Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 3494
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Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione della società istante e del soggetto co-intestatario del titolo unico

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (relazione tecnica e procura speciale sottoscritta da entrambe le società) fosse sufficiente a comprovare la legittimazione della società istante, escludendo la necessità di complessi accertamenti sui rapporti privatistici tra le società. La legittimazione procedimentale attiene alla fase di avvio del procedimento e può essere integrata in corso d'opera. L'intestazione del titolo anche alla SI s.r.l. è considerata una censura meramente formale senza conseguenze lesive.

  • Inammissibile
    Vizi del procedimento di variante: violazione art. 9 Regolamento SUAP e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto generiche le censure sull'acquisizione dei pareri e sul rinvio per relationem. Il parere preliminare del Comune è considerato un atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva. Le censure sulla validità dei pareri ASUR e Soprintendenza sono ritenute generiche per mancata specificazione delle modifiche progettuali.

  • Rigettato
    Violazione norme su assenza/insufficienza/inadeguatezza aree produttive

    La Corte ha ritenuto che non vi sia contrasto tra la normativa statale e regionale e che l'insufficienza o inadeguatezza debba essere valutata in relazione alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Ha escluso la necessità di un'interpretazione "assoluta" di assenza o insufficienza delle aree e ha ritenuto irrilevante il calcolo della percentuale di edificazione in virtù della deroga prevista dall'art. 11, comma 3, l.r. n. 22/2011 per ampliamenti su aree contigue. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 26-quater, comma 2, l.r. n. 34/1992: insussistenza motivazioni relazione aziendale

    La Corte ha ritenuto che non sia rilevante la data di redazione della relazione se i presupposti fattuali non sono mutati e che il contenuto della relazione dipenda dalla tipologia di intervento. Le contestazioni sulle scelte progettuali sono state ritenute inammissibili o infondate. La motivazione sull'occupazione non è stata considerata determinante.

  • Rigettato
    Calcolo contributo straordinario e qualificazione intervento

    La Corte ha ritenuto che il Consiglio Comunale avesse chiara la natura dell'ampliamento. Le doglianze sul contributo straordinario sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità. La qualificazione come laboratorio è stata considerata una censura inammissibile in quanto sindacante le scelte progettuali.

  • Inammissibile
    Violazione art. 216 r.d. 1265/1934: classificazione industria insalubre

    La Corte ha ritenuto le censure infondate poiché l'impianto era già esistente e non è stato provato che l'ampliamento richiedesse modifiche alle prescrizioni di tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Legittimità parere Provincia

    Il motivo è stato ritenuto sostanzialmente ripetitivo di censure già respinte.

  • Rigettato
    Vizi illegittimità derivata e autonoma del titolo unico

    Il motivo è stato ritenuto sostanzialmente ripetitivo di censure già respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 3494
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3494
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo