Decreto cautelare 12 gennaio 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2026, proposto da Impianti Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B74486D463, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Silvana Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Enrico Gai, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ricoh Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determina di aggiudicazione Prot. n. 57327-25 adottata e comunicata in data 1.12.2025, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata Ricoh Italia s.r.l., la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando Fuori MePA, ex art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, preceduta da Avviso di Indagine di Mercato per l'acquisizione materiale hardware per sale Vdc Agenzia delle Entrate - Iniziativa n. 584- 2023 - RDA 52357 - GARA n. 5510616;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi, la proposta di aggiudicazione, nonché i verbali dell'organo preposto alla valutazione delle offerte, gli atti e/o i verbali con i quali la stazione appaltante ha valutato la congruità del prezzo offerto e positivamente concluso la valutazione e/o compiuto la verifica delle tutele equivalenti, il verbale di avvio della esecuzione, allo stato non noti ed ove adottato, nonché degli eventuali ordinativi effettuati dalla stazione appaltante nelle more e successivamente alla, eventuale, sottoscrizione del contratto di appalto;
-nonché del contratto che dovesse essere stato nelle more stipulato fra resistente e controinteressata, con espressa richiesta da parte della ricorrente di subentro nel medesimo;
e in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia
- del contratto di appalto che dovesse che dovesse essere stato nelle more stipulato fra resistente e controinteressata e l'accertamento della illegittimità del comportamento della stazione appaltante per la violazione dei doveri di cui all'art. 5 del d.lgs. 36/20223, stante il mancato riscontro alla motivata istanza di riesame inoltrata dalla ricorrente in data 17 dicembre 2025;
la condanna
- della resistente al risarcimento del danno, in forma specifica, stante la disponibilità della ricorrente all'esecuzione del contratto, e/o per equivalente, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SI S.p.A. e di Ricoh Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la società ricorrente, collocatasi al secondo posto nella graduatoria della procedura negoziata in epigrafe, impugna l’aggiudicazione intervenuta in favore della controinteressata, assumendo che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un ribasso del 71.39% in meno rispetto alla media ponderata dei ribassi praticati dalle prima cinque classificate e che tale scostamento sarebbe derivato dal fatto che la prima classificata, nel formulare l’offerta, da un lato, non avrebbe rispettato le specifiche tecniche previste dal capitolato per tutte le prestazioni e, dall’altro, non avrebbe adeguatamente quotato tutti i costi necessari per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel capitolato speciale. Nel ricorso la ricorrente si duole altresì dell’esito della verifica dell’anomalia svolta sulla offerta della controinteressata, assumendo che per il solo “ servizio di sostituzione on site ” il prezzo di mercato sarebbe tale da erodere l’utile di impresa dichiarato dalla aggiudicataria, pari ad euro 14.852,07, come dimostrato dal fatto che gli altri partecipanti alla procedura si sarebbero attestati su un prezzo medio per il servizio di manutenzione di circa euro 30.000,00 a fronte del diverso prezzo, pari ad euro 9.239,00, stimato dalla controinteressata per la medesima attività.
2.Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
“I.Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 comma 4 e dell’art. 1 d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per sviamento e violazione dell’autovincolo derivante dai documenti di gara e dell’art. 4 bis dell’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. Difetto di motivazione ed attività istruttoria e violazione del principio di parità di trattamento”.
Secondo la prospettazione della società ricorrente l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, ai sensi dell’art. 70, comma 4, del codice dei contratti pubblici e dell’art. 22 del disciplinare di gara, per aver formulato un’offerta non corrispondente alle specifiche tecniche di gara in punto di: a) sostituzione dei pezzi di ricambio (art. 3.4. del capitolato speciale); b) relative tempistiche – due giorni lavorativi (art. 3.5 del capitolato speciale).
In particolare la controinteressata, disattendendo quanto previsto ai punti 3.4 e 3.5 del capitolato tecnico con riguardo alle modalità di erogazione della fornitura, avrebbe omesso di quotare nella propria offerta sia i costi per i pezzi di ricambio (avendo quotato solo le ore dei tecnici incaricati della manutenzione), sia la specifica garanzia che avrebbe consentito l’immediata sostituzione ( entro due giorni) in caso di malfunzionamento degli apparecchi (avendo quotato la sola generica “garanzia elettronica del prodotto” che non garantirebbe la sostituzione nei tempi richiesti dal capitolato speciale di appalto e che sarebbe meno onerosa rispetto ad una “garanzia” che preveda, invece, l’immediata sostituzione dei pezzi ammalorati).
“II.Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 comma 5 e dell’art. 1 d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per sviamento e violazione dell’autovincolo derivante dai documenti di gara e dell’art. 4 bis dell’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 difetto di motivazione ed attività istruttoria e violazione del principio di parità di trattamento. sotto ulteriori profili”.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole dell’esito positivo della verifica dell’anomalia siccome svolta in relazione alla offerta della controinteressata, assumendo che l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere ritenuta anomala, in quanto l’utile di impresa, pari ad euro 14.852,07, risulterebbe integralmente eroso dai costi per le prestazioni non quotate per le ragioni illustrate nel precedente motivo di impugnazione e dalla circostanza, ulteriore, secondo la quale i giustificativi presentati dalla controinteressata in sede di verifica non avrebbero contemplato – prevedendo un costo pari a “zero” – le spese di trasferta per l’esecuzione degli interventi di installazione e/o manutenzione.
L’offerta della controinteressata avrebbe, dunque, dovuto essere considerata anomala in quanto, ove fossero stati correttamente e compiutamente quotati i costi per la sostituzione dei pezzi di ricambio - nei tempi richiesti dal capitolato e sull’intero territorio nazionale in cui si trovano le 20 sedi della Agenzia delle Entrate interessate alla esecuzione - l’utile di impresa sarebbe stato eroso; il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante andrebbe, pertanto, valutato come illogico ed irrazionale, per non essersi questa avveduta della mancata giustificazione di voci di costo caratterizzanti la prestazione e per essersi “ accontentata”, senza peraltro chiedere alcuna documentazione a supporto, della indicazione di costi di esecuzione pari a zero.
3. Si sono costituite in giudizio la SI SP e la controinteressata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4.In vista della udienza pubblica dell’11 marzo 2026 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive.
5. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
6.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso.
6.1.1. Preliminarmente vanno ricostruite le regole salienti, ai fini del decidere, della procedura selettiva:
a) ai sensi dell’articolo 17 del disciplinare di gara, nella busta economica il concorrente avrebbe dovuto inserire, oltre alla offerta economica, l’allegato, da compilare su modello predisposto dalla stazione appaltante, denominato “Dettaglio tecnico economico”, “contenente l’indicazione dei prezzi unitari specificamente dei Beni e/o dei servizi offerti”. Il citato modello, da compilare a cura degli operatori concorrenti, recava l’indicazione dei seguenti beni e/o servizi da quotare: “ 1. Sistemi aggregati multimediali e servizi connessi, come da capitolato tecnico, paragrafo 2.1 ”; “2. Sistemi multimediali da sala e servizi connessi, come da capitolato tecnico ”; “ 3. Canone mensile di manutenzione per tutti i Sistemi multimediali oggetto di fornitura ”;
b) ai sensi del successivo articolo 18 “La procedura è aggiudicata sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del Codice”;
c) il capitolato tecnico, al paragrafo 3, descrive le modalità di erogazione della fornitura, prevedendo al punto 3.4 (“ Servizio di manutenzione”), quale parte integrante del servizio, la fornitura e la sostituzione di parti di ricambio su base di scambio con quelle sostituite ed al punto 3.5 ( “Livelli di servizio”) che, con riguardo agli interventi manutentivi, “ La presa in carico dell’intervento dovrà avvenire entro e non oltre 1 (un) giorno lavorativo dalla segnalazione effettuata da Sogei/Amministrazione. La correzione del malfunzionamento e/o dell’anomalia ed il ripristino della completa funzionalità dovrà avvenire entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico dell’intervento. Nel caso in cui la risoluzione del malfunzionamento non possa essere effettuata da remoto, tramite supporto telefonico o email, la società dovrà prevedere l’intervento on-site di un tecnico specializzato. Qualora, in contraddittorio tra le Parti, si accerti che per il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura siano necessari tempi superiori a quelli sopra indicati, le Parti concorderanno, entro la scadenza dei termini, un nuovo tempo per la correzione, provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della Fornitura di cui al paragrafo 3.1 e dal Responsabile Sogei ”;
e) lo Schema di contratto allegato al bando prevede, poi, all’articolo 11 che: “ L’Impresa si obbliga a prestare, il servizio di manutenzione per il periodo di tempo espressamente indicato nel Capitolato tecnico (ove presente) o nella RDO, decorrente dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia. 2. Il servizio di manutenzione che dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico (ove presente), nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l’applicazione delle penali, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. 3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. (….) 4. Ove l’eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione e/o della Sogei, l’Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali, sino al momento della sostituzione della merce”.
