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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/08/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14599/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14599/2017 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CERABINO Michele, giusta procura in atti;
-appellante principale/appellato in via incidentale- contro in persona del suo amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CACCIAPAGLIA Pietro Cristiano, giusta procura in atti;
-appellato/appellante incidentale- nonché nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. AMATI Fabiano, giusta procura in atti;
Controparte_2
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 8 I.1. – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
CP_ 5013/15 (R.G. n. 8546/15) emesso dal Giudice di Pace di in data 21/10/2015, depositato il
4/11/2015 e notificato il 20/11/2015, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
la somma di € 2.151,50 oltre gli interessi e le spese della procedura, a titolo di quota Parte_1
parte del corrispettivo per le opere di ristrutturazione dello stabile del sito in CP_1 [...]
CP_ a (d'ora innanzi, ), così come stabilito dal contratto di Controparte_1 CP_1
appalto stipulato in data 31/05/2011.
In particolare, in sede di opposizione, eccepiva l'inesistenza del credito azionato CP_2
dalla società opposta avendo la medesima versato l'intera quota di sua spettanza direttamente nei confronti del . CP_1
I.2. - Costituendosi in giudizio, la impugnando e contestando ogni avverso Parte_1
dedotto e argomentato, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il
[...]
instando per il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice ON
, con conferma del decreto opposto in ogni sua parte, e, nella denegata ipotesi di CP_2
accoglimento della domanda dell'opponente, dichiararsi il ON
tenuto a garantire la opposta con ogni conseguenza di
[...] Parte_1
legge, soprattutto in riferimento alle spese processuali, nonché condannarsi chi di ragione al pagamento delle spese processuali.
In particolare, a sostegno delle sue pretese, la precisava che, essendo Parte_1
creditrice nei confronti del della somma di € ON
79.379,53, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.10.2014 nel giudizio R.G. n. 15031/2014 aveva richiesto al Tribunale di Bari ordinarsi al geom. , nella sua qualità di amministratore Controparte_4
del , di comunicare alla l'elenco dettagliato dei condomini morosi nel CP_1 Parte_1
pagamento delle quote relative ai lavori dalla stessa effettuati presso lo stabile condominiale.
Pertanto, il , nel corso di tale giudizio, depositava il consuntivo dei lavori straordinari da CP_1
cui si evincevano i nominativi dei condomini morosi. Nello specifico, da tale consuntivo, datato
4/5/2015 (all. 5 fascicolo procedimento monitorio), emergeva che l'opponente a tale data sarebbe stata morosa della complessiva somma di € 2.151,50 di cui € 1.920,69 per l'appartamento ed € 230,81 per il box.
I.3.- Il Giudice, nel corso della prima udienza del 17/02/2016, autorizzava la chiamata in causa del ON
pagina 2 di 8 I.4.- Con comparsa depositata il 20/04/2016 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale - riconoscendo che nel procedimento iscritto al n. R.G. ON
15031/2014, aveva depositato il consuntivo dei lavori, da cui, effettivamente emergeva una debitoria, in capo alla DO , pari ad € 2.150,50, e nel contempo, precisando che, dopo un CP_2
accurato controllo contabile, aveva accertato un errore atteso che la aveva saldato la CP_2
propria debitoria - dichiarava che il consuntivo dei lavori che la società sostanziale aveva posto a fondamento del proprio credito era “risultato erroneo”.
Nondimeno, il contestava la pretesa ON
della di essere manlevata dal deducente Condominio, sostenendo che la domanda di Parte_1
garanzia spiegata fosse del tutto carente di pregio giuridico, e chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla con il favore delle spese processuali. Parte_1
CP_ I.5.- Con la sentenza n. 743/17, il Giudice di Pace di dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, condannava la società opposta e il al Parte_1 ON
pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio in favore dell'opponente e compensava tra le restanti parti le altre spese di giudizio.
