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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2587/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa IL LÒ, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2587/2022, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Paolo Manuti, giusta mandato Parte_1 in atti;
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefania Maria Lepore, giusta mandato in atti;
-opposta-
E
Controparte_2 in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Celestina Barile, giusta
[...] mandato in atti;
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26 novembre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma c.p.c., proposta da Parte_1
avverso la cartella n. 01420200040629814000 emessa da
[...] Controparte_3
[...
[...] [...]
, notificata il 14 marzo 2022, per il pagamento della complessiva somma di €
[...]
16.491,44 di cui all'ordinanza ingiunzione n. 52272017 emessa dalla Camera di Commercio di
Bari.
A fondamento della opposizione l'opponente ha eccepito: a) l'estinzione della sanzione obbligatoria ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981; b) l'inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere esecutivamente per originaria carenza di titolo esecutivo nei suoi confronti;
c) il suo difetto di legittimazione passiva.
Sulla scorta di tali doglianze, l'attore ha chiesto -previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella impugnata- l'annullamento della stessa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , che ha chiesto Controparte_1 di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della
[...]
legittimata passivamente rispetto alle eccezioni Controparte_2 formulate dal;
ha in ogni caso contestato la fondatezza dell'opposizione concludendo Parte_1 per il rigetto della stessa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 13 aprile 2023 si è costituito l'ente impositore che ha specificamente contestato la fondatezza dei motivi di opposizione e ha chiesto il rigetto della stessa.
All'esito della C.D. appendice scritta ex art. 183, VI comma c.p.c., la precedente Giudice assegnataria del fascicolo ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la verifica della conciliazione.
A detta udienza, la prima svoltasi dinanzi alla scrivente, preso atto della mancata adesione dell'attore alla proposta conciliativa e ritenuti insussistenti motivi di incompatibilità di questa
Giudice per avere composto il Collegio che ha deciso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dall'opponente (avverso il provvedimento di “visto” adottato dalla precedente G.I.), la causa è stata rinviata all'udienza del 19 novembre 2025 (poi differita d'ufficio al 26 novembre) per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive, cui tutte le parti hanno provveduto.
*****
L'opposizione è inammissibile e va respinta per i motivi di seguito illustrati.
Non è inutile ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ravvisare,
a fronte della notifica di una cartella di pagamento che trova il suo presupposto in un verbale di accertamento di un illecito amministrativo ovvero in una ordinanza ingiunzione di pagamento ex
2 art. 18 della legge n. 689/1981, un possibile triplice ordine di rimedi oppositivi.
La Corte in particolare ha chiarito, anche recentemente (cfr. Cass. ord. n. 9059/2025 e nei medesimi termini in precedenza Cass. sent. n. 4018/2007, Cass. sent. n. 15149/2005), che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
- l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 1. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
- l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
- l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni [ora divenuti venti] dalla notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi in cui si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Orbene, nella vicenda in esame il con l'atto introduttivo muove doglianze che Parte_1 attengono, tutte, alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ente impositore.
Tali doglianze, tuttavia, sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere mediante il rimedio opposizione ex art. 23 L. n. 689/1981 (ora art. 6 del D.lgs. 150/2011), non ravvisandosi le condizioni per un'opposizione recuperatoria, posto che è circostanza pacifica oltre che riscontrata documentalmente l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione che si è validamente perfezionata in data 14-29 luglio 2017.
Detto altrimenti, dalla rituale notifica della predetta ordinanza ingiunzione, avvenuta, come detto, il 14-19 luglio 2017, discende la inammissibilità dei motivi di opposizione in quanto proposti dinanzi al Tribunale oltre il termine di 30 giorni a tal fine previsto dall'art. 6 comma 6 del D.lgs.
3 n. 150/2011.
La mancata (tempestiva) opposizione dell'ordinanza ingiunzione ha determinato l'intangibilità della stessa, sia per quanto concerne i profili che attengono ai fatti costitutivi dell'illecito contestato, ormai non più contestabili, che per quanto attiene alle questioni di tipo formale riguardanti il medesimo provvedimento.
Per mera completezza, deve darsi atto che, come chiarito di recente dalla Suprema Corte, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Tuttavia nella controversia di cui si discetta non è stata sollevata siffatta eccezione, bensì la diversa eccezione di estinzione ex art. 14 L. n. 689/1981 che non può trovare ingresso per quanto sopra illustrato.
Peraltro, pur ove si volesse intendere tale doglianza in termini di prescrizione, la stessa risulterebbe ad ogni modo infondata, alla luce degli atti interruttivi posti in essere prima del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 (cfr. notifica del verbale avvenuta il 3 luglio 2015; notifica dell'ordinanza ingiunzione perfezionatasi in data 14-29 luglio
2017 e successiva notifica della cartella esattoriale qui opposta avvenuta in data 24 marzo 2022).
*****
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
essendo la chiamata in causa dell'ente impositore originata dai motivi di opposizione, sull'attore soccombente gravano anche le spese di lite del terzo chiamato.
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio, in assenza di nota spese, secondo i seguenti criteri:
Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 in base al disputatum, parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia, massimi per la fase 4 di fatto resa necessaria dal contegno processuale dell'attore che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal precedente G.I.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa deduzione, eccezione, istanza disattesa,
4 così provvede:
1. dichiara inammissibili i motivi di opposizione;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 5.088,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna l'attore alla rifusione in favore della terza chiamata e per essa del Difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 5.088,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 26 novembre 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
IL LÒ
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa IL LÒ, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2587/2022, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Paolo Manuti, giusta mandato Parte_1 in atti;
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefania Maria Lepore, giusta mandato in atti;
-opposta-
E
Controparte_2 in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Celestina Barile, giusta
[...] mandato in atti;
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26 novembre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma c.p.c., proposta da Parte_1
avverso la cartella n. 01420200040629814000 emessa da
[...] Controparte_3
[...
