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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 333/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANA PIER Controparte_1 P.IVA_1 LUIGI e dell'avv. FAZIOLI GUIDO ed elettivamente domiciliata come in atti (pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLACANI Controparte_2 P.IVA_2
FABIO ed elettivamente domiciliata come in atti (pec: , Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCHIARETTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato come in atti (pec:
, Email_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCCHI Controparte_3 C.F._2
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato come in atti (pec: , Email_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI Controparte_4 P.IVA_3 MAURO e dell'avv. NAVA ROBERTO ed elettivamente domiciliata come in atti (pec:
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APPELLATI
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i Controparte_1
motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra diversa ragione che riterrà in diritto, in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRINCIPALE:
- previa riforma integrale della sentenza del Tribunale di Modena impugnata, pagina 1 di 17 1) accertare e dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del contratto
d'appalto inter partes a far data dal 31.01.2018 per inadempimento dell'appellata;
2) condannare l risarcimento del danno come in narrativa descritto, Controparte_2
pari ad Euro 147.100,00 per penale convenzionale da ritardo ed Euro 12.900 oltre IVA per canoni di locazione corrisposti dall'appellante nelle more del ritardo, e/o nella diversa maggiore o minor somma che riterrà di giustizia;
3) compensare, per la quantità corrispondente, eventuali somme accertate come (a qualsiasi titolo) spettanti all'appellata, da liquidarsi in misura non superiore all'importo di Euro 39.043,09 oltre IVA per le ragioni esposte in narrativa, con la maggior somma, dovuta all'appellante, di cui al capo precedente;
IN VIA SUBORDINATA:
- previa riforma dei capi 5 e 6 della sentenza impugnata del Tribunale di Modena,
4) accertare e dichiarare che il credito derivante all'appellata dal contratto d'appalto è complessivamente non superiore ad una somma di Euro 39.043,09 oltre IVA, per i motivi esposti in narrativa;
5) riformare il capo 7 della sentenza impugnata del Tribunale di Modena laddove dispone il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante a favore dell'appellata, rigettando integralmente detta domanda;
IN OGNI CASO
- previa riforma dei capi della sentenza impugnata con cui il Tribunale di Modena ha condannato
l'appellante al pagamento delle spese legali, a favore della società appallata e, in via solidale, nei confronti dei terzi chiamati, , Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
nonché del capo con cui è stata condannata al pagamento delle spese di CTU esperita in primo grado
6) condannare l'appellata al pagamento delle spese legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: Controparte_2
In via principale:
- emesse le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, rigettata ogni contraria istanza deduzione eccezione e domanda, voglia rigettare l'appello proposto da Controparte_1
confermando la sentenza appellata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da Controparte_1
dichiarare quest'ultima tenuta, a corrispondere a quanto risulterà
[...] Controparte_2 dovuto all'esito del giudizio di appello. pagina 2 di 17 - In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio di primo e secondo grado.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie già reiterata all'esito del giudizio di primo grado, ed in particolare:
- si reitera l'istanza di ammissione di prova per interrogatorio e per testi sui capitoli da 1 a 48 indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 21/09/2020 con i teti ivi indicati;
- si reitera la richiesta di ammissione di CTU tecnica sui quesiti indicati nella suddetta memoria istruttoria.”
Per “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione ed istanza avversaria dare atto della definitività delle statuizioni della sentenza n.
44/2022 con la quale il Tribunale di Modena ha respinto le domande tutte promosse nei confronti dell'Ing. ed in ogni caso quest'ultimo, in via cautelativa e subordinata, ripropone Parte_1
domanda di manleva rivolta ad in virtù e nei limiti del contratto Controparte_4
assicurativo r.c. professionale sottoscritto, laddove fosse modificata la sentenza di primo grado appellata nella parte che lo riguarda e/o formulata una qualche domanda nei confronti dell'Ing. da una parte processuale anche attraverso un eventuale appello incidentale. Con vittoria di Parte_1 spese e di compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Per FR TE: “VOGLIA codesta Ill.ma Corte di Appello di Bologna ogni diversa istanza disattesa e reietta: NEL MERITO RIGETTARE l'appello proposto nei confronti del Dott.
[...]
in quanto inammissibile, indimostrato, ed infondato sia in fatto che in diritto per i motivi CP_3 esposti nella comparsa di costituzione e nei successivi atti, con vittoria delle spese del giudizio.”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_4
In via principale, preso atto che nessuna domanda nei confronti dell'ing. è stata Parte_1
riproposta in sede di gravame, con conseguente rinuncia alle stesse ex art. 346 c.p.c., dichiarare che nel corso del presente giudizio di secondo grado è sopravvenuta la carenza di interesse e/o di legittimazione passiva dell'ing. e conseguentemente di Parte_1 Controparte_4
e/o comunque l'intervenuta cessazione, sempre nelle more del giudizio di gravame, della materia
[...]
del contendere, anche in riferimento al rapporto assicurativo, con ogni conseguente statuizione sia processuale che sostanziale;
In subordine, e per mero scrupolo di patrocinio, respingere nel merito, perché inammissibile ed infondato, l'appello proposto da con conferma della sentenza n. 44/2022 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Modena, in composizione monocratica in persona del Sig. G.U. dott.ssa
Martina Grandi, in data 18-19 gennaio 2022;
pagina 3 di 17 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”
IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo di avere Controparte_1 Controparte_2
conseguito dalla Regione Emilia-Romagna il contributo per la demolizione e ricostruzione di un immobile ad uso commerciale-artigianale sito in Cavezzo (MO) lesionato dal sisma del maggio 2012
(domanda prot. n. 22555/2016) e di avere affidato l'opera a con la quale in Controparte_2
data 27.06.2016 aveva stipulato apposito contratto di appalto, che prevedeva come termine di consegna il 15.05.2017; che, scaduto il termine contrattuale di fine lavori senza che l'opera fosse completata, il
5.06.2017 aveva chiesto il pagamento di € 40.000,00 per proseguire i lavori e Controparte_2 di ulteriori € 50.000,00 a titolo di corrispettivo per lavori non inseriti nel progetto e nel relativo computo metrico estimativo e sospeso i lavori in attesa di ricevere il denaro aggiuntivo richiesto;
che in data 20.06.2017 la committente aveva diffidato formalmente a riprendere ed Controparte_2 ultimare i lavori e che quest'ultima non aveva adempiuto;
che aveva Controparte_1
domandato alla Regione Emilia-Romagna la proroga del termine di fine lavori sino al 31.12.2018, ottenuta con ordinanza commissariale n. 7 del 24.04.2018; che il 31.01.2018 Controparte_1 aveva comunicato all'appaltatrice la risoluzione del contratto d'appalto per suo esclusivo inadempimento, consistente nel ritardo nell'esecuzione delle opere;
che Controparte_1 aveva affidato la prosecuzione dell'opera a e inibito a l'accesso al CP_5 Controparte_2
cantiere; che aveva incardinato un procedimento possessorio per la Controparte_2
reintegrazione nel possesso del cantiere, dapprima respinto e poi accolto in fase di reclamo.
L'attrice chiedeva pertanto al tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con effetti dalla data del 31.01.2018 e di condannare al risarcimento Controparte_2
dei danni da inadempimento, stimati nella complessiva somma di € 161.900,00 (di cui € 140.000,00 per penale da abbandono ingiustificato del cantiere ed € 21.900,00 per risarcimento canoni di locazione sostenuti nelle more della riconsegna dell'opera), nonché a manlevarla dall'eventuale richiesta di restituzione del contributo di ricostruzione elargito dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Si costituiva la società convenuta, eccependo che il ritardo nell'avanzamento dei lavori era da attribuire alla responsabilità della committenza e del direttore dei lavori Ing. per Parte_1 una serie di cause, a sé non imputabili. Deduceva, in particolare: che l'immobile oggetto della demolizione e ricostruzione non era stato consegnato a libero da cose e Controparte_2
materiali, come contrattualmente previsto, e che la committenza aveva imposto all'impresa esecutrice di provvedere allo sgombero, prestazione non prevista nel contratto;
che il Comune di Cavezzo aveva notificato il permesso di dare avvio ai lavori solo a ottobre 2016 in quanto la committenza aveva pagina 4 di 17 tardato ad inoltrare la pratica edilizia;
che le operazioni di rilievo e di progettazione affidate all'Ing. erano contraddistinte da notevoli lacune ed errori e che la committenza aveva Parte_1
omesso di comunicare alcune informazioni riguardanti le condizioni del fabbricato;
che nel corso delle operazioni di rimozione della copertura era infatti emerso che questa era stata oggetto di più interventi e che presentava una stratificazione di differenti materiali, che dovevano essere rimossi manualmente, mentre il computo metrico prevedeva costi di rimozione del solo eternit calcolati su volumi da eseguirsi con mezzi meccanici;
che durante le operazioni di scavo erano emersi errori di progettazione che imponevano di ridefinire le quote delle fondamenta, circostanza che aveva determinato l'interruzione dei lavori fino alla ricezione delle quote progressive revisionate, avvenuta solo il 16.01.2017; che era stato necessario procedere alla demolizione di una cabina Enel per l'alta tensione non prevista nella progettazione né nel computo metrico, il cui distacco era eseguito in data 27.02.2017; che in corso d'opera la committenza aveva preteso che realizzasse un pavimento in Controparte_2
cemento avente spessore maggiore rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo;
che i progetti esecutivi delle fondazioni di alcuni vani, ripetutamente chiesti all'Ing. venivano Parte_1
trasmessi tardivamente.
La convenuta eccepiva l'inadempimento della committente per le circostanze di cui sopra nonché per il ritardo nell'impartirle istruzioni specifiche per la prosecuzione dell'opera, per avere predisposto unilateralmente i S.A.L., negando il contraddittorio con l'impresa appaltatrice, anche in merito ai lavori non previsti nel computo metrico ma necessari per ottenere l'agibilità del fabbricato, e, infine, per non avere garantito, e poi del tutto inibito, l'accesso al cantiere mediante sostituzione delle serrature.
Domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'avversaria al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite (€ 41.700,89, quale residuo imponibile a fronte della fattura n. 24 del 27/03/2018; €
10.000,00 quale residuo imponibile a fronte della fattura n. 45 del 05/10/2017; € 9.174,20 quale residuo rivalsa IVA a fronte della fattura n. 24 del 27/03/2018, oltre interessi legali), di una somma non inferiore ad € 150.000,00 per le lavorazioni effettivamente eseguite ma non contabilizzate nei S.A.L., e al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa, a titolo di lucro cessante, dovuto all'affidamento a terzi dell'esecuzione di lavorazioni inizialmente commissionate all'impresa costruttrice, e di danno emergente, provocato dai ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni a causa del fermo cantiere, nonché al pagamento delle spese processuali del procedimento possessorio.
In subordine, eccepiva la riducibilità della penale per il ritardo e domandava e otteneva la chiamata in causa di in qualità di Progettista e Direttori dei Lavori, affinché la manlevasse in Parte_1
caso di condanna.
pagina 5 di 17 3. si costituiva in giudizio respingendo ogni responsabilità a proprio carico e Parte_1
chiedendo la chiamata in causa di , nella sua qualifica di Progettista e Direttore dei Controparte_3
Lavori architettonici e responsabile della sicurezza, nonché di propria Controparte_4
compagnia assicuratrice.
4. Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande nei confronti Controparte_4
del proprio assicurato ed eccepiva, in subordine, la prescrizione dell'indennizzo.
5. Si costituiva , domandando di accertare la nullità della citazione e di respingere le Controparte_3
domande nei propri confronti.
6. La causa veniva istruita mediante c.t.u., affidata al geom. Controparte_6
7. Con sentenza n. 44/2022 emessa il 18/01/2022 e pubblicata il 19/01/2022, il tribunale di Modena accertava e dichiarava la risoluzione dell'appalto ex art. 1671 c.c. per recesso della committente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da dichiarava tenuta e Controparte_2 condannava al pagamento in favore di di € Controparte_1 Controparte_2
194.108,08 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo nonché di €
1.794,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo, con rigetto delle ulteriori domande.
Il tribunale poneva a carico di le spese processuali di Controparte_1 Controparte_2
e della consulenza d'ufficio, condannava in solido l'attrice e al
[...] Controparte_2
pagamento delle spese processuali di e e, quanto Parte_1 Controparte_4 alle spese di , condannava in solido l'attrice e Controparte_3 Parte_1
Il giudice di prime cure, richiamati i principi di diritto applicabili al caso in esame e i principali fatti allegati e/o documentati dalle parti, osservava che il recesso del 31.01.2018, che “ha sicuramente determinato lo scioglimento dell'appalto al momento della ricezione della missiva”, andava qualificato come recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., visto che l'atto di recesso, al pari delle difese svolte in causa dall'attrice, non richiamava né il termine soggettivamente essenziale né la clausola risolutiva espressa dedotti nel contratto (artt. 9 e 19) e che la committente aveva prospettato il suo interesse a sostituire con una diversa impresa già prima del recesso. Ne costituirebbero conferma Controparte_2
anche la sua condotta posteriore, in particolare l'inibitoria dell'accesso al cantiere, l'affidamento dell'opera a e la richiesta d'urgenza della riconsegna dell'immobile dopo la reintegra di CP_5
nella sua detenzione. Controparte_2
Premesso che per il risarcimento del danno è necessario valutare l'imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore, il tribunale riteneva che, alla luce della successione degli eventi e della documentazione in atti, il ritardo nell'avvio dell'opera e nella sua progressione fosse dipeso da condotte imputabili alla committente e/o al direttore dei lavori o a terzi (quali: a. lo sgombero dell'edificio in data successiva pagina 6 di 17 alla consegna del cantiere;
b. la tardiva trasmissione delle tavole progettuali esecutive;
c. il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione alla demolizione e nella disattivazione della cabina elettrica;
d. l'esecuzione di varianti richieste in executivis).
Osservava il tribunale che “alla data del 31.1.2018, quindi, non era configurabile un ritardo imputabile che consentisse alla committente di esigere il pagamento della penale o di valersi della clausola risolutiva espressa (artt. 9 e 19) o di rifiutare l'adempimento tardivo dell'appaltatrice”, conseguentemente rigettando tutte le domande di condanna proposte dalla committente.
Precisava inoltre, per completezza, che non si sarebbe giunti a diverse conclusioni ove si fosse interpretata la volontà di quale esercizio della clausola risolutiva espressa per Controparte_1
il ritardo nella consegna di cui alla clausola 9.8 del contratto, poiché la valutazione negativa circa la configurabilità di un inadempimento imputabile all'appaltatrice “imporrebbe di escludere che il recesso del 31.1.2018, inteso come dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, abbia determinato la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., quindi andrebbe accertato, a fronte della simmetrica domanda della convenuta (art. 1453 c.c.), il suo diritto alla risoluzione.” Sul punto, osservava il tribunale che “il comportamento (incontestato) tenuto da dopo il Controparte_1
31.01.2018, ossia lo spoglio dell'appaltatrice, il rifiuto della riconsegna dell'immobile sino all'ordine giudiziario di rilascio e l'azione cautelare di restituzione hanno determinato e protratto per mesi
l'impossibilità dell'impresa di riprendere l'esecuzione dell'opera, quindi sarebbero sufficienti non solo per ritenere comprovato l'inadempimento imputabile della committente (ossia l'an debeatur), ma per affermarne la non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) necessaria al riconoscimento del diritto di
[...] alla risoluzione dell'appalto (art. 1453 c.c.)”. Controparte_2
Il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di nei limiti seguenti: Controparte_2
riconosceva un credito residuo per le opere realizzate e contabilizzate pari a € 69.643,67; per le opere non contabilizzate, riconosceva € 12.157,42 per lo sgombero dei locali ed € 45.643,16 per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in EPS e della guaina bituminosa.
Quanto alla prima voce, il tribunale osservava essere incontroverso e riportato nel Giornale dei Lavori lo sgombero dei locali da parte dell'appaltatrice, attività che sarebbe spettata alla committente, e individuava il controvalore della prestazione tenendo conto solo degli importi specificati dalla parte.
In merito alla rimozione e allo smaltimento dei pannelli in EPS e della guaina bituminosa, il tribunale si discostava dal parere del consulente tecnico, secondo il quale il relativo compenso era già inglobato nella voce «demolizione totale dei fabbricati», ritenendo che tale rilievo collidesse con la natura dell'appalto, pattuito a misura e non a corpo, e che l'esecuzione delle lavorazioni in questione non era prevista nel progetto ma necessaria per la realizzazione dell'opera.
pagina 7 di 17 L'importo totale di € 127.444,25, maggiorato dalla domanda degli interessi compensativi, ammontava a complessivi € 133.705,42.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, il tribunale richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui grava sull'appaltatore richiedente l'onere di dimostrare quale utile netto avrebbe conseguito eseguendo interamente il contratto, ossia il minor importo tra il corrispettivo globale dell'appalto e le spese necessarie alla realizzazione delle opere, e osservava che, nel caso di specie, aveva chiesto il pagamento dell'intero compenso residuo, Controparte_2 senza indicare il margine di utile né le spese che avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera. Ciò nonostante, il primo giudice, visto l'affidamento dell'opera a e la liquidazione del terzo CP_5
S.A.L., affermava essere indubbio che eseguendo interamente l'appalto, Controparte_2
avrebbe realizzato il guadagno atteso, maturando il diritto al compenso pattuito, per la cui quantificazione, posto che non poteva ritenersi comprovato un lucro cessante maggiore dell'equivalente monetario determinabile secondo equità, attingeva al parametro forfettario stabilito dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.
Essendo il controvalore delle opere non eseguite pari a € 725.433,76 imponibili, il mancato guadagno passato (1/10 dei 4/5, ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016) ammontava ad un importo di €
58.034,70, maggiorato degli interessi compensativi per un totale di € 60.402,66.
Il tribunale respingeva invece la domanda di risarcimento del danno emergente provocato dal fermo cantiere, essendo del tutto assente l'allegazione delle spese sostenute o del mancato guadagno.
8. Avverso la sentenza del tribunale di Modena ha proposto appello l'originaria attrice;
hanno resistito, con autonome difese, e Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 [...]
reiterando le eccezioni sollevate in primo grado. Controparte_4
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2024, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
9. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e 1671
c.c. e dell'art. 112 c.p.c. e contesta la statuizione del primo giudice sotto tre profili: A) per avere erroneamente ritenuto che il rapporto contrattuale di appalto si sia sciolto per recesso della committente ai sensi dell'art. 1671 comma 2, c.c. e non, invece, per risoluzione ex art. 1456 c.c. avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto inter partes, in ragione del colpevole ritardo di nell'esecuzione dei lavori, in tal modo riqualificando la domanda proposta Controparte_2 dall'attrice ed incorrendo nel vizio di extrapetizione;
B) per non avere accertato il grave pagina 8 di 17 inadempimento dell'impresa appaltatrice relativamente ai tempi di esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto, essendo il fattore “tempo” un presupposto fondamentale del contratto;
C) per non avere rilevato l'assenza di cause giustificative dell'inadempimento dell'appaltatrice, ovvero l'insussistenza di ragioni tecniche ed economiche per l'interruzione/sospensione dei lavori e di asserite richieste di varianti da parte della committente, e per avere riconosciuto a Controparte_2 somme non dovute a titolo di compenso per le opere realizzate, compenso “a tutto concedere pari ad
Euro € 39.043,09 oltre IVA”. In particolare, dall'importo riconosciuto dal tribunale, pari a € 69.643,67 iva inclusa, che equivarrebbe a un imponibile di € 58.166,94, andrebbero detratti € 10.000,00 relativi ad opere realizzate da una subappaltatrice cancellata dal registro delle imprese ed € 9.123,85 relativi a lavorazioni rispetto alle quali non ha fornito le certificazioni giustificative. Controparte_2
10. Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo 6 della sentenza, che verte sul compenso spettante a per opere non contabilizzate negli stati di avanzamento lavori, Controparte_2 deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1660 c.c. e l'errata valutazione degli elementi di prova. in particolare eccepisce: A) l'erroneo discostamento del primo giudice Controparte_1
dalla c.t.u., che aveva escluso il fondamento della richiesta di pagamento in relazione alle operazioni di trasloco e di demolizione e smaltimento dei pannelli in EPS e del doppio strato di guaina bituminosa;
B) che le lavorazioni in questione non possono essere considerate “variazioni” ai sensi dell'art. 1660
c.c. rientrando invece nella voce onnicomprensiva prevista nel computo metrico per la demolizione totale del fabbricato;
C) che il costo relativo allo smaltimento di pannelli in EPS e guaina è stato duplicato dal giudice di prime cure.
11. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata nel caso di mancata integrale riforma della sentenza impugnata, si contesta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, comma 1,
c.p.c. e 115, comma 1, c.p.c., in relazione agli artt. 1671 c.c. e 1226 c.c. - illogicità e contraddittorietà della motivazione” in relazione al Capo 7 della sentenza.
L'appellante deduce: A) il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'appaltatrice del danno da lucro cessante, circostanza accertata anche dal tribunale (laddove afferma che Controparte_2 non ha indicato il margine di utile né le spese che avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera), che, tuttavia, disattendendo la giurisprudenza di legittimità dallo stesso richiamata a supporto, ha liquidato d'ufficio il preteso danno facendo applicazione analogica di una norma relativa all'appalto pubblico;
B) l'erronea metodologia di liquidazione equitativa, che richiama il criterio forfettario previsto in tema di recesso della stazione appaltante nei contratti pubblici.
12. Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 9 di 17 Le censure in cui lo stesso risulta articolato vanno affrontate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
Non può essere accolta la tesi dell'appellante secondo la quale il contratto di appalto si sarebbe sciolto non per recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., come ha ritenuto il primo giudice, ma per esercizio, da parte della committente, della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, circostanza che emergerebbe per tabulas; l'appellante invoca, in particolare, l'art.
9.8 del contratto, che prevede la facoltà della committente di risolvere il contratto con effetto immediato in caso di ritardi superiori ai 60 giorni imputabili all'appaltatore.
La corte concorda infatti con il primo giudice nel ritenere che la domanda attorea fosse priva di specificità, come emerge testualmente dalla sua stessa formulazione, avendo la parte richiesto di accertare, in via generica, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice senza mai richiamare esplicitamente la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di appalto e senza manifestare, nemmeno implicitamente, la volontà di avvalersene.
Segnatamente, non risulta alcun riferimento alla clausola risolutiva espressa neppure nella missiva del
31.01.2018 (doc. 5, fascicolo I grado parte attrice), con la quale la committente ha contestato l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle opere e comunicato formalmente la risoluzione del contratto di appalto per esclusivo inadempimento e responsabilità dell'appaltatrice.
A fronte di tale generica prospettazione, il giudice aveva senz'altro il potere di pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della domanda in questione.
Oltretutto, l'odierna appellante non nega di avere espresso la propria intenzione di sostituire l'appaltatrice con altra impresa già mesi prima della lettera del 31.01.2018, circostanza valorizzata dal tribunale a supporto della qualificazione della condotta attorea nell'ambito dell'art. 1671 c.c., ovvero del recesso unilaterale del committente.
Tali elementi e il comportamento tenuto da dopo la lettera del 31.01.2018 Controparte_1
sono assolutamente compatibili con la qualificazione del recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c. operata dal giudice di prime cure, senza contare che, come evidenziato da quest'ultimo, quand'anche si qualificasse l'iniziativa dell'appaltatrice come esercizio della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto le conseguenze sarebbero le medesime.
13. L'appellante insiste nel qualificare il fattore “tempo” come presupposto fondamentale dell'appalto, circostanza però smentita dal fatto che, come correttamente rilevato dal primo giudice e dall'odierna appellata, l'art. 9 del contratto di appalto prevedeva un termine aperto laddove statuiva che i lavori dovevano comunque essere conclusi “entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo”.
pagina 10 di 17 Sul punto, occorre evidenziare che il termine per concludere le opere venne prorogato dalla Regione
Emilia-Romagna sino al 31.12.2018 (doc. 4, fascicolo I grado parte attrice) e che, come correttamente osservava il c.t.u., all'impresa subentrata a e incaricata di eseguire circa il Controparte_2
55% dell'intera opera fu assegnato un termine di poco inferiore a quello previsto nel contratto d'appalto con oltre al fatto che a luglio 2021, quando il consulente tecnico Controparte_2 depositava il proprio elaborato, l'opera non risultava ancora terminata, a dimostrazione che le tempistiche inizialmente indicate non erano caratterizzate da essenzialità né, verosimilmente, da congruità. Non risulta, né è stato dedotto dall'appellante, che il ritardo nell'esecuzione delle opere abbia in qualche misura compromesso o precluso l'elargizione del contributo regionale. Al riguardo, il c.t.u. riferiva che al momento del deposito della relazione (luglio 2021) il finanziamento per la costruzione del fabbricato era ancora operativo, era stato erogato il 3° S.A.L. e la committente aveva domandato un'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori sino al 31.12.2021.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che il ritardo nell'avvio dell'opera e nella sua progressione sia dipeso da condotte non imputabili a bensì alla committente e/o al direttore dei Controparte_2
lavori e/o a terzi.
Le condotte e gli eventi che hanno determinato il ritardo sono espressamente indicati dal primo giudice a pagina 21-22 della propria sentenza, passaggio suffragato dall'esito della c.t.u. e dalla copiosa documentazione agli atti e comunque non contestato dall'appellante.
Con il proprio atto di citazione in appello, infatti, addirittura trascrive la parte Controparte_1 della sentenza nella quale il tribunale afferma che “dalla successione degli eventi (…), si evince che il ritardo nell'avvio dell'opera e nella sua progressione è dipeso da condotte imputabili alla committente
e/o al direttore dei lavori o a terzi (…) quali: a. lo sgombero dell'edificio in data successiva alla consegna del cantiere;
b. la tardiva trasmissione delle tavole progettuali esecutive, a sua volta dipesa in parte dalla venditrice del prefabbricato;
c. il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione alla demolizione e nella disattivazione della cabina elettrica;
d. l'esecuzione di varianti richieste in executivis (come la quota interna al fabbricato)” senza opporre alcuna contestazione se non che il tribunale avrebbe omesso di considerare che tali circostanze “attengono unicamente alla prima fase del rapporto contrattuale”.
14. Per la prima volta in sede di gravame, interpreta il rapporto come Controparte_1 suddiviso in due fasi e contesta il giudice per non avere considerato che l'appaltatrice sarebbe rimasta inerte per tutta la cosiddetta “seconda fase” del rapporto, che decorrerebbe da giugno 2017 sino a gennaio 2018.
pagina 11 di 17 Si evince, anzitutto, che l'appellante concorda sulla non imputabilità a dei Controparte_2
ritardi verificatisi sino a giugno 2017. La circostanza è particolarmente significativa.
Quanto alla “seconda fase”, richiama a proprio supporto un passaggio della Controparte_1
comparsa di risposta di primo grado di in cui questa affermava che a partire da Controparte_2
giugno era stata intavolata una lunga trattativa per il raggiungimento di un accordo in ordine alla prosecuzione dei lavori e al pagamento in proprio favore di opere non previste dal contratto e dalla stessa eseguite. L'appellante, che vuole trarre conferma dell'interruzione ingiustificata delle opere da parte dell'appaltatrice, non contesta quindi la sussistenza di trattative tra le parti per la prosecuzione delle opere, peraltro documentate dalla corrispondenza agli atti.
Essendo pacifica la non imputabilità a dei ritardi accumulati sino a giugno Controparte_2
2017 nonché la successiva pendenza di trattative e considerato altresì che le richieste economiche avanzate dall'appaltatrice sono risultate in parte fondate, mancano i presupposti per invocare la clausola risolutiva espressa, anche in relazione alla cosiddetta “seconda fase” contrattuale che, quand'anche oggetto di specifica valutazione, come richiesto per la prima volta in appello, non può essere considerata indipendentemente dai fatti pregressi già descritti, che hanno determinato uno stallo nei rapporti tra committente e appaltatrice e alla luce dei quali non emerge un inadempimento dell'appaltatrice tale da poterle imputare lo scioglimento del contratto.
15. Va altresì respinta la contestazione dell'appellante avverso l'ammontare dell'importo riconosciuto dal tribunale a come residuo per le opere dedotte in contratto, in base alla Controparte_2
quale dovrebbero essere detratte le seguenti somme: € 10.000,00 relativi a “opere di carpenteria realizzate da impresa non più attiva (cancellata)” ed € 9.123,85 detratti dal contributo mancando le certificazioni giustificative delle lavorazioni.
Come correttamente evidenzia la difesa di oggetto della presente controversia Controparte_2
è l'avvenuto svolgimento o meno delle lavorazioni da parte di e il loro Controparte_2 ammontare, mentre è estrane alla causa la questione circa l'ammissibilità o meno delle opere a contributo regionale.
Non essendo contestata l'esecuzione delle predette opere, i relativi importi sono senz'altro dovuti all'appaltatrice, a prescindere dall'elargizione del contributo dalla Regione Emilia-Romagna, che non è parte del giudizio, alla committente, a maggior ragione considerato che il pagamento di tali somme era stato solamente sospeso e non escluso dalla Regione.
Va quindi integralmente confermato l'importo di € 69.643,67 iva inclusa riconosciuto dal primo giudice come credito residuo per le opere dedotte nel contratto e realizzate dall'appaltatrice.
pagina 12 di 17 16. Il capo 6 della sentenza impugnata, oggetto di contestazione con il secondo mezzo di gravame, verte sul compenso dovuto all'appaltatrice per le opere non contabilizzate negli stati di avanzamento lavori.
A fronte della pretesa avanzata dalla convenuta di condanna di Controparte_2 [...] al pagamento di una somma stimata in € 150.000,00, il tribunale ha riconosciuto Controparte_1 all'appaltatrice l'importo di € 12.157,42 per lo sgombero dei locali ed € 45.643,16 per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in polistirene espanso sinterizzato e della guaina bituminosa.
L'odierna appellante contesta il primo giudice per essersi discostato dalla c.t.u., che aveva escluso il diritto di anche al compenso per tali lavorazioni. Controparte_2
Il motivo è in parte fondato.
Quanto allo sgombero dei locali, attività che sulla base del contratto sarebbe stata di competenza della committente, si dà atto che nessuna contestazione è mossa sull'avvenuto sgombero della vecchia struttura nel periodo compreso tra il 7.10.2016 ed il 10.11.2016, essendo peraltro evidente l'imprescindibilità di tale operazione ai fini della demolizione e ricostruzione dell'edificio.
Come correttamente evidenziato dal tribunale, il Giornale dei Lavori e i formulari dei rifiuti consentono di imputare lo sgombero dei locali, con buon grado di probabilità, alla società appaltatrice, a maggior ragione considerato che manca qualsiasi allegazione o deduzione che la riconduca alla committente o a soggetti terzi.
La statuizione sul punto è da confermare.
17. Va invece riformata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a il Controparte_2 compenso, pari a € 45.643,16, per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in EPS e del doppio strato di guaina bituminosa.
Il consulente tecnico aveva ritenuto che il compenso per tale lavorazione fosse già compreso all'interno della voce del computo metrico “Demolizione totale di fabbricati”, anche considerato che il fabbricato da demolire era stato analizzato e visto da prima della sottoscrizione del Controparte_2
contratto e che nulla era stato nascosto dalla committenza.
In base al computo metrico allegato al contratto di appalto, tale macro-voce ha ad oggetto la demolizione “sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica”.
Il primo giudice ha ritenuto che le valutazioni del consulente collidessero con la natura dell'appalto a misura e che le lavorazioni in questione fossero da qualificare come variazioni necessarie del progetto pagina 13 di 17 ai sensi dell'art. 1660 c.c., il cui corrispettivo non poteva quindi intendersi come incluso nel compenso previsto nel contratto di appalto.
Tale argomentazione non è condivisibile.
La lavorazione in questione afferiva alla demolizione della copertura del precedente fabbricato e, come descritta in sentenza dal tribunale, consisteva nella “rimozione del pannello aderente alla lastra di cemento amianto, del doppio strato di guaina bituminosa, separazione manuale dei materiali, noleggio di autogrù, scarico e imballaggio del materiale rimosso in specifici contenitori)”. Si trattava, in altre parole, di rimuovere gli strati di guaina e il pannello in EPS che costituivano la copertura del fabbricato, insieme alla lastra di amianto-cemento, che era oggetto di specifica e distinta voce del computo metrico estimativo.
Avendo l'appalto ad oggetto la demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, non vi è dubbio che rientrasse tra le lavorazioni necessarie la rimozione dei materiali che costituivano la copertura del capannone da demolire.
Il fatto che il progetto prevedesse una specifica voce per la rimozione dell'amianto attesta che la composizione della copertura era stata oggetto di apposita analisi in fase progettuale;
pertanto, è improbabile che fosse emersa la presenza di amianto-cemento e non del pannello in EPS e della doppia guaina bituminosa ai quali la lastra di amianto aderiva. Inoltre, vista la conclamata presenza di amianto-cemento e la nota pericolosità ed onerosità delle operazioni di rimozione di tale materiale, si presume che l'appaltatrice, prima di sottoscrivere il contratto di appalto, abbia anch'essa esaminato con buon grado di attenzione lo stato e la composizione della copertura.
Il fatto che la rimozione di pannelli e guaina sia stata effettuata manualmente da parte di
[...]
circostanza che quest'ultima richiama per avvalorare la tesi che si tratti di attività Controparte_2
meritevole di un compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, è irrilevante, dal momento che la macro- voce del computo metrico già contemplava la possibilità di ricorrere sia a mezzi meccanici che a interventi manuali.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che la lavorazione in esame non possa essere qualificata come una variazione del progetto emersa in corso d'opera, trattandosi invece di attività già prevista al momento della stipula del contratto di appalto o comunque agevolmente prevedibile applicando la normale diligenza del professionista di settore.
Il relativo compenso va quindi ricompreso in quello pattuito per la macrocategoria della “demolizione totale di fabbricati”.
Una simile affermazione è del tutto compatibile con la pattuizione dell'appalto a misura.
pagina 14 di 17 Come rileva l'appellante, infatti, una cosa sono le variazioni del progetto resesi necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte di cui all'art. 1660 c.c., altra cosa sono le variazioni quantitative delle opere già previste contrattualmente e che, nel caso di appalto pattuito a misura, danno diritto al maggior compenso.
Esclusa la qualificazione delle lavorazioni in questione come varianti necessarie rispetto al progetto iniziale, occorre evidenziare che non sussiste prova, né allegazione, che l'appaltatrice abbia eseguito opere previste dal contratto ma in volume maggiore rispetto a quanto inizialmente pattuito, sicché nessun compenso è dovuto a tale titolo.
Pertanto, va riformata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a un Controparte_2 compenso ulteriore rispetto a quello previsto contrattualmente, pari a € 45.643,16, per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in EPS e del doppio strato di guaina bituminosa.
18. Il terzo motivo è fondato.
Non si può negare la contraddittorietà della decisione del primo giudice laddove, dopo avere richiamato il principio secondo cui è onere dell'appaltatore provare quale utile netto avrebbe conseguito se avesse eseguito interamente il contratto ed avere dato atto che non aveva indicato né Controparte_2 il margine di utile né le spese che avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera, ciononostante ha liquidato in favore di il preteso danno, attingendo al parametro forfettario previsto dalla CP_2
disciplina in materia di appalto pubblico all'epoca vigente.
È consolidato in giurisprudenza il principio, peraltro richiamato dal tribunale, in base al quale “grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere” (Cass. n. 15304/2020).
Nel caso di specie, però, l'appaltatrice nulla ha dedotto né allegato sulle spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
Nei propri atti di primo grado, infatti, si è limitata a chiedere il risarcimento Controparte_2 del danno “da quantificarsi in corso di causa” e a demandarne la quantificazione al c.t.u., quesito peraltro non ammesso dal primo giudice.
Considerato che la società appaltatrice ha eseguito una parte considerevole delle opere previste nel contratto di appalto (secondo il c.t.u. all'incirca il 45% del totale), essa era senz'altro in grado di fornire elementi atti a dimostrare le spese sostenute e quelle che avrebbe dovuto sostenere per completare le opere;
la parte, invece, nulla ha allegato tal riguardo.
pagina 15 di 17 Tale assoluta carenza sul piano probatorio non può essere ovviata dal consulente tecnico né dal giudice d'ufficio, a maggior ragione considerato che la difesa di nemmeno si spende Controparte_2 per giustificare la propria condotta processuale, ad esempio deducendo l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere all'onere della prova.
Invero la Corte di Cassazione, anche con recente pronuncia, ha ammesso la possibilità di quantificare il mancato guadagno nell'appalto fra privati attraverso una liquidazione equitativa che si avvalga del parametro presuntivo stabilito in tema di appalti pubblici, precisando però che tale via è percorribile solo “in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante” (Cass. n. 16346/2024).
La statuizione del primo giudice va pertanto emendata nella parte in cui ha riconosciuto all'appaltatrice il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno per la somma di € 60.402,66.
19. Alla luce dell'accoglimento, nei limiti sopra esposti, del secondo e del terzo motivo di appello, la somma a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. riconosciuta in favore di e a Controparte_2 carico di parte appellante, quantificata dal primo giudice in € 194.108,08, deve essere ridotta alla somma di € 88.062,26, oltre interessi.
20. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'appello proposto da Controparte_1
e la conseguente, seppur limitata, riforma della sentenza impugnata, induce la corte, nei rapporti con
, a compensare le spese di entrambi i gradi nella misura del 10% e a porre il Controparte_2 residuo a carico di in quanto parte che, all'esito dei due gradi, risulta Controparte_1
maggiormente soccombente in relazione alle contrapposte domande.
La maggiore soccombenza di impone di confermare la condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite di primo grado dei terzi chiamati (in solido con Controparte_2
quelle di e e in solido con quelle di ) e a Parte_1 Controparte_4 Parte_1 CP_3 porre interamente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
21. Nel giudizio di appello nessuna domanda è stata proposta nei confronti di Parte_1
e citati dall'appellante a titolo di mera litis Controparte_3 Controparte_4
denuntiatio in quanto parti del giudizio di primo grado;
pertanto, le spese di lite sostenute da ciascuno dei predetti appellati per il presente grado dovranno rimanere a loro esclusivo carico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 44/2022 del tribunale di Modena e in Controparte_1
conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento in favore pagina 16 di 17 di a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., della somma di € 88.062,26, oltre Controparte_2
interessi ex art. 1284 c.c. dalla sentenza al soddisfo.
Compensa tra e in misura del 10% le spese di lite di Controparte_1 Controparte_2
entrambi i gradi - che liquida per l'intero, per il primo grado, in € 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, per il secondo grado, in € 8.433,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA - e condanna l'appellante al pagamento in favore di del restante Controparte_2
90%.
Pone a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
Conferma per il resto l'impugnata decisione.
