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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10268 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Corrao, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, viale Lazio n. 36. attore/opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi con CP_1 elezione di domicilio a Verona, vicolo S. Bernardino, 5°. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2443/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Palermo il 28 aprile 2020, per l'importo di euro 14.907,91,
a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 12082, acceso in data 03 febbraio 2006.
In particolare, l'opponente ha eccepito la carenza di prova del presunto saldo passivo del rapporto di conto corrente, evidenziando innanzi tutto una presunta difformità tra l'estratto conto prodotto in sede monitoria e quello ricevuto dalla in via stragiudiziale. Ha CP_2 denunciato poi l'assenza della pattuizione delle condizioni relative al contratto di apertura di credito su conto ed in ogni caso ha eccepito in relazione al rapporto di conto corrente l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici (in violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera
CICR 09.02.2000), l'illecita applicazione della commissione di massimo scoperto (in violazione dell'art. 1346 c.c.) e l'usurarietà degli interessi pattuiti. Ha chiesto, pertanto, previo accertamento delle nullità denunciate, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese.
L'istituto di credito, ritualmente costituito, ha contestato le circostanze rappresentate dall'opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Così ricostruita brevemente la vicenda, osserva preliminarmente il
Tribunale che nel giudizio di opposizione a d.i. l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Anche di recente la Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo il quale, “quando è la banca ad agire, essa deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (Cass. n.11232 del
29.04.2025). La stessa giurisprudenza ha poi affermato che in caso di mancata produzione integrale degli estratti conto nell'ambito del giudizio di opposizione – anche per i contratti bancari in cui sia accertata l'invalidità di talune pattuizioni influenti nella determinazione del saldo
– il Giudice può utilizzare ulteriori mezzi di prova atti all'individuazione del saldo finale, purché siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Ebbene, nella specie, le parti assolvendo al loro rispettivo onere probatorio hanno prodotto soltanto il contratto di apertura di conto corrente e gli estratti conto relativi ad alcuni trimestri, mentre l'Istituto di credito opposto non ha onerato l'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 16.02.2022, avente ad oggetto il contratto di apertura di credito da cui originerebbe il credito ingiunto. Consegue che la ricostruzione del saldo è stata effettuata tenuto conto delle pattuizioni contenute nel contratto di apertura del conto corrente portante originariamente il n. 12082 e utilizzando saldi di raccordo tra l'ultimo saldo ricalcolato e il successivo saldo banca, con riferimento ai trimestri rispetto ai quali non sono stati prodotti i relativi estratti conto.
Va detto, tuttavia, che le contestazioni mosse dagli opponenti al rapporto di conto corrente, tenendo conto delle informazioni oggettivamente ricavabili dalla documentazione contrattuale in atti sono risultate solo in parte fondate.
Nello specifico è stato accertato che di fatto è stata applicata una
“commissione di massimo scoperto” non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione degli elementi (base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), che concorrono a determinarla, di talchè ai fini del ricalcolo deve espungersi tale commissione. Parimenti sono stati espunti gli altri oneri e costi non sufficientemente determinati e sono stati ricondotti invece entro i limiti contrattuali le altre voci di spesa trimestrali (v. ctu pag. 8 e 9).
Infondata è invece risultata la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione risulta correttamente pattuita (v. ctu pag.9).
Anche con riferimento alla censura relativa al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, sulla scorta delle condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, è possibile affermare che non è stato superato il tasso soglia né in sede di stipula del contratto di conto corrente né nel corso del rapporto.
Così procedendo, il saldo del conto ricalcolato è risultato pari ad euro
10.411,73 a debito del correntista, con una differenza rispetto al saldo banca di euro 4.077,45.
Consegue che il d.i. va revocato e l'opponente va tuttavia condannato al pagamento, in favore dell'Istituto di credito, della somma di euro
10.411,73 oltre interessi fino al soddisfo.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio, ponendo invece la restante parte a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 12.05.2025) vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 2443/2020 emesso dal Tribunale di
Palermo il 28 aprile 2020.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di euro 10.411,73, per le causali indicate in parte
[...] motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio. Pone la restante parte
(pari ai 2/3 dell'intero), a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della ctu (già liquidate con decreto del 12.05.2025).
Così deciso a Palermo il 27/10/2025.
Il Giudice
EL ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10268 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Corrao, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, viale Lazio n. 36. attore/opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi con CP_1 elezione di domicilio a Verona, vicolo S. Bernardino, 5°. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2443/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Palermo il 28 aprile 2020, per l'importo di euro 14.907,91,
a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 12082, acceso in data 03 febbraio 2006.
In particolare, l'opponente ha eccepito la carenza di prova del presunto saldo passivo del rapporto di conto corrente, evidenziando innanzi tutto una presunta difformità tra l'estratto conto prodotto in sede monitoria e quello ricevuto dalla in via stragiudiziale. Ha CP_2 denunciato poi l'assenza della pattuizione delle condizioni relative al contratto di apertura di credito su conto ed in ogni caso ha eccepito in relazione al rapporto di conto corrente l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici (in violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera
CICR 09.02.2000), l'illecita applicazione della commissione di massimo scoperto (in violazione dell'art. 1346 c.c.) e l'usurarietà degli interessi pattuiti. Ha chiesto, pertanto, previo accertamento delle nullità denunciate, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese.
L'istituto di credito, ritualmente costituito, ha contestato le circostanze rappresentate dall'opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Così ricostruita brevemente la vicenda, osserva preliminarmente il
Tribunale che nel giudizio di opposizione a d.i. l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Anche di recente la Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo il quale, “quando è la banca ad agire, essa deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (Cass. n.11232 del
29.04.2025). La stessa giurisprudenza ha poi affermato che in caso di mancata produzione integrale degli estratti conto nell'ambito del giudizio di opposizione – anche per i contratti bancari in cui sia accertata l'invalidità di talune pattuizioni influenti nella determinazione del saldo
– il Giudice può utilizzare ulteriori mezzi di prova atti all'individuazione del saldo finale, purché siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Ebbene, nella specie, le parti assolvendo al loro rispettivo onere probatorio hanno prodotto soltanto il contratto di apertura di conto corrente e gli estratti conto relativi ad alcuni trimestri, mentre l'Istituto di credito opposto non ha onerato l'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 16.02.2022, avente ad oggetto il contratto di apertura di credito da cui originerebbe il credito ingiunto. Consegue che la ricostruzione del saldo è stata effettuata tenuto conto delle pattuizioni contenute nel contratto di apertura del conto corrente portante originariamente il n. 12082 e utilizzando saldi di raccordo tra l'ultimo saldo ricalcolato e il successivo saldo banca, con riferimento ai trimestri rispetto ai quali non sono stati prodotti i relativi estratti conto.
Va detto, tuttavia, che le contestazioni mosse dagli opponenti al rapporto di conto corrente, tenendo conto delle informazioni oggettivamente ricavabili dalla documentazione contrattuale in atti sono risultate solo in parte fondate.
Nello specifico è stato accertato che di fatto è stata applicata una
“commissione di massimo scoperto” non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione degli elementi (base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), che concorrono a determinarla, di talchè ai fini del ricalcolo deve espungersi tale commissione. Parimenti sono stati espunti gli altri oneri e costi non sufficientemente determinati e sono stati ricondotti invece entro i limiti contrattuali le altre voci di spesa trimestrali (v. ctu pag. 8 e 9).
Infondata è invece risultata la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione risulta correttamente pattuita (v. ctu pag.9).
Anche con riferimento alla censura relativa al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, sulla scorta delle condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, è possibile affermare che non è stato superato il tasso soglia né in sede di stipula del contratto di conto corrente né nel corso del rapporto.
Così procedendo, il saldo del conto ricalcolato è risultato pari ad euro
10.411,73 a debito del correntista, con una differenza rispetto al saldo banca di euro 4.077,45.
Consegue che il d.i. va revocato e l'opponente va tuttavia condannato al pagamento, in favore dell'Istituto di credito, della somma di euro
10.411,73 oltre interessi fino al soddisfo.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio, ponendo invece la restante parte a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 12.05.2025) vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 2443/2020 emesso dal Tribunale di
Palermo il 28 aprile 2020.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di euro 10.411,73, per le causali indicate in parte
[...] motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio. Pone la restante parte
(pari ai 2/3 dell'intero), a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della ctu (già liquidate con decreto del 12.05.2025).
Così deciso a Palermo il 27/10/2025.
Il Giudice
EL ZA