravità, ha inteso sottrarre alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorando tale valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo
8 quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una sola rata del canone oppure degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, ed uno di natura temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato che, con riferimento ai canoni, non può superare i venti giorni dalla scadenza prevista e, quanto agli oneri, non può superare il termine previsto per il pagamento.
Il giudice è tenuto, quindi, a verificare unicamente il presupposto dell'inadempimento.
Nel caso concreto, è pacifico che parte intimata ha omesso il pagamento di importi, dovuti per canoni in misura superiore al parametro sopra indicato, dal momento che la stessa, all'atto della notifica dell'atto di intimazione di sfratto (19/08/2024), risultava in mora nel pagamento di ben otto mensilità.
Inoltre, in sede di memoria autorizzata, il locatore ha dato atto della persistenza della morosità anche per le mensilità maturate successivamente per complessivi euro
7.800,00 sino a gennaio 2025 compreso.
Alla stregua della normativa sopra richiamata, il conduttore deve ritenersi gravemente inadempiente all'obbligo contrattuale a suo tempo assunto.
Del resto, il pagamento del canone di locazione costituisce l'obbligazione primaria assunta dal conduttore ex art. 1587 n. 2 c.c..
Si sottolinea, infine, che il contratto di locazione, all'art. 9, contiene una clausola solve et repete per cui “Il pagamento del canone e/o di somme accessorie dovute non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore qualsiasi ne sia il titolo”.
Va, dunque, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione stipulato intere partes in data 01/02/2023, con la contestuale condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato.
Al riguardo, non può essere accolta la richiesta, formulata dall'intimato all'udienza odierna, di fissare “un termine di rilascio congruo e nella misura massima di legge ex art. 56 della legge n. 392/1978”, considerate le sue condizioni di salute e che lo stesso è ultrasessantacinquenne.
L'ordinanza ex art. 665 c.p.c. non è, infatti, modificabile per cui non può essere modificata la data di rilascio dell'immobile fissata in tale provvedimento.
In ogni caso, il richiamo all'art. 56 della legge n. 392/1978 non è pertinente poiché è
l'art. 6, comma 5, della legge n. 431/1998 che prevede il differimento del termine dell'esecuzione nei casi in cui “il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età …..”.
9 Tale disposizione, disciplinando la proceduta di rilascio degli immobili, attiene alla fase esecutiva per cui non può essere applicata nel presente procedimento.
3) Quanto alla domanda di pagamento dei canoni scaduti e a scadere, parte conduttrice deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.800,00 per canoni di locazione scaduti dal mese di gennaio 2024 al mese di gennaio 2025 compreso, oltre ai successivi canoni scaduti e a scadere sino al rilascio dell'immobile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art. 1591 c.c., il quale pone l'obbligo del versamento del corrispettivo convenuto sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, assicura al locatore, danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Il canone pattuito costituisce, quindi, il parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento minimo spettante (Cass. 06/04/2021 n. 9256; Cass. 16/07/2019 n. 18946).
Sulle somme di cui sopra, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze sino alla data della proposizione dell'intimazione di sfratto per morosità e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
4) All'udienza odierna i procuratori di entrambe le parti hanno reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria integrativa ex art. 426
c.p.c. e non ammesse.
In proposito, si richiama il contenuto dell'ordinanza pronunciata in data 07/05/2025 che, ritenuta la causa matura per la decisione in ragione della documentazione in atti, ha rigettato tutte le richieste istruttorie dedotte dalle parti.
5) In ragione della soccombenza del resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00) previsti per le fasi di studio e per quella introduttiva del procedimento sommario;
quanto al presente giudizio di merito, per la fase di studio e per quella introduttiva, si liquidano i compensi medi previsti, mentre per la fase di trattazione e per quella decisionale, il compenso viene riconosciuto nella misura del 50% in considerazione dell'attività professionale
10 effettivamente svolta.
L'intimante ha chiesto anche il pagamento delle spese per l'attività prestata nella procedura di mediazione che è stata attivata a seguito della conversione del rito.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito è pressochè unanime nel riconoscere che i costi ed i compensi relativi al procedimento di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
(sul punto, inter alia, Tribunale di Catanzaro sentenza n. 464 del 22/03/2023; Tribunale di Trieste sentenza 01/03/2021; Tribunale di Mantova 09/04/2018; Tribunale di Massa sentenza n. 1030 del 09/11/2016; Tribunale di Milano 21/07/2016; Tribunale di Modena
09/03/2012).
La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente statuito che le spese di mediazione sono da ritenersi assimilabili alle spese del processo e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, “soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto avente funzione deflattiva” (Cass. 20/02/2024 n. 5389; Cass. 21/11/2023 n. 32306).
Essendo tali spese assimilate alle spese del processo, le spese di mediazione possono essere rimborsate ove risulti adeguatamente provato il relativo esborso.
Nel caso di specie parte intimante ha documentato l'espletamento della procedura di mediazione e di aver sostenuto le relative spese, come da documentazione in atti.
Si deve, quindi, liquidare in favore del locatore anche l'importo di Parte_1 euro 292,80 quale spesa sostenuta per l'espletamento della mediazione, che è stata instaurata a seguito dell'opposizione svolta dall'intimato, oltre ad euro 851,00 dovuta a titolo di compenso per l'attività (di attivazione e di negoziazione) prestata nella fase di mediazione e di cui alla Tabella allegata al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, a conferma ed assorbimento dell'ordinanza di rilascio emessa in data 13/12/2024, così provvede:
1) accertato l'inadempimento del conduttore , dichiara la risoluzione CO
del contratto di locazione stipulato inter partes in data 01/02/2023 e registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa (VI) in data 08/03/2023 al n. 001364 serie 3T;
11 2) condanna il resistente-intimato all'immediato rilascio in favore di CO
dell'immobile, libero da persone e cose anche interposte, sito in San Parte_1
Zenone degli Ezzelini (TV), Via Coltrù n. 4 int. 2;
3) condanna il resistente-intimato al pagamento in favore di CO
della complessiva somma di euro 7.800,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione maturati dal mese di gennaio 2024 al mese di gennaio 2025 compreso, nonché alla corresponsione della somma di euro 600,00 per ogni mensilità successiva maturata e maturanda sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con gli interessi legali dalle singole scadenze fino alla data di proposizione dell'intimazione di sfratto e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale;
4) rigetta le domande proposte dal resistente-intimato ; CO
5) condanna il resistente-intimato alla rifusione, in favore di CO
, delle spese processuali, comprensive della fase sommaria e della Parte_1
mediazione, che si liquidano nell'importo di euro 3.576,00 a titolo di compenso, di euro
194,50 per anticipazioni e di euro 292,80 per spese di mediazione, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 10/06/2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
12
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 5970/2024
Verbale di udienza
Oggi 10 giugno 2025 alle ore 9.12, avanti alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito del decreto emesso in data 10 maggio 2025, sono comparsi: per il ricorrente-intimante l'avv. Francesco Turrisi;
Parte_1 per il resistente-intimato l'avv. Massimo Pagnin nonché CO personalmente il Sig. . CO
I procuratori delle parti discutono la causa.
L'avv. Turrisi precisa le conclusioni, anche in via istruttoria, come da foglio depositato in via telematica in data 9 giugno 2025, si richiama alle istanze ivi formulate nonché al contenuto della propria memoria integrativa, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande proposte.
L'avv. Turrisi fa presente di aver depositato in via telematica la nota spese relativa sia alla fase sommaria che alla mediazione nonché al presente procedimento instaurato a seguito dell'opposizione dell'intimato.
L'avv. Pagnin richiama gli atti, in particolare la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. le cui conclusioni di merito ed istruttorie sono richiamate e chiede il rigetto di ogni domanda avversaria.
L'avv. Pagnin, quali documenti sopravvenuti, chiede di poter depositare sub doc. n. 21 il carteggio intercorso tra il dott. e i Servizi Sociali nonchè l'Autorità CP_1
Sanitaria tra il 17 aprile e il 6 giugno 2025.
L'avv. Pagnin, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiede sia fissato un termine di rilascio congruo e nella misura massima di legge ex art. 56 della legge n. 392/1978, considerate le condizioni di salute dell'inquilino e che lo stesso è
1 ultrasessantacinquenne.
Il Sig. espone la sua difficile situazione personale, peraltro, già in atti. CP_1
L'avv. Turrisi si oppone alla produzione documentale avversaria in quanto irrilevante ai fini del decidere ed essendo, comunque, spirati i termini di preclusione;
rileva l'impossibilità per il giudice dell'opposizione dello sfratto di modificare la data di rilascio fissata con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c., termine, in ogni caso, già spirato o, comunque, di sospendere l'esecuzione.
Il giudice, ritenuta la tardività e in ogni caso l'irrilevanza, ai fine della decisione, della documentazione oggi esibita da parte intimata non autorizza il deposito telematico della stessa.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.38, in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5970/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Turrisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassola (VI), Via
Roma n. 37/A, giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrente intimante - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CO C.F._2
dall'avv. Massimo Pagnin, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Piazza
Pontelandolfo n. 92/94, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente intimato -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 11/08/2024, regolarmente notificato in data 19/08/2024,
ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità in Parte_1 CO relazione all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in San Zenone degli Ezzelini
(TV), Via Coltrù n. 4 int. 2, lamentando il mancato pagamento della complessiva somma di euro 4.800,00 a titolo di canoni di locazione maturati a decorrere dal mese di gennaio 2024 e di cui al contratto di locazione sottoscritto in data 01/02/2023.
Ha chiesto, pertanto, di convalidare l'intimato sfratto e di ingiungere con separato decreto, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il pagamento immediato del predetto importo di euro 4.800,00 per canoni scaduti, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile; in caso di opposizione, ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e l'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito al fine di
3 pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per esclusivo fatto e colpa del conduttore a seguito del suo grave inadempimento, con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Con comparsa di risposta del 16/09/2024 si è costituito l'intimato chiedendo il rigetto delle avverse domande, sostenendo che la sospensione del pagamento del canone fosse dovuto allo stato di degrado dell'immobile, divenuto invivibile per la presenza di macchie di muffa su pareti e soffitti nonché alla mancata utilizzazione del giardino per la presenza di muffa sull'erba; ha, inoltre, affermato che il locatore, nonostante le ripetute richieste, non aveva eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria per rendere “salubre l'unità locata”; in via riconvenzionale, ha chiesto la riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di giustizia con condanna del locatore al risarcimento dei conseguenti danni e alla restituzione delle somme versate in eccedenza per canoni di locazione, con gli interessi dai singoli pagamenti al saldo.
Ritenuta non fondata l'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dal conduttore, con ordinanza del 13/12/2025, pronunciata ai sensi dell'art. 665 c.p.c., è stato ordinato il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 13/01/2025,
è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione ed è stato disposto il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'eventuale integrazione dei rispettivi atti integrativi.
All'esito della conversione del rito, l'intimante ha tempestivamente attivato la procedura di mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo come risulta dal verbale relativo al 2° incontro tenutosi il 26 marzo 2025 (doc. n. 5 e n. 6 fascicolo ricorrente).
Nella memoria integrativa depositata in data 02/04/2025 il locatore ha riproposto la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di locazione “per grave e reiterato inadempimento” del conduttore, con condanna del medesimo all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di euro 7.800,00 a titolo di canoni di locazione maturati da gennaio 2024 a gennaio 2025 nonché alla corresponsione dell'indennità di occupazione, quantificata in misura pari ad euro 600,00 al mese, maturata e maturanda fino all'effettivo rilascio dell'immobile, il tutto con gli interessi legali fino alla data della proposizione dell'intimazione di sfratto e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il locatore ha chiesto, altresì, il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, anche in
4 via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'intimato , nella memoria integrativa depositata il 16/04/2025, ha CO
chiesto il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione e di ogni ulteriore domanda avversaria;
in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatore, ribadendo le domande già svolte nella fase sommaria ossia la richiesta di riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di giustizia;
la condanna del locatore al risarcimento dei conseguenti danni nella misura ritenuta di giustizia;
la compensazione dei reciproci crediti, con condanna del locatore a restituire l'eccedenza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali essendo state ritenute inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie integrative per i motivi esposti nell'ordinanza emessa in data 07/05/2025 al cui contenuto integralmente ci si riporta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La domanda di risoluzione del contratto di locazione è fondata.
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione e, quindi, il fatto estintivo della stessa è a carico del debitore convenuto, in conformità al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite
30/10/2001 n. 13533; Cass. 15/07/2011 n. 15659; Cass. 20/01/2015 n. 826), gravando, invece, sull'attore solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e di allegare l'inadempimento della controparte.
Ne consegue che il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è tenuto soltanto, in quanto creditore, a provare la fonte del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui.
Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con la produzione del contratto di locazione in quanto titolo contrattuale nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
Nello specifico, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato in data 01/02/2023, debitamente registrato in data 08/03/2023, da cui risulta, all'art. 7, la pattuizione dell'obbligo di corrispondere un canone annuo di euro 7.200,00
5 “da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 600,00 cadauna entro il girono 10
(dieci) di ciascun mese …” (doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Il locatore ha, altresì, allegato l'inadempimento del conduttore al pagamento del canone di locazione così come contrattualmente stabilito.
Il resistente ha ammesso di non aver corrisposto il quantum richiesto, deducendo la legittimità della sospensione del pagamento del canone e ha giustificato tale sua condotta sostenendo:
- la presenza nell'appartamento di estese macchie di muffa su pareti e soffitti tali da renderlo “invivibile”;
-l'inutilizzabilità del giardino per la presenza di ampie zone di muffa;
-che il locatore, nonostante gli accordi intercorsi e le ripetute richieste, non aveva eseguito alcun intervento per risolvere il problema “muffe” presenti sia all'interno che all'esterno dei locali;
-che la mancanza di manutenzione straordinaria gli aveva causato e gli stava causando gravi danni alla salute.
Bisogna, quindi valutare, se dette eccezioni siano idonee a giustificare l'inadempimento del conduttore ed impedire così la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione chiesta dal locatore, legittimando invece la domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatore formulata dal conduttore in sede di memoria integrativa.
Siffatta domanda deve, tuttavia, ritenersi inammissibile.
Sul punto, si osserva che tale domanda di risoluzione del contratto non essendo stata proposta dall'intimato nella comparsa di risposta dimessa nella fase sommaria, ma solo con la memoria di cui all'art. 426 c.p.c., lo stesso, all'atto del deposito di detta memoria, era tenuto a chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418
c.p.c..
Si deve, infatti, evidenziare che ai sensi dell'art. 418 c.p.c, richiamato dall'art. 447 bis c.p.c., “Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che
a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
Nel caso di specie, la predetta istanza non è stata formulata.
6 L'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico di parte convenuta, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla domanda riconvenzionale e, quindi, l'inammissibilità della stessa domanda. L'intervenuta decadenza, attenendo alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis, Cass. 09/03/2012 n. 3696;
Cass. 16/11/2007 n. 23815). La domanda riconvenzionale in esame deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile anche se parte intimante non ha sollevato la relativa eccezione.
Come già rilevato nella fase sommaria, l'eccezione di inadempimento contrattuale svolta dal conduttore non può essere accolta.
Va infatti rilevato, e la circostanza è assorbente, che il conduttore ha continuato e continua tuttora ad occupare l'immobile laddove, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il conduttore non può astenersi dal pagare il canone locativo nel caso di riduzione del godimento del bene in quanto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. è legittima solo se la controprestazione del locatore viene a mancare interamente:
“In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (Cass. 26/05/2022 n. 17020; Cass. 02/03/2018 n. 4913; Cass 27/09/2016n.
18987; Cass. 26/01/2015 n. 1317).
In tal senso si è orientata anche la prevalente giurisprudenza di merito avendo affermato che “Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche qualora si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, legittimando l'art. 1460 c.c. la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorchè manchi completamente la prestazione della controparte, con la conseguenza che, pena la risoluzione del contratto, per il conduttore si pone l'obbligo di previamente esperire
7 l'apposito giudizio per l'esatta determinazione del canone” (Corte Appello Palermo sentenza n. 2079/2023; Corte Appello Venezia sentenza n. 3183/2019; Corte Appello
Venezia sentenza n. 252/2019).
Nel caso concreto non è stato dimostrato che si sia verificata una perdita di godimento del bene condotto in locazione essendo pacifico che il conduttore, pur lamentando la presenza di gravi vizi nell'immobile tali da pregiudicarne la vivibilità, ha continuato e continua tuttora ad occuparlo ed utilizzarlo, come confermato anche all'udienza odierna dallo stesso intimato.
Anche la circostanza, allegata dall'intimato, secondo cui le parti si sarebbero accordate
“contestualmente o subito dopo la firma del nuovo contratto” per dare corso a una serie di lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile risulta contradetta dal tenore e dal contenuto del contratto di locazione e non suffragata in maniera alcuna.
Al riguardo, i capitoli di prova per testi richiesti dall'intimato non sono stati ammessi in quanto ritenuti inammissibili ex art. 2722 c.c..
Quanto alla circostanza che le cattive condizioni dell'immobile avrebbero provocato danni alla salute del conduttore, si osserva che la documentazione medica prodotta (doc.
n. 15 e n. 18 fascicolo intimato) non dimostra in alcun modo che le patologie di cui lo stesso è affetto siano riconducibili alle asserite insalubri condizioni dell'immobile nel quale, peraltro, l'intimato continua ad abitarvi.
Accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo di corrispondere il canone di locazione, occorre valutare se esso assuma, nel caso specifico, la caratteristica della gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto secondo i criteri previsti dall'art. 1453 e seguenti c.c..
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27/07/1978 n. 392
(Cass. ordinanza 21/06/2017 n. 15358; Cass. 30/12/2014 n. 27542; Cass.18/11/2010 n.
23257).
La norma di cui al citato art. 5, dettando una presunzione assoluta di gravità, ha inteso sottrarre alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorando tale valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo
8 quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una sola rata del canone oppure degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, ed uno di natura temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato che, con riferimento ai canoni, non può superare i venti giorni dalla scadenza prevista e, quanto agli oneri, non può superare il termine previsto per il pagamento.
Il giudice è tenuto, quindi, a verificare unicamente il presupposto dell'inadempimento.
Nel caso concreto, è pacifico che parte intimata ha omesso il pagamento di importi, dovuti per canoni in misura superiore al parametro sopra indicato, dal momento che la stessa, all'atto della notifica dell'atto di intimazione di sfratto (19/08/2024), risultava in mora nel pagamento di ben otto mensilità.
Inoltre, in sede di memoria autorizzata, il locatore ha dato atto della persistenza della morosità anche per le mensilità maturate successivamente per complessivi euro
7.800,00 sino a gennaio 2025 compreso.
Alla stregua della normativa sopra richiamata, il conduttore deve ritenersi gravemente inadempiente all'obbligo contrattuale a suo tempo assunto.
Del resto, il pagamento del canone di locazione costituisce l'obbligazione primaria assunta dal conduttore ex art. 1587 n. 2 c.c..
Si sottolinea, infine, che il contratto di locazione, all'art. 9, contiene una clausola solve et repete per cui “Il pagamento del canone e/o di somme accessorie dovute non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore qualsiasi ne sia il titolo”.
Va, dunque, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione stipulato intere partes in data 01/02/2023, con la contestuale condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato.
Al riguardo, non può essere accolta la richiesta, formulata dall'intimato all'udienza odierna, di fissare “un termine di rilascio congruo e nella misura massima di legge ex art. 56 della legge n. 392/1978”, considerate le sue condizioni di salute e che lo stesso è ultrasessantacinquenne.
L'ordinanza ex art. 665 c.p.c. non è, infatti, modificabile per cui non può essere modificata la data di rilascio dell'immobile fissata in tale provvedimento.
In ogni caso, il richiamo all'art. 56 della legge n. 392/1978 non è pertinente poiché è
l'art. 6, comma 5, della legge n. 431/1998 che prevede il differimento del termine dell'esecuzione nei casi in cui “il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età …..”.
9 Tale disposizione, disciplinando la proceduta di rilascio degli immobili, attiene alla fase esecutiva per cui non può essere applicata nel presente procedimento.
