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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 2-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente dott. Massimiliano Segarizzi Giudice relatore dott. Francesco Laus Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale,
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla società
" , con sede in Merano (BZ), via Monastero n. Parte_1
19, codice fiscale , in persona della socia accomandataria e legale rappresentante P.IVA_1
, nata a [...] ed Erzegovina) il 2 gennaio 1971 e residente a [...]Parte_2
(BZ), in via Verdi n. 17, cittadina italiana, codice fiscale , con l'Avv. CodiceFiscale_1
Bruno Mellarini del foro di Bolzano;
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2
CCI, dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Merano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
• dagli ultimi tre bilanci risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 1 lett. d)
CCI ai fini della qualificazione quale “impresa minore”;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione pagina 1 di 4 giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto esposto dalla ricorrente, che ha dato della sussistenza di un ammontare di debiti scaduti pari a complessivi euro 827.772,90, di cui euro 140.919,44 nei confronti dell'erario ed € 493.479,41 verso enti previdenziali, a fronte della insufficiente redditività dell'impresa, con conseguenti perdite negli ultimi esercizi ed un margine operativo lordo negativo;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Merano (BZ), via Monastero n. 19, nonché ai
[...] P.IVA_1
sensi dell'art. 256 CCII, della socia accomandataria illimitatamente responsabile
[...]
, nata a [...] ed Erzegovina) il 2 gennaio 1971 e residente a [...]Pt_2
(BZ), in via Verdi n. 17, cittadina italiana, codice fiscale;
CodiceFiscale_1
nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Massimiliano Segarizzi; nomina
Curatore della procedura il dott. con studio in Merano;
Persona_1
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.; fissa
pagina 2 di 4 l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 08/05/2025, ore 09.30 davanti al Giudice
Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1; assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
pagina 3 di 4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Massimiliano Segarizzi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente dott. Massimiliano Segarizzi Giudice relatore dott. Francesco Laus Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale,
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla società
" , con sede in Merano (BZ), via Monastero n. Parte_1
19, codice fiscale , in persona della socia accomandataria e legale rappresentante P.IVA_1
, nata a [...] ed Erzegovina) il 2 gennaio 1971 e residente a [...]Parte_2
(BZ), in via Verdi n. 17, cittadina italiana, codice fiscale , con l'Avv. CodiceFiscale_1
Bruno Mellarini del foro di Bolzano;
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2
CCI, dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Merano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
• dagli ultimi tre bilanci risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 1 lett. d)
CCI ai fini della qualificazione quale “impresa minore”;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione pagina 1 di 4 giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto esposto dalla ricorrente, che ha dato della sussistenza di un ammontare di debiti scaduti pari a complessivi euro 827.772,90, di cui euro 140.919,44 nei confronti dell'erario ed € 493.479,41 verso enti previdenziali, a fronte della insufficiente redditività dell'impresa, con conseguenti perdite negli ultimi esercizi ed un margine operativo lordo negativo;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Merano (BZ), via Monastero n. 19, nonché ai
[...] P.IVA_1
sensi dell'art. 256 CCII, della socia accomandataria illimitatamente responsabile
[...]
, nata a [...] ed Erzegovina) il 2 gennaio 1971 e residente a [...]Pt_2
(BZ), in via Verdi n. 17, cittadina italiana, codice fiscale;
CodiceFiscale_1
nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Massimiliano Segarizzi; nomina
Curatore della procedura il dott. con studio in Merano;
Persona_1
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.; fissa
pagina 2 di 4 l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 08/05/2025, ore 09.30 davanti al Giudice
Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1; assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
pagina 3 di 4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Massimiliano Segarizzi dott.ssa Francesca Bortolotti
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