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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/10/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3489/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3489/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 9,15 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. FRANCHINI EL la quale dà atto di avere depositato il Parte_1 verbale di udienza notificato alla controparte e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa Per nessuno compare. Controparte_1 Il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla convenuta del verbale della udienza del 02.09.2025 ne dichiara la contumacia ed invita la difesa della ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. Franchini precisa le conclusioni come da memoria integrativa autorizzata del 06.10.2025 e dichiara di avere sostenuto esborsi pari ad € 218,74 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3489/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI Parte_1 C.F._1 EL elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCHINI EL
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità e fissare la data di esecuzione con
[...]
vittoria delle competenze di lite. Premetteva, l'intimante: di avere, unitamente alla signora Parte_2
concesso in locazione ad uso abitativo all'intimata, con contratto sottoscritto il 28.05.2024,
[...]
registrato il 14.06.2024, l'immobile sito a Falconara Marittima (AN), Via Palombina Vecchian. 32, piano terra, arredato, al canone mensile di € 450,00; che la conduttrice ometteva il pagamento del canone a decorrere dal mese di febbraio 2025, né pagava gli oneri condominiali di sua competenza per
€ 221,37 e la TARI di € 75,04, così come le utenze di acqua e gas per un ammontare di € 962,48; che vani erano stati i solleciti di pagamento.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza del 08.07.2025 la difesa dell'intimante chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica dello sfratto non andata a buon fine.
Alla successiva udienza del 02.09.2025 la difesa dell'intimante dava atto della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il Giudice, appurata l'assenza dell'intimata, dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, ma anche la necessità di pronunciarsi sulla domanda di rilascio formulata dall'intimante, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e
426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare all' intimata il verbale di udienza entro il 30.09.2025. Con la memoria integrativa autorizzata, depositata in data 06.10.2025 la difesa della ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: accertato e dichiarato il grave inadempimento della sig.ra alle obbligazioni contrattualmente assunte, CP_1
dichiarare per i motivi innanzi esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 28.05.2024 ( registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 14.06.2024 al n. 3257 serie 3T ) e per l'effetto: 1) condannare
l'intimata al rilascio dell'immobile di proprietà dell'istante a Falconara Marittima (60015 – AN), via
Palombina Vecchia n. 32, piano terra, arredato, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 6, particella 368, sub. 6, cat. A/3, rendita euro 406,71, nonché al foglio 6, particella 368, sub 18, cat.
C/6, rendita 40,96; 2) condannare altresì l'intimata al pagamento dei canoni di locazione da febbraio
2025 sino alla data di risoluzione del contratto, nella misura di € 450,00 mensili, oltre interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze, nonché al pagamento delle successive mensilità a titolo di indennità di occupazione ( nella stessa misura del canone di locazione ) a decorrere dalla dichiarata risoluzione del contratto sino alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo;
3) condannare l'intimata al pagamento degli oneri condominiali ad oggi determinati in euro 268,73, della TARI per € 75,04, ,delle utenze del gas per €
589,10 ed acqua per € 930,81 con salvezza di ogni ulteriore diritto di credito. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Alla successiva udienza del 28.10.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla convenuta del verbale di udienza del 02.09.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, pagina 3 di 6 che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave della conduttrice fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010,
Trib. Padova 26.11.10 ).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda dell'intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 28.05.2024, registrato il 14.06.2024 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 450,00 ( art. 4 ), la cui mancata corresponsione per quattro mensilità ( alla data di redazione della intimazione di sfratto ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.. Nelle locazioni ad uso abitativo trova, infatti, applicazione l'art. 5 della L. 392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di una mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. E' stato il legislatore a stabilire, senza margini di discrezionalità per lo scrivente, il parametro di riferimento della gravità dell'inadempimento che, nel caso concreto, sussiste.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 28.05.2024 registrato il 14.06.2024, relativo all'immobile sito a Falconara Marittima (AN), Via Palombina Vecchia
n. 32, piano terra, arredato, come meglio individuato in atti, per inadempimento grave di CP_1
( CF ) che, quindi, è tenuta, e in tal senso viene condannata, al rilascio
[...] C.F._2
del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente.
Quanto alla data di rilascio, visto l'art. 56 della L. 392/78, viene fissata al 24.11.2025 essendo la morosità ascesa a nove mensilità.
pagina 4 di 6 Come rilevato nella parte narrativa, la difesa della ricorrente con la memoria integrativa autorizzata ha formulato anche domanda di pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e delle utenze maturati nelle more giudizio, domande da ritenersi pienamente ammissibili avendo la Suprema Corte chiarito che è con la memoria integrativa che si cristallizza la posizione delle parti in quanto “ nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità per il locatore di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale “ ( Cass.
Civ. 21242/2006 e conformi 23908/2006 – 15399/2010). Si è affermato, ovvero, in questo quadro che nel procedimento per convalida di sfratto l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle ( cfr. Cass. Civ.
12247/2013 – 26356/2014 – 7430/2017 ). Principio che, inoltre, risulta coerente con quelli affermati da
Cass. S.U. n. 12310/2015, giacché, nella specie, la domanda di pagamento è risultata connessa alla vicenda sostanziale come dedotta in giudizio sin dall'atto di intimazione (nel quale si dava atto del mancato pagamento dei canoni, delle utenze gas ed acqua, degli oneri condominiali e della TARI ) e non ha determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( cfr. Cass. Civ. 17955/2021 ).
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1587 e 1591 c.c., va pertanto condannata al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 450,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio
2025 sino alla data di effettiva riconsegna oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo così come al rimborso della quota TARI di sua spettanza pari ad € 75,04 ( doc. 4 memoria integrativa ) delle utenze dell'acqua per € 930,81 ( doc. 6 ) e degli oneri condominiali pari ad € 268,73 ( doc. 3 memoria integrativa ) il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo. pagina 5 di 6 Nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di rimborso utenze gas risultando le utenze intestate a soggetto diverso ( doc. 5 )
Le competenze di lite, quantificate come da nota spese depositata dalla difesa di parte ricorrente siccome conforme al DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 28.05.2024, registrato il 14.06.2024, relativo all'unità immobiliare sita a Falconara Marittima (AN), via Palombina Vecchia n. 32, piano terra, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 6, particella 368, sub. 6, cat. A/3 rendita €
406,71 ed al foglio 6, particella 368, sub. 18, cat. C/6, rendita € 40,96 per inadempimento grave di
CP_1
per l'effetto, condanna ( C.F. ) al rilascio del suddetto CP_1 C.F._3
immobile, libero da cose e persone anche interposte, nella disponibilità della ricorrente Parte_1
e fissa per la esecuzione del rilascio la data del 24.11.2025;
[...]
condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui alla parte CP_1
motiva, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sino alla data di effettiva riconsegna, della somma mensile di € 450,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché della complessiva somma di € 1.274,58 a titolo di rimborso TARI, oneri condominiali ed utenze acqua, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna, infine, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali, che CP_1
sono liquidate in € 218,74 per anticipazioni ed € 1.591,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 28.10.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3489/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 9,15 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. FRANCHINI EL la quale dà atto di avere depositato il Parte_1 verbale di udienza notificato alla controparte e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa Per nessuno compare. Controparte_1 Il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla convenuta del verbale della udienza del 02.09.2025 ne dichiara la contumacia ed invita la difesa della ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. Franchini precisa le conclusioni come da memoria integrativa autorizzata del 06.10.2025 e dichiara di avere sostenuto esborsi pari ad € 218,74 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3489/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI Parte_1 C.F._1 EL elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCHINI EL
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità e fissare la data di esecuzione con
[...]
vittoria delle competenze di lite. Premetteva, l'intimante: di avere, unitamente alla signora Parte_2
concesso in locazione ad uso abitativo all'intimata, con contratto sottoscritto il 28.05.2024,
[...]
registrato il 14.06.2024, l'immobile sito a Falconara Marittima (AN), Via Palombina Vecchian. 32, piano terra, arredato, al canone mensile di € 450,00; che la conduttrice ometteva il pagamento del canone a decorrere dal mese di febbraio 2025, né pagava gli oneri condominiali di sua competenza per
€ 221,37 e la TARI di € 75,04, così come le utenze di acqua e gas per un ammontare di € 962,48; che vani erano stati i solleciti di pagamento.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza del 08.07.2025 la difesa dell'intimante chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica dello sfratto non andata a buon fine.
Alla successiva udienza del 02.09.2025 la difesa dell'intimante dava atto della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il Giudice, appurata l'assenza dell'intimata, dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, ma anche la necessità di pronunciarsi sulla domanda di rilascio formulata dall'intimante, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e
426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare all' intimata il verbale di udienza entro il 30.09.2025. Con la memoria integrativa autorizzata, depositata in data 06.10.2025 la difesa della ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: accertato e dichiarato il grave inadempimento della sig.ra alle obbligazioni contrattualmente assunte, CP_1
dichiarare per i motivi innanzi esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 28.05.2024 ( registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 14.06.2024 al n. 3257 serie 3T ) e per l'effetto: 1) condannare
l'intimata al rilascio dell'immobile di proprietà dell'istante a Falconara Marittima (60015 – AN), via
Palombina Vecchia n. 32, piano terra, arredato, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 6, particella 368, sub. 6, cat. A/3, rendita euro 406,71, nonché al foglio 6, particella 368, sub 18, cat.
C/6, rendita 40,96; 2) condannare altresì l'intimata al pagamento dei canoni di locazione da febbraio
2025 sino alla data di risoluzione del contratto, nella misura di € 450,00 mensili, oltre interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze, nonché al pagamento delle successive mensilità a titolo di indennità di occupazione ( nella stessa misura del canone di locazione ) a decorrere dalla dichiarata risoluzione del contratto sino alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo;
3) condannare l'intimata al pagamento degli oneri condominiali ad oggi determinati in euro 268,73, della TARI per € 75,04, ,delle utenze del gas per €
589,10 ed acqua per € 930,81 con salvezza di ogni ulteriore diritto di credito. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Alla successiva udienza del 28.10.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla convenuta del verbale di udienza del 02.09.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, pagina 3 di 6 che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave della conduttrice fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010,
Trib. Padova 26.11.10 ).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda dell'intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 28.05.2024, registrato il 14.06.2024 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 450,00 ( art. 4 ), la cui mancata corresponsione per quattro mensilità ( alla data di redazione della intimazione di sfratto ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.. Nelle locazioni ad uso abitativo trova, infatti, applicazione l'art. 5 della L. 392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di una mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. E' stato il legislatore a stabilire, senza margini di discrezionalità per lo scrivente, il parametro di riferimento della gravità dell'inadempimento che, nel caso concreto, sussiste.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 28.05.2024 registrato il 14.06.2024, relativo all'immobile sito a Falconara Marittima (AN), Via Palombina Vecchia
n. 32, piano terra, arredato, come meglio individuato in atti, per inadempimento grave di CP_1
( CF ) che, quindi, è tenuta, e in tal senso viene condannata, al rilascio
[...] C.F._2
del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente.
Quanto alla data di rilascio, visto l'art. 56 della L. 392/78, viene fissata al 24.11.2025 essendo la morosità ascesa a nove mensilità.
pagina 4 di 6 Come rilevato nella parte narrativa, la difesa della ricorrente con la memoria integrativa autorizzata ha formulato anche domanda di pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e delle utenze maturati nelle more giudizio, domande da ritenersi pienamente ammissibili avendo la Suprema Corte chiarito che è con la memoria integrativa che si cristallizza la posizione delle parti in quanto “ nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità per il locatore di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale “ ( Cass.
Civ. 21242/2006 e conformi 23908/2006 – 15399/2010). Si è affermato, ovvero, in questo quadro che nel procedimento per convalida di sfratto l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle ( cfr. Cass. Civ.
12247/2013 – 26356/2014 – 7430/2017 ). Principio che, inoltre, risulta coerente con quelli affermati da
Cass. S.U. n. 12310/2015, giacché, nella specie, la domanda di pagamento è risultata connessa alla vicenda sostanziale come dedotta in giudizio sin dall'atto di intimazione (nel quale si dava atto del mancato pagamento dei canoni, delle utenze gas ed acqua, degli oneri condominiali e della TARI ) e non ha determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( cfr. Cass. Civ. 17955/2021 ).
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1587 e 1591 c.c., va pertanto condannata al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 450,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio
2025 sino alla data di effettiva riconsegna oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo così come al rimborso della quota TARI di sua spettanza pari ad € 75,04 ( doc. 4 memoria integrativa ) delle utenze dell'acqua per € 930,81 ( doc. 6 ) e degli oneri condominiali pari ad € 268,73 ( doc. 3 memoria integrativa ) il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo. pagina 5 di 6 Nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di rimborso utenze gas risultando le utenze intestate a soggetto diverso ( doc. 5 )
Le competenze di lite, quantificate come da nota spese depositata dalla difesa di parte ricorrente siccome conforme al DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 28.05.2024, registrato il 14.06.2024, relativo all'unità immobiliare sita a Falconara Marittima (AN), via Palombina Vecchia n. 32, piano terra, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 6, particella 368, sub. 6, cat. A/3 rendita €
406,71 ed al foglio 6, particella 368, sub. 18, cat. C/6, rendita € 40,96 per inadempimento grave di
CP_1
per l'effetto, condanna ( C.F. ) al rilascio del suddetto CP_1 C.F._3
immobile, libero da cose e persone anche interposte, nella disponibilità della ricorrente Parte_1
e fissa per la esecuzione del rilascio la data del 24.11.2025;
[...]
condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui alla parte CP_1
motiva, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sino alla data di effettiva riconsegna, della somma mensile di € 450,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché della complessiva somma di € 1.274,58 a titolo di rimborso TARI, oneri condominiali ed utenze acqua, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna, infine, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali, che CP_1
sono liquidate in € 218,74 per anticipazioni ed € 1.591,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 28.10.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
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