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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1886-2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 1886/2023 Reg. Cont. promosso da
– rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cigliola giusta nomina in atti;
Parte_1
Contro
, e – rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
difesi dall'Avv. Michele Di Campo;
e – rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Controparte_4 Controparte_5
Galoppa giusta nomina in atti;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
L'Architetto allegava, con ricorso ex art. 281 decies del 17-03-2023, di aver Parte_1
acquistato in data 28.12.1985 dai coniugi (oggi deceduto e a cui sono succeduti i Persona_1
resistenti e ) e (resistente in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2 CP_3 erede del defunto coniuge) nonché dai coniugi e l'immobile Controparte_4 Controparte_5
ubicato in Grottaglie alla Via Pisa n. 10 (in catasto al fg. 36, p.lla 1541).
Deduceva il ricorrente che i venditori, nell'atto notarile di compravendita del 28.12.1985, si pagina 1 di 8 riservavano, ex art. 41 sexies della L. 1150/1942, la parte di piano scantinato (interrato) di mq. 196, con libertà di destinazione: quota parte di un'area più ampia, di complessivi mq. 322,39, di cui 126,39 destinata a parcheggio pertinenziale, come risultante da planimetria e progetto di costruzione allegati.
Assumeva il ricorrente di aver esercitato pacificamente, sin dalla data di acquisto, il diritto di uso sull'area destinata a parcheggio, sia personalmente sia per il tramite di conduttori cui concedeva in locazione l'immobile in godimento sino alla fine del 2018, quando i resistenti inopinatamente gli impedivano l'accesso alla predetta area pertinenziale con l'installazione di saracinesche.
Pertanto il ricorrente, stante l'esito infruttuoso della prodromica procedura di mediazione, adiva il
Tribunale di Taranto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, a)delimitare - a mezzo CTU - della parte interrata dello stabile di Via Pisa 10 in
Grottaglie, quale da riservare a proprietà di mq 196 in favore dei convenuti e quale da riservare a parcheggio pertinenziale per mq 126,39 in funzione di quanto richiesto nel successivo punto;
b)Dichiarare in capo al ricorrente il diritto d'uso di area destinata a parcheggio nei limiti di quanto previsto dall'art. 41 sexies L.17.8.1942 n.1150, da individuarsi a mezzo di CTU nell'ambito della citata area pertinenziale;
c)condannare i convenuti a ristoro del danno per il mancato utilizzo del posto auto da parte del ricorrente dal 2008, da quantificarsi sempre con CTU;
d) in subordine dichiarare le nullità di qualsiasi pattuizione che sia in contrasto con le previsioni di cui all'art. 41 sexies
L.17.8.1942 n.1150.”
LE DIFESE DEI RESISTENTI
I resistenti costituendosi contestavano il fondamento della domanda del ricorrente e ne chiedevano il rigetto.
In particolare, i resistenti contestano le deduzioni del ricorrente sostenendo che la situazione fattuale è ben diversa rispetto a quella dedotta nel ricorso introduttivo, come poteva arguirsi dalla stessa originaria planimetria e piano di costruzione allegati dal ricorrente: il piano scantinato sin dall'edificazione dello stabile è sempre stato destinato a parcheggio.
Invero il ricorrente sarebbe stato sin dall'inizio destinatario di una propria area parcheggio e che l'area dal medesimo rivendicata sarebbe ad uso esclusivo degli originari costruttori (prima) e degli odierni resistenti (oggi), che da sempre l'hanno utilizzata in maniera esclusiva, il cui accesso a terzi – oggi impedito dalle saracinesche – era dapprima impedito da basculante.
Concludevano pertanto i resistenti per il rigetto del ricorso introduttivo nonché per la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 cpc.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Instauratosi il regolare contraddittorio delle parti, all'udienza di prima trattazione del 11.10.2023 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata con concessione dei termini ex 281
duodecies, IV co., c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.02.2024 il giudice si riservava sulle richieste di prova formulate dalle parti;
con ordinanza del 1.03.2024, ritenuta la causa documentalmente provata, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2024.
All'udienza del 9.10.2024 le parti procedevano alla discussione orale ed indi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE – SULLA NATURA
INDEROGABILE DELL'ART. 47 SEXIES DELLA L. 1150/1942
Preliminarmente appare necessario soffermarsi sulla normativa rilevante nel caso di specie prima di delibare sulle contrapposte posizioni delle odierne parti in casa.
L'art. 41 sexties della legge urbanistica 1150/42 (introdotto dalla legge Ponte n. 765/67) ha stabilito che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi a parcheggio in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (rapporto così modificato dalla legge
Tognoli).
A partire quindi dal 1.09.1967 sono stati così creati i parcheggi cd. obbligatori, sicché, a partire da tale data, tutte le nuove costruzioni, per ottenere il rilascio del provvedimento edilizio, dovevano prevedere siffatte aree
In merito alla natura di siffatto vincolo, risalente e mai discussa giurisprudenza (cfr. Cass.
S.U.6600/84), avuto riguardo alla normativa applicabile a caso in esame, ha ritenuto essere un vincolo di destinazione anche di natura soggettiva, per cui le aree dovevano essere necessariamente utilizzate dai proprietari o utilizzatori degli immobili, senza possibilità di deroga pattizia. Più precisamente si è qualificata la stessa come norma imperativa inderogabile anche nei rapporti privatistici, attribuendo al diritto in oggetto natura di diritto reale di uso ex lege, a favore di chi abita l'immobile, inderogabile, inalienabile e irrinunciabile, con la conseguenza che qualora si fosse trasferita la piena proprietà del box separatamente dall'immobile, si doveva comunque costituire a favore dell'utilizzatore un diritto di uso sul posto auto.
La normativa pertanto ha importanti e precisi riflessi anche nelle attività tra privati, distinguendosi tra chi ha la titolarità, che può essere anche estraneo, e il diritto alla utilizzazione. pagina 3 di 8 L'ESAME DEI TITOLI E LA ESISTENZA CERTA DI AREA DI PARCHEGGIO
NELL'AREA SCABTINATO
Stante la natura inderogabile della destinazione del vincolo parcheggio delle aree e nei limiti sopra precisati, deve senz'altro pervenirsi ad una prima conclusione: l'immobile oggetto di causa – peraltro progettato dallo stesso ricorrente – rispetta necessariamente quantomeno sulla carta i vincoli di legge di cui all'art. 41 sexties L. 1150/1942 atteso che, diversamente, non avrebbe ottenuto la concessione edilizia.
Dalla disamina della concessione originaria edilizia 197/1977 in atti – non contestata da nessuna delle parti – si legge che viene concessa la costruzione di “nuovi appartamenti in Grottaglie” intestati alla cooperativa “La Società”, di cui il delegato responsabile era l'attuale resistente , Controparte_4 mentre il progettista dell'opera era l'attuale ricorrente.
Dalla disamina della tavola n. 2 allegata al titolo edilizio de quo – come correttamente dedotto da entrambi i resistenti – emerge la rappresentazione grafica dell'intero piano scantinato consistente di un unico locale esteso per l'intero lotto di suolo e delimitato dal muro sinistro della rampa carrabile, dal vano scala condominiale e dai pilastri.
Questo vano scantinato è vero che non reca alcuna specificazione di destinazione d'uso né alcuna partizione in box o locali, né individua la porzione costituente la dotazione di area di parcheggio obbligatorio ai sensi della L. 1150/1942, ma è altrettanto vero che al suo interno riporta la rappresentazione grafica di un'auto, e nel computo tecnico di cui alla tavola n. 2 risulta l'eloquente espressione “il parcheggio viene sistemato nel piano scantinato”.
Pertanto, stante il vincolo legale de quo e l'assenza di ulteriori indicazioni testuali e/o grafiche di segno contrario, deve concludersi che nella concessione originaria l'intero piano scantinato fosse destinato a parcheggio.
Inoltre dalle visure catastali dei singoli condomini allegata alla perizia a firma del Geom.
[...]
si evince il rispetto della normativa urbanistica richiamata, atteso che la superficie totale delle CP_1
aree a parcheggio è pari a 486 mq e quindi superiore al minimo previsto dalla norma (pari a 158,10 mq) come indicata nel progetto del computo tecnico.
LE OPERE SUCCESSIVE REALIZZATE NELLO SCANTINATO
Né può contestarsi che nel tempo l'area dello scantinato abbia formato oggetto di trasformazioni, che finivano con il realizzare dei vani appannaggio esclusivo di ciascuno degli acquirenti delle unità immobiliari.
pagina 4 di 8 Vani per i quali in effetti si verificava una discrasia, nel senso che mentre negli atti notarili di acquisto dai costruttori queste pertinenze venivano qualificate come vani deposito, invece catastalmente venivano indicate come autorimesse: c 6 e non c 2.
Così sul punto nella relazione del geometra “…Infine per esattezza di analisi ma Controparte_1 soprattutto per gran rilevanza nel merito di ciò che ci impegna (destinazioni d'uso dei locali) è doveroso precisare che, sebbene in tutti gli atti di trasferimento i locali del piano interrato, venduti ai condomini e Parte_2 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, siano stati descritti e/o definiti come piccolo vano uso 2 Non si dimentichi che è l'architetto
[...] estensore del progetto dell'edificio che ci impegna. 3 Salvo la rampa e la corsia di manovra ai sensi della circolare del M LL PP 3210/1967 deposito4, a detta “impropria” descrizione segue immediatamente la indicazione della scheda di accatastamento (di primo impianto) che ne identifica il bene riportandone il relativo numero di protocollo e la data di presentazione. Ciascun locale dei codomini suddetti è distinto da propria scheda con proprio numero di protocollo, tutte presentate in data 21.06.1982 e per tutti i locali in parola, di proprietà dei condomini predetti, la relativa visura storica catastale con riferimento al classamento avvenuto per tutte in data 21.06.1982 (ma in atti dal
12.11.1997) indica quale prima categoria catastale di impianto quella di C/6 ovvero la destinazione
d'uso di BOX o ”. Persona_2
LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA DA Parte_6
, , CON LE DOMANDE N. 156/85,
[...] Parte_7 Parte_8
157/85 E 155/85
Significativa nel senso della presenza di aree pertinenziali suscettibili di essere destinate a box - autorimessa anche la circostanza che per alcune di queste pertinenze ubicate nello scantinato alcuni condomini presentavano concessione in sanatoria.
Si tratta delle tre domande di condono edilizio a nome dei proprietari Parte_6
e , che non a caso erano tutte finalizzate ad effettuare una ripartizione Parte_7 Parte_8
interna degli spazi per la realizzazione di box mediante tramezzature interne al vano scantinato de quo.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ IN SANATORIA E PROGETTO EX ART. 37 E 22 DEL
TUE RICHIAMATA NELLA RELAZIONE DI PERIZIA TECNICA A FIRMA DEL GEOM.
Controparte_1
Dalla lettura della perizia del geometra – non attinta da alcuna contestazione del Controparte_1
ricorrente – si evince che il medesimo tecnico ha elaborato una denuncia di inizio attività in sanatoria e pagina 5 di 8 progetto ex art. 37 e 22 del TUE per conto degli originari comproprietari e Parte_9 [...]
depositato in data 17.10.2007 e protocollato al n. 25796. Parte_10
Come attestato dal medesimo tecnico tale DIA in sanatoria, aveva ad oggetto la realizzazione di alcuni tramezzi con cui sono stati chiusi i locali di proprietà dei richiedenti (i box, della sup. utile di circa mq.
34,0 e di circa mq 26,0, ed il grande spazio posteriore della sup. utile di mq. 260,0).
Il progetto reso ai sensi dell'art. 22 del TUE invece ha comportato nuove partizioni interne che hanno dato luogo a n. 5 nuovi locali (n. 2 box e n. 3 depositi).
I locali hanno conservato la destinazione originaria di parcheggio fatta eccezione per i soli n. 3 depositi: sicché anche sulla scorta di tale attestazione, corredata dalla relativa rappresentazione planimetrica, oltremodo evidente è che il locale in contestazione ha avuto ab origine destinazione parcheggio.
CONCLUSIONE: LA MENZIONE NELL'ATTO DI ACQUISTO DEL RICORRENTE DI
VANO DEPOSITO NON ESCLUDE LA SUA NATURA DI AUTORIMESSA
Alla fin fine l'azione qui proposta finisce con il fare leva esclusivamente sul rilievo pacifico che negli atti di acquisto da parte dei cinque ricordati condomini, compreso il ricorrente, ciascuna delle pertinenze ubicate nel piano scantinato sia stata denominata vano deposito anziché autorimessa.
Tanto però a dispetto della destinazione originaria impressa, come sopra precisato, ad area parcheggio di quasi tutto lo scantinato, e della successiva realizzazione, con le modifiche edilizie successive, a veri e propri box destinati ad autorimessa: questo sicuramente per gli altri quattro condomini, e per quello appannaggio dell'attore, sulla cui destinazione effettiva attuale nulla si dice dalla sua difesa istante, quantomeno deve ritenersi che comunque sia suscettibile al pari degli altri, anche per le dimensioni, di avere questa destinazione, prima che venisse effettuato l'acquisto da parte del ricorrente.
Eloquenti in questo senso la denominazione catastale come c 6 e non c 2, rispetto alla destinazione inziale a parcheggio sia pure indiviso;
significativo anche il riferimento presente nelle tabelle millesimali a queste pertinenze come box auto e non locali deposito, come desumibile dalla relazione del geometra circostanza pure non contestata dall'attore. CP_1
Senza contare che portando alle estreme conseguenze il ragionamento logico giuridico implicato dalla domanda, tenuto conto dell'area riservata ai costruttori alla stipula dell'atto di vendita dell'unità immobiliare in favore del ricorrente, sarebbe stata violata – già in sede di progettazione - in modo patente la normativa imperativa sopra ricordata al punto da dover attingere all'area dello scantinato riservata in via esclusiva ai costruttori, qualora si fosse accolta la domanda proposta. E si veda sul pagina 6 di 8 punto la relazione del geometra sopra richiamata: “…Quanto sopra (sebbene non conforme alla legge è stato analizzato dallo scrivente per mera completezza o “chiusura del cerchio”) dimostra come se fosse vera e coerente con gli atti pubblici la modalità di determinazione delle destinazioni d'uso dei locali del piano interrato operata dal l'edificio sarebbe del tutto privo di CP_7 Parte_11
vere e proprie aree parcheggio3. Infatti risulterebbe che i locali di proprietà ( Parte_2 CP_8
e sarebbero destinati a locali
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_3
deposito ed il locale (oggi i locali per intervenuta divisione) di proprietà e Parte_9
sarebbero tutto fuorché aree parcheggio in quanto per esso ne veniva prevista Persona_4 una sorta di LIBERTA' DI DESTINAZIONE…”.
Se poi così davvero fosse stato, infine, sarebbe singolare che il ricorrente – per di più nella sua specifica qualità di progettista - si sia avveduto di questa grave violazione della norma imperativa solo a distanza di decenni: l'atto di acquisto data 1985 mentre l'azione in esame è del marzo del 2023.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nel proc. civ. 1886/2023 RG, disattesa ogni diversa Parte_1
deduzione, domanda e/o eccezione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle competenze di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano, per compenso professionale, in euro 5.000,00, Controparte_2 CP_3 oltre Rimb. Forf., CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi
“antistatario”; condanna al pagamento delle competenze di lite in favore di e Parte_1 Parte_12
che si liquidano in euro 5.000,00 oltre Rimb. Forf., CAP e IVA come per legge, da CP_5 distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario
Taranto, 13-01-2025
pagina 7 di 8
il Giudice dott. Claudio Casarano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 1886/2023 Reg. Cont. promosso da
– rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cigliola giusta nomina in atti;
Parte_1
Contro
, e – rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
difesi dall'Avv. Michele Di Campo;
e – rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Controparte_4 Controparte_5
Galoppa giusta nomina in atti;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
L'Architetto allegava, con ricorso ex art. 281 decies del 17-03-2023, di aver Parte_1
acquistato in data 28.12.1985 dai coniugi (oggi deceduto e a cui sono succeduti i Persona_1
resistenti e ) e (resistente in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2 CP_3 erede del defunto coniuge) nonché dai coniugi e l'immobile Controparte_4 Controparte_5
ubicato in Grottaglie alla Via Pisa n. 10 (in catasto al fg. 36, p.lla 1541).
Deduceva il ricorrente che i venditori, nell'atto notarile di compravendita del 28.12.1985, si pagina 1 di 8 riservavano, ex art. 41 sexies della L. 1150/1942, la parte di piano scantinato (interrato) di mq. 196, con libertà di destinazione: quota parte di un'area più ampia, di complessivi mq. 322,39, di cui 126,39 destinata a parcheggio pertinenziale, come risultante da planimetria e progetto di costruzione allegati.
Assumeva il ricorrente di aver esercitato pacificamente, sin dalla data di acquisto, il diritto di uso sull'area destinata a parcheggio, sia personalmente sia per il tramite di conduttori cui concedeva in locazione l'immobile in godimento sino alla fine del 2018, quando i resistenti inopinatamente gli impedivano l'accesso alla predetta area pertinenziale con l'installazione di saracinesche.
Pertanto il ricorrente, stante l'esito infruttuoso della prodromica procedura di mediazione, adiva il
Tribunale di Taranto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, a)delimitare - a mezzo CTU - della parte interrata dello stabile di Via Pisa 10 in
Grottaglie, quale da riservare a proprietà di mq 196 in favore dei convenuti e quale da riservare a parcheggio pertinenziale per mq 126,39 in funzione di quanto richiesto nel successivo punto;
b)Dichiarare in capo al ricorrente il diritto d'uso di area destinata a parcheggio nei limiti di quanto previsto dall'art. 41 sexies L.17.8.1942 n.1150, da individuarsi a mezzo di CTU nell'ambito della citata area pertinenziale;
c)condannare i convenuti a ristoro del danno per il mancato utilizzo del posto auto da parte del ricorrente dal 2008, da quantificarsi sempre con CTU;
d) in subordine dichiarare le nullità di qualsiasi pattuizione che sia in contrasto con le previsioni di cui all'art. 41 sexies
L.17.8.1942 n.1150.”
LE DIFESE DEI RESISTENTI
I resistenti costituendosi contestavano il fondamento della domanda del ricorrente e ne chiedevano il rigetto.
In particolare, i resistenti contestano le deduzioni del ricorrente sostenendo che la situazione fattuale è ben diversa rispetto a quella dedotta nel ricorso introduttivo, come poteva arguirsi dalla stessa originaria planimetria e piano di costruzione allegati dal ricorrente: il piano scantinato sin dall'edificazione dello stabile è sempre stato destinato a parcheggio.
Invero il ricorrente sarebbe stato sin dall'inizio destinatario di una propria area parcheggio e che l'area dal medesimo rivendicata sarebbe ad uso esclusivo degli originari costruttori (prima) e degli odierni resistenti (oggi), che da sempre l'hanno utilizzata in maniera esclusiva, il cui accesso a terzi – oggi impedito dalle saracinesche – era dapprima impedito da basculante.
Concludevano pertanto i resistenti per il rigetto del ricorso introduttivo nonché per la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 cpc.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Instauratosi il regolare contraddittorio delle parti, all'udienza di prima trattazione del 11.10.2023 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata con concessione dei termini ex 281
duodecies, IV co., c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.02.2024 il giudice si riservava sulle richieste di prova formulate dalle parti;
con ordinanza del 1.03.2024, ritenuta la causa documentalmente provata, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2024.
All'udienza del 9.10.2024 le parti procedevano alla discussione orale ed indi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE – SULLA NATURA
INDEROGABILE DELL'ART. 47 SEXIES DELLA L. 1150/1942
Preliminarmente appare necessario soffermarsi sulla normativa rilevante nel caso di specie prima di delibare sulle contrapposte posizioni delle odierne parti in casa.
L'art. 41 sexties della legge urbanistica 1150/42 (introdotto dalla legge Ponte n. 765/67) ha stabilito che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi a parcheggio in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (rapporto così modificato dalla legge
Tognoli).
A partire quindi dal 1.09.1967 sono stati così creati i parcheggi cd. obbligatori, sicché, a partire da tale data, tutte le nuove costruzioni, per ottenere il rilascio del provvedimento edilizio, dovevano prevedere siffatte aree
In merito alla natura di siffatto vincolo, risalente e mai discussa giurisprudenza (cfr. Cass.
S.U.6600/84), avuto riguardo alla normativa applicabile a caso in esame, ha ritenuto essere un vincolo di destinazione anche di natura soggettiva, per cui le aree dovevano essere necessariamente utilizzate dai proprietari o utilizzatori degli immobili, senza possibilità di deroga pattizia. Più precisamente si è qualificata la stessa come norma imperativa inderogabile anche nei rapporti privatistici, attribuendo al diritto in oggetto natura di diritto reale di uso ex lege, a favore di chi abita l'immobile, inderogabile, inalienabile e irrinunciabile, con la conseguenza che qualora si fosse trasferita la piena proprietà del box separatamente dall'immobile, si doveva comunque costituire a favore dell'utilizzatore un diritto di uso sul posto auto.
La normativa pertanto ha importanti e precisi riflessi anche nelle attività tra privati, distinguendosi tra chi ha la titolarità, che può essere anche estraneo, e il diritto alla utilizzazione. pagina 3 di 8 L'ESAME DEI TITOLI E LA ESISTENZA CERTA DI AREA DI PARCHEGGIO
NELL'AREA SCABTINATO
Stante la natura inderogabile della destinazione del vincolo parcheggio delle aree e nei limiti sopra precisati, deve senz'altro pervenirsi ad una prima conclusione: l'immobile oggetto di causa – peraltro progettato dallo stesso ricorrente – rispetta necessariamente quantomeno sulla carta i vincoli di legge di cui all'art. 41 sexties L. 1150/1942 atteso che, diversamente, non avrebbe ottenuto la concessione edilizia.
Dalla disamina della concessione originaria edilizia 197/1977 in atti – non contestata da nessuna delle parti – si legge che viene concessa la costruzione di “nuovi appartamenti in Grottaglie” intestati alla cooperativa “La Società”, di cui il delegato responsabile era l'attuale resistente , Controparte_4 mentre il progettista dell'opera era l'attuale ricorrente.
Dalla disamina della tavola n. 2 allegata al titolo edilizio de quo – come correttamente dedotto da entrambi i resistenti – emerge la rappresentazione grafica dell'intero piano scantinato consistente di un unico locale esteso per l'intero lotto di suolo e delimitato dal muro sinistro della rampa carrabile, dal vano scala condominiale e dai pilastri.
Questo vano scantinato è vero che non reca alcuna specificazione di destinazione d'uso né alcuna partizione in box o locali, né individua la porzione costituente la dotazione di area di parcheggio obbligatorio ai sensi della L. 1150/1942, ma è altrettanto vero che al suo interno riporta la rappresentazione grafica di un'auto, e nel computo tecnico di cui alla tavola n. 2 risulta l'eloquente espressione “il parcheggio viene sistemato nel piano scantinato”.
Pertanto, stante il vincolo legale de quo e l'assenza di ulteriori indicazioni testuali e/o grafiche di segno contrario, deve concludersi che nella concessione originaria l'intero piano scantinato fosse destinato a parcheggio.
Inoltre dalle visure catastali dei singoli condomini allegata alla perizia a firma del Geom.
[...]
si evince il rispetto della normativa urbanistica richiamata, atteso che la superficie totale delle CP_1
aree a parcheggio è pari a 486 mq e quindi superiore al minimo previsto dalla norma (pari a 158,10 mq) come indicata nel progetto del computo tecnico.
LE OPERE SUCCESSIVE REALIZZATE NELLO SCANTINATO
Né può contestarsi che nel tempo l'area dello scantinato abbia formato oggetto di trasformazioni, che finivano con il realizzare dei vani appannaggio esclusivo di ciascuno degli acquirenti delle unità immobiliari.
pagina 4 di 8 Vani per i quali in effetti si verificava una discrasia, nel senso che mentre negli atti notarili di acquisto dai costruttori queste pertinenze venivano qualificate come vani deposito, invece catastalmente venivano indicate come autorimesse: c 6 e non c 2.
Così sul punto nella relazione del geometra “…Infine per esattezza di analisi ma Controparte_1 soprattutto per gran rilevanza nel merito di ciò che ci impegna (destinazioni d'uso dei locali) è doveroso precisare che, sebbene in tutti gli atti di trasferimento i locali del piano interrato, venduti ai condomini e Parte_2 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, siano stati descritti e/o definiti come piccolo vano uso 2 Non si dimentichi che è l'architetto
[...] estensore del progetto dell'edificio che ci impegna. 3 Salvo la rampa e la corsia di manovra ai sensi della circolare del M LL PP 3210/1967 deposito4, a detta “impropria” descrizione segue immediatamente la indicazione della scheda di accatastamento (di primo impianto) che ne identifica il bene riportandone il relativo numero di protocollo e la data di presentazione. Ciascun locale dei codomini suddetti è distinto da propria scheda con proprio numero di protocollo, tutte presentate in data 21.06.1982 e per tutti i locali in parola, di proprietà dei condomini predetti, la relativa visura storica catastale con riferimento al classamento avvenuto per tutte in data 21.06.1982 (ma in atti dal
12.11.1997) indica quale prima categoria catastale di impianto quella di C/6 ovvero la destinazione
d'uso di BOX o ”. Persona_2
LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA DA Parte_6
, , CON LE DOMANDE N. 156/85,
[...] Parte_7 Parte_8
157/85 E 155/85
Significativa nel senso della presenza di aree pertinenziali suscettibili di essere destinate a box - autorimessa anche la circostanza che per alcune di queste pertinenze ubicate nello scantinato alcuni condomini presentavano concessione in sanatoria.
Si tratta delle tre domande di condono edilizio a nome dei proprietari Parte_6
e , che non a caso erano tutte finalizzate ad effettuare una ripartizione Parte_7 Parte_8
interna degli spazi per la realizzazione di box mediante tramezzature interne al vano scantinato de quo.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ IN SANATORIA E PROGETTO EX ART. 37 E 22 DEL
TUE RICHIAMATA NELLA RELAZIONE DI PERIZIA TECNICA A FIRMA DEL GEOM.
Controparte_1
Dalla lettura della perizia del geometra – non attinta da alcuna contestazione del Controparte_1
ricorrente – si evince che il medesimo tecnico ha elaborato una denuncia di inizio attività in sanatoria e pagina 5 di 8 progetto ex art. 37 e 22 del TUE per conto degli originari comproprietari e Parte_9 [...]
depositato in data 17.10.2007 e protocollato al n. 25796. Parte_10
Come attestato dal medesimo tecnico tale DIA in sanatoria, aveva ad oggetto la realizzazione di alcuni tramezzi con cui sono stati chiusi i locali di proprietà dei richiedenti (i box, della sup. utile di circa mq.
34,0 e di circa mq 26,0, ed il grande spazio posteriore della sup. utile di mq. 260,0).
Il progetto reso ai sensi dell'art. 22 del TUE invece ha comportato nuove partizioni interne che hanno dato luogo a n. 5 nuovi locali (n. 2 box e n. 3 depositi).
I locali hanno conservato la destinazione originaria di parcheggio fatta eccezione per i soli n. 3 depositi: sicché anche sulla scorta di tale attestazione, corredata dalla relativa rappresentazione planimetrica, oltremodo evidente è che il locale in contestazione ha avuto ab origine destinazione parcheggio.
CONCLUSIONE: LA MENZIONE NELL'ATTO DI ACQUISTO DEL RICORRENTE DI
VANO DEPOSITO NON ESCLUDE LA SUA NATURA DI AUTORIMESSA
Alla fin fine l'azione qui proposta finisce con il fare leva esclusivamente sul rilievo pacifico che negli atti di acquisto da parte dei cinque ricordati condomini, compreso il ricorrente, ciascuna delle pertinenze ubicate nel piano scantinato sia stata denominata vano deposito anziché autorimessa.
Tanto però a dispetto della destinazione originaria impressa, come sopra precisato, ad area parcheggio di quasi tutto lo scantinato, e della successiva realizzazione, con le modifiche edilizie successive, a veri e propri box destinati ad autorimessa: questo sicuramente per gli altri quattro condomini, e per quello appannaggio dell'attore, sulla cui destinazione effettiva attuale nulla si dice dalla sua difesa istante, quantomeno deve ritenersi che comunque sia suscettibile al pari degli altri, anche per le dimensioni, di avere questa destinazione, prima che venisse effettuato l'acquisto da parte del ricorrente.
Eloquenti in questo senso la denominazione catastale come c 6 e non c 2, rispetto alla destinazione inziale a parcheggio sia pure indiviso;
significativo anche il riferimento presente nelle tabelle millesimali a queste pertinenze come box auto e non locali deposito, come desumibile dalla relazione del geometra circostanza pure non contestata dall'attore. CP_1
Senza contare che portando alle estreme conseguenze il ragionamento logico giuridico implicato dalla domanda, tenuto conto dell'area riservata ai costruttori alla stipula dell'atto di vendita dell'unità immobiliare in favore del ricorrente, sarebbe stata violata – già in sede di progettazione - in modo patente la normativa imperativa sopra ricordata al punto da dover attingere all'area dello scantinato riservata in via esclusiva ai costruttori, qualora si fosse accolta la domanda proposta. E si veda sul pagina 6 di 8 punto la relazione del geometra sopra richiamata: “…Quanto sopra (sebbene non conforme alla legge è stato analizzato dallo scrivente per mera completezza o “chiusura del cerchio”) dimostra come se fosse vera e coerente con gli atti pubblici la modalità di determinazione delle destinazioni d'uso dei locali del piano interrato operata dal l'edificio sarebbe del tutto privo di CP_7 Parte_11
vere e proprie aree parcheggio3. Infatti risulterebbe che i locali di proprietà ( Parte_2 CP_8
e sarebbero destinati a locali
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_3
deposito ed il locale (oggi i locali per intervenuta divisione) di proprietà e Parte_9
sarebbero tutto fuorché aree parcheggio in quanto per esso ne veniva prevista Persona_4 una sorta di LIBERTA' DI DESTINAZIONE…”.
Se poi così davvero fosse stato, infine, sarebbe singolare che il ricorrente – per di più nella sua specifica qualità di progettista - si sia avveduto di questa grave violazione della norma imperativa solo a distanza di decenni: l'atto di acquisto data 1985 mentre l'azione in esame è del marzo del 2023.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nel proc. civ. 1886/2023 RG, disattesa ogni diversa Parte_1
deduzione, domanda e/o eccezione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle competenze di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano, per compenso professionale, in euro 5.000,00, Controparte_2 CP_3 oltre Rimb. Forf., CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi
“antistatario”; condanna al pagamento delle competenze di lite in favore di e Parte_1 Parte_12
che si liquidano in euro 5.000,00 oltre Rimb. Forf., CAP e IVA come per legge, da CP_5 distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario
Taranto, 13-01-2025
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il Giudice dott. Claudio Casarano
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