Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga alla pubblica udienza svolta in data 17 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5595/2024
TRA
, c.f. , in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società c.f. rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. , giusta procura in atti Parte_3
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fazio
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, in proprio e nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della società proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_2
di ingiunzione n. OI-002972615 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-002404517 entrambe notificate in data 25 settembre 2024.
CP_ Rilevava che l' avrebbe notificato atto di accertamento per mancato versamento delle ritenute CP_ previdenziali ed assistenziali n. 4800.15/02/2021.0093416 relativo all' anno 2016 presso la società conclusosi in data 15 febbraio 2021 e che dal Parte_2
Rappresentava che in data 25 settembre 2024 era stata notificata ordinanza d' ingiunzione n. OI- CP_ 002972615, con cui l' aveva intimato il pagamento, ad egli ricorrente in qualità di legale rappresentante della ed alla Società in qualità Parte_4
di obbligato in solido con , della complessiva somma di euro 3.656,86. Parte_1
CP_ Osservava che l'ingiunzione, secondo quanto sostenuto dall' sarebbe stata giustificata dalla ritualità degli atti di notificazione delle violazioni suddette;
dalla mancata dimostrazione di prova di pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute operate nei confronti di lavoratori pensionati o della sanzione ridotta ove prevista;
dall' insussistenza degli scritti difensivi. CP_ Rilevava che l' avrebbe, altresì, notificato atto di accertamento per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali presso la società Parte_5
in data 17 giugno 2022.
[...]
Osservava che in data 25 settembre 2024 veniva notificata ordinanza d' ingiunzione n. OI-002404517 CP_ con cui l' aveva intimato il pagamento, ad egli ricorrente in qualità di legale rappresentante della ed alla Società in qualità di obbligato in solido Parte_4
con , della complessiva somma di euro 7.355,05. Parte_1
Rilevava l'omessa notifica degli atti di accertamento per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Eccepiva la decadenza dal potere di irrogare la sanzione per decorso del termine quinquennale.
Contestava la quantificazione delle sanzioni amministrative irrogate.
Deduceva l'illegittimità della sanzione per intervenuto pagamento- anche tramite rottamazione-delle somme dovute.
Rilevava che nel 2019 aveva aderito alla definizione agevolata -rottamazione ter- e, successivamente, nel 2023, alla definizione agevolata -rottamazione quater- per il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per gli anni 2016 e
2020.
Eccepiva, poi, la nullità e/o illegittimità delle sanzioni, in quanto non emesse entro 90 giorni dal perfezionamento della condotta prevista in violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/198.
Chiedeva, in via preliminare, che venisse sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze oggetto di opposizione e che venissero dichiarate nulle, illegittime o comunque inefficaci le ordinanze ingiunzione opposte;
nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle ordinanze d'ingiunzioni n. OI-002972615 e n. OI-002404517 opposte;
in via subordinata, chiedeva, nel caso di accoglimento parziale delle superiori richieste, di disporre la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate per intervenuto pagamento nella misura di legge che sarebbe stata ritenuta opportuna. Instava per le spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1
Rilevato che il ricorrente aveva eccepito anche l'inosservanza dell'art 14, riteneva di potere procedersi in autotutela all'annullamento delle ordinanze opposte in questo giudizio ed osserva che la procedura di annullamento era stata avviata e i relativi provvedimenti sarebbero stati prodotti in giudizio non appena disponibili.
Chiedeva, dunque, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Nel presente giudizio parte opponente propone opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n.
OI-002972615 con cui le è stato richiesto il pagamento della somma di € 3656,86 per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016 e l'ordinanza ingiunzione n.
OI-002404517 con cui le è stato richiesto il pagamento della somma di € 7355,05 per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020.
Va rilevato che l' , in giudizio, ha chiesto la cessazione della materia del contendere rilevando CP_1 che in data 6 marzo 2025 l' ha provveduto all'annullamento in autotutela delle ordinanze CP_1
ingiunzioni n. OI-002972615 e n. OI-002404517 oggetto del presente giudizio ed ha prodotto documentazione da cui emerge l'avvenuto annullamento.
5.- In ragione di quanto esposto e della documentazione in atti, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1
applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali che si liquidano in € CP_1
2695,5, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali;
Messina, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga