CASS
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2024, n. 35331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35331 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
20 SET. Luanc SENTENZA sui ricorsi proposti da: BI RE nato a [...] il [...] ET GI nato a [...] il [...] EL RA nato a [...] il [...] RI IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2022 ( n. 7091/2023) di questa Corte di AS nel procedimento a carico di RC IA + altri sul ricorso proposto dal procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona e da BI ND, AR ER, TI AU e GG SE visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
Depositt:aa i C.
9.nce-!-?.;a el>gi , Penale Sent. Sez. 3 Num. 35331 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/06/2024 Lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria del 31.5.2024 a firma del difensore di fiducia, che insiste per l'accoglimento dell'istanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 15 febbraio 2022 (motivazione depositata il 16 maggio 2022) la Corte di appello di Ancona -adita con appello del Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale anconetano nonchè delle pp.cc . BI ND, BI IS, ET ER, TI AU, GG SE, PA IA e PA MA ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, del 7 marzo 2019, di assoluzione degli imputati tutti del reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett.c) del DPR 380/2001 con la formula perché il fatto non sussiste, ed ha condannato le parti civili appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 2. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona e le parti civili BI ND, AR ER, TI AU e GG SE. Con ordinanza pronunciata il 16 dicembre 2022 questa Corte, Sezione settima, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Procura Generale della Corte di appello di Ancona e dalle parti civili — ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto, reiterativi dei motivi di appello e contenenti una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità - condannando le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Con istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 7091/2023 ex art. 130 cod.proc.pen. ricorrono a questa Corte, a mezzo del difensore di fiducia, BI ND, AR ER, TI AU e GG 2 SE, chiedendo «la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 7091/2023 resa in data 16 dicembre 2022 nel ricorso iscritto al n. 33726/2022 RG: a) sostituendo nella intestazione della stessa decisione a pag. 1 , dopo il rigo "sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona", la seguente dicitura "dalla parte civile BI ND, Nato a Ancona il 4.08.59, AR ER, nato a [...] il [...], TI AU, nata a [...] il [...], GG SE, nato a [...] il [...]" anziché "dalla parte civile BI ND, dalla parte civile AR ER, dalla parte civile TI AU, dalla parte civile GG SE" ; b) sostituendo il dispositivo "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende" come segue: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende"» . 3. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate il 7 maggio 2024 il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza. Ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui, innanzi tutto, il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto difensore, ricorsi da considerarsi autonomi e che, come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti. E, comunque, ha rilevato che 1"errore' rappresentato non sarebbe emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15360 del 9/12/2003 - RV 228772). 4. La difesa ha tempestivamente depositato ulteriore memoria il 31 maggio 2024. Ha controdedotto in merito alla possibilità dell'impiego dello strumento della correzione degli errori materiali anche con riguardo alla condanna alle sanzioni pecuniarie (così per tutte Cass. Pen. SS.UU. N. 15/2000), essendo le relative statuizioni non incidenti sul contenuto intrinseco della decisione, ma su una pronuncia conseguenziale ed accessoria ad essa, non implicante valutazione 3 discrezionale del giudice. Ha in via ulteriore dedotto, affermando di non condividere l'assunto del P.G. secondo cui si sarebbe al cospetto di un errore di valutazione e non semplicemente di un errore materiale;
ha richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, della emendabilità, con lo strumento della correzione dell'errore materiale, degli errori riguardanti la condanna alle sanzioni pecuniarie (SS.UU. N. 15/2000 e Sez. 1, n. 7236/1999); quindi ha ribadito che quello di cui si lamenta è errore che -non attinente a valutazione circa l'ammissibilità della domanda o all'entità della liquidazione, ma alla dichiarazione di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per ciascuno degli odierni ricorrenti, rappresentati dal medesimo difensore con un unitario ricorso per una unitaria difesa del medesimo interesse (proprietari pro indiviso del medesimo fondo confinante attinto dal pregiudizio derivante da un abuso edilizio commesso dal proprietario del fondo vicino)- cade sulla dichiarazione, per cui è ammissibile l'impiego della procedura di correzione. Ha, inoltre, nuovamente argomentato sulla non condivisibilità dell'assunto secondo cui la condanna alle spese deve tener conto del numero dei ricorrenti dato che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sarebbero autonomi e come tali suscettibili di diverso esito. Ha rammentato, sostenendo l'inconferenza del precedente citato dalla procura in quanto relativo a ricorso proposto da numerose parti civili portatrici di diverse posizioni processuali, ed a sostegno della soluzione invocata, una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 4, del 16/01/1987), adottata nel caso di ricorso presentato da una sola parte civile in proprio e in nome dei familiari della vittima, con unico atto e medesime censure valevoli per tutti, secondo la quale il ricorso siffatto dà vita ad una sola posizione processuale, che comporta un unico esame e una sola decisione, e fa derivare, da tanto, la conseguenza che la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod.proc.pen. va riferita alla complessiva ed unica posizione processuale dei ricorrenti, e non già ai singoli interessati;
e altra pronuncia, più recente, Sez 4, 16/04/2013, n. 18615, da cui dovrebbe ricavarsi la medesima conclusione attesa l'affermazione secondo cui la condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod.proc.civ., per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune. Ha concluso nel senso che la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod.proc.pen. va riferita alla complessiva ed unica posizione processuale dei ricorrenti, e quindi alla parte che agisce in nome di tutti e non già ai singoli interessati. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La disposizione invocata a presidio della correzione richiesta fornisce un rimedio diretto a mettere al riparo da deviazioni non gravi dell'atto -sentenza, ordinanza o decreto- dal suo schema tipico. Perché vi si possa ricorrere è necessario,' innanzi tutto, che all'errore materiale commesso o all'omissione in cui l'atto è incorso non siano ricollegate cause di nullità, dovendo essere l'errore rappresentato da difformità tra il pensiero del giudice e la sua formulazione materiale, e l'omissione relativa ad un comando che deriva dalla legge;
quindi che dalla eliminazione dell'errore o dell'omissione non derivi una modificazione essenziale dell'atto, il che, intanto, fortemente limita il ricorso a tale istituto per correzioni incidenti sul dispositivo dell'atto; è pertanto necessario che quand'anche si invochi modifica o integrazione del dispositivo tanto non costituisca modificazione essenziale del provvedimento, ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. Si è così ritenuto - ad esempio- che «L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di gentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.)», così Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024-Rv. 286197 - 01 . Si tratta, pacificamente, di principi applicabili anche alle decisioni della Corte di AS, nella misura in cui «In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto», così Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 - Rv. 283772 - 01, con motivazione che, alla luce dei principi esposti nella sentenza a Sezioni unite 'Boccia', e con particolare riferimento all'errore omissivo, lucidamente chiarisce ratio e limiti di una siffatta affermazione, «sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità ed automaticità dell'intervento correttivo, diretto ad esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto 5 per dettato ordinamentale», alfine giustificando il rimedio di cui all'art., 130 cod,proc.pen. pei casi di «realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale». Realizza bilità di siffatto intervento correttivo anche da parte della Corte di AS, secondo un orientamento di questa Suprema Corte affermabile poiché «la connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe tout court la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può essere affermata con riferimento all' an e non ricorre necessariamente per il quantum. Si è chiarito che quello di cui si parla non è senz'altro o solamente la "condanna" di una parte al pagamento delle spese sostenute dall'altra, ma, prima, la risposta alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere, "discrezionalmente", omessa. La statuizione è, dunque, obbligatoria nell' an, nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo o nell'altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2. La direzione di tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltrechè specificamente disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in specie nel giudizio di cassazione.» Ne deriva che il rimedio in discussione deve ritenersi esperibile solo le volte in cui l'errore non ha carattere concettuale e sostanziale, come, a titolo esemplificativo, accadrebbe in caso di liquidazione errata, o trapelasse da qualche atto di causa un errore di giudizio. 2. Tanto premesso si rileva che nel presente procedimento, ciò che la difesa lamenta è, asseritamente, proprio un errore concettuale e sostanziale, nella valutazione della unitarietà invocata della 'parte civile' , unica e non molteplice in ragione dell'unitaria difesa e della unitaria posizione in giudizio trattandosi di proprietari, pro indiviso, della stesso bene, soccombenti nelle loro pretese fatte valere con la costituzione di parte civile (così come il pubblico ministero). Il fulcro della questione risiede, perciò, nella alternativa tra la qualificazione del ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, quale ricorso unico, proposto da un unico ricorrente, o, al contrario, la sua scomposizione in posizioni processuali multiple, che danno vita a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al medesimo difensore, a nulla rilevando la scelta, difensiva, di presentare un unico atto. Si rileva che il concetto di parte svolge un ruolo essenziale sul piano soggettivo nella determinazione dei titolari dei poteri processuali, nonché dei destinatari degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali;
che acquistano la qualità di parte coloro che compiono gli atti del processo e 6 sono destinatari degli effetti processuali e sostanziali degli atti e dei provvedimenti che appartengono al processo stesso;
che, comunque, la disciplina processuale dà rilievo a diverse nozioni di parte: la parte in senso formale, che indica il soggetto che compie gli atti del processo;
la parte in senso processuale, che indica il soggetto che è destinatario degli effetti degli atti processuali (per esempio, delle sentenze di rito, della condanna alle spese); la parte in senso sostanziale, che indica, invece, colui che, essendo il titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti sostanziali, ovvero di accertamento, del provvedimento giurisdizionale di merito. Si ritiene, pertanto, di concordare col risalente e mai superato principio affermato da Sez. 5, n. 15360 del 09/12/2003 -Rv. 228772, secondo cui « Il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto difensore, a nulla rilevando la scelta di presentare un unico ptto per più ricorrenti, posto che il difensore agisce nell'interesse di tutti coloro che gli hanno conferito la procura e che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sono autonomi e, come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti». Esattamente come nella vicenda in cui tale principio è stato affermato infatti, in cui il ricorrente per la correzione sosteneva di avere agito quale procuratore speciale di numerose parti civili e che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico ricorrente, con la conseguenza Che soltanto lui avrebbe dovuto essere condannato alle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'istanza va rigettata per diversi ordini di ragioni. In primo luogo -lo si è sopra indagato- quello in discussione non è affatto un errore materiale perché la Corte di AS ha ritenuto - peraltro giustamente - che l'avvocato ha agito quale procuratore speciale di alcune parti civili e non per un proprio interesse e, quindi, ricorrenti dovevano essere considerati tutti quelli che avevano rilasciato procura alle liti al predetto avvocato. È di tutta evidenza allora che non si tratta di un errore materiale, ma semmai di una valutazione, al limite errata (ma non è così), della Corte di AS non censurabile con nessun rimedio processuale. Ma il ricorso è manifestamente infondato anche per altra ragione. Non è possibile considerare unico il ricorso proposto da un avvocato nell'interesse di numerose persone;
si tratta, invece, di tanti ricorsi quante sono le persone che hanno rilasciato la procura presentati con un atto unico, essendo le posizioni dei 7 ricorrenti identiche. La scelta di presentare un unico atto per più ricorrenti è certamente legittima, ma non produce l'effetto di ridurre i ricorrenti ad uno solo, cosicché nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti. L'affermazione si fonda non solo su una lettura attenta delle norme che regolano il ricorso per AS e sulla considerazione che l'avvocato non agisce per un proprio interesse, ma per l'interesse di coloro i quali gli hanno rilasciato la procura, ma anche sulla considerazione logica che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, possono avere per varie ragioni anche un esito diverso, il che dimostra che mantengono la loro autonomia. Così come, proprio in materia di condanna del soccombente (in questo caso dei soccombenti) alle spese la disciplina vigente è nel senso che la condanna in solido di più parti soccombenti al pagamento delle spese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità. Cass. 28 novembre 2007, n. 24757; conforme Cass. 21 novembre 2006, n. 24680. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le istanze e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2024 La Consigliera est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
Depositt:aa i C.
9.nce-!-?.;a el>gi , Penale Sent. Sez. 3 Num. 35331 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/06/2024 Lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria del 31.5.2024 a firma del difensore di fiducia, che insiste per l'accoglimento dell'istanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 15 febbraio 2022 (motivazione depositata il 16 maggio 2022) la Corte di appello di Ancona -adita con appello del Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale anconetano nonchè delle pp.cc . BI ND, BI IS, ET ER, TI AU, GG SE, PA IA e PA MA ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, del 7 marzo 2019, di assoluzione degli imputati tutti del reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett.c) del DPR 380/2001 con la formula perché il fatto non sussiste, ed ha condannato le parti civili appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 2. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona e le parti civili BI ND, AR ER, TI AU e GG SE. Con ordinanza pronunciata il 16 dicembre 2022 questa Corte, Sezione settima, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Procura Generale della Corte di appello di Ancona e dalle parti civili — ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto, reiterativi dei motivi di appello e contenenti una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità - condannando le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Con istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 7091/2023 ex art. 130 cod.proc.pen. ricorrono a questa Corte, a mezzo del difensore di fiducia, BI ND, AR ER, TI AU e GG 2 SE, chiedendo «la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 7091/2023 resa in data 16 dicembre 2022 nel ricorso iscritto al n. 33726/2022 RG: a) sostituendo nella intestazione della stessa decisione a pag. 1 , dopo il rigo "sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona", la seguente dicitura "dalla parte civile BI ND, Nato a Ancona il 4.08.59, AR ER, nato a [...] il [...], TI AU, nata a [...] il [...], GG SE, nato a [...] il [...]" anziché "dalla parte civile BI ND, dalla parte civile AR ER, dalla parte civile TI AU, dalla parte civile GG SE" ; b) sostituendo il dispositivo "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende" come segue: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende"» . 3. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate il 7 maggio 2024 il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza. Ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui, innanzi tutto, il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto difensore, ricorsi da considerarsi autonomi e che, come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti. E, comunque, ha rilevato che 1"errore' rappresentato non sarebbe emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15360 del 9/12/2003 - RV 228772). 4. La difesa ha tempestivamente depositato ulteriore memoria il 31 maggio 2024. Ha controdedotto in merito alla possibilità dell'impiego dello strumento della correzione degli errori materiali anche con riguardo alla condanna alle sanzioni pecuniarie (così per tutte Cass. Pen. SS.UU. N. 15/2000), essendo le relative statuizioni non incidenti sul contenuto intrinseco della decisione, ma su una pronuncia conseguenziale ed accessoria ad essa, non implicante valutazione 3 discrezionale del giudice. Ha in via ulteriore dedotto, affermando di non condividere l'assunto del P.G. secondo cui si sarebbe al cospetto di un errore di valutazione e non semplicemente di un errore materiale;
ha richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, della emendabilità, con lo strumento della correzione dell'errore materiale, degli errori riguardanti la condanna alle sanzioni pecuniarie (SS.UU. N. 15/2000 e Sez. 1, n. 7236/1999); quindi ha ribadito che quello di cui si lamenta è errore che -non attinente a valutazione circa l'ammissibilità della domanda o all'entità della liquidazione, ma alla dichiarazione di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per ciascuno degli odierni ricorrenti, rappresentati dal medesimo difensore con un unitario ricorso per una unitaria difesa del medesimo interesse (proprietari pro indiviso del medesimo fondo confinante attinto dal pregiudizio derivante da un abuso edilizio commesso dal proprietario del fondo vicino)- cade sulla dichiarazione, per cui è ammissibile l'impiego della procedura di correzione. Ha, inoltre, nuovamente argomentato sulla non condivisibilità dell'assunto secondo cui la condanna alle spese deve tener conto del numero dei ricorrenti dato che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sarebbero autonomi e come tali suscettibili di diverso esito. Ha rammentato, sostenendo l'inconferenza del precedente citato dalla procura in quanto relativo a ricorso proposto da numerose parti civili portatrici di diverse posizioni processuali, ed a sostegno della soluzione invocata, una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 4, del 16/01/1987), adottata nel caso di ricorso presentato da una sola parte civile in proprio e in nome dei familiari della vittima, con unico atto e medesime censure valevoli per tutti, secondo la quale il ricorso siffatto dà vita ad una sola posizione processuale, che comporta un unico esame e una sola decisione, e fa derivare, da tanto, la conseguenza che la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod.proc.pen. va riferita alla complessiva ed unica posizione processuale dei ricorrenti, e non già ai singoli interessati;
e altra pronuncia, più recente, Sez 4, 16/04/2013, n. 18615, da cui dovrebbe ricavarsi la medesima conclusione attesa l'affermazione secondo cui la condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod.proc.civ., per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune. Ha concluso nel senso che la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod.proc.pen. va riferita alla complessiva ed unica posizione processuale dei ricorrenti, e quindi alla parte che agisce in nome di tutti e non già ai singoli interessati. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La disposizione invocata a presidio della correzione richiesta fornisce un rimedio diretto a mettere al riparo da deviazioni non gravi dell'atto -sentenza, ordinanza o decreto- dal suo schema tipico. Perché vi si possa ricorrere è necessario,' innanzi tutto, che all'errore materiale commesso o all'omissione in cui l'atto è incorso non siano ricollegate cause di nullità, dovendo essere l'errore rappresentato da difformità tra il pensiero del giudice e la sua formulazione materiale, e l'omissione relativa ad un comando che deriva dalla legge;
quindi che dalla eliminazione dell'errore o dell'omissione non derivi una modificazione essenziale dell'atto, il che, intanto, fortemente limita il ricorso a tale istituto per correzioni incidenti sul dispositivo dell'atto; è pertanto necessario che quand'anche si invochi modifica o integrazione del dispositivo tanto non costituisca modificazione essenziale del provvedimento, ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. Si è così ritenuto - ad esempio- che «L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di gentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.)», così Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024-Rv. 286197 - 01 . Si tratta, pacificamente, di principi applicabili anche alle decisioni della Corte di AS, nella misura in cui «In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto», così Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 - Rv. 283772 - 01, con motivazione che, alla luce dei principi esposti nella sentenza a Sezioni unite 'Boccia', e con particolare riferimento all'errore omissivo, lucidamente chiarisce ratio e limiti di una siffatta affermazione, «sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità ed automaticità dell'intervento correttivo, diretto ad esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto 5 per dettato ordinamentale», alfine giustificando il rimedio di cui all'art., 130 cod,proc.pen. pei casi di «realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale». Realizza bilità di siffatto intervento correttivo anche da parte della Corte di AS, secondo un orientamento di questa Suprema Corte affermabile poiché «la connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe tout court la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può essere affermata con riferimento all' an e non ricorre necessariamente per il quantum. Si è chiarito che quello di cui si parla non è senz'altro o solamente la "condanna" di una parte al pagamento delle spese sostenute dall'altra, ma, prima, la risposta alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere, "discrezionalmente", omessa. La statuizione è, dunque, obbligatoria nell' an, nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo o nell'altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2. La direzione di tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltrechè specificamente disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in specie nel giudizio di cassazione.» Ne deriva che il rimedio in discussione deve ritenersi esperibile solo le volte in cui l'errore non ha carattere concettuale e sostanziale, come, a titolo esemplificativo, accadrebbe in caso di liquidazione errata, o trapelasse da qualche atto di causa un errore di giudizio. 2. Tanto premesso si rileva che nel presente procedimento, ciò che la difesa lamenta è, asseritamente, proprio un errore concettuale e sostanziale, nella valutazione della unitarietà invocata della 'parte civile' , unica e non molteplice in ragione dell'unitaria difesa e della unitaria posizione in giudizio trattandosi di proprietari, pro indiviso, della stesso bene, soccombenti nelle loro pretese fatte valere con la costituzione di parte civile (così come il pubblico ministero). Il fulcro della questione risiede, perciò, nella alternativa tra la qualificazione del ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, quale ricorso unico, proposto da un unico ricorrente, o, al contrario, la sua scomposizione in posizioni processuali multiple, che danno vita a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al medesimo difensore, a nulla rilevando la scelta, difensiva, di presentare un unico atto. Si rileva che il concetto di parte svolge un ruolo essenziale sul piano soggettivo nella determinazione dei titolari dei poteri processuali, nonché dei destinatari degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali;
che acquistano la qualità di parte coloro che compiono gli atti del processo e 6 sono destinatari degli effetti processuali e sostanziali degli atti e dei provvedimenti che appartengono al processo stesso;
che, comunque, la disciplina processuale dà rilievo a diverse nozioni di parte: la parte in senso formale, che indica il soggetto che compie gli atti del processo;
la parte in senso processuale, che indica il soggetto che è destinatario degli effetti degli atti processuali (per esempio, delle sentenze di rito, della condanna alle spese); la parte in senso sostanziale, che indica, invece, colui che, essendo il titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti sostanziali, ovvero di accertamento, del provvedimento giurisdizionale di merito. Si ritiene, pertanto, di concordare col risalente e mai superato principio affermato da Sez. 5, n. 15360 del 09/12/2003 -Rv. 228772, secondo cui « Il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto difensore, a nulla rilevando la scelta di presentare un unico ptto per più ricorrenti, posto che il difensore agisce nell'interesse di tutti coloro che gli hanno conferito la procura e che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sono autonomi e, come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti». Esattamente come nella vicenda in cui tale principio è stato affermato infatti, in cui il ricorrente per la correzione sosteneva di avere agito quale procuratore speciale di numerose parti civili e che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico ricorrente, con la conseguenza Che soltanto lui avrebbe dovuto essere condannato alle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'istanza va rigettata per diversi ordini di ragioni. In primo luogo -lo si è sopra indagato- quello in discussione non è affatto un errore materiale perché la Corte di AS ha ritenuto - peraltro giustamente - che l'avvocato ha agito quale procuratore speciale di alcune parti civili e non per un proprio interesse e, quindi, ricorrenti dovevano essere considerati tutti quelli che avevano rilasciato procura alle liti al predetto avvocato. È di tutta evidenza allora che non si tratta di un errore materiale, ma semmai di una valutazione, al limite errata (ma non è così), della Corte di AS non censurabile con nessun rimedio processuale. Ma il ricorso è manifestamente infondato anche per altra ragione. Non è possibile considerare unico il ricorso proposto da un avvocato nell'interesse di numerose persone;
si tratta, invece, di tanti ricorsi quante sono le persone che hanno rilasciato la procura presentati con un atto unico, essendo le posizioni dei 7 ricorrenti identiche. La scelta di presentare un unico atto per più ricorrenti è certamente legittima, ma non produce l'effetto di ridurre i ricorrenti ad uno solo, cosicché nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti. L'affermazione si fonda non solo su una lettura attenta delle norme che regolano il ricorso per AS e sulla considerazione che l'avvocato non agisce per un proprio interesse, ma per l'interesse di coloro i quali gli hanno rilasciato la procura, ma anche sulla considerazione logica che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, possono avere per varie ragioni anche un esito diverso, il che dimostra che mantengono la loro autonomia. Così come, proprio in materia di condanna del soccombente (in questo caso dei soccombenti) alle spese la disciplina vigente è nel senso che la condanna in solido di più parti soccombenti al pagamento delle spese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità. Cass. 28 novembre 2007, n. 24757; conforme Cass. 21 novembre 2006, n. 24680. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le istanze e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2024 La Consigliera est. Il Presidente