I.6. - Avverso questa decisione, è insorta la la quale ha proposto appello Parte_1
avverso l'anzidetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bari, reietta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, accogliere l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare il
[...]
responsabile per il grave errore che ha generato il procedimento monitorio ON
ed il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare lo stesso
tenuto al pagamento integrale delle spese di lite relative al giudizio di primo grado sia CP_3
dell'opponente che della società opposta, nonché condannare il medesimo
[...]
in persona dell'Amministratore e/o legale rappresentante pro-tempore, al ON
pagamento di dette spese in favore della IG.ra e della da Controparte_2 Parte_1
distrarsi queste ultime in favore del sottoscritto Avv. Michele Cerabino, anticipatario;
2)Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Bari condannare il in persona ON
dell'Amministratore e/o legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Michele Cerabino, anticipatario;
3) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bari disporre a carico della IG.ra Controparte_2
pagina 3 di 8 la restituzione in favore della di tutte le somme pagate dalla stessa CP_2 Parte_1
in ottemperanza della sentenza di primo grado”. Parte_1
I.7. - Il , contestando quanto ex adverso dedotto e argomentato, si è costituito in CP_1
giudizio, ed ha richiesto: “
1. Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello principale perché: a) basato su una domanda nuova;
b) illegittimo e destituito di fondamento (anche nella parte in cui invoca una statuizione di condanna alle spese a favore della IG.ra , stante il difetto di CP_2
legittimazione ed interesse per una simile richiesta);
2. In via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata con riguardo al capo sulla regolamentazione delle spese: escludendo ogni obbligo di refusione del nei riguardi della IG.ra e l'assenza di un rapporto processuale CP_3 CP_2
diretto fra le stesse parti;
in via gradata, e salvo il diritto all'impugnazione, riducendo sensibilmente (in misura non inferiore al 50 %) l'importo posto a base della condanna relativa all'odierno appellante;
2.1 In entrambi i casi, condannare la IG.ra alla restituzione/corresponsione degli importi di CP_2
cui alla sentenza di prime cure oggetto dell'accordo di compensazione (cfr. all. sub n. 1) o, comunque, dichiarando priva di effetti l'anzidetta compensazione, per revoca del credito compensato;
3. Con vittoria delle spese di causa, per il doppio grado di giudizio, maggiorate da quelle generali, dall'Iva, dal
Cap e da ogni altro accessorio di legge”.
I.8. - Costituendosi in giudizio , contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e argomentato, ha richiesto: “1. in via preliminare, confermare integralmente la CP_ sentenza oggetto di gravame n. 743/2017 del 27/3/2017 del Giudice di Pace di 2. condannare in ogni caso le parti convenute al pagamento delle spese e del compenso professionale per il presente giudizio”.
I.9. - Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 08/03/2019 sono stati ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
I.10. – Infine, la causa è giunta all'udienza del 22/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. 1. – L'appello proposto dalla è infondato e merita le sorti del rigetto. Parte_1
Nel merito, non può invero ritenersi causa giustificativa della condotta della società appellante l'induzione in errore asseritamente determinata dal , il quale, nel giudizio R.G.N. CP_1
15031/2014, per mezzo dell'amministratore p.t., depositava il consuntivo dei lavori straordinari, datato 4/5/2015 (all. 5 fascicolo procedimento monitorio), dal quale risultava che la DO
pagina 4 di 8 a tale data sarebbe stata morosa della complessiva somma di € 2.151,50 di cui € 1.920,69 CP_2
per l'appartamento ed € 230,81 per il box.
Segnatamente, dall'esame della documentazione allegata nel fascicolo di prime cure ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla opponente (cfr. doc. da 3 a 7, prod. CP_2
opponente), si evince chiaramente che, già in seguito alla ricezione della diffida ad adempiere del
26/11/2013 a firma del difensore della (cfr. doc.
3 - Copia lettera raccomandata a.r. Parte_1
del 26/11/13), la , per mezzo del proprio difensore, contestava la pretesa creditoria, CP_2
riferendo che il debito residuo fosse pari ad € 1.853,18 e che comunque tale somma sarebbe stata corrisposta nel giro di pochi giorni (cfr. doc.
4 - Copia messaggio fax del 13/1/2014). A riprova di tale assunto, sono versate in atti tutte le contabili dei versamenti eseguiti sino a quel momento dalla
(cfr. doc.
5 - Copia messaggio mail del 13/1/2014). Ed ancora, dirimente è la mail datata CP_2
23/01/2014 (All. n.
6 - copia messaggio mail del 23/1/2014), dalla quale si evince chiaramente che l'avv. Rutigliano, per conto della , comunicava all'avv. Cerabino, avvocato della CP_2
di aver provveduto, per mezzo di bonifici bancari, effettuati in data 21/01/2014, al Parte_1
pagamento delle rate a saldo di quanto dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla
Parte_1
Dalle risultanze di causa si evince dunque che la già in data 23/01/2014, Parte_1
avesse avuto contezza (o comunque avrebbe dovuto averne secondo l'ordinaria diligenza, essendo la relativa informativa pervenuta al legale della appellante, che, alla stregua della documentazione ex actis, ben può ritenersi avesse un potere di rappresentanza tale da essere destinatario di un atto con effetti ricadenti nella sfera giuridica del suo cliente, essendo l'autore della prima formale richiesta di pagamento inviata in nome e per conto della qualificandosi suo difensore;
il Parte_1
medesimo difensore ha difeso la società nella causa che è seguita alla proposizione della domanda monitoria e la difende tuttora) dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto dalla DO
; tuttavia, nonostante ciò, ha ugualmente richiesto il provvedimento monitorio con il CP_2
quale è stato intimato all'ingiunta il pagamento di € 2.151,50, dando luogo al giudizio di opposizione che ha visto l'odierna appellante soccombente (essendo stato revocato il decreto ingiuntivo opposto).
La condanna della al pagamento delle spese di lite risponde dunque agli Parte_1
ordinari criteri di soccombenza e causalità e merita dunque conferma, a nulla rivelando l'atteggiamento abdicativo (tardivamente) assunto dalla appellante nel corso del giudizio di primo grado.
pagina 5 di 8 II.
2. Deve invece accogliersi l'appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., esperito dal
, circa l'infondatezza della domanda di garanzia così come formulata in primo grado CP_1
dalla società opposta e configurata dal giudice di prime cure e posta alla base della condanna alle spese giudiziali.
Ora, nella specie, la società opposta ha fatto valere verso il chiamato una pretesa sostanziale lato sensu risarcitoria che discende non dal titolo giudiziale dipendente da quello azionato in giudizio, ma da un titolo autonomo, essendo fondato su un profilo di responsabilità in ordine ad un affidamento anche solo colposamente nella stessa ingenerato.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la nozione di garanzia, su cui
l'articolo 106 del cpc fonda - in via alternativa alla comunanza di causa – il diritto di chiamare in giudizio un terzo, ricomprende anche la cd. garanzia impropria. Quest'ultima si verifica – a differenza della garanzia propria, che si ha quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso – quando il convenuto tende a riversare sul terzo (come nella specie) le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale” (cfr. Cass. n. 4475 del 2021; conforme Cass. n. 17688 del 2009).
Ciò detto, considerato che, alla data in cui la ha ricevuto l'elenco dei Parte_1
condomini morosi contenente l'erronea indicazione del nominativo della opponente , la CP_2
società appaltatrice era già a conoscenza (o comunque avrebbe dovuto esserlo, secondo l'ordinaria diligenza) dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte di quest'ultima (oggetto di specifica informativa ricevuta dal procuratore della società), affatto ininfluente, ai fini del determinismo causale in relazione alla proposizione della domanda monitoria oggetto del giudizio di opposizione, introdotto dalla DO, che ha visto soccombente la creditrice opposta, è la condotta – cronologicamente successiva – imputata al . CP_1
Di qui l'infondatezza della domanda di garanzia spiegata dalla e la necessità di Parte_1
riforma della sentenza del giudice di primo grado in relazione al governo delle spese, dovendo le stesse essere poste in capo alla sola società opposta.
A ciò si aggiunga che, nella specie, non pare peraltro possa trovare applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al
pagina 6 di 8 chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria” (Cass. sentenza n.12317 del
2011), atteso che l'attrice opponente avrebbe dovuto formulare una richiesta di estensione delle proprie doglianze nei confronti del . CP_1
In conclusione, per quanto dedotto e argomentato, deve essere riformata la sentenza impugnata con riguardo al capo sulla regolamentazione delle spese in favore della originaria opponente , e, in particolare, ritenute correte le spese giudiziali così come calcolate dal CP_2
giudice di prime cure, le stesse devono essere poste a carico della sola con Parte_1
esclusione dell'obbligo di refusione del CONDOMINIO nei riguardi della appellata . CP_2
Ne consegue che quest'ultima è tenuta alla restituzione di quanto riconosciuto e/o ricevuto a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, in parte qua riformata.
Resta assorbita ogni altra questione.
III. – Nei rapporti tra e gli appellati e le spese di Parte_1 CP_2 CP_1
lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria perché non svolta.
La peculiarità della vicenda contenziosa e la posizione della appellata giustificano CP_2
invece la compensazione delle spese tra quest'ultima e l'appellante incidentale . CP_1
III.2. - Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 b) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal in ON
e, per l'effetto, e, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA la sola società opposta CP_3
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della opponente Parte_1
, determinate nella somma complessiva di euro 2.371,30, oltre spese generali, IVA e CAP CP_2
come per legge;
c) PONE a carico della appellata l'obbligo alla restituzione in favore del Controparte_2
degli importi versati in esecuzione della sentenza di prime cure a titolo di spese CP_1
processuali;
d) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
e) CONDANNA alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 1701 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, e in euro 174 per esborsi spettanti all'appellante incidentale
(contributo unificato);
f) COMPENSA le spese tra le restanti parti del giudizio;
g) DÀ atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 6 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14599/2017 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CERABINO Michele, giusta procura in atti;
-appellante principale/appellato in via incidentale- contro in persona del suo amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CACCIAPAGLIA Pietro Cristiano, giusta procura in atti;
-appellato/appellante incidentale- nonché nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. AMATI Fabiano, giusta procura in atti;
Controparte_2
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 8 I.1. – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
CP_ 5013/15 (R.G. n. 8546/15) emesso dal Giudice di Pace di in data 21/10/2015, depositato il
4/11/2015 e notificato il 20/11/2015, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
la somma di € 2.151,50 oltre gli interessi e le spese della procedura, a titolo di quota Parte_1
parte del corrispettivo per le opere di ristrutturazione dello stabile del sito in CP_1 [...]
CP_ a (d'ora innanzi, ), così come stabilito dal contratto di Controparte_1 CP_1
appalto stipulato in data 31/05/2011.
In particolare, in sede di opposizione, eccepiva l'inesistenza del credito azionato CP_2
dalla società opposta avendo la medesima versato l'intera quota di sua spettanza direttamente nei confronti del . CP_1
I.2. - Costituendosi in giudizio, la impugnando e contestando ogni avverso Parte_1
dedotto e argomentato, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il
[...]
instando per il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice ON
, con conferma del decreto opposto in ogni sua parte, e, nella denegata ipotesi di CP_2
accoglimento della domanda dell'opponente, dichiararsi il ON
tenuto a garantire la opposta con ogni conseguenza di
[...] Parte_1
legge, soprattutto in riferimento alle spese processuali, nonché condannarsi chi di ragione al pagamento delle spese processuali.
In particolare, a sostegno delle sue pretese, la precisava che, essendo Parte_1
creditrice nei confronti del della somma di € ON
79.379,53, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.10.2014 nel giudizio R.G. n. 15031/2014 aveva richiesto al Tribunale di Bari ordinarsi al geom. , nella sua qualità di amministratore Controparte_4
del , di comunicare alla l'elenco dettagliato dei condomini morosi nel CP_1 Parte_1
pagamento delle quote relative ai lavori dalla stessa effettuati presso lo stabile condominiale.
Pertanto, il , nel corso di tale giudizio, depositava il consuntivo dei lavori straordinari da CP_1
cui si evincevano i nominativi dei condomini morosi. Nello specifico, da tale consuntivo, datato
4/5/2015 (all. 5 fascicolo procedimento monitorio), emergeva che l'opponente a tale data sarebbe stata morosa della complessiva somma di € 2.151,50 di cui € 1.920,69 per l'appartamento ed € 230,81 per il box.
I.3.- Il Giudice, nel corso della prima udienza del 17/02/2016, autorizzava la chiamata in causa del ON
pagina 2 di 8 I.4.- Con comparsa depositata il 20/04/2016 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale - riconoscendo che nel procedimento iscritto al n. R.G. ON
15031/2014, aveva depositato il consuntivo dei lavori, da cui, effettivamente emergeva una debitoria, in capo alla DO , pari ad € 2.150,50, e nel contempo, precisando che, dopo un CP_2
accurato controllo contabile, aveva accertato un errore atteso che la aveva saldato la CP_2
propria debitoria - dichiarava che il consuntivo dei lavori che la società sostanziale aveva posto a fondamento del proprio credito era “risultato erroneo”.
Nondimeno, il contestava la pretesa ON
della di essere manlevata dal deducente Condominio, sostenendo che la domanda di Parte_1
garanzia spiegata fosse del tutto carente di pregio giuridico, e chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla con il favore delle spese processuali. Parte_1
CP_ I.5.- Con la sentenza n. 743/17, il Giudice di Pace di dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, condannava la società opposta e il al Parte_1 ON
pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio in favore dell'opponente e compensava tra le restanti parti le altre spese di giudizio.
I.6. - Avverso questa decisione, è insorta la la quale ha proposto appello Parte_1
avverso l'anzidetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bari, reietta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, accogliere l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare il
[...]
responsabile per il grave errore che ha generato il procedimento monitorio ON
ed il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare lo stesso
tenuto al pagamento integrale delle spese di lite relative al giudizio di primo grado sia CP_3
dell'opponente che della società opposta, nonché condannare il medesimo
[...]
in persona dell'Amministratore e/o legale rappresentante pro-tempore, al ON
pagamento di dette spese in favore della IG.ra e della da Controparte_2 Parte_1
distrarsi queste ultime in favore del sottoscritto Avv. Michele Cerabino, anticipatario;
2)Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Bari condannare il in persona ON
dell'Amministratore e/o legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Michele Cerabino, anticipatario;
3) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bari disporre a carico della IG.ra Controparte_2
pagina 3 di 8 la restituzione in favore della di tutte le somme pagate dalla stessa CP_2 Parte_1
in ottemperanza della sentenza di primo grado”. Parte_1
I.7. - Il , contestando quanto ex adverso dedotto e argomentato, si è costituito in CP_1
giudizio, ed ha richiesto: “
1. Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello principale perché: a) basato su una domanda nuova;
b) illegittimo e destituito di fondamento (anche nella parte in cui invoca una statuizione di condanna alle spese a favore della IG.ra , stante il difetto di CP_2
legittimazione ed interesse per una simile richiesta);
2. In via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata con riguardo al capo sulla regolamentazione delle spese: escludendo ogni obbligo di refusione del nei riguardi della IG.ra e l'assenza di un rapporto processuale CP_3 CP_2
diretto fra le stesse parti;
in via gradata, e salvo il diritto all'impugnazione, riducendo sensibilmente (in misura non inferiore al 50 %) l'importo posto a base della condanna relativa all'odierno appellante;
2.1 In entrambi i casi, condannare la IG.ra alla restituzione/corresponsione degli importi di CP_2
cui alla sentenza di prime cure oggetto dell'accordo di compensazione (cfr. all. sub n. 1) o, comunque, dichiarando priva di effetti l'anzidetta compensazione, per revoca del credito compensato;
3. Con vittoria delle spese di causa, per il doppio grado di giudizio, maggiorate da quelle generali, dall'Iva, dal
Cap e da ogni altro accessorio di legge”.
I.8. - Costituendosi in giudizio , contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e argomentato, ha richiesto: “1. in via preliminare, confermare integralmente la CP_ sentenza oggetto di gravame n. 743/2017 del 27/3/2017 del Giudice di Pace di 2. condannare in ogni caso le parti convenute al pagamento delle spese e del compenso professionale per il presente giudizio”.
I.9. - Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 08/03/2019 sono stati ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
I.10. – Infine, la causa è giunta all'udienza del 22/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. 1. – L'appello proposto dalla è infondato e merita le sorti del rigetto. Parte_1
Nel merito, non può invero ritenersi causa giustificativa della condotta della società appellante l'induzione in errore asseritamente determinata dal , il quale, nel giudizio R.G.N. CP_1
15031/2014, per mezzo dell'amministratore p.t., depositava il consuntivo dei lavori straordinari, datato 4/5/2015 (all. 5 fascicolo procedimento monitorio), dal quale risultava che la DO
pagina 4 di 8 a tale data sarebbe stata morosa della complessiva somma di € 2.151,50 di cui € 1.920,69 CP_2
per l'appartamento ed € 230,81 per il box.
Segnatamente, dall'esame della documentazione allegata nel fascicolo di prime cure ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla opponente (cfr. doc. da 3 a 7, prod. CP_2
opponente), si evince chiaramente che, già in seguito alla ricezione della diffida ad adempiere del
26/11/2013 a firma del difensore della (cfr. doc.
3 - Copia lettera raccomandata a.r. Parte_1
del 26/11/13), la , per mezzo del proprio difensore, contestava la pretesa creditoria, CP_2
riferendo che il debito residuo fosse pari ad € 1.853,18 e che comunque tale somma sarebbe stata corrisposta nel giro di pochi giorni (cfr. doc.
4 - Copia messaggio fax del 13/1/2014). A riprova di tale assunto, sono versate in atti tutte le contabili dei versamenti eseguiti sino a quel momento dalla
(cfr. doc.
5 - Copia messaggio mail del 13/1/2014). Ed ancora, dirimente è la mail datata CP_2
23/01/2014 (All. n.
6 - copia messaggio mail del 23/1/2014), dalla quale si evince chiaramente che l'avv. Rutigliano, per conto della , comunicava all'avv. Cerabino, avvocato della CP_2
di aver provveduto, per mezzo di bonifici bancari, effettuati in data 21/01/2014, al Parte_1
pagamento delle rate a saldo di quanto dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla
Parte_1
Dalle risultanze di causa si evince dunque che la già in data 23/01/2014, Parte_1
avesse avuto contezza (o comunque avrebbe dovuto averne secondo l'ordinaria diligenza, essendo la relativa informativa pervenuta al legale della appellante, che, alla stregua della documentazione ex actis, ben può ritenersi avesse un potere di rappresentanza tale da essere destinatario di un atto con effetti ricadenti nella sfera giuridica del suo cliente, essendo l'autore della prima formale richiesta di pagamento inviata in nome e per conto della qualificandosi suo difensore;
il Parte_1
medesimo difensore ha difeso la società nella causa che è seguita alla proposizione della domanda monitoria e la difende tuttora) dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto dalla DO
; tuttavia, nonostante ciò, ha ugualmente richiesto il provvedimento monitorio con il CP_2
quale è stato intimato all'ingiunta il pagamento di € 2.151,50, dando luogo al giudizio di opposizione che ha visto l'odierna appellante soccombente (essendo stato revocato il decreto ingiuntivo opposto).
La condanna della al pagamento delle spese di lite risponde dunque agli Parte_1
ordinari criteri di soccombenza e causalità e merita dunque conferma, a nulla rivelando l'atteggiamento abdicativo (tardivamente) assunto dalla appellante nel corso del giudizio di primo grado.
pagina 5 di 8 II.
2. Deve invece accogliersi l'appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., esperito dal
, circa l'infondatezza della domanda di garanzia così come formulata in primo grado CP_1
dalla società opposta e configurata dal giudice di prime cure e posta alla base della condanna alle spese giudiziali.
Ora, nella specie, la società opposta ha fatto valere verso il chiamato una pretesa sostanziale lato sensu risarcitoria che discende non dal titolo giudiziale dipendente da quello azionato in giudizio, ma da un titolo autonomo, essendo fondato su un profilo di responsabilità in ordine ad un affidamento anche solo colposamente nella stessa ingenerato.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la nozione di garanzia, su cui
l'articolo 106 del cpc fonda - in via alternativa alla comunanza di causa – il diritto di chiamare in giudizio un terzo, ricomprende anche la cd. garanzia impropria. Quest'ultima si verifica – a differenza della garanzia propria, che si ha quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso – quando il convenuto tende a riversare sul terzo (come nella specie) le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale” (cfr. Cass. n. 4475 del 2021; conforme Cass. n. 17688 del 2009).
Ciò detto, considerato che, alla data in cui la ha ricevuto l'elenco dei Parte_1
condomini morosi contenente l'erronea indicazione del nominativo della opponente , la CP_2
società appaltatrice era già a conoscenza (o comunque avrebbe dovuto esserlo, secondo l'ordinaria diligenza) dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte di quest'ultima (oggetto di specifica informativa ricevuta dal procuratore della società), affatto ininfluente, ai fini del determinismo causale in relazione alla proposizione della domanda monitoria oggetto del giudizio di opposizione, introdotto dalla DO, che ha visto soccombente la creditrice opposta, è la condotta – cronologicamente successiva – imputata al . CP_1
Di qui l'infondatezza della domanda di garanzia spiegata dalla e la necessità di Parte_1
riforma della sentenza del giudice di primo grado in relazione al governo delle spese, dovendo le stesse essere poste in capo alla sola società opposta.
A ciò si aggiunga che, nella specie, non pare peraltro possa trovare applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al
pagina 6 di 8 chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria” (Cass. sentenza n.12317 del
2011), atteso che l'attrice opponente avrebbe dovuto formulare una richiesta di estensione delle proprie doglianze nei confronti del . CP_1
In conclusione, per quanto dedotto e argomentato, deve essere riformata la sentenza impugnata con riguardo al capo sulla regolamentazione delle spese in favore della originaria opponente , e, in particolare, ritenute correte le spese giudiziali così come calcolate dal CP_2
giudice di prime cure, le stesse devono essere poste a carico della sola con Parte_1
esclusione dell'obbligo di refusione del CONDOMINIO nei riguardi della appellata . CP_2
Ne consegue che quest'ultima è tenuta alla restituzione di quanto riconosciuto e/o ricevuto a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, in parte qua riformata.
Resta assorbita ogni altra questione.
III. – Nei rapporti tra e gli appellati e le spese di Parte_1 CP_2 CP_1
lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria perché non svolta.
La peculiarità della vicenda contenziosa e la posizione della appellata giustificano CP_2
invece la compensazione delle spese tra quest'ultima e l'appellante incidentale . CP_1
III.2. - Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 b) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal in ON
e, per l'effetto, e, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA la sola società opposta CP_3
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della opponente Parte_1
, determinate nella somma complessiva di euro 2.371,30, oltre spese generali, IVA e CAP CP_2
come per legge;
c) PONE a carico della appellata l'obbligo alla restituzione in favore del Controparte_2
degli importi versati in esecuzione della sentenza di prime cure a titolo di spese CP_1
processuali;
d) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
e) CONDANNA alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 1701 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, e in euro 174 per esborsi spettanti all'appellante incidentale
(contributo unificato);
f) COMPENSA le spese tra le restanti parti del giudizio;
g) DÀ atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 6 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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