[...] [...]
, notificata il 14 marzo 2022, per il pagamento della complessiva somma di €
[...]
16.491,44 di cui all'ordinanza ingiunzione n. 52272017 emessa dalla Camera di Commercio di
Bari.
A fondamento della opposizione l'opponente ha eccepito: a) l'estinzione della sanzione obbligatoria ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981; b) l'inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere esecutivamente per originaria carenza di titolo esecutivo nei suoi confronti;
c) il suo difetto di legittimazione passiva.
Sulla scorta di tali doglianze, l'attore ha chiesto -previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella impugnata- l'annullamento della stessa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , che ha chiesto Controparte_1 di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della
[...]
legittimata passivamente rispetto alle eccezioni Controparte_2 formulate dal;
ha in ogni caso contestato la fondatezza dell'opposizione concludendo Parte_1 per il rigetto della stessa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 13 aprile 2023 si è costituito l'ente impositore che ha specificamente contestato la fondatezza dei motivi di opposizione e ha chiesto il rigetto della stessa.
All'esito della C.D. appendice scritta ex art. 183, VI comma c.p.c., la precedente Giudice assegnataria del fascicolo ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la verifica della conciliazione.
A detta udienza, la prima svoltasi dinanzi alla scrivente, preso atto della mancata adesione dell'attore alla proposta conciliativa e ritenuti insussistenti motivi di incompatibilità di questa
Giudice per avere composto il Collegio che ha deciso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dall'opponente (avverso il provvedimento di “visto” adottato dalla precedente G.I.), la causa è stata rinviata all'udienza del 19 novembre 2025 (poi differita d'ufficio al 26 novembre) per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive, cui tutte le parti hanno provveduto.
*****
L'opposizione è inammissibile e va respinta per i motivi di seguito illustrati.
Non è inutile ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ravvisare,
a fronte della notifica di una cartella di pagamento che trova il suo presupposto in un verbale di accertamento di un illecito amministrativo ovvero in una ordinanza ingiunzione di pagamento ex
2 art. 18 della legge n. 689/1981, un possibile triplice ordine di rimedi oppositivi.
La Corte in particolare ha chiarito, anche recentemente (cfr. Cass. ord. n. 9059/2025 e nei medesimi termini in precedenza Cass. sent. n. 4018/2007, Cass. sent. n. 15149/2005), che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
- l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 1. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
- l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
- l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni [ora divenuti venti] dalla notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi in cui si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Orbene, nella vicenda in esame il con l'atto introduttivo muove doglianze che Parte_1 attengono, tutte, alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ente impositore.
Tali doglianze, tuttavia, sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere mediante il rimedio opposizione ex art. 23 L. n. 689/1981 (ora art. 6 del D.lgs. 150/2011), non ravvisandosi le condizioni per un'opposizione recuperatoria, posto che è circostanza pacifica oltre che riscontrata documentalmente l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione che si è validamente perfezionata in data 14-29 luglio 2017.
Detto altrimenti, dalla rituale notifica della predetta ordinanza ingiunzione, avvenuta, come detto, il 14-19 luglio 2017, discende la inammissibilità dei motivi di opposizione in quanto proposti dinanzi al Tribunale oltre il termine di 30 giorni a tal fine previsto dall'art. 6 comma 6 del D.lgs.
3 n. 150/2011.
La mancata (tempestiva) opposizione dell'ordinanza ingiunzione ha determinato l'intangibilità della stessa, sia per quanto concerne i profili che attengono ai fatti costitutivi dell'illecito contestato, ormai non più contestabili, che per quanto attiene alle questioni di tipo formale riguardanti il medesimo provvedimento.
Per mera completezza, deve darsi atto che, come chiarito di recente dalla Suprema Corte, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Tuttavia nella controversia di cui si discetta non è stata sollevata siffatta eccezione, bensì la diversa eccezione di estinzione ex art. 14 L. n. 689/1981 che non può trovare ingresso per quanto sopra illustrato.
Peraltro, pur ove si volesse intendere tale doglianza in termini di prescrizione, la stessa risulterebbe ad ogni modo infondata, alla luce degli atti interruttivi posti in essere prima del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 (cfr. notifica del verbale avvenuta il 3 luglio 2015; notifica dell'ordinanza ingiunzione perfezionatasi in data 14-29 luglio
2017 e successiva notifica della cartella esattoriale qui opposta avvenuta in data 24 marzo 2022).
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La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
essendo la chiamata in causa dell'ente impositore originata dai motivi di opposizione, sull'attore soccombente gravano anche le spese di lite del terzo chiamato.
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio, in assenza di nota spese, secondo i seguenti criteri:
Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 in base al disputatum, parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia, massimi per la fase 4 di fatto resa necessaria dal contegno processuale dell'attore che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal precedente G.I.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa deduzione, eccezione, istanza disattesa,
4 così provvede:
1. dichiara inammissibili i motivi di opposizione;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 5.088,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna l'attore alla rifusione in favore della terza chiamata e per essa del Difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 5.088,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 26 novembre 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
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