Orbene, alla stregua delle regole della procedura appena descritte deve concludersi che:
1.il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso nella selezione per cui è lite, escludeva la presentazione da parte degli operatori di una offerta tecnica comparabile, essendo prescritta, nella selezione per cui è lite, la presentazione della sola offerta economica, munita di un dettaglio tecnico, redatto secondo un modello da compilare con la sola indicazione dei prezzi unitari dei servizi offerti, senza indicazione di sottovoci. Fra questi, in particolare, il citato modello, denominato “ Dettaglio tecnico economico ”, prevedeva l’indicazione del prezzo relativo al “ Canone mensile di manutenzione per tutti i Sistemi multimediali oggetto di fornitura” da indicare in maniera unitaria, senza specificazione alcuna delle sue diverse componenti. Dunque ciascun concorrente era chiamato ad indicare il canone di manutenzione in modo omnicomprensivo, senza specificare le singole voci di spesa relative alla ridetta attività, sicchè sotto questo primo aspetto deve concludersi per la conformità formale della offerta presentata dalla controinteressata alle prescrizioni di lex specialis.
Quanto al rilievo, sostanziale, secondo il quale il canone indicato dalla controinteressata sarebbe inidoneo ad assicurare una prestazione contrattuale conforme al capitolato ed alle specifiche tecniche della prestazione ivi descritta, per mancata quotazione dei pezzi di ricambio e della garanzia preordinata ad assicurare la sostituzione dei pezzi ammalorati entro 2 giorni, va osservato quanto segue.
Come visto il punto 3 del capitolato tecnico descrive le “modalità di erogazione della fornitura ” e, dunque, elenca specifiche condizioni di esecuzione quali, appunto, la fornitura di pezzi di ricambio, in sostituzione di quelli eventualmente malfunzionanti o ammalorati e la tempistica della ridetta sostituzione, stimata in due giorni, salva la pur prevista necessità di tempi più lunghi accordabili all’operatore di intesa con la stazione appaltante.
Trattasi all’evidenza di elementi che non sono qualificati dalla lex specialis quali elementi essenziali della offerta ma, piuttosto, che sono espressamente individuati quali requisiti e condizioni di esecuzione. A dimostrazione di ciò basti rilevare che lo schema di contratto espressamente prevede l’applicazione di penali nel caso in cui il servizio di manutenzione non sia prestato dall’aggiudicatario “entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico”.
Se ne deve concludere che l’unica sanzione prevista dalla lex specialis per l’ipotesi di mancata osservanza delle specifiche tecniche relative alla fornitura oggetto della commessa è l’applicazione di penali (salva la più grave patologia della risoluzione contrattuale prevista dal codice nel caso tale inosservanza integri poi un vero e proprio inadempimento contrattuale). In nessun passaggio la legge di gara prescrive, a pena di esclusione, la dimostrazione, in sede di presentazione della offerta, della disponibilità di pezzi di ricambio e della stipula di una garanzia che consenta l’intervento sostitutivo in due giorni.
Come concluso dal giudice dell’appello “ I requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione; non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale” . (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090).
In diSPrte la considerazione, pure rilevante, che il criterio selettivo al quale era affidata l’aggiudicazione nella procedura de qua valorizzava solo il prezzo più basso (e non anche le qualità “tecniche” della offerta), la lettura della lex specialis rende evidente che la fornitura, al bisogno, di pezzi di ricambio e la tempistica dell’intervento manutentivo, siccome elementi non espressamente previsti quale voce specifica dell’offerta a pena di esclusione, non integrassero requisiti di partecipazione, sub specie di elementi essenziali della offerta, ma condizioni di esecuzione, ininfluenti rispetto alla ammissibilità della offerta stessa e, invece, rilevanti, in sede di esecuzione, ai fini della individuazione di comportamenti contrattuali passibili dell’applicazione di una penale.
Diversamente opinando (e dunque considerando la produzione di elementi idonei a comprovare il possibile approvvigionamento dei pezzi di ricambio, nei tempi prescritti dal capitolato, quale elemento essenziale dell’offerta, pur nella mancata previsione di tale elemento a pena di esclusione nella lex specialis di gara) si accederebbe all’idea della possibile introduzione surrettizia di un requisito di ammissione non chiaramente espresso (e dunque, implicito) dalla stazione appaltante evidentemente lesivo della buona fede dei concorrenti, oltre che il principio della par condicio .
In conclusione la tesi di parte ricorrente, secondo la quale l’offerta della controinteressata non sarebbe fedele al bando per non essere nella stessa stati quotati il costo dei pezzi di ricambio e la spesa per una garanzia che assicurasse l’intervento manutentivo in due giorni:
- sul piano formale non appare coerente con la peculiarità della procedura selettiva che, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, richiedeva ai concorrenti la presentazione solo di una offerta economica recante, quale dettaglio tecnico, in relazione a ciascun servizio offerto un prezzo unitario ed omnicomprensivo, unico elemento di confronto fra gli operatori;
- sul piano sostanziale non appare conforme con all'ermeneusi letterale della lex specialis di gara, secondo la quale l’intervento sostitutivo e manutentivo, nel tempo di due giorni, salvo diversa necessità, identifica una modalità di erogazione del servizio, sanzionata in sede di esecuzione con l’applicazione di apposite penali e non ex ante con l’esclusione dalla gara.
6.2.Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta l’illogicità ed erroneità della verifica dell’anomalia, assumendo che il prezzo offerto non avrebbe considerato i costi per l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio nel rispetto delle tempistiche previste dal capitolato i quali, ove considerati, avrebbero eroso del tutto l’utile di impresa dell’aggiudicataria, donde l’anomalia della offerta di quest’ultima.
La censura non merita accoglimento, attesa la genericità della doglianza non supportata da adeguati elementi di prova.
Premesso che, come si è detto in relazione al primo motivo, il criterio di aggiudicazione della procedura selettiva richiedeva la formulazione della sola offerta economica, confezionata, in relazione ai singoli servizi offerti, per prezzi unitari ed omnicomprensivi, vanno innanzitutto considerati i limiti del sindacato del G.A. rispetto agli esiti della verifica dell’anomalia, siccome connotata da discrezionalità tecnica.
Sul punto va ribadito, come già concluso da consolidata giurisprudenza, che la valutazione di anomalia costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza o meno dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva valutazione dell’Amministrazione (cfr in questi termini Cons. St., sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).
Dunque per essere sindacata dal Giudice amministrativo l’erroneità della verifica deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell’offerta.
Sennonchè spetta all’operatore economico che contesta l’aggiudicazione e l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta, offrendo gli elementi a sostegno di tali deduzioni. Tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale.
Sul punto la giurisprudenza ha concluso nel senso che: “in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa” (Cons. di St., sez. V, 21 ottobre 2024, n. 843) prova non adeguatamente offerta dalla ricorrente sul punto.
In effetti, in relazione alla giustificazione fornita dalla aggiudicataria con riguardo all’importo, contenuto, del prezzo offerto, dichiarato possibile grazie alla sussistenza di risorse già attivate su forniture analoghe, in grado di svolgere l’attività oggetto di fornitura ed alla possibilità di valersi di partners distribuiti su tutto il territorio ai fini degli interventi manutentivi senza spese di trasferta, parte ricorrente omette del tutto di fornire una idonea prova circa l’inattendibilità della stessa. In particolare la società ricorrente, che pure vi era onerata, pur contestando gli argomenti spesi dalla controinteressata a sostegno della propria offerta, non dimostra né che l’intervento dei partners ai quali dichiara di affidarsi la controinteressata per gli interventi in loco comporterebbe un esborso artatamente non quotato né che il canone manutentivo quotato dalla controinteressata renderebbe insostenibile per la stessa far fronte alla spesa preordinata alla (peraltro eventuale) fornitura di pezzi di ricambio, di cui la ricorrente non dimostra nemmeno, a sostegno del suo ragionamento ed al fine di stimarne il costo, l’incidenza media in contratti del genere di quello per cui è lite.
Va altresì dato atto che in sede di verifica la stazione appaltante richiedeva alla controinteressata:
“-di esplicitare - per ciascuna voce dell’offerta economica - le componenti di costo e di ricavo della commessa, indicando le relative stime e assunzioni, a un livello di dettaglio tale da consentire la messa in relazione delle suddette componenti di costo e ricavo, al fine di evidenziare i margini di profittabilità per ciascuna voce di ricavo e il margine complessivo della commessa;
-indicare in maniera puntuale il “costo della manodopera” del personale impiegato nell’esecuzione del contratto in oggetto, precisandone: a) le qualifiche e i livelli di inquadramento professionale, b) le relative retribuzioni medie e i “costi medi”; c) le giornate annue medie lavorative; d) i costi indiretti della manodopera (ad esempio, oneri dovuti a formazione, buoni pasto ecc..)”.
Tutti elementi informativi e di dettaglio effettivamente forniti dalla controinteressata con nota di riscontro alle richieste di giustificativi.
Se ne deve concludere che, a fronte dell’insufficiente apporto probatorio del ricorrente a sostegno delle sue contestazioni ed avuto riguardo alla peculiarità della fornitura oggetto di gara, al criterio di aggiudicazione ed alla modalità di formulazione della offerta economica, per come prescritte dalla lex specialis , nonché alla rispondenza del riscontro serbato dalla controinteressata rispetto alle informazioni richiestele dalla stazione appaltante, il giudizio di quest’ultima, in relazione alla offerta della aggiudicataria, non supera la soglia dell’inattendibilità e non presenta manifeste e macroscopiche illogicità.
7. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente e controinteressata che liquida in euro 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM AN, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | RM AN |
IL SEGRETARIO