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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Bruno Fedeli del Foro di Varese, presso il cui studio in Oggiona con Santo NO (VA), via Alessandro Volta n. 25, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente-
pagina 1 di 6 Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Varese di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.1 e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO
In data 13.10.2022 il ricorrente presentava domanda presso gli uffici della Questura di Varese volta a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, c.
1.2 del d.lgs. 286/1998.
In data 26.4.2023 la Commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto non ravvisava fondati motivi per ritenere che il rimpatrio del ricorrente nel Paese di origine potesse costituire una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Con provvedimento del 16.5.2023, notificato il 4.7.2023, il Questore della Provincia di Varese rigettava l'istanza presentata dal ricorrente volta al rilascio in suo favore di un permesso per protezione speciale.
Con ricorso tempestivamente depositato il 11.7.2023, la difesa del ricorrente chiedeva di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: il ricorrