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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 89/2025 con OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - società di persone promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SENSI IC
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. ALFISI REMO C.F._3
1 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 18 ottobre 2024 n.
27124, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze 2 novem- bre 2018 n. 2533 di riforma della sentenza del Tribunale di Siena 3 dicembre 2012 n.
105.
CONCLUSIONI
In data primo luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, ogni contraria de- duzioni ed eccezione reietta, in esecuzione di quanto disposto con Sentenza della Corte di Cassazione, II Sezione Civile, n. 27124/2024 in R.G. 14847/2019 pubblicata in data
18 ottobre 2024, in parziale riforma della Sentenza 2533/2018 della Corte d'Appello di
Firenze in R.G. 1190/2013 pubblicata il 02.11.2018:
a. in attuazione del principio di diritto formulato dalla Suprema Corte nella predetta
Sentenza n. 27124/2024 accertare e dichiarare il mancato definitivo avveramento dell'evento dedotto nella condizione sospensiva inserita dalle parti al preliminare di compravendita di quote sociali del 14.07.2009 e per l'effetto la perdita di efficacia o la risoluzione (intesa come cessazione degli effetti del contratto) di detto preliminare e degli atti successivi dal medesimo dipendenti;
b. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 la restituzione della caparra versata nel luglio 2009 di complessivi Euro 200.000,00 e dunque l'obbligo di e , in solido fra loro o, in via dene- CP_2 Controparte_1 gata, senza vincolo di solidarietà, a restituire la caparra ricevuta per complessivi Euro
200.000,00, oltre interessi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far data dal
26 marzo 2010, come stabilito dal Tribunale di Siena e ciò fino al saldo;
2 c. per l'effetto condannare e alla restituzione di detta CP_2 Controparte_1 caparra confirmatoria ed in particolare, in applicazione dell'art. 1284, comma IV, c.c. condannare e , in solido fra loro, a corrispondere e a CP_2 Controparte_1 pagare a l'importo di € 430.198,33 (€ 200.000 come capitale + € Parte_1
230.198,33 a titolo di interessi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c.) oltre in- teressi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino all'effettivo pagamento o, in subordine, condannare e , senza vincolo di solidarietà CP_2 Controparte_1 fra essi, a corrispondere ed a pagare a la somma di € 215.099,16 Parte_1 ciascuno oltre interessi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino all'effettivo pagamento o, in entrambi i casi (con solidarietà o senza solidarietà), la somma mag- giore o minore che sarà accertata in corso di causa sempre maggiorata di interessi le- gali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con condanna alla corresponsione di essa fino all'effettivo pagamento;
d. in subordine, per le causali di cui sopra condannare e CP_2 CP_4
, in via solidale, al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Parte_1
200.000 maggiorata degli interessi legali previsti dal I comma dell'art. 1284 c.c. (€
238.059,73) fino al saldo o, in denegata ipotesi, condannare ciascuno di essi al paga- mento in favore di della somma di Euro 100.000 maggiorata degli Parte_1 interessi legali previsti dal I comma dell'art. 1284 c.c. (€ 119.029,86) con condanna fino al saldo;
e. accertare e dichiarare come non sia tenuto a corrispondere a Parte_1 [...]
e la penale di Euro 100.000 stabilita nel preliminare del Parte_2 Controparte_1
14.07.2009 e nel successivo atto integrativo del 23.10.2009 né altri tipi di penali o di somme di denaro a titolo di risarcimento od indennizzo derivanti dal rapporto litigioso per cui è causa;
f. condannare e , in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore di delle spese e dei compensi legali del giudizio di Cassazione Parte_1 quantificati, come compensi, nella somma di € 18.073,50 oltre oneri di legge, per un to- tale di Euro € 26.371,41 e, come spese, nell'importo di € 2.628,00;
3 g. condannare e , in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore di delle spese processuali del primo grado di fronte al Tribu- Parte_1 nale di Siena per Euro 18.150,00 e del secondo grado di fronte alla Corte d'Appello di
Firenze per Euro 13.500,00 in entrambi i casi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge;
h. condannare e , in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore di delle spese e dei compensi legali del presente giudizio di Parte_1 rinvio quantificati, come compensi, nella somma di € 21.358,50 oltre rimborso forfet- tario spese (15%), IVA e CAP per un totale di € 31.164,62 e, come spese, nell'importo di
€ 1.214,00.
i. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di
Cassazione da distrarsi, quanto ai compensi (onorari), al sottoscritto procuratore anti- statario.”
Per e Controparte_1 CP_2
“Visto l'art. 394 comma terzo c.p.c., piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, con- trariis reiectis, in riforma totale della sentenza impugnata n. 105/2012 (Cron. 5887/12) emessa dal Tribunale di Siena in data 03/12/2012:
(A) Accertata la legittimità della rinuncia tacita dei promissari venditori alla condizio- ne sospensiva apposta al preliminare sottoscritto, dichiarare il grave inadempimento contrattuale del sig. essendosi rifiutato di procedere alla stipula del Parte_1 contratto definitivo nonostante la formale convocazione dinanzi al Notaio;
conseguen- temente dichiarare legittimo il recesso dal contratto preliminare dei promissari vendi- tori, riconoscendo il diritto dei sig.ri e a trattenere la CP_2 Controparte_1 caparra confirmatoria ricevuta;
(B) In via gradata, accertata la legittimità della rinuncia tacita dei promissari vendi- tori alla condizione sospensiva apposta al preliminare, nell'ipotesi non si dovesse rite- nere grave l'inadempimento, riconoscere comunque il diritto dei promissari venditori a
4 trattenere la caparra ai sensi di quanto disposto dal punto QUINTO della scrittura pri- vata del 14 luglio 2009, avendo parte promissaria acquirente motivato il rifiuto a pre- sentarsi dinanzi il Notaio in ragione della mancata erogazione del finanziamento a co- pertura dell'operazione finanziaria;
(C) Condannare Conseguentemente il sig. al pagamento della penale Parte_1 stabilita convenzionalmente con scrittura privata del 23 ottobre 2009 tra i sig.ri CP_2
e ed il Sig. nella ulteriore somma di euro
[...] CP_1 Parte_1
100.000,00 quale totale liquidazione dei danni derivanti dall'inadempimento del sig.
Parte_1
In ogni caso con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio di rinvio, oltre quelle del giudizio di primo e secondo grado, nonché quelle maturate con riferi- mento alla fase svolta dinanzi al Tribunale di Pistoia, sez. Distaccata di Monsummano
Terme.
Salvis iuribus.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con scrittura privata del 14.7.2009, rubricata “cessione di quote sottoposte a condizione” e subito dopo come “preliminare di cessione di quote sottoposte a condizio- ne”, e si impegnavano a cedere a per il CP_2 Controparte_1 Parte_1 prezzo complessivo di € 555.000 le loro rispettive quote della società BO SA SRL.
Al punto “secondo” del contratto era previsto: “le cessioni che precedono sono con- cordemente sottoposte alla condizione essenziale che i cedenti, nonché i loro genitori e ottengano, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da og- CP_5 CP_6 gi, la piena liberatoria da ogni e qualsiasi fidejussione prestata a favore della società presso qualsiasi banca. Per tal fine le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente ad intervenire ad un successivo atto al fine di far risultare o l'avveramento della condi- zione dedotta, quando tale evento avvenga comunque entro i termini pattuiti, o vice- versa per constatare il mancato avveramento della detta condizione al fine di procede- re alla reintestazione delle quote a favore dei cedenti. La stipula del rogito notarile di
5 cessione delle quote avverrà contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di verifica dell'avveramento della condizione sopracitata”.
Al successivo punto “quinto” dell'accordo era previsto: “agli effetti della determi- nazione della somma da corrispondere, a saldo della cessione delle quote oggetto del presente preliminare, si da atto tra le parti che la società BO SA srl, alla data odierna, presenta una esposizione per finanziamenti in essere per cpl. € 2.950.000,00, ed una esposizione di conto corrente di € 85.000 circa, e quindi, sommando tale esposi- zione alla somma corrisposta per la cessione delle quote, viene determinato un prezzo finale di € 3.590.000,00.
A conferma dei patti precedentemente espressi la parte promittente l'acquisto versa a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 200.000 a mezzo di due assegni bancari […] Agli effetti del saldo delle somme da corrispondere per la definizione della cessione delle quote, tra le parti si dà reciprocamente atto che la parte acquirente ha avviato le pratiche per la richiesta di copertura finanziaria dell'operazione, pertanto, ai soli fini della determinazione dei tempi di contrattualizzazione, la stessa avverrà contestualmente alla concessione dei finanziamenti richiesti. In caso di mancato acco- glimento delle pratiche di finanziamento il presente accordo si intende risolto e la somma versata a titolo di caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla parte venditrice a titolo di indennizzo”.
Con successiva scrittura integrativa del 23 ottobre 2009 le parti convenivano di
“prorogare il termine per la stipula del contratto definitivo di cessione di quote entro e non oltre il termine essenziale del 30 novembre 2009” ; era quindi precisato che l'importo residuo da versare da parte del promittente acquirente era di € 390.000,00, prezzo calcolato tenuto conto delle esposizioni debitorie della società pari ad €
3.000.000,00 e che in caso di estinzione parziale o totale del debito sociale nelle more da parte dei soci il prezzo di cessione sarebbe stato incrementato di pari importo, sino a concorrenza di € 3.590.000,00; era infine previsto : “qualora la parte promittente ac- quirente risulti inadempiente alla promessa di acquisto entro il termine di cui sopra, la parte promittente venditrice si riterrà libera, alla data del primo dicembre 2009, di ce- dere le quote in oggetto a terzi, trattenendo quanto già versato, con obbligo a carico
6 della parte promittente acquirente di versare a titolo di penale l'ulteriore importo di complessivi euro 100.000,00 (centomila) a totale liquidazione dei danni della parte promittente alienante”.
Con missiva del 30 novembre 2009 il promittente acquirente , Parte_1 tramite legale, comunicava che non sarebbe stato presente nel pomeriggio presso il no- taio per l'atto di acquisto delle quote;
dava atto, richiamando il punto quinto della scrit- tura del 14 luglio 2009 che “detto ultimo finanziamento non è mai stato erogato, per cui nessun obbligo di sottoscrivere il definitivo è mai sorto”; i signori erano diffidati CP_2 dall'intraprendere azioni legali verso il e “specificatamente del richiedere la Pt_1 penale di € 100.000,00”.
conveniva davanti al Tribunale di Pistoia e Parte_1 CP_2 CP_1
e (indicato quale “mediatore” dell'affare) per chiedere dichiararsi
[...] Controparte_3 la nullità o l'annullamento del preliminare di cessione quote ex 1439 c.c. per i raggiri dei promittenti venditori, del loro padre e del , dichiarare la risoluzione per inadem- CP_3 pimento dei promittenti venditori, dichiarare inefficace il contratto per “mancato avve- ramento delle condizioni di cessione quote” con condanna alla restituzione della capar- ra, al risarcimento dei danni.
e con atto di citazione successivamente notificato con- CP_2 Controparte_1 venivano in giudizio , chiedendo accertarsi il diritto a trattenere la ca- Parte_1 parra ricevuta e condannare il convenuto al pagamento della penale di € 100.00,00; si costituiva proponendo in via riconvenzionale le medesime domande Parte_1 già azionate dinanzi al Tribunale di Pistoia, che dichiarava la continenza a favore del
Tribunale di Siena, presso il quale il giudizio era riassunto.
Il Tribunale di Siena con sentenza 3 dicembre 2012 n. 105 rigettava le domande nei confronti di dichiarava “l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare Controparte_3 per il mancato verificarsi degli eventi dedotti nella condizione sospensiva apposta al con- tratto”; condannava e “a restituire in favore di parte conve- CP_1 CP_7 nuta € 200.000,00 oltre interessi legali dal 26 marzo 2010 al saldo”. Parte_1
In sintesi, per quanto ancora rileva, in motivazione, il Tribunale rigettava le do- mande di nullità ed annullamento per dolo, evidenziava come fosse “pacifico” il mancato
7 avveramento della condizione della “piena liberatoria da ogni e qualsiasi fideiussione prestata a favore della società presso qualsiasi banca”, così come era “fatto pacifico che il promittente acquirente chiese finanziamenti per l'operazione in breve successione tem- porale a due banche diverse”; quindi riteneva che la domanda dei promittenti cessionari di ritenere avverata la condizione relativa alla liberazione delle fideiussioni ex 1359 c.c. fosse infondata, osservando tra l'altro: “il tenore del contratto non consente .. di confi- gurare a carico del promittente acquirente uno specifico onere di coltivare l'istruttoria bancaria preordinata al nulla-osta alla concessione di un finanziamento idoneo non solo a consentire il tempestivo saldo prezzo, ma anche il verificarsi della condizione so- spensiva della liberazione delle fideiussioni personali”.
2. Il giudizio di appello.
Proponevano separati appelli (limitatamente alla compensazione Controparte_3 delle spese) e e CP_2 Controparte_1
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 2 novembre 2018 n. 2533, in accogli- mento degli appelli, così statuiva:
“a) in accoglimento dell'appello nella causa n. 1191/13 RG ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il grave inadempimento di al Parte_1 contratto preliminare di cessione di quote del 14.7.09 e alla scrittura integrativa del
23.10.09 e, per l'effetto, accerta e dichiara il legittimo recesso dal contratto di
[...]
e ex art. 1385 comma secondo cc ed il conseguente diritto di CP_1 CP_2 costoro di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta;
b) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
della penale contrattuale pari alla somma di euro 100.000,00; CP_2
c) in accoglimento dell'appello nella causa n. 1190/13 RG ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.000,00 equitativamente determinata ex art. 96, Parte_3
u.c. cpc;
d) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
e in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano Controparte_1 CP_2 complessivamente per il primo grado in € 18.150,00 per compensi di avvocato e per il
8 presente giudizio in € 13.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre che in en- trambi i casi a IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente per Controparte_3 il primo grado in € 18.150,00 per compensi di avvocato e per il presente giudizio in €
13.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre che in entrambi i casi a IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte di Appello riteneva applicabile alla condizione della liberazione dalle fideiussioni la “finzione di avveramento” dell'art. 1359 cc, riteneva quindi essere intervenuto inadempimento del , con diritto dei pro- Pt_1 mittenti venditori alla corresponsione della penale (“Accertato dunque che la condizione sospensiva della liberazione dalle fideiussioni era stata posta nell'interesse degli appel- lanti e che era preciso onere del favorirne l'avveramento, essendo altresì in- Pt_1 contestato che l'evento dedotto in condizione non si sia verificato, la questione da risol- vere consiste nel valutare se nel caso di specie si sia verificato l'ulteriore presupposto di cui all'art. 1359 cc, consistente nell'essere il mancato avveramento della condizione di- peso per l'appunto dal comportamento doloso o colposo del […] dovendosi Pt_1 applicare nel caso concreto l'art. 1359 cc e, dunque, considerare avverata la condizione
(in quanto il suo mancato avveramento entro il termine pattuito nel contratto deve ascriversi alla condotta inattiva del ), il convenuto non aveva alcun legittimo Pt_1 motivo per rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo, come invece ha fatto: invero a fronte della missiva dell'8.10.09 dei promittenti venditori con la quale costoro, ritenen- do che “le condizioni apposte al preliminare di cessione di quote si possono considerare verificate”, invitavano il a rogitare davanti al notaio (vedi doc. 7 , il Pt_1 CP_2 promittente acquirente rispondeva con la sua missiva del 30.11.09, nella quale dichia- rava che non si sarebbe presentato dal notaio ritenendo di non esservi obbligato, in quanto il finanziamento non era stato erogato, “per cui alcun obbligo di sottoscrivere il definitivo è mai sorto in capo al dott. ” (vedi doc. 5 convenuto). E' ov- Parte_1 vio invece che il rifiuto di stipulare il rogito, concretizzando un grave inadempimento al preliminare, non certo giustificato in ragione della mancata concessione del finan-
9 ziamento bancario - il cui ottenimento costituiva un ulteriore obbligo contrattuale del nella misura in cui rendeva possibile il pagamento del prezzo pattuito - rende Pt_1 legittimo il recesso degli attori dal contratto preliminare, manifestato formalmente con l'atto di citazione, con conseguente riconoscimento del loro diritto a trattenere la ca- parra confirmatoria ricevuta, ex art. 1385, comma secondo cc. […] va altresì accolta l'ulteriore richiesta degli attori di condanna di controparte al pagamento della penale stabilita con la scrittura integrativa del 23.10.2018”).
3. La sentenza della Cassazione ed il presente giudizio di rinvio.
Proponeva ricorso per Cassazione . Parte_1
La Corte di Cassazione con sentenza 18 ottobre 2024 n. 27124 accoglieva il ricorso limitatamente al primo e secondo motivo, così rispettivamente sintetizzati in motivazio- ne:
1) “violazione e falsa applicazione dell'art. 1359 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la finzione di avveramento della condizione sospensiva e, in particolare, per avere erroneamente individuato il soggetto che aveva interesse contrario all'avveramento […] il promissario acquirente non aveva un interesse contrario all'avveramento dell'evento dedotto in condizione – ossia la libe- razione dalle fideiussioni –, ma un interesse comune all'avveramento, unitamente ai promittenti alienanti, poiché altrimenti non avrebbe sottoscritto il contratto prelimina- re”;
2) “violazione e falsa applicazione dell'art. 1359 c.c., per avere la Corte territoria- le erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la finzione di avveramento della condizione sospensiva e, in particolare, per avere erroneamente accertato l'inadempienza ad un obbligo di agire imposto dal contratto […] pur ammettendo che vi fosse un obbligo di liberazione dalle fideiussioni imposto dal contratto, doveva essere escluso – come osservato dalle stesse controparti – che il promissario acquirente non si fosse attivato, avendo questi richiesto il finanziamento propedeutico alla liberazione delle fideiussioni […] doveva essere esclusa la colpa del promissario acquirente, poiché
l'esclusione dell'inerzia era incompatibile con la sua colpa, a meno che non fosse stato
10 dimostrato che la sua attivazione era stata intenzionalmente maldestra o comunque negligente, imprudente ed imperita, prova nella fattispecie carente”.
La Corte cassava quindi la sentenza, con rinvio alla Corte di Appello, “che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provve- dendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “La finzione di avve- ramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. non si applica alle condizioni potestati- ve semplici o improprie, anche nell'ipotesi in cui si tratti di condizione di adempimen- to”.
Il giudizio era tempestivamente riassunto da;
si costituivano in Parte_1 giudizio e , al quale pure era notificata la ci- CP_2 Controparte_1 Controparte_3 tazione in riassunzione non si costituiva in giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data primo luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente è opportuno chiarire che la posizione di , che Controparte_3 aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla compensazione delle spese, risulta già integralmente definita a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
L'eccezione di parte attrice in riassunzione relativa al difetto di procura per
[...]
è infondata: le procure già conferite in primo grado ed in appello “per ogni Parte_4 stato e grado” sono valide anche per il presente giudizio di rinvio, in ogni caso è stata de- positata anche nuova procura.
5. Nel merito questa Corte è chiamata a nuovo esame dell'appello proposto da CP_8
[...
e avverso la sentenza del Tribunale di Siena che li ha condannati Controparte_1 alla restituzione a della caparra di € 200.000,00 versata in correla- Parte_1 zione alla scrittura privata relativa alla cessione delle quote della BO SA SRL.
5.1. La domanda di e di condanna di CP_2 Controparte_1 Parte_1 al pagamento della penale di € 100.000,00 previa “finzione di avveramento” ex 1359 c.c. della condizione relativa alla integrale liberazione dalle fideiussioni non può trovare ac- coglimento.
11 Come chiarito dalla Suprema Corte “nella fattispecie, secondo la stessa ricostru- zione del fatto operata dal giudice di merito, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della fictio […] la condizione emarginata avrebbe dovuto configurarsi come potestativa semplice o impropria, il che avrebbe precluso l'applicazione della fin- zione di avveramento ad una simile clausola, qualificabile come “condizione di adem- pimento” […] la condizione sospensiva in tesi apposta atteneva allo “adempimento” dell'impegno assunto dal promissario acquirente di liberazione dei promittenti alie- nanti e di un terzo dalle garanzie personali assunte con le banche per far fronte ai debi- ti societari (ossia della società le cui quote avevano costituito oggetto della promessa di cessione). Ora, è ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei con- traenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la “condizione di adempimento” apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere
(o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi […] In conseguenza, la mancata attivazione della parte cui è rimessa l'attuazione della prestazione (ossia l'avveramento della condizione sospensiva potestativa impropria) non può considerarsi attività vincolata da un obbligo legale o negoziale suscettibile di essere violato, come prospettato dalla pronuncia impugnata”.
Pacifico il mancato avveramento della condizione relativa all'integrale liberazione delle fideiussioni dei promittenti cedenti e dei loro genitori, resta quindi preclusa, in ap- plicazione del principio di diritto al quale questo giudice è tenuto ad uniformarsi, tanto la finzione di avveramento quanto l'indagine in ordine alla “mancata attivazione della parte cui è rimessa l'attuazione della prestazione”, ovverosia l'inadempimento e la corre- lata condanna al versamento della penale aggiuntiva di € 100.000,00.
5.2. e nell'atto di appello, hanno tuttavia contestato il CP_2 Controparte_1 fondamento della domanda restitutoria proposta da non solo dedu- Parte_1 cendo il proprio diritto ex 1385 c.c. a fronte dell'inadempimento della controparte, ma anche richiamando “la previsione di cui al punto 5) in base alla quale in caso di manca- to accoglimento delle pratiche di finanziamento per la copertura finanziaria dell'operazione, il preliminare si sarebbe risolto con diritto dei promittenti venditori di
12 trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria” (vedi atto di appello, comparsa conclusionale del giudizio di appello).
Come già evidenziato dal Tribunale è circostanza pacifica che , Parte_1 pur essendosi attivato presso due diverse banche, non abbia ottenuto il richiesto finan- ziamento, come del resto riconosciuto nella missiva del 30 novembre 2009 di riscontro all'invito a recarsi presso il notaio per l'atto di cessione delle quote:
La previsione negoziale del punto quinto già in precedenza trascritta (“tra le parti si dà reciprocamente atto che la parte acquirente ha avviato le pratiche per la richiesta di copertura finanziaria dell'operazione, pertanto, ai soli fini della determinazione dei tempi di contrattualizzazione, la stessa avverrà contestualmente alla concessione dei finanziamenti richiesti. In caso di mancato accoglimento delle pratiche di finanziamen- to il presente accordo si intende risolto e la somma versata a titolo di caparra confir- matoria sarà trattenuta dalla parte venditrice a titolo di indennizzo” ) è chiara nel san- cire il diritto della “parte venditrice” di ritenere comunque la “somma versata a titolo di caparra confirmatoria” in caso di “risoluzione” e quindi omessa sottoscrizione del defini- tivo, in correlazione al (pacifico) “mancato accoglimento delle pratiche di finanziamen- to”.
6. In sintesi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve rigettarsi la domanda di condanna di e alla restituzione di € 200.000,00. CP_2 Controparte_1
13 “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se rifor- ma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'e- sito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”
(vedi Cass. 21/06/2025 n. 16645; vedi anche Cass. 13/06/2018 n. 15506: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provve- dere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccom- benza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte”).
Considerata la parziale soccombenza reciproca (per : rigetto delle Parte_1 iniziali domande di nullità, annullamento per dolo, rigetto della domanda di restituzione di € 200.000,00; per e rigetto della domanda di condanna al CP_2 Controparte_1 pagamento della penale di € 100.000,00) e la particolarità della vicenda come in prece- denza esposta, sussistono i motivi per la compensazione parziale, nella misura della me- tà, delle spese di lite;
la residua metà delle spese di e deve CP_2 Controparte_1 porsi, secondo soccombenza prevalente, a carico di e si liquida, quanto Parte_1 al giudizio di primo grado in € 10.000,00 (fase di studio € 3.000,00; fase introduttiva €
2.000,00; fase istruttoria € 9.000,00; fase decisionale € 6.000,00; totale € 20.000,00; riduzione del 50% € 10.000,00), quanto al giudizio di appello in € 7.000,00 (fase di studio € 4.300,00; fase introduttiva € 2.500,00; fase decisionale € 7.200,00; totale €
14.00,00; riduzione del 50% € 7.000,00), quanto al giudizio di Cassazione in € 5.300,00
(fase di studio € 4.900,00; fase introduttiva del giudizio € 3.200,00; fase decisionale €
2.500,00; totale € 10.600,00; riduzione del 50% € 5.300,00) e quanto al presente giudi- zio di rinvio in € 7.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
14 la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 18 ottobre 2024 n. 27124, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze 2 novembre 2018 n. 2533 di riforma della sen- tenza del Tribunale di Siena 3 dicembre 2012 n. 105
- rigetta la domanda di e di condanna di CP_2 Controparte_1 Parte_5
al pagamento della penale di € 100.000,00;
[...]
- rigetta la domanda di di restituzione della somma di € Parte_1
200.000,00 versata a titolo di caparra;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese dell'intero giudizio;
condanna a rimborsare a e la re- Parte_1 CP_2 Controparte_1 sidua metà delle spese, che liquida, per tale frazione, quanto al giudizio di primo grado in € 10.000,00, quanto al giudizio di appello in € 7.000,00, quanto al giudizio di Cassa- zione in € 5.300,00 e quanto al presente giudizio di rinvio in € 7.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 89/2025 con OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - società di persone promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SENSI IC
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. ALFISI REMO C.F._3
1 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 18 ottobre 2024 n.
27124, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze 2 novem- bre 2018 n. 2533 di riforma della sentenza del Tribunale di Siena 3 dicembre 2012 n.
105.
CONCLUSIONI
In data primo luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, ogni contraria de- duzioni ed eccezione reietta, in esecuzione di quanto disposto con Sentenza della Corte di Cassazione, II Sezione Civile, n. 27124/2024 in R.G. 14847/2019 pubblicata in data
18 ottobre 2024, in parziale riforma della Sentenza 2533/2018 della Corte d'Appello di
Firenze in R.G. 1190/2013 pubblicata il 02.11.2018:
a. in attuazione del principio di diritto formulato dalla Suprema Corte nella predetta
Sentenza n. 27124/2024 accertare e dichiarare il mancato definitivo avveramento dell'evento dedotto nella condizione sospensiva inserita dalle parti al preliminare di compravendita di quote sociali del 14.07.2009 e per l'effetto la perdita di efficacia o la risoluzione (intesa come cessazione degli effetti del contratto) di detto preliminare e degli atti successivi dal medesimo dipendenti;
b. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 la restituzione della caparra versata nel luglio 2009 di complessivi Euro 200.000,00 e dunque l'obbligo di e , in solido fra loro o, in via dene- CP_2 Controparte_1 gata, senza vincolo di solidarietà, a restituire la caparra ricevuta per complessivi Euro
200.000,00, oltre interessi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far data dal
26 marzo 2010, come stabilito dal Tribunale di Siena e ciò fino al saldo;
2 c. per l'effetto condannare e alla restituzione di detta CP_2 Controparte_1 caparra confirmatoria ed in particolare, in applicazione dell'art. 1284, comma IV, c.c. condannare e , in solido fra loro, a corrispondere e a CP_2 Controparte_1 pagare a l'importo di € 430.198,33 (€ 200.000 come capitale + € Parte_1
230.198,33 a titolo di interessi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c.) oltre in- teressi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino all'effettivo pagamento o, in subordine, condannare e , senza vincolo di solidarietà CP_2 Controparte_1 fra essi, a corrispondere ed a pagare a la somma di € 215.099,16 Parte_1 ciascuno oltre interessi legali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino all'effettivo pagamento o, in entrambi i casi (con solidarietà o senza solidarietà), la somma mag- giore o minore che sarà accertata in corso di causa sempre maggiorata di interessi le- gali previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con condanna alla corresponsione di essa fino all'effettivo pagamento;
d. in subordine, per le causali di cui sopra condannare e CP_2 CP_4
, in via solidale, al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Parte_1
200.000 maggiorata degli interessi legali previsti dal I comma dell'art. 1284 c.c. (€
238.059,73) fino al saldo o, in denegata ipotesi, condannare ciascuno di essi al paga- mento in favore di della somma di Euro 100.000 maggiorata degli Parte_1 interessi legali previsti dal I comma dell'art. 1284 c.c. (€ 119.029,86) con condanna fino al saldo;
e. accertare e dichiarare come non sia tenuto a corrispondere a Parte_1 [...]
e la penale di Euro 100.000 stabilita nel preliminare del Parte_2 Controparte_1
14.07.2009 e nel successivo atto integrativo del 23.10.2009 né altri tipi di penali o di somme di denaro a titolo di risarcimento od indennizzo derivanti dal rapporto litigioso per cui è causa;
f. condannare e , in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore di delle spese e dei compensi legali del giudizio di Cassazione Parte_1 quantificati, come compensi, nella somma di € 18.073,50 oltre oneri di legge, per un to- tale di Euro € 26.371,41 e, come spese, nell'importo di € 2.628,00;
3 g. condannare e , in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore di delle spese processuali del primo grado di fronte al Tribu- Parte_1 nale di Siena per Euro 18.150,00 e del secondo grado di fronte alla Corte d'Appello di
Firenze per Euro 13.500,00 in entrambi i casi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge;
h. condannare e , in solido fra loro, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore di delle spese e dei compensi legali del presente giudizio di Parte_1 rinvio quantificati, come compensi, nella somma di € 21.358,50 oltre rimborso forfet- tario spese (15%), IVA e CAP per un totale di € 31.164,62 e, come spese, nell'importo di
€ 1.214,00.
i. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di
Cassazione da distrarsi, quanto ai compensi (onorari), al sottoscritto procuratore anti- statario.”
Per e Controparte_1 CP_2
“Visto l'art. 394 comma terzo c.p.c., piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, con- trariis reiectis, in riforma totale della sentenza impugnata n. 105/2012 (Cron. 5887/12) emessa dal Tribunale di Siena in data 03/12/2012:
(A) Accertata la legittimità della rinuncia tacita dei promissari venditori alla condizio- ne sospensiva apposta al preliminare sottoscritto, dichiarare il grave inadempimento contrattuale del sig. essendosi rifiutato di procedere alla stipula del Parte_1 contratto definitivo nonostante la formale convocazione dinanzi al Notaio;
conseguen- temente dichiarare legittimo il recesso dal contratto preliminare dei promissari vendi- tori, riconoscendo il diritto dei sig.ri e a trattenere la CP_2 Controparte_1 caparra confirmatoria ricevuta;
(B) In via gradata, accertata la legittimità della rinuncia tacita dei promissari vendi- tori alla condizione sospensiva apposta al preliminare, nell'ipotesi non si dovesse rite- nere grave l'inadempimento, riconoscere comunque il diritto dei promissari venditori a
4 trattenere la caparra ai sensi di quanto disposto dal punto QUINTO della scrittura pri- vata del 14 luglio 2009, avendo parte promissaria acquirente motivato il rifiuto a pre- sentarsi dinanzi il Notaio in ragione della mancata erogazione del finanziamento a co- pertura dell'operazione finanziaria;
(C) Condannare Conseguentemente il sig. al pagamento della penale Parte_1 stabilita convenzionalmente con scrittura privata del 23 ottobre 2009 tra i sig.ri CP_2
e ed il Sig. nella ulteriore somma di euro
[...] CP_1 Parte_1
100.000,00 quale totale liquidazione dei danni derivanti dall'inadempimento del sig.
Parte_1
In ogni caso con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio di rinvio, oltre quelle del giudizio di primo e secondo grado, nonché quelle maturate con riferi- mento alla fase svolta dinanzi al Tribunale di Pistoia, sez. Distaccata di Monsummano
Terme.
