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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.51 CCII iscritta al numero 4021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7 novembre 2025, vertente TRA
(c.f. ), in persona del suo già l.r. ed Parte_1 P.IVA_1
a.u. , difesa dall'avv. SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO Parte_2
(c.f. ), unitamente all'avv. SCOGNAMIGLIO C.F._1
MA ( ), con studio in VIA 4 OROLOGI, 19 C.F._2
80056 ERCOLANO (NA); reclamante
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 65/2025 DI Parte_1
(c.f. ), domiciliata in VIALE TIZIANO, 108 00196 ROMA, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. TERRIBILE SALVATORE (c.f.
), che la rappresenta e difende con procura in atti, C.F._3 reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 70/2025 emessa dal Tribunale di Velletri in data 11/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1.La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile dagli atti:
« […] Con sentenza n. 70/2025 del 11 giugno 2025 il Tribunale di Velletri ha dichiarato l'apertura della Liquidazione giudiziale n. 65/2025
[...]
nominando quale Curatore la dott.ssa CP_1 Persona_1
r.g. n. 1 l'apertura della liquidazione giudiziale è stata dichiarata su ricorso del creditore , presentato in data 25 febbraio 2025; con Parte_3 ricorso notificato in data 10 settembre 2025, in persona Parte_1 dell'Amm.re U. l.r.p.t. La Posta ha presentato reclamo ex art. 51 Pt_2
CCII con istanza di sospensione chiedendo che: “l'adìta Corte di Appello – fissata l'udienza di comparizione delle parti, in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, previa sospensione, anche inaudita altera parte, della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e concesso termine per la notifica del presente reclamo e del pedissequo emittendo decreto – voglia così provvedere: •accogliere il reclamo e, per l'effetto, disporre, per le causali innanzi espresse, la revoca della sentenza impugnata;
•emettere ogni altro consequenziale provvedimento di ragione e di legge.”; Evidenziava la reclamante il vizio che connoterebbe il provvedimento oggi reclamato, col quale i primi giudici hanno ritenuto effettivamente sussistente uno stato di insolvenza.
E ciò in quanto l'incapacità della deducente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, verrebbe erroneamente desunto dai seguenti elementi:
1) mancato pagamento del debito portato dalla sentenza posta a base anche di azioni esecutive negative, da parte della lavoratrice ricorrente;
2) irreperibilità presso la sede legale;
3) mancato deposito dei bilanci dal 2023;
4) ingente esposizione debitoria con l'erario;
5) debiti superiori alla soglia prevista dall'art. 49, co. 5, CCI. In realtà, si esponeva dalla reclamante,
I).la stessa fosse operativa e sempre reperibile presso la propria sede di Pomezia (come da foto allegate).
II) erano stati regolarmente depositati i bilanci, da ultimo quello al
31/12/2023, approvato con verbale assembleare del 27/06/2024 (allegava bilanci 2021-2022-2023), peraltro agevolmente consultabili, come risultava anche dalla prodotta visura camerale.
III) inoltre, il debito di cui al titolo esecutivo di formazione giudiziale fatto valere dall'ex lavoratrice , era l'unico ad Parte_3 essere stato azionato nei confronti della reclamante, mentre l'esposizione nei confronti dell'RA rientrava nella normale dinamica che connota la maggior parte delle realtà societarie e commerciali ed è assolutamente sostenibile.
IV).In particolare, poi, per quanto attiene al credito della suddetta ex
r.g. n. 2 lavoratrice, si rilevava che lo stesso, al netto e senza considerare cumuli impropri e non consentiti, sarebbe abbondantemente al di sotto della soglia prevista dall'art. 49, co. 5, CCI, per cui anche sotto tale profilo sussisterebbe evidente difetto dei presupposti per la liquidazione giudiziaria.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, appariva erronea per la reclamante la valutazione compiuta dal Tribunale in merito alla entità del passivo, senza, peraltro, avere tenuto in alcuna considerazione l'attivo, come emergente dai bilanci.
- L'udienza di comparizione del presente giudizio è stata fissata per il 7 novembre 2025;
- in data 13 ottobre 2025 la Curatela provvedeva alla costituzione nel presente giudizio, con il patrocinio dell'avv.Salvatore Terribile, chiedendo anzitutto dichiararsi inammissibile il reclamo per carenza di specificità dei motivi, quindi per nullità della notificazione del ricorso in quanto effettuata alla pec del curatore della procedura e non a quella attivata dalla procedura medesima, e quindi il rigetto del reclamo stesso per infondatezza dei motivi esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo, seppure ammissibile, e sanata ogni eventuale irregolarità della notificazione dello stesso dalla costituzione in giudizio della procedura, è però da considerarsi infondato.
Rileva il Collegio come, a sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente si
è infatti limitata:
- ad allegare due foto per asserire l'operatività della società ora in l.g.,
-a riferirsi al deposito dell'ultimo bilancio nell'anno 2023,
-ed a qualificare “sotto soglia” il credito della lavoratrice che ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale,
-contestando infine lo stato di insolvenza perché non valutata l'entità dell'attivo di bilancio rispetto alle poste passive accertate.
-I).Sul primo motivo, si rileva come parte reclamante ritenga erroneamente che l'allegazione di n. 2 fotogrammi sia sufficiente a dimostrare l'operatività della sede legale di Parte_1
In particolare, osserva condivisibilmente la curatela che “viene allegato un fotogramma ritraente un cancelletto con un citofono privo di alcun riferimento alla società e assolutamente anonimo e un secondo fotogramma in cui viene inquadrata una cassetta postale ove è apposta
r.g. n. 3 un'etichetta con l'indicazione della denominazione della debitrice. Ma si rileva che le due fotografie non sembrano minimamente collegate, non osservandosi l'esistenza di cassette postali in prossimità del cancelletto ritratto nella prima fotografia. A tale riguardo è evidente che con
l'allegazione di detti fotogrammi - che potrebbero riferirsi a un qualunque luogo o spazio e la cui collocazione anche temporale rimane assolutamente dubbia- l'opponente non fa altro che confermare il contenuto del verbale di pignoramento negativo, redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 8 gennaio 2025 in sede di esecuzione del credito della citata lavoratrice
(dichiarando l'U.G.: “sul posto ho ripetutamente percorso il KM 23 non ho rinvenuto insegna , si precisa la presenza di numeri civici Parte_1
[…])”. Si rileva poi che, dalla visura della società estratta dal Registro delle
Imprese ed allegata dalla stessa ricorrente, la stessa risulti “inattiva”, circostanza che evidentemente non può che rendere assai dubbia la dedotta effettiva operatività della società.
-II).A seguire, con il proprio reclamo, la società allega anche Parte_1 ultimi tre bilanci depositati, in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023.
In primo luogo si osserva dal Collegio come la mera allegazione dei soli bilanci non sia sufficiente a dimostrare l'insussistenza dello stato di decozione della società allorché lo stesso articolo 49, comma 3, lett. C,
CCII impone in capo al debitore l'obbligo di deposito in Tribunale non solo dei bilanci ma “delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale […], dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori […]. Difatti, i dati contabili dichiarati all'interno dei bilanci non sono in grado di attestare automaticamente la capacità pratica della società di far fronte ai propri debiti e alle obbligazioni assunte.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento nei confronti della creditrice istante, Parte_3
, aveva rilevato l'esistenza di un verbale negativo di pignoramento,
[...] che non era stato possibile notificare alla debitrice, mentre in questa sede sono state inoltre evidenziate dalla procedura l'esistenza di ulteriori domande di ammissione al passivo depositate dai creditori, nonché la sussistenza di ulteriori debiti ricavabili dallo stesso citato bilancio 2023 verso altro lavoratore e verso l , tutti elementi utili a confermare la già CP_2 correttamente ritenuta, dal Tribunale, incapacità dell'odierna reclamante di far fronte ai propri obblighi.
r.g. n. 4 A conferma di quanto appena esposto, si ritiene anche significativo dal
Collegio riportare quanto emerge dall'ultima pagina del citato bilancio al 31 dicembre 2023 in cui viene riportato quanto dichiarato dall'amministratore della società: “l'amministratore inoltre informa i soci che convocherà al più presto l'assemblea straordinaria per valutare insieme ai soci se ci siano i presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi di impresa, od in alternativa mettere in liquidazione la società”. Inoltre, ad ulteriore riprova dello stato di decozione e insolvenza della società -già in epoca antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale- è pure significativo considerare la documentazione depositata dalla curatela, consistente in uno scambio di comunicazioni, datate maggio 2025, tra una società con cui aveva rapporti Parte_1 commerciali e con cui era in procinto di concludere transattivamente una posizione di debito, documentazione acquisita dal curatore della l.g., ed oggi allegata. In detta circostanza, infatti, Back Office dichiarava per iscritto: “[…] come da accordi telefonici inviamo la presente per spiegare la situazione che ci ha portato a maturare l'insolvenza nei confronti della
con la quale abbiamo collaborato senza problemi per diverso Pt_4 tempo. Purtroppo, come anticipato anche al nostro referente Pt_4 all'inizio dello scorso anno siamo stati colpiti da un decreto di sequestro preventivo con conseguente blocco del conto corrente bancario e delle somme in quel momento presenti” (doc. 5 curatela).
III).Quanto, poi, alla portata dei debiti emersi in capo alla società, nonché alla qualità degli stessi, con riferimento alla soglia di legge ex art.49 CCII, si osserva dal Collegio.
In ordine al debito di cui al titolo esecutivo emesso in favore di Parte_3
, lo stesso rileva non solo dal punto di vista dell'importo dovuto
[...] dalla società che, da precetto, è pari ad Euro 32.754,25 (oltre interessi da calcolarsi) ma anche sotto il profilo sostanziale, fornendo elementi a sostegno dell'evidente stato di decozione della debitrice, trattandosi di debito scaduto di lavoro. Sul punto, l'omesso pagamento degli stipendi costituisce un indizio concreto dello stato di decozione e la mancanza di disponibilità finanziaria immediata per adempiere a dette obbligazioni deve considerarsi determinante per dichiarare l'insolvenza (vedasi sul punto quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
19591 del 25 luglio 2025, con cui è stata attribuito al puntuale adempimento delle obbligazioni retributive la funzione di indicatore r.g. n. 5 particolarmente qualificato al fine di valutare l'effettivo stato di salute dell'impresa e dunque un segnale non trascurabile, o meglio, come si dice nella richiamata sentenza “fortemente sintomatico” della incapacità dell'imprenditore di sostenere gli oneri correnti della società e dell'attività dalla stessa esercitata derivante un possibile squilibrio economico- gestionale, anticamera di uno stato di crisi profondo).
Ciò anche al fine di smentire l'assunto della reclamante, secondo cui il credito vantato dalla lavoratrice, debba valutarsi “al netto di cumuli impropri e non consentiti, per cui sarebbe abbondantemente al di sotto della soglia prevista dall'art. 49, co. 5, CCII”. Difatti nella specie, come anche nel caso analizzato dalla Corte, estremamente simile a quello che ci occupa -coerentemente con quanto appena esposto in relazione alla qualità del debito di lavoro- assume rilevanza per il Collegio, anche ai fini del calcolo dell'importo e del superamento della soglia, non solo l'ingente debito erariale già accertato dal Tribunale, ma anche il debito contratto sempre a titolo di mancata retribuzione nei confronti di altra dipendente non istante, che emergeva pure dal bilancio. Per cui al fine di valutare la ricorrenza della soglia di legge deve evidenziarsi che la determinazione della soglia minima per l'apertura della liquidazione giudiziale si basa sull'importo complessivo dei debiti dell'imprenditore, e non sull'importo dei singoli crediti.
IV).Infatti, nel caso che ci occupa, oltre al debito nei confronti della citata sussisteva un debito della società pari a Euro 3.000,00 nei Pt_3 confronti di altra dipendente (come in questa sede esposto dal curatore) nonché una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'RA per complessivi Euro 1.873.052,75 (contributi ed INAIL, ed IVA, non CP_2 corrisposti, per oltre euro un milione, come già rilevato anche dal
Tribunale).
Ciò al fine di doversi, per la Corte, ritenere correttamente valutato dal
Tribunale lo stato di decozione e insolvenza della per Parte_1 tutto quanto già rappresentato, senza che sia stata poi contestata dalla reclamante la sussistenza a suo carico dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII. Infatti deve ribadirsi dal Collegio che, ai fini del superamento della soglia di procedibilità, deve essere considerato l'indebitamento complessivo del debitore e non solo il credito vantato dalla parte istante. Tale principio è conforme alla giurisprudenza consolidata, che ha chiarito che “quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma,
r.g. n. 6 L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento
(oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova” (Corte di Cassazione, ord., 18.3.2016, n. 5377). V).Si osserva, infine, che neppure avrebbe poi rilevanza la valutazione, adombrata ma non meglio specificata dalla reclamante, per cui lo stato di insolvenza dovrebbe escludersi dalla valutazione delle ingenti poste attive di bilancio, preponderanti rispetto al passivo accertato, posto che tale valutazione deve essere compiuta solo nei riguardi delle società già in fase di liquidazione volontaria, a differenza di quanto avvenuto per la
[...]
Parte_1
Pertanto il reclamo va considerato totalmente e palesemente infondato, in quanto basato su assunti o circostanze prive di consistenza e documentazione, ovvero contrastanti con quanto accertato nella istruttoria prefallimentare e fallimentare, ovvero carenti di rilevanza nel caso di specie, frutto di evidente mala fede processuale, che giustifica la condanna solidale della società reclamante e del suo precedente legale rappresentante, conferitario della procura per promuovere il reclamo stesso, con ogni conseguenza, anche riguardo a questo ultimo, in punto di spese di lite, ex art.51 comma 15 CCII, liquidate secondo i parametri ex art.4 e n.20 all.to
DM 55/14, oltre di responsabilità per lite temeraria ex art.96 cm.3 c.p.c., e di pagamento in duplum del c.u. ex art.136 cm.2 dpr 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del suo legale rappresentante nei Parte_1 confronti di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 65/2025 DI
[...] avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Parte_1
Velletri in data di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna la società reclamante in solido con il suo legale rappresentante, al rimborso, in favore della curatela reclamata, delle spese di lite del giudizio, che si liquidano in euro 1.400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) condanna la società reclamante alla rifusione in favore della r.g. n. 7 procedura del danno da lite temeraria che liquida in euro 2.800,00;
d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, il giorno 24/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8