Dichiara non ripetibili le spese di lite del presente grado sostenute da Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_4
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
31.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 333/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANA PIER Controparte_1 P.IVA_1 LUIGI e dell'avv. FAZIOLI GUIDO ed elettivamente domiciliata come in atti (pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLACANI Controparte_2 P.IVA_2
FABIO ed elettivamente domiciliata come in atti (pec: , Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCHIARETTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato come in atti (pec:
, Email_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCCHI Controparte_3 C.F._2
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato come in atti (pec: , Email_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI Controparte_4 P.IVA_3 MAURO e dell'avv. NAVA ROBERTO ed elettivamente domiciliata come in atti (pec:
Email_6 Email_7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i Controparte_1
motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra diversa ragione che riterrà in diritto, in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRINCIPALE:
- previa riforma integrale della sentenza del Tribunale di Modena impugnata, pagina 1 di 17 1) accertare e dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del contratto
d'appalto inter partes a far data dal 31.01.2018 per inadempimento dell'appellata;
2) condannare l risarcimento del danno come in narrativa descritto, Controparte_2
pari ad Euro 147.100,00 per penale convenzionale da ritardo ed Euro 12.900 oltre IVA per canoni di locazione corrisposti dall'appellante nelle more del ritardo, e/o nella diversa maggiore o minor somma che riterrà di giustizia;
3) compensare, per la quantità corrispondente, eventuali somme accertate come (a qualsiasi titolo) spettanti all'appellata, da liquidarsi in misura non superiore all'importo di Euro 39.043,09 oltre IVA per le ragioni esposte in narrativa, con la maggior somma, dovuta all'appellante, di cui al capo precedente;
IN VIA SUBORDINATA:
- previa riforma dei capi 5 e 6 della sentenza impugnata del Tribunale di Modena,
4) accertare e dichiarare che il credito derivante all'appellata dal contratto d'appalto è complessivamente non superiore ad una somma di Euro 39.043,09 oltre IVA, per i motivi esposti in narrativa;
5) riformare il capo 7 della sentenza impugnata del Tribunale di Modena laddove dispone il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante a favore dell'appellata, rigettando integralmente detta domanda;
IN OGNI CASO
- previa riforma dei capi della sentenza impugnata con cui il Tribunale di Modena ha condannato
l'appellante al pagamento delle spese legali, a favore della società appallata e, in via solidale, nei confronti dei terzi chiamati, , Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
nonché del capo con cui è stata condannata al pagamento delle spese di CTU esperita in primo grado
6) condannare l'appellata al pagamento delle spese legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: Controparte_2
In via principale:
- emesse le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, rigettata ogni contraria istanza deduzione eccezione e domanda, voglia rigettare l'appello proposto da Controparte_1
confermando la sentenza appellata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da Controparte_1
dichiarare quest'ultima tenuta, a corrispondere a quanto risulterà
[...] Controparte_2 dovuto all'esito del giudizio di appello. pagina 2 di 17 - In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio di primo e secondo grado.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie già reiterata all'esito del giudizio di primo grado, ed in particolare:
- si reitera l'istanza di ammissione di prova per interrogatorio e per testi sui capitoli da 1 a 48 indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 21/09/2020 con i teti ivi indicati;
- si reitera la richiesta di ammissione di CTU tecnica sui quesiti indicati nella suddetta memoria istruttoria.”
Per “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione ed istanza avversaria dare atto della definitività delle statuizioni della sentenza n.
44/2022 con la quale il Tribunale di Modena ha respinto le domande tutte promosse nei confronti dell'Ing. ed in ogni caso quest'ultimo, in via cautelativa e subordinata, ripropone Parte_1
domanda di manleva rivolta ad in virtù e nei limiti del contratto Controparte_4
assicurativo r.c. professionale sottoscritto, laddove fosse modificata la sentenza di primo grado appellata nella parte che lo riguarda e/o formulata una qualche domanda nei confronti dell'Ing. da una parte processuale anche attraverso un eventuale appello incidentale. Con vittoria di Parte_1 spese e di compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Per FR TE: “VOGLIA codesta Ill.ma Corte di Appello di Bologna ogni diversa istanza disattesa e reietta: NEL MERITO RIGETTARE l'appello proposto nei confronti del Dott.
[...]
in quanto inammissibile, indimostrato, ed infondato sia in fatto che in diritto per i motivi CP_3 esposti nella comparsa di costituzione e nei successivi atti, con vittoria delle spese del giudizio.”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_4
In via principale, preso atto che nessuna domanda nei confronti dell'ing. è stata Parte_1
riproposta in sede di gravame, con conseguente rinuncia alle stesse ex art. 346 c.p.c., dichiarare che nel corso del presente giudizio di secondo grado è sopravvenuta la carenza di interesse e/o di legittimazione passiva dell'ing. e conseguentemente di Parte_1 Controparte_4
e/o comunque l'intervenuta cessazione, sempre nelle more del giudizio di gravame, della materia
[...]
del contendere, anche in riferimento al rapporto assicurativo, con ogni conseguente statuizione sia processuale che sostanziale;
In subordine, e per mero scrupolo di patrocinio, respingere nel merito, perché inammissibile ed infondato, l'appello proposto da con conferma della sentenza n. 44/2022 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Modena, in composizione monocratica in persona del Sig. G.U. dott.ssa
Martina Grandi, in data 18-19 gennaio 2022;
pagina 3 di 17 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”
IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo di avere Controparte_1 Controparte_2
conseguito dalla Regione Emilia-Romagna il contributo per la demolizione e ricostruzione di un immobile ad uso commerciale-artigianale sito in Cavezzo (MO) lesionato dal sisma del maggio 2012
(domanda prot. n. 22555/2016) e di avere affidato l'opera a con la quale in Controparte_2
data 27.06.2016 aveva stipulato apposito contratto di appalto, che prevedeva come termine di consegna il 15.05.2017; che, scaduto il termine contrattuale di fine lavori senza che l'opera fosse completata, il
5.06.2017 aveva chiesto il pagamento di € 40.000,00 per proseguire i lavori e Controparte_2 di ulteriori € 50.000,00 a titolo di corrispettivo per lavori non inseriti nel progetto e nel relativo computo metrico estimativo e sospeso i lavori in attesa di ricevere il denaro aggiuntivo richiesto;
che in data 20.06.2017 la committente aveva diffidato formalmente a riprendere ed Controparte_2 ultimare i lavori e che quest'ultima non aveva adempiuto;
che aveva Controparte_1
domandato alla Regione Emilia-Romagna la proroga del termine di fine lavori sino al 31.12.2018, ottenuta con ordinanza commissariale n. 7 del 24.04.2018; che il 31.01.2018 Controparte_1 aveva comunicato all'appaltatrice la risoluzione del contratto d'appalto per suo esclusivo inadempimento, consistente nel ritardo nell'esecuzione delle opere;
che Controparte_1 aveva affidato la prosecuzione dell'opera a e inibito a l'accesso al CP_5 Controparte_2
cantiere; che aveva incardinato un procedimento possessorio per la Controparte_2
reintegrazione nel possesso del cantiere, dapprima respinto e poi accolto in fase di reclamo.
L'attrice chiedeva pertanto al tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con effetti dalla data del 31.01.2018 e di condannare al risarcimento Controparte_2
dei danni da inadempimento, stimati nella complessiva somma di € 161.900,00 (di cui € 140.000,00 per penale da abbandono ingiustificato del cantiere ed € 21.900,00 per risarcimento canoni di locazione sostenuti nelle more della riconsegna dell'opera), nonché a manlevarla dall'eventuale richiesta di restituzione del contributo di ricostruzione elargito dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Si costituiva la società convenuta, eccependo che il ritardo nell'avanzamento dei lavori era da attribuire alla responsabilità della committenza e del direttore dei lavori Ing. per Parte_1 una serie di cause, a sé non imputabili. Deduceva, in particolare: che l'immobile oggetto della demolizione e ricostruzione non era stato consegnato a libero da cose e Controparte_2
materiali, come contrattualmente previsto, e che la committenza aveva imposto all'impresa esecutrice di provvedere allo sgombero, prestazione non prevista nel contratto;
che il Comune di Cavezzo aveva notificato il permesso di dare avvio ai lavori solo a ottobre 2016 in quanto la committenza aveva pagina 4 di 17 tardato ad inoltrare la pratica edilizia;
che le operazioni di rilievo e di progettazione affidate all'Ing. erano contraddistinte da notevoli lacune ed errori e che la committenza aveva Parte_1
omesso di comunicare alcune informazioni riguardanti le condizioni del fabbricato;
che nel corso delle operazioni di rimozione della copertura era infatti emerso che questa era stata oggetto di più interventi e che presentava una stratificazione di differenti materiali, che dovevano essere rimossi manualmente, mentre il computo metrico prevedeva costi di rimozione del solo eternit calcolati su volumi da eseguirsi con mezzi meccanici;
che durante le operazioni di scavo erano emersi errori di progettazione che imponevano di ridefinire le quote delle fondamenta, circostanza che aveva determinato l'interruzione dei lavori fino alla ricezione delle quote progressive revisionate, avvenuta solo il 16.01.2017; che era stato necessario procedere alla demolizione di una cabina Enel per l'alta tensione non prevista nella progettazione né nel computo metrico, il cui distacco era eseguito in data 27.02.2017; che in corso d'opera la committenza aveva preteso che realizzasse un pavimento in Controparte_2
cemento avente spessore maggiore rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo;
che i progetti esecutivi delle fondazioni di alcuni vani, ripetutamente chiesti all'Ing. venivano Parte_1
trasmessi tardivamente.
La convenuta eccepiva l'inadempimento della committente per le circostanze di cui sopra nonché per il ritardo nell'impartirle istruzioni specifiche per la prosecuzione dell'opera, per avere predisposto unilateralmente i S.A.L., negando il contraddittorio con l'impresa appaltatrice, anche in merito ai lavori non previsti nel computo metrico ma necessari per ottenere l'agibilità del fabbricato, e, infine, per non avere garantito, e poi del tutto inibito, l'accesso al cantiere mediante sostituzione delle serrature.
Domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'avversaria al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite (€ 41.700,89, quale residuo imponibile a fronte della fattura n. 24 del 27/03/2018; €
10.000,00 quale residuo imponibile a fronte della fattura n. 45 del 05/10/2017; € 9.174,20 quale residuo rivalsa IVA a fronte della fattura n. 24 del 27/03/2018, oltre interessi legali), di una somma non inferiore ad € 150.000,00 per le lavorazioni effettivamente eseguite ma non contabilizzate nei S.A.L., e al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa, a titolo di lucro cessante, dovuto all'affidamento a terzi dell'esecuzione di lavorazioni inizialmente commissionate all'impresa costruttrice, e di danno emergente, provocato dai ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni a causa del fermo cantiere, nonché al pagamento delle spese processuali del procedimento possessorio.
In subordine, eccepiva la riducibilità della penale per il ritardo e domandava e otteneva la chiamata in causa di in qualità di Progettista e Direttori dei Lavori, affinché la manlevasse in Parte_1
caso di condanna.
pagina 5 di 17 3. si costituiva in giudizio respingendo ogni responsabilità a proprio carico e Parte_1
chiedendo la chiamata in causa di , nella sua qualifica di Progettista e Direttore dei Controparte_3
Lavori architettonici e responsabile della sicurezza, nonché di propria Controparte_4
compagnia assicuratrice.
4. Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande nei confronti Controparte_4
del proprio assicurato ed eccepiva, in subordine, la prescrizione dell'indennizzo.
5. Si costituiva , domandando di accertare la nullità della citazione e di respingere le Controparte_3
domande nei propri confronti.
6. La causa veniva istruita mediante c.t.u., affidata al geom. Controparte_6
7. Con sentenza n. 44/2022 emessa il 18/01/2022 e pubblicata il 19/01/2022, il tribunale di Modena accertava e dichiarava la risoluzione dell'appalto ex art. 1671 c.c. per recesso della committente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da dichiarava tenuta e Controparte_2 condannava al pagamento in favore di di € Controparte_1 Controparte_2
194.108,08 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo nonché di €
1.794,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo, con rigetto delle ulteriori domande.
Il tribunale poneva a carico di le spese processuali di Controparte_1 Controparte_2
e della consulenza d'ufficio, condannava in solido l'attrice e al
[...] Controparte_2
pagamento delle spese processuali di e e, quanto Parte_1 Controparte_4 alle spese di , condannava in solido l'attrice e Controparte_3 Parte_1
Il giudice di prime cure, richiamati i principi di diritto applicabili al caso in esame e i principali fatti allegati e/o documentati dalle parti, osservava che il recesso del 31.01.2018, che “ha sicuramente determinato lo scioglimento dell'appalto al momento della ricezione della missiva”, andava qualificato come recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., visto che l'atto di recesso, al pari delle difese svolte in causa dall'attrice, non richiamava né il termine soggettivamente essenziale né la clausola risolutiva espressa dedotti nel contratto (artt. 9 e 19) e che la committente aveva prospettato il suo interesse a sostituire con una diversa impresa già prima del recesso. Ne costituirebbero conferma Controparte_2
anche la sua condotta posteriore, in particolare l'inibitoria dell'accesso al cantiere, l'affidamento dell'opera a e la richiesta d'urgenza della riconsegna dell'immobile dopo la reintegra di CP_5
nella sua detenzione. Controparte_2
Premesso che per il risarcimento del danno è necessario valutare l'imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore, il tribunale riteneva che, alla luce della successione degli eventi e della documentazione in atti, il ritardo nell'avvio dell'opera e nella sua progressione fosse dipeso da condotte imputabili alla committente e/o al direttore dei lavori o a terzi (quali: a. lo sgombero dell'edificio in data successiva pagina 6 di 17 alla consegna del cantiere;
b. la tardiva trasmissione delle tavole progettuali esecutive;
c. il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione alla demolizione e nella disattivazione della cabina elettrica;
d. l'esecuzione di varianti richieste in executivis).
Osservava il tribunale che “alla data del 31.1.2018, quindi, non era configurabile un ritardo imputabile che consentisse alla committente di esigere il pagamento della penale o di valersi della clausola risolutiva espressa (artt. 9 e 19) o di rifiutare l'adempimento tardivo dell'appaltatrice”, conseguentemente rigettando tutte le domande di condanna proposte dalla committente.
Precisava inoltre, per completezza, che non si sarebbe giunti a diverse conclusioni ove si fosse interpretata la volontà di quale esercizio della clausola risolutiva espressa per Controparte_1
il ritardo nella consegna di cui alla clausola 9.8 del contratto, poiché la valutazione negativa circa la configurabilità di un inadempimento imputabile all'appaltatrice “imporrebbe di escludere che il recesso del 31.1.2018, inteso come dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, abbia determinato la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., quindi andrebbe accertato, a fronte della simmetrica domanda della convenuta (art. 1453 c.c.), il suo diritto alla risoluzione.” Sul punto, osservava il tribunale che “il comportamento (incontestato) tenuto da dopo il Controparte_1
31.01.2018, ossia lo spoglio dell'appaltatrice, il rifiuto della riconsegna dell'immobile sino all'ordine giudiziario di rilascio e l'azione cautelare di restituzione hanno determinato e protratto per mesi
l'impossibilità dell'impresa di riprendere l'esecuzione dell'opera, quindi sarebbero sufficienti non solo per ritenere comprovato l'inadempimento imputabile della committente (ossia l'an debeatur), ma per affermarne la non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) necessaria al riconoscimento del diritto di
[...] alla risoluzione dell'appalto (art. 1453 c.c.)”. Controparte_2
Il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di nei limiti seguenti: Controparte_2
riconosceva un credito residuo per le opere realizzate e contabilizzate pari a € 69.643,67; per le opere non contabilizzate, riconosceva € 12.157,42 per lo sgombero dei locali ed € 45.643,16 per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in EPS e della guaina bituminosa.
Quanto alla prima voce, il tribunale osservava essere incontroverso e riportato nel Giornale dei Lavori lo sgombero dei locali da parte dell'appaltatrice, attività che sarebbe spettata alla committente, e individuava il controvalore della prestazione tenendo conto solo degli importi specificati dalla parte.
In merito alla rimozione e allo smaltimento dei pannelli in EPS e della guaina bituminosa, il tribunale si discostava dal parere del consulente tecnico, secondo il quale il relativo compenso era già inglobato nella voce «demolizione totale dei fabbricati», ritenendo che tale rilievo collidesse con la natura dell'appalto, pattuito a misura e non a corpo, e che l'esecuzione delle lavorazioni in questione non era prevista nel progetto ma necessaria per la realizzazione dell'opera.
pagina 7 di 17 L'importo totale di € 127.444,25, maggiorato dalla domanda degli interessi compensativi, ammontava a complessivi € 133.705,42.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, il tribunale richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui grava sull'appaltatore richiedente l'onere di dimostrare quale utile netto avrebbe conseguito eseguendo interamente il contratto, ossia il minor importo tra il corrispettivo globale dell'appalto e le spese necessarie alla realizzazione delle opere, e osservava che, nel caso di specie, aveva chiesto il pagamento dell'intero compenso residuo, Controparte_2 senza indicare il margine di utile né le spese che avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera. Ciò nonostante, il primo giudice, visto l'affidamento dell'opera a e la liquidazione del terzo CP_5
S.A.L., affermava essere indubbio che eseguendo interamente l'appalto, Controparte_2
avrebbe realizzato il guadagno atteso, maturando il diritto al compenso pattuito, per la cui quantificazione, posto che non poteva ritenersi comprovato un lucro cessante maggiore dell'equivalente monetario determinabile secondo equità, attingeva al parametro forfettario stabilito dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.
Essendo il controvalore delle opere non eseguite pari a € 725.433,76 imponibili, il mancato guadagno passato (1/10 dei 4/5, ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016) ammontava ad un importo di €
58.034,70, maggiorato degli interessi compensativi per un totale di € 60.402,66.
Il tribunale respingeva invece la domanda di risarcimento del danno emergente provocato dal fermo cantiere, essendo del tutto assente l'allegazione delle spese sostenute o del mancato guadagno.
8. Avverso la sentenza del tribunale di Modena ha proposto appello l'originaria attrice;
hanno resistito, con autonome difese, e Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 [...]
reiterando le eccezioni sollevate in primo grado. Controparte_4
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2024, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
9. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e 1671
c.c. e dell'art. 112 c.p.c. e contesta la statuizione del primo giudice sotto tre profili: A) per avere erroneamente ritenuto che il rapporto contrattuale di appalto si sia sciolto per recesso della committente ai sensi dell'art. 1671 comma 2, c.c. e non, invece, per risoluzione ex art. 1456 c.c. avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto inter partes, in ragione del colpevole ritardo di nell'esecuzione dei lavori, in tal modo riqualificando la domanda proposta Controparte_2 dall'attrice ed incorrendo nel vizio di extrapetizione;
B) per non avere accertato il grave pagina 8 di 17 inadempimento dell'impresa appaltatrice relativamente ai tempi di esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto, essendo il fattore “tempo” un presupposto fondamentale del contratto;
C) per non avere rilevato l'assenza di cause giustificative dell'inadempimento dell'appaltatrice, ovvero l'insussistenza di ragioni tecniche ed economiche per l'interruzione/sospensione dei lavori e di asserite richieste di varianti da parte della committente, e per avere riconosciuto a Controparte_2 somme non dovute a titolo di compenso per le opere realizzate, compenso “a tutto concedere pari ad
Euro € 39.043,09 oltre IVA”. In particolare, dall'importo riconosciuto dal tribunale, pari a € 69.643,67 iva inclusa, che equivarrebbe a un imponibile di € 58.166,94, andrebbero detratti € 10.000,00 relativi ad opere realizzate da una subappaltatrice cancellata dal registro delle imprese ed € 9.123,85 relativi a lavorazioni rispetto alle quali non ha fornito le certificazioni giustificative. Controparte_2
10. Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo 6 della sentenza, che verte sul compenso spettante a per opere non contabilizzate negli stati di avanzamento lavori, Controparte_2 deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1660 c.c. e l'errata valutazione degli elementi di prova. in particolare eccepisce: A) l'erroneo discostamento del primo giudice Controparte_1
dalla c.t.u., che aveva escluso il fondamento della richiesta di pagamento in relazione alle operazioni di trasloco e di demolizione e smaltimento dei pannelli in EPS e del doppio strato di guaina bituminosa;
B) che le lavorazioni in questione non possono essere considerate “variazioni” ai sensi dell'art. 1660
c.c. rientrando invece nella voce onnicomprensiva prevista nel computo metrico per la demolizione totale del fabbricato;
C) che il costo relativo allo smaltimento di pannelli in EPS e guaina è stato duplicato dal giudice di prime cure.
11. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata nel caso di mancata integrale riforma della sentenza impugnata, si contesta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, comma 1,
c.p.c. e 115, comma 1, c.p.c., in relazione agli artt. 1671 c.c. e 1226 c.c. - illogicità e contraddittorietà della motivazione” in relazione al Capo 7 della sentenza.
L'appellante deduce: A) il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'appaltatrice del danno da lucro cessante, circostanza accertata anche dal tribunale (laddove afferma che Controparte_2 non ha indicato il margine di utile né le spese che avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera), che, tuttavia, disattendendo la giurisprudenza di legittimità dallo stesso richiamata a supporto, ha liquidato d'ufficio il preteso danno facendo applicazione analogica di una norma relativa all'appalto pubblico;
B) l'erronea metodologia di liquidazione equitativa, che richiama il criterio forfettario previsto in tema di recesso della stazione appaltante nei contratti pubblici.
12. Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 9 di 17 Le censure in cui lo stesso risulta articolato vanno affrontate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
Non può essere accolta la tesi dell'appellante secondo la quale il contratto di appalto si sarebbe sciolto non per recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., come ha ritenuto il primo giudice, ma per esercizio, da parte della committente, della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, circostanza che emergerebbe per tabulas; l'appellante invoca, in particolare, l'art.
9.8 del contratto, che prevede la facoltà della committente di risolvere il contratto con effetto immediato in caso di ritardi superiori ai 60 giorni imputabili all'appaltatore.
La corte concorda infatti con il primo giudice nel ritenere che la domanda attorea fosse priva di specificità, come emerge testualmente dalla sua stessa formulazione, avendo la parte richiesto di accertare, in via generica, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice senza mai richiamare esplicitamente la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di appalto e senza manifestare, nemmeno implicitamente, la volontà di avvalersene.
Segnatamente, non risulta alcun riferimento alla clausola risolutiva espressa neppure nella missiva del
31.01.2018 (doc. 5, fascicolo I grado parte attrice), con la quale la committente ha contestato l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle opere e comunicato formalmente la risoluzione del contratto di appalto per esclusivo inadempimento e responsabilità dell'appaltatrice.
A fronte di tale generica prospettazione, il giudice aveva senz'altro il potere di pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della domanda in questione.
Oltretutto, l'odierna appellante non nega di avere espresso la propria intenzione di sostituire l'appaltatrice con altra impresa già mesi prima della lettera del 31.01.2018, circostanza valorizzata dal tribunale a supporto della qualificazione della condotta attorea nell'ambito dell'art. 1671 c.c., ovvero del recesso unilaterale del committente.
Tali elementi e il comportamento tenuto da dopo la lettera del 31.01.2018 Controparte_1
sono assolutamente compatibili con la qualificazione del recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c. operata dal giudice di prime cure, senza contare che, come evidenziato da quest'ultimo, quand'anche si qualificasse l'iniziativa dell'appaltatrice come esercizio della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto le conseguenze sarebbero le medesime.
13. L'appellante insiste nel qualificare il fattore “tempo” come presupposto fondamentale dell'appalto, circostanza però smentita dal fatto che, come correttamente rilevato dal primo giudice e dall'odierna appellata, l'art. 9 del contratto di appalto prevedeva un termine aperto laddove statuiva che i lavori dovevano comunque essere conclusi “entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo”.
pagina 10 di 17 Sul punto, occorre evidenziare che il termine per concludere le opere venne prorogato dalla Regione
Emilia-Romagna sino al 31.12.2018 (doc. 4, fascicolo I grado parte attrice) e che, come correttamente osservava il c.t.u., all'impresa subentrata a e incaricata di eseguire circa il Controparte_2
55% dell'intera opera fu assegnato un termine di poco inferiore a quello previsto nel contratto d'appalto con oltre al fatto che a luglio 2021, quando il consulente tecnico Controparte_2 depositava il proprio elaborato, l'opera non risultava ancora terminata, a dimostrazione che le tempistiche inizialmente indicate non erano caratterizzate da essenzialità né, verosimilmente, da congruità. Non risulta, né è stato dedotto dall'appellante, che il ritardo nell'esecuzione delle opere abbia in qualche misura compromesso o precluso l'elargizione del contributo regionale. Al riguardo, il c.t.u. riferiva che al momento del deposito della relazione (luglio 2021) il finanziamento per la costruzione del fabbricato era ancora operativo, era stato erogato il 3° S.A.L. e la committente aveva domandato un'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori sino al 31.12.2021.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che il ritardo nell'avvio dell'opera e nella sua progressione sia dipeso da condotte non imputabili a bensì alla committente e/o al direttore dei Controparte_2
lavori e/o a terzi.
Le condotte e gli eventi che hanno determinato il ritardo sono espressamente indicati dal primo giudice a pagina 21-22 della propria sentenza, passaggio suffragato dall'esito della c.t.u. e dalla copiosa documentazione agli atti e comunque non contestato dall'appellante.
Con il proprio atto di citazione in appello, infatti, addirittura trascrive la parte Controparte_1 della sentenza nella quale il tribunale afferma che “dalla successione degli eventi (…), si evince che il ritardo nell'avvio dell'opera e nella sua progressione è dipeso da condotte imputabili alla committente
e/o al direttore dei lavori o a terzi (…) quali: a. lo sgombero dell'edificio in data successiva alla consegna del cantiere;
b. la tardiva trasmissione delle tavole progettuali esecutive, a sua volta dipesa in parte dalla venditrice del prefabbricato;
c. il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione alla demolizione e nella disattivazione della cabina elettrica;
d. l'esecuzione di varianti richieste in executivis (come la quota interna al fabbricato)” senza opporre alcuna contestazione se non che il tribunale avrebbe omesso di considerare che tali circostanze “attengono unicamente alla prima fase del rapporto contrattuale”.
14. Per la prima volta in sede di gravame, interpreta il rapporto come Controparte_1 suddiviso in due fasi e contesta il giudice per non avere considerato che l'appaltatrice sarebbe rimasta inerte per tutta la cosiddetta “seconda fase” del rapporto, che decorrerebbe da giugno 2017 sino a gennaio 2018.
pagina 11 di 17 Si evince, anzitutto, che l'appellante concorda sulla non imputabilità a dei Controparte_2
ritardi verificatisi sino a giugno 2017. La circostanza è particolarmente significativa.
Quanto alla “seconda fase”, richiama a proprio supporto un passaggio della Controparte_1
comparsa di risposta di primo grado di in cui questa affermava che a partire da Controparte_2
giugno era stata intavolata una lunga trattativa per il raggiungimento di un accordo in ordine alla prosecuzione dei lavori e al pagamento in proprio favore di opere non previste dal contratto e dalla stessa eseguite. L'appellante, che vuole trarre conferma dell'interruzione ingiustificata delle opere da parte dell'appaltatrice, non contesta quindi la sussistenza di trattative tra le parti per la prosecuzione delle opere, peraltro documentate dalla corrispondenza agli atti.
Essendo pacifica la non imputabilità a dei ritardi accumulati sino a giugno Controparte_2
2017 nonché la successiva pendenza di trattative e considerato altresì che le richieste economiche avanzate dall'appaltatrice sono risultate in parte fondate, mancano i presupposti per invocare la clausola risolutiva espressa, anche in relazione alla cosiddetta “seconda fase” contrattuale che, quand'anche oggetto di specifica valutazione, come richiesto per la prima volta in appello, non può essere considerata indipendentemente dai fatti pregressi già descritti, che hanno determinato uno stallo nei rapporti tra committente e appaltatrice e alla luce dei quali non emerge un inadempimento dell'appaltatrice tale da poterle imputare lo scioglimento del contratto.
15. Va altresì respinta la contestazione dell'appellante avverso l'ammontare dell'importo riconosciuto dal tribunale a come residuo per le opere dedotte in contratto, in base alla Controparte_2
quale dovrebbero essere detratte le seguenti somme: € 10.000,00 relativi a “opere di carpenteria realizzate da impresa non più attiva (cancellata)” ed € 9.123,85 detratti dal contributo mancando le certificazioni giustificative delle lavorazioni.
Come correttamente evidenzia la difesa di oggetto della presente controversia Controparte_2
è l'avvenuto svolgimento o meno delle lavorazioni da parte di e il loro Controparte_2 ammontare, mentre è estrane alla causa la questione circa l'ammissibilità o meno delle opere a contributo regionale.
Non essendo contestata l'esecuzione delle predette opere, i relativi importi sono senz'altro dovuti all'appaltatrice, a prescindere dall'elargizione del contributo dalla Regione Emilia-Romagna, che non è parte del giudizio, alla committente, a maggior ragione considerato che il pagamento di tali somme era stato solamente sospeso e non escluso dalla Regione.