Salvis iuribus.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con scrittura privata del 14.7.2009, rubricata “cessione di quote sottoposte a condizione” e subito dopo come “preliminare di cessione di quote sottoposte a condizio- ne”, e si impegnavano a cedere a per il CP_2 Controparte_1 Parte_1 prezzo complessivo di € 555.000 le loro rispettive quote della società BO SA SRL.
Al punto “secondo” del contratto era previsto: “le cessioni che precedono sono con- cordemente sottoposte alla condizione essenziale che i cedenti, nonché i loro genitori e ottengano, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da og- CP_5 CP_6 gi, la piena liberatoria da ogni e qualsiasi fidejussione prestata a favore della società presso qualsiasi banca. Per tal fine le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente ad intervenire ad un successivo atto al fine di far risultare o l'avveramento della condi- zione dedotta, quando tale evento avvenga comunque entro i termini pattuiti, o vice- versa per constatare il mancato avveramento della detta condizione al fine di procede- re alla reintestazione delle quote a favore dei cedenti. La stipula del rogito notarile di
5 cessione delle quote avverrà contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di verifica dell'avveramento della condizione sopracitata”.
Al successivo punto “quinto” dell'accordo era previsto: “agli effetti della determi- nazione della somma da corrispondere, a saldo della cessione delle quote oggetto del presente preliminare, si da atto tra le parti che la società BO SA srl, alla data odierna, presenta una esposizione per finanziamenti in essere per cpl. € 2.950.000,00, ed una esposizione di conto corrente di € 85.000 circa, e quindi, sommando tale esposi- zione alla somma corrisposta per la cessione delle quote, viene determinato un prezzo finale di € 3.590.000,00.
A conferma dei patti precedentemente espressi la parte promittente l'acquisto versa a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 200.000 a mezzo di due assegni bancari […] Agli effetti del saldo delle somme da corrispondere per la definizione della cessione delle quote, tra le parti si dà reciprocamente atto che la parte acquirente ha avviato le pratiche per la richiesta di copertura finanziaria dell'operazione, pertanto, ai soli fini della determinazione dei tempi di contrattualizzazione, la stessa avverrà contestualmente alla concessione dei finanziamenti richiesti. In caso di mancato acco- glimento delle pratiche di finanziamento il presente accordo si intende risolto e la somma versata a titolo di caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla parte venditrice a titolo di indennizzo”.
Con successiva scrittura integrativa del 23 ottobre 2009 le parti convenivano di
“prorogare il termine per la stipula del contratto definitivo di cessione di quote entro e non oltre il termine essenziale del 30 novembre 2009” ; era quindi precisato che l'importo residuo da versare da parte del promittente acquirente era di € 390.000,00, prezzo calcolato tenuto conto delle esposizioni debitorie della società pari ad €
3.000.000,00 e che in caso di estinzione parziale o totale del debito sociale nelle more da parte dei soci il prezzo di cessione sarebbe stato incrementato di pari importo, sino a concorrenza di € 3.590.000,00; era infine previsto : “qualora la parte promittente ac- quirente risulti inadempiente alla promessa di acquisto entro il termine di cui sopra, la parte promittente venditrice si riterrà libera, alla data del primo dicembre 2009, di ce- dere le quote in oggetto a terzi, trattenendo quanto già versato, con obbligo a carico
6 della parte promittente acquirente di versare a titolo di penale l'ulteriore importo di complessivi euro 100.000,00 (centomila) a totale liquidazione dei danni della parte promittente alienante”.
Con missiva del 30 novembre 2009 il promittente acquirente , Parte_1 tramite legale, comunicava che non sarebbe stato presente nel pomeriggio presso il no- taio per l'atto di acquisto delle quote;
dava atto, richiamando il punto quinto della scrit- tura del 14 luglio 2009 che “detto ultimo finanziamento non è mai stato erogato, per cui nessun obbligo di sottoscrivere il definitivo è mai sorto”; i signori erano diffidati CP_2 dall'intraprendere azioni legali verso il e “specificatamente del richiedere la Pt_1 penale di € 100.000,00”.
conveniva davanti al Tribunale di Pistoia e Parte_1 CP_2 CP_1
e (indicato quale “mediatore” dell'affare) per chiedere dichiararsi
[...] Controparte_3 la nullità o l'annullamento del preliminare di cessione quote ex 1439 c.c. per i raggiri dei promittenti venditori, del loro padre e del , dichiarare la risoluzione per inadem- CP_3 pimento dei promittenti venditori, dichiarare inefficace il contratto per “mancato avve- ramento delle condizioni di cessione quote” con condanna alla restituzione della capar- ra, al risarcimento dei danni.
e con atto di citazione successivamente notificato con- CP_2 Controparte_1 venivano in giudizio , chiedendo accertarsi il diritto a trattenere la ca- Parte_1 parra ricevuta e condannare il convenuto al pagamento della penale di € 100.00,00; si costituiva proponendo in via riconvenzionale le medesime domande Parte_1 già azionate dinanzi al Tribunale di Pistoia, che dichiarava la continenza a favore del
Tribunale di Siena, presso il quale il giudizio era riassunto.
Il Tribunale di Siena con sentenza 3 dicembre 2012 n. 105 rigettava le domande nei confronti di dichiarava “l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare Controparte_3 per il mancato verificarsi degli eventi dedotti nella condizione sospensiva apposta al con- tratto”; condannava e “a restituire in favore di parte conve- CP_1 CP_7 nuta € 200.000,00 oltre interessi legali dal 26 marzo 2010 al saldo”. Parte_1
In sintesi, per quanto ancora rileva, in motivazione, il Tribunale rigettava le do- mande di nullità ed annullamento per dolo, evidenziava come fosse “pacifico” il mancato
7 avveramento della condizione della “piena liberatoria da ogni e qualsiasi fideiussione prestata a favore della società presso qualsiasi banca”, così come era “fatto pacifico che il promittente acquirente chiese finanziamenti per l'operazione in breve successione tem- porale a due banche diverse”; quindi riteneva che la domanda dei promittenti cessionari di ritenere avverata la condizione relativa alla liberazione delle fideiussioni ex 1359 c.c. fosse infondata, osservando tra l'altro: “il tenore del contratto non consente .. di confi- gurare a carico del promittente acquirente uno specifico onere di coltivare l'istruttoria bancaria preordinata al nulla-osta alla concessione di un finanziamento idoneo non solo a consentire il tempestivo saldo prezzo, ma anche il verificarsi della condizione so- spensiva della liberazione delle fideiussioni personali”.
2. Il giudizio di appello.
Proponevano separati appelli (limitatamente alla compensazione Controparte_3 delle spese) e e CP_2 Controparte_1
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 2 novembre 2018 n. 2533, in accogli- mento degli appelli, così statuiva:
“a) in accoglimento dell'appello nella causa n. 1191/13 RG ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il grave inadempimento di al Parte_1 contratto preliminare di cessione di quote del 14.7.09 e alla scrittura integrativa del
23.10.09 e, per l'effetto, accerta e dichiara il legittimo recesso dal contratto di
[...]
e ex art. 1385 comma secondo cc ed il conseguente diritto di CP_1 CP_2 costoro di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta;
b) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
della penale contrattuale pari alla somma di euro 100.000,00; CP_2
c) in accoglimento dell'appello nella causa n. 1190/13 RG ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.000,00 equitativamente determinata ex art. 96, Parte_3
u.c. cpc;
d) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
e in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano Controparte_1 CP_2 complessivamente per il primo grado in € 18.150,00 per compensi di avvocato e per il
8 presente giudizio in € 13.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre che in en- trambi i casi a IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente per Controparte_3 il primo grado in € 18.150,00 per compensi di avvocato e per il presente giudizio in €
13.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre che in entrambi i casi a IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte di Appello riteneva applicabile alla condizione della liberazione dalle fideiussioni la “finzione di avveramento” dell'art. 1359 cc, riteneva quindi essere intervenuto inadempimento del , con diritto dei pro- Pt_1 mittenti venditori alla corresponsione della penale (“Accertato dunque che la condizione sospensiva della liberazione dalle fideiussioni era stata posta nell'interesse degli appel- lanti e che era preciso onere del favorirne l'avveramento, essendo altresì in- Pt_1 contestato che l'evento dedotto in condizione non si sia verificato, la questione da risol- vere consiste nel valutare se nel caso di specie si sia verificato l'ulteriore presupposto di cui all'art. 1359 cc, consistente nell'essere il mancato avveramento della condizione di- peso per l'appunto dal comportamento doloso o colposo del […] dovendosi Pt_1 applicare nel caso concreto l'art. 1359 cc e, dunque, considerare avverata la condizione
(in quanto il suo mancato avveramento entro il termine pattuito nel contratto deve ascriversi alla condotta inattiva del ), il convenuto non aveva alcun legittimo Pt_1 motivo per rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo, come invece ha fatto: invero a fronte della missiva dell'8.10.09 dei promittenti venditori con la quale costoro, ritenen- do che “le condizioni apposte al preliminare di cessione di quote si possono considerare verificate”, invitavano il a rogitare davanti al notaio (vedi doc. 7 , il Pt_1 CP_2 promittente acquirente rispondeva con la sua missiva del 30.11.09, nella quale dichia- rava che non si sarebbe presentato dal notaio ritenendo di non esservi obbligato, in quanto il finanziamento non era stato erogato, “per cui alcun obbligo di sottoscrivere il definitivo è mai sorto in capo al dott. ” (vedi doc. 5 convenuto). E' ov- Parte_1 vio invece che il rifiuto di stipulare il rogito, concretizzando un grave inadempimento al preliminare, non certo giustificato in ragione della mancata concessione del finan-
9 ziamento bancario - il cui ottenimento costituiva un ulteriore obbligo contrattuale del nella misura in cui rendeva possibile il pagamento del prezzo pattuito - rende Pt_1 legittimo il recesso degli attori dal contratto preliminare, manifestato formalmente con l'atto di citazione, con conseguente riconoscimento del loro diritto a trattenere la ca- parra confirmatoria ricevuta, ex art. 1385, comma secondo cc. […] va altresì accolta l'ulteriore richiesta degli attori di condanna di controparte al pagamento della penale stabilita con la scrittura integrativa del 23.10.2018”).
3. La sentenza della Cassazione ed il presente giudizio di rinvio.
Proponeva ricorso per Cassazione . Parte_1
La Corte di Cassazione con sentenza 18 ottobre 2024 n. 27124 accoglieva il ricorso limitatamente al primo e secondo motivo, così rispettivamente sintetizzati in motivazio- ne:
1) “violazione e falsa applicazione dell'art. 1359 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la finzione di avveramento della condizione sospensiva e, in particolare, per avere erroneamente individuato il soggetto che aveva interesse contrario all'avveramento […] il promissario acquirente non aveva un interesse contrario all'avveramento dell'evento dedotto in condizione – ossia la libe- razione dalle fideiussioni –, ma un interesse comune all'avveramento, unitamente ai promittenti alienanti, poiché altrimenti non avrebbe sottoscritto il contratto prelimina- re”;
2) “violazione e falsa applicazione dell'art. 1359 c.c., per avere la Corte territoria- le erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la finzione di avveramento della condizione sospensiva e, in particolare, per avere erroneamente accertato l'inadempienza ad un obbligo di agire imposto dal contratto […] pur ammettendo che vi fosse un obbligo di liberazione dalle fideiussioni imposto dal contratto, doveva essere escluso – come osservato dalle stesse controparti – che il promissario acquirente non si fosse attivato, avendo questi richiesto il finanziamento propedeutico alla liberazione delle fideiussioni […] doveva essere esclusa la colpa del promissario acquirente, poiché
l'esclusione dell'inerzia era incompatibile con la sua colpa, a meno che non fosse stato
10 dimostrato che la sua attivazione era stata intenzionalmente maldestra o comunque negligente, imprudente ed imperita, prova nella fattispecie carente”.
La Corte cassava quindi la sentenza, con rinvio alla Corte di Appello, “che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provve- dendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “La finzione di avve- ramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. non si applica alle condizioni potestati- ve semplici o improprie, anche nell'ipotesi in cui si tratti di condizione di adempimen- to”.
Il giudizio era tempestivamente riassunto da;
si costituivano in Parte_1 giudizio e , al quale pure era notificata la ci- CP_2 Controparte_1 Controparte_3 tazione in riassunzione non si costituiva in giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data primo luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente è opportuno chiarire che la posizione di , che Controparte_3 aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla compensazione delle spese, risulta già integralmente definita a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
L'eccezione di parte attrice in riassunzione relativa al difetto di procura per
[...]
è infondata: le procure già conferite in primo grado ed in appello “per ogni Parte_4 stato e grado” sono valide anche per il presente giudizio di rinvio, in ogni caso è stata de- positata anche nuova procura.