3) Quanto alla domanda di pagamento dei canoni scaduti e a scadere, parte conduttrice deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.800,00 per canoni di locazione scaduti dal mese di gennaio 2024 al mese di gennaio 2025 compreso, oltre ai successivi canoni scaduti e a scadere sino al rilascio dell'immobile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art. 1591 c.c., il quale pone l'obbligo del versamento del corrispettivo convenuto sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, assicura al locatore, danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Il canone pattuito costituisce, quindi, il parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento minimo spettante (Cass. 06/04/2021 n. 9256; Cass. 16/07/2019 n. 18946).
Sulle somme di cui sopra, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze sino alla data della proposizione dell'intimazione di sfratto per morosità e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
4) All'udienza odierna i procuratori di entrambe le parti hanno reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria integrativa ex art. 426
c.p.c. e non ammesse.
In proposito, si richiama il contenuto dell'ordinanza pronunciata in data 07/05/2025 che, ritenuta la causa matura per la decisione in ragione della documentazione in atti, ha rigettato tutte le richieste istruttorie dedotte dalle parti.
5) In ragione della soccombenza del resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00) previsti per le fasi di studio e per quella introduttiva del procedimento sommario;
quanto al presente giudizio di merito, per la fase di studio e per quella introduttiva, si liquidano i compensi medi previsti, mentre per la fase di trattazione e per quella decisionale, il compenso viene riconosciuto nella misura del 50% in considerazione dell'attività professionale
10 effettivamente svolta.
L'intimante ha chiesto anche il pagamento delle spese per l'attività prestata nella procedura di mediazione che è stata attivata a seguito della conversione del rito.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito è pressochè unanime nel riconoscere che i costi ed i compensi relativi al procedimento di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
(sul punto, inter alia, Tribunale di Catanzaro sentenza n. 464 del 22/03/2023; Tribunale di Trieste sentenza 01/03/2021; Tribunale di Mantova 09/04/2018; Tribunale di Massa sentenza n. 1030 del 09/11/2016; Tribunale di Milano 21/07/2016; Tribunale di Modena
09/03/2012).
La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente statuito che le spese di mediazione sono da ritenersi assimilabili alle spese del processo e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, “soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto avente funzione deflattiva” (Cass. 20/02/2024 n. 5389; Cass. 21/11/2023 n. 32306).
Essendo tali spese assimilate alle spese del processo, le spese di mediazione possono essere rimborsate ove risulti adeguatamente provato il relativo esborso.
Nel caso di specie parte intimante ha documentato l'espletamento della procedura di mediazione e di aver sostenuto le relative spese, come da documentazione in atti.
Si deve, quindi, liquidare in favore del locatore anche l'importo di Parte_1 euro 292,80 quale spesa sostenuta per l'espletamento della mediazione, che è stata instaurata a seguito dell'opposizione svolta dall'intimato, oltre ad euro 851,00 dovuta a titolo di compenso per l'attività (di attivazione e di negoziazione) prestata nella fase di mediazione e di cui alla Tabella allegata al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, a conferma ed assorbimento dell'ordinanza di rilascio emessa in data 13/12/2024, così provvede:
1) accertato l'inadempimento del conduttore , dichiara la risoluzione CO
del contratto di locazione stipulato inter partes in data 01/02/2023 e registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa (VI) in data 08/03/2023 al n. 001364 serie 3T;
11 2) condanna il resistente-intimato all'immediato rilascio in favore di CO
dell'immobile, libero da persone e cose anche interposte, sito in San Parte_1
Zenone degli Ezzelini (TV), Via Coltrù n. 4 int. 2;
3) condanna il resistente-intimato al pagamento in favore di CO
della complessiva somma di euro 7.800,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione maturati dal mese di gennaio 2024 al mese di gennaio 2025 compreso, nonché alla corresponsione della somma di euro 600,00 per ogni mensilità successiva maturata e maturanda sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con gli interessi legali dalle singole scadenze fino alla data di proposizione dell'intimazione di sfratto e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale;
4) rigetta le domande proposte dal resistente-intimato ; CO
5) condanna il resistente-intimato alla rifusione, in favore di CO
, delle spese processuali, comprensive della fase sommaria e della Parte_1
mediazione, che si liquidano nell'importo di euro 3.576,00 a titolo di compenso, di euro
194,50 per anticipazioni e di euro 292,80 per spese di mediazione, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 10/06/2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
12