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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2161/2021 depositato il 28/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 03/03/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. TVF011002419/2018 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/7/2018 l'Agenzia delle Entrate di Bari notificava al contribuente Resistente_1 avviso di accertamento nr. TVF011002418/2018 con il quale accertava per l'anno di imposta 2014, la percezione di reddito da lavoro autonomo ( compensi erogati dall'Università di Bari) per euro 35.562,00.
L'accertamento diveniva definitivo per mancata impugnazione.
In data 20/02/2019 con nota acquisita al protocollo con nr. 24536 la parte presentava istanza di autotutela parziale, limitatamente alle somme richieste a titolo di Irap ed Iva.
In data 15/10/2019 con nota nr. 141054 l'Ufficio Controlli notificava a mani proprie di Resistente_1 provvedimento espresso di diniego in autotutela.
Quindi l'Agenzia delle Entrate affidava il carico all'agente della riscossione e quest'ultimo notificava al contribuente l'avviso di presa in carico.
Il Resistente_1, qualificando l'atto da ultimo indicato quale diniego tacito dell'istanza in autotutela parziale, proponeva ricorso avverso di esso, iscritto al nr. 883/2020.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza nr. 315/21 dell'11/12/2020 depositata il
03/3/2021, qualificando il rapporto di lavoro intercorso con l'Università di Bari quale collaborazione coordinata e continuativa assimilabile al rapporto di lavoro dipendente, come tale soggetto ad Irpef ma non ad Iva ed
Irap, accoglieva il ricorso per quanto di ragione, compensando le spese tra le parti.
Con atto notificato il 27/9/2021, l'Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per i seguenti motivi: omessa motivazione della sentenza su eccezioni pregiudiziali ed assorbenti rappresentate dall'Ufficio in ordine all'inammissibilità del ricorso, vizio di ultrapetizione, violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 1 quater D.
L. 564/94 e 19 d. l.vo 546/92.
Chiedeva quindi, in accoglimento dei motivi di appello, di riformare la sentenza di primo grado, condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Resisteva l'appellato, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 eccependo che il provvedimento di diniego in autotutela era stato notificato al contribuente sebbene questi avesse eletto domicilio presso il difensore e che dunque la notifica era nulla. Esponeva altresì la sussistenza di ragioni di interesse generale all'annullamento dell'atto.
All'udienza odierna, l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico ed incontestato che l'avviso di accertamento nr. TVF011002418/2018 è divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente cristallizzazione ed irretrattabilità della pretesa tributaria con esso fatta valere.
Occorrerà quindi in questa sede valutare la possibilità di impugnare il provvedimento espresso o tacito di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela. Il provvedimento di diniego espresso di annullamento nr. 141054 non è stato validamente notificato ( ed è dunque fondata l'eccezione dell'appellato) poiché, sebbene nell'istanza in autotutela il contribuente avesse nominato difensore l' Avv. Difensore_1 ed eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo, il provvedimento di diniego veniva notificato con raccomandata a mani del Resistente_1. La notifica è in questo caso affetta da nullità poiché “ In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'esercizio della facoltà, da parte del contribuente - ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, determina, in capo alla Amministrazione finanziaria, l'obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio;
ne consegue che è invalida la notifica, nella specie dell'atto impositivo presupposto, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. in luogo diverso dal domicilio eletto “ ( Sez. 5, Sentenza n. 6113 del 16/03/2011 ).
La comunicazione dell'avviso di presa in carico ha costituito perciò, effettivamente, l' atto con il quale il
D'SI ha avuto conoscenza delle determinazioni dell'Ufficio in merito alla sua istanza di annullamento in autotutela.
Tanto premesso, ritiene la Corte che non ricorrano le condizioni per l'impugnabilità del rigetto dell'istanza in autotutela.
In giurisprudenza si è infatti affermato che ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014 ) che “ Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” ( nello stesso senso, più recentemente
, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022 “ In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo”.).
Con l'istanza di annullamento in autotutela il contribuente si è limitato a censurare il provvedimento impositivo divenuto inoppugnabile, non specificando né provando l'esistenza di un interesse generale alla rimozione dell'atto.
Il riferimento all'art. 53 Cost., presente anche nella sentenza qui appellata, appare generico e suscettibile di una applicazione generalizzata che si risolverebbe, in pratica, in un completo svuotamento del principio della certezza del diritto e della immodificabilità delle situazioni divenute definitive per mancato esperimento dei rimedi giurisdizionali.
Per le esposte ragioni, l'appello va accolto, con riforma della sentenza appellata e compensazione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2161/2021 depositato il 28/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 03/03/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. TVF011002419/2018 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/7/2018 l'Agenzia delle Entrate di Bari notificava al contribuente Resistente_1 avviso di accertamento nr. TVF011002418/2018 con il quale accertava per l'anno di imposta 2014, la percezione di reddito da lavoro autonomo ( compensi erogati dall'Università di Bari) per euro 35.562,00.
L'accertamento diveniva definitivo per mancata impugnazione.
In data 20/02/2019 con nota acquisita al protocollo con nr. 24536 la parte presentava istanza di autotutela parziale, limitatamente alle somme richieste a titolo di Irap ed Iva.
In data 15/10/2019 con nota nr. 141054 l'Ufficio Controlli notificava a mani proprie di Resistente_1 provvedimento espresso di diniego in autotutela.
Quindi l'Agenzia delle Entrate affidava il carico all'agente della riscossione e quest'ultimo notificava al contribuente l'avviso di presa in carico.
Il Resistente_1, qualificando l'atto da ultimo indicato quale diniego tacito dell'istanza in autotutela parziale, proponeva ricorso avverso di esso, iscritto al nr. 883/2020.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza nr. 315/21 dell'11/12/2020 depositata il
03/3/2021, qualificando il rapporto di lavoro intercorso con l'Università di Bari quale collaborazione coordinata e continuativa assimilabile al rapporto di lavoro dipendente, come tale soggetto ad Irpef ma non ad Iva ed
Irap, accoglieva il ricorso per quanto di ragione, compensando le spese tra le parti.
Con atto notificato il 27/9/2021, l'Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per i seguenti motivi: omessa motivazione della sentenza su eccezioni pregiudiziali ed assorbenti rappresentate dall'Ufficio in ordine all'inammissibilità del ricorso, vizio di ultrapetizione, violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 1 quater D.
L. 564/94 e 19 d. l.vo 546/92.
Chiedeva quindi, in accoglimento dei motivi di appello, di riformare la sentenza di primo grado, condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Resisteva l'appellato, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 eccependo che il provvedimento di diniego in autotutela era stato notificato al contribuente sebbene questi avesse eletto domicilio presso il difensore e che dunque la notifica era nulla. Esponeva altresì la sussistenza di ragioni di interesse generale all'annullamento dell'atto.
All'udienza odierna, l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico ed incontestato che l'avviso di accertamento nr. TVF011002418/2018 è divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente cristallizzazione ed irretrattabilità della pretesa tributaria con esso fatta valere.
Occorrerà quindi in questa sede valutare la possibilità di impugnare il provvedimento espresso o tacito di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela. Il provvedimento di diniego espresso di annullamento nr. 141054 non è stato validamente notificato ( ed è dunque fondata l'eccezione dell'appellato) poiché, sebbene nell'istanza in autotutela il contribuente avesse nominato difensore l' Avv. Difensore_1 ed eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo, il provvedimento di diniego veniva notificato con raccomandata a mani del Resistente_1. La notifica è in questo caso affetta da nullità poiché “ In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'esercizio della facoltà, da parte del contribuente - ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, determina, in capo alla Amministrazione finanziaria, l'obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio;
ne consegue che è invalida la notifica, nella specie dell'atto impositivo presupposto, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. in luogo diverso dal domicilio eletto “ ( Sez. 5, Sentenza n. 6113 del 16/03/2011 ).
La comunicazione dell'avviso di presa in carico ha costituito perciò, effettivamente, l' atto con il quale il
D'SI ha avuto conoscenza delle determinazioni dell'Ufficio in merito alla sua istanza di annullamento in autotutela.
Tanto premesso, ritiene la Corte che non ricorrano le condizioni per l'impugnabilità del rigetto dell'istanza in autotutela.
In giurisprudenza si è infatti affermato che ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014 ) che “ Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” ( nello stesso senso, più recentemente
, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022 “ In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo”.).
Con l'istanza di annullamento in autotutela il contribuente si è limitato a censurare il provvedimento impositivo divenuto inoppugnabile, non specificando né provando l'esistenza di un interesse generale alla rimozione dell'atto.
Il riferimento all'art. 53 Cost., presente anche nella sentenza qui appellata, appare generico e suscettibile di una applicazione generalizzata che si risolverebbe, in pratica, in un completo svuotamento del principio della certezza del diritto e della immodificabilità delle situazioni divenute definitive per mancato esperimento dei rimedi giurisdizionali.
Per le esposte ragioni, l'appello va accolto, con riforma della sentenza appellata e compensazione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e rigetta il ricorso. Spese compensate.