Va quindi integralmente confermato l'importo di € 69.643,67 iva inclusa riconosciuto dal primo giudice come credito residuo per le opere dedotte nel contratto e realizzate dall'appaltatrice.
pagina 12 di 17 16. Il capo 6 della sentenza impugnata, oggetto di contestazione con il secondo mezzo di gravame, verte sul compenso dovuto all'appaltatrice per le opere non contabilizzate negli stati di avanzamento lavori.
A fronte della pretesa avanzata dalla convenuta di condanna di Controparte_2 [...] al pagamento di una somma stimata in € 150.000,00, il tribunale ha riconosciuto Controparte_1 all'appaltatrice l'importo di € 12.157,42 per lo sgombero dei locali ed € 45.643,16 per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in polistirene espanso sinterizzato e della guaina bituminosa.
L'odierna appellante contesta il primo giudice per essersi discostato dalla c.t.u., che aveva escluso il diritto di anche al compenso per tali lavorazioni. Controparte_2
Il motivo è in parte fondato.
Quanto allo sgombero dei locali, attività che sulla base del contratto sarebbe stata di competenza della committente, si dà atto che nessuna contestazione è mossa sull'avvenuto sgombero della vecchia struttura nel periodo compreso tra il 7.10.2016 ed il 10.11.2016, essendo peraltro evidente l'imprescindibilità di tale operazione ai fini della demolizione e ricostruzione dell'edificio.
Come correttamente evidenziato dal tribunale, il Giornale dei Lavori e i formulari dei rifiuti consentono di imputare lo sgombero dei locali, con buon grado di probabilità, alla società appaltatrice, a maggior ragione considerato che manca qualsiasi allegazione o deduzione che la riconduca alla committente o a soggetti terzi.
La statuizione sul punto è da confermare.
17. Va invece riformata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a il Controparte_2 compenso, pari a € 45.643,16, per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in EPS e del doppio strato di guaina bituminosa.
Il consulente tecnico aveva ritenuto che il compenso per tale lavorazione fosse già compreso all'interno della voce del computo metrico “Demolizione totale di fabbricati”, anche considerato che il fabbricato da demolire era stato analizzato e visto da prima della sottoscrizione del Controparte_2
contratto e che nulla era stato nascosto dalla committenza.
In base al computo metrico allegato al contratto di appalto, tale macro-voce ha ad oggetto la demolizione “sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica”.
Il primo giudice ha ritenuto che le valutazioni del consulente collidessero con la natura dell'appalto a misura e che le lavorazioni in questione fossero da qualificare come variazioni necessarie del progetto pagina 13 di 17 ai sensi dell'art. 1660 c.c., il cui corrispettivo non poteva quindi intendersi come incluso nel compenso previsto nel contratto di appalto.
Tale argomentazione non è condivisibile.
La lavorazione in questione afferiva alla demolizione della copertura del precedente fabbricato e, come descritta in sentenza dal tribunale, consisteva nella “rimozione del pannello aderente alla lastra di cemento amianto, del doppio strato di guaina bituminosa, separazione manuale dei materiali, noleggio di autogrù, scarico e imballaggio del materiale rimosso in specifici contenitori)”. Si trattava, in altre parole, di rimuovere gli strati di guaina e il pannello in EPS che costituivano la copertura del fabbricato, insieme alla lastra di amianto-cemento, che era oggetto di specifica e distinta voce del computo metrico estimativo.
Avendo l'appalto ad oggetto la demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, non vi è dubbio che rientrasse tra le lavorazioni necessarie la rimozione dei materiali che costituivano la copertura del capannone da demolire.
Il fatto che il progetto prevedesse una specifica voce per la rimozione dell'amianto attesta che la composizione della copertura era stata oggetto di apposita analisi in fase progettuale;
pertanto, è improbabile che fosse emersa la presenza di amianto-cemento e non del pannello in EPS e della doppia guaina bituminosa ai quali la lastra di amianto aderiva. Inoltre, vista la conclamata presenza di amianto-cemento e la nota pericolosità ed onerosità delle operazioni di rimozione di tale materiale, si presume che l'appaltatrice, prima di sottoscrivere il contratto di appalto, abbia anch'essa esaminato con buon grado di attenzione lo stato e la composizione della copertura.
Il fatto che la rimozione di pannelli e guaina sia stata effettuata manualmente da parte di
[...]
circostanza che quest'ultima richiama per avvalorare la tesi che si tratti di attività Controparte_2
meritevole di un compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, è irrilevante, dal momento che la macro- voce del computo metrico già contemplava la possibilità di ricorrere sia a mezzi meccanici che a interventi manuali.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che la lavorazione in esame non possa essere qualificata come una variazione del progetto emersa in corso d'opera, trattandosi invece di attività già prevista al momento della stipula del contratto di appalto o comunque agevolmente prevedibile applicando la normale diligenza del professionista di settore.
Il relativo compenso va quindi ricompreso in quello pattuito per la macrocategoria della “demolizione totale di fabbricati”.
Una simile affermazione è del tutto compatibile con la pattuizione dell'appalto a misura.
pagina 14 di 17 Come rileva l'appellante, infatti, una cosa sono le variazioni del progetto resesi necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte di cui all'art. 1660 c.c., altra cosa sono le variazioni quantitative delle opere già previste contrattualmente e che, nel caso di appalto pattuito a misura, danno diritto al maggior compenso.
Esclusa la qualificazione delle lavorazioni in questione come varianti necessarie rispetto al progetto iniziale, occorre evidenziare che non sussiste prova, né allegazione, che l'appaltatrice abbia eseguito opere previste dal contratto ma in volume maggiore rispetto a quanto inizialmente pattuito, sicché nessun compenso è dovuto a tale titolo.
Pertanto, va riformata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a un Controparte_2 compenso ulteriore rispetto a quello previsto contrattualmente, pari a € 45.643,16, per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli in EPS e del doppio strato di guaina bituminosa.
18. Il terzo motivo è fondato.
Non si può negare la contraddittorietà della decisione del primo giudice laddove, dopo avere richiamato il principio secondo cui è onere dell'appaltatore provare quale utile netto avrebbe conseguito se avesse eseguito interamente il contratto ed avere dato atto che non aveva indicato né Controparte_2 il margine di utile né le spese che avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera, ciononostante ha liquidato in favore di il preteso danno, attingendo al parametro forfettario previsto dalla CP_2
disciplina in materia di appalto pubblico all'epoca vigente.
È consolidato in giurisprudenza il principio, peraltro richiamato dal tribunale, in base al quale “grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere” (Cass. n. 15304/2020).
Nel caso di specie, però, l'appaltatrice nulla ha dedotto né allegato sulle spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
Nei propri atti di primo grado, infatti, si è limitata a chiedere il risarcimento Controparte_2 del danno “da quantificarsi in corso di causa” e a demandarne la quantificazione al c.t.u., quesito peraltro non ammesso dal primo giudice.
Considerato che la società appaltatrice ha eseguito una parte considerevole delle opere previste nel contratto di appalto (secondo il c.t.u. all'incirca il 45% del totale), essa era senz'altro in grado di fornire elementi atti a dimostrare le spese sostenute e quelle che avrebbe dovuto sostenere per completare le opere;
la parte, invece, nulla ha allegato tal riguardo.
pagina 15 di 17 Tale assoluta carenza sul piano probatorio non può essere ovviata dal consulente tecnico né dal giudice d'ufficio, a maggior ragione considerato che la difesa di nemmeno si spende Controparte_2 per giustificare la propria condotta processuale, ad esempio deducendo l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere all'onere della prova.
Invero la Corte di Cassazione, anche con recente pronuncia, ha ammesso la possibilità di quantificare il mancato guadagno nell'appalto fra privati attraverso una liquidazione equitativa che si avvalga del parametro presuntivo stabilito in tema di appalti pubblici, precisando però che tale via è percorribile solo “in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante” (Cass. n. 16346/2024).
La statuizione del primo giudice va pertanto emendata nella parte in cui ha riconosciuto all'appaltatrice il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno per la somma di € 60.402,66.
19. Alla luce dell'accoglimento, nei limiti sopra esposti, del secondo e del terzo motivo di appello, la somma a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. riconosciuta in favore di e a Controparte_2 carico di parte appellante, quantificata dal primo giudice in € 194.108,08, deve essere ridotta alla somma di € 88.062,26, oltre interessi.
20. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'appello proposto da Controparte_1
e la conseguente, seppur limitata, riforma della sentenza impugnata, induce la corte, nei rapporti con
, a compensare le spese di entrambi i gradi nella misura del 10% e a porre il Controparte_2 residuo a carico di in quanto parte che, all'esito dei due gradi, risulta Controparte_1
maggiormente soccombente in relazione alle contrapposte domande.
La maggiore soccombenza di impone di confermare la condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite di primo grado dei terzi chiamati (in solido con Controparte_2
quelle di e e in solido con quelle di ) e a Parte_1 Controparte_4 Parte_1 CP_3 porre interamente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
21. Nel giudizio di appello nessuna domanda è stata proposta nei confronti di Parte_1
e citati dall'appellante a titolo di mera litis Controparte_3 Controparte_4
denuntiatio in quanto parti del giudizio di primo grado;
pertanto, le spese di lite sostenute da ciascuno dei predetti appellati per il presente grado dovranno rimanere a loro esclusivo carico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 44/2022 del tribunale di Modena e in Controparte_1
conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento in favore pagina 16 di 17 di a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., della somma di € 88.062,26, oltre Controparte_2
interessi ex art. 1284 c.c. dalla sentenza al soddisfo.
Compensa tra e in misura del 10% le spese di lite di Controparte_1 Controparte_2
entrambi i gradi - che liquida per l'intero, per il primo grado, in € 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, per il secondo grado, in € 8.433,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA - e condanna l'appellante al pagamento in favore di del restante Controparte_2
90%.
Pone a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
Conferma per il resto l'impugnata decisione.
Dichiara non ripetibili le spese di lite del presente grado sostenute da Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_4
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
31.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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