5. Nel merito questa Corte è chiamata a nuovo esame dell'appello proposto da CP_8
[...
e avverso la sentenza del Tribunale di Siena che li ha condannati Controparte_1 alla restituzione a della caparra di € 200.000,00 versata in correla- Parte_1 zione alla scrittura privata relativa alla cessione delle quote della BO SA SRL.
5.1. La domanda di e di condanna di CP_2 Controparte_1 Parte_1 al pagamento della penale di € 100.000,00 previa “finzione di avveramento” ex 1359 c.c. della condizione relativa alla integrale liberazione dalle fideiussioni non può trovare ac- coglimento.
11 Come chiarito dalla Suprema Corte “nella fattispecie, secondo la stessa ricostru- zione del fatto operata dal giudice di merito, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della fictio […] la condizione emarginata avrebbe dovuto configurarsi come potestativa semplice o impropria, il che avrebbe precluso l'applicazione della fin- zione di avveramento ad una simile clausola, qualificabile come “condizione di adem- pimento” […] la condizione sospensiva in tesi apposta atteneva allo “adempimento” dell'impegno assunto dal promissario acquirente di liberazione dei promittenti alie- nanti e di un terzo dalle garanzie personali assunte con le banche per far fronte ai debi- ti societari (ossia della società le cui quote avevano costituito oggetto della promessa di cessione). Ora, è ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei con- traenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la “condizione di adempimento” apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere
(o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi […] In conseguenza, la mancata attivazione della parte cui è rimessa l'attuazione della prestazione (ossia l'avveramento della condizione sospensiva potestativa impropria) non può considerarsi attività vincolata da un obbligo legale o negoziale suscettibile di essere violato, come prospettato dalla pronuncia impugnata”.
Pacifico il mancato avveramento della condizione relativa all'integrale liberazione delle fideiussioni dei promittenti cedenti e dei loro genitori, resta quindi preclusa, in ap- plicazione del principio di diritto al quale questo giudice è tenuto ad uniformarsi, tanto la finzione di avveramento quanto l'indagine in ordine alla “mancata attivazione della parte cui è rimessa l'attuazione della prestazione”, ovverosia l'inadempimento e la corre- lata condanna al versamento della penale aggiuntiva di € 100.000,00.
5.2. e nell'atto di appello, hanno tuttavia contestato il CP_2 Controparte_1 fondamento della domanda restitutoria proposta da non solo dedu- Parte_1 cendo il proprio diritto ex 1385 c.c. a fronte dell'inadempimento della controparte, ma anche richiamando “la previsione di cui al punto 5) in base alla quale in caso di manca- to accoglimento delle pratiche di finanziamento per la copertura finanziaria dell'operazione, il preliminare si sarebbe risolto con diritto dei promittenti venditori di
12 trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria” (vedi atto di appello, comparsa conclusionale del giudizio di appello).
Come già evidenziato dal Tribunale è circostanza pacifica che , Parte_1 pur essendosi attivato presso due diverse banche, non abbia ottenuto il richiesto finan- ziamento, come del resto riconosciuto nella missiva del 30 novembre 2009 di riscontro all'invito a recarsi presso il notaio per l'atto di cessione delle quote:
La previsione negoziale del punto quinto già in precedenza trascritta (“tra le parti si dà reciprocamente atto che la parte acquirente ha avviato le pratiche per la richiesta di copertura finanziaria dell'operazione, pertanto, ai soli fini della determinazione dei tempi di contrattualizzazione, la stessa avverrà contestualmente alla concessione dei finanziamenti richiesti. In caso di mancato accoglimento delle pratiche di finanziamen- to il presente accordo si intende risolto e la somma versata a titolo di caparra confir- matoria sarà trattenuta dalla parte venditrice a titolo di indennizzo” ) è chiara nel san- cire il diritto della “parte venditrice” di ritenere comunque la “somma versata a titolo di caparra confirmatoria” in caso di “risoluzione” e quindi omessa sottoscrizione del defini- tivo, in correlazione al (pacifico) “mancato accoglimento delle pratiche di finanziamen- to”.
6. In sintesi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve rigettarsi la domanda di condanna di e alla restituzione di € 200.000,00. CP_2 Controparte_1
13 “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se rifor- ma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'e- sito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”
(vedi Cass. 21/06/2025 n. 16645; vedi anche Cass. 13/06/2018 n. 15506: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provve- dere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccom- benza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte”).
Considerata la parziale soccombenza reciproca (per : rigetto delle Parte_1 iniziali domande di nullità, annullamento per dolo, rigetto della domanda di restituzione di € 200.000,00; per e rigetto della domanda di condanna al CP_2 Controparte_1 pagamento della penale di € 100.000,00) e la particolarità della vicenda come in prece- denza esposta, sussistono i motivi per la compensazione parziale, nella misura della me- tà, delle spese di lite;
la residua metà delle spese di e deve CP_2 Controparte_1 porsi, secondo soccombenza prevalente, a carico di e si liquida, quanto Parte_1 al giudizio di primo grado in € 10.000,00 (fase di studio € 3.000,00; fase introduttiva €
2.000,00; fase istruttoria € 9.000,00; fase decisionale € 6.000,00; totale € 20.000,00; riduzione del 50% € 10.000,00), quanto al giudizio di appello in € 7.000,00 (fase di studio € 4.300,00; fase introduttiva € 2.500,00; fase decisionale € 7.200,00; totale €
14.00,00; riduzione del 50% € 7.000,00), quanto al giudizio di Cassazione in € 5.300,00
(fase di studio € 4.900,00; fase introduttiva del giudizio € 3.200,00; fase decisionale €
2.500,00; totale € 10.600,00; riduzione del 50% € 5.300,00) e quanto al presente giudi- zio di rinvio in € 7.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
14 la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 18 ottobre 2024 n. 27124, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze 2 novembre 2018 n. 2533 di riforma della sen- tenza del Tribunale di Siena 3 dicembre 2012 n. 105
- rigetta la domanda di e di condanna di CP_2 Controparte_1 Parte_5
al pagamento della penale di € 100.000,00;
[...]
- rigetta la domanda di di restituzione della somma di € Parte_1
200.000,00 versata a titolo di caparra;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese dell'intero giudizio;
condanna a rimborsare a e la re- Parte_1 CP_2 Controparte_1 sidua metà delle spese, che liquida, per tale frazione, quanto al giudizio di primo grado in € 10.000,00, quanto al giudizio di appello in € 7.000,00, quanto al giudizio di Cassa- zione in € 5.300,00 e quanto al presente giudizio di rinvio in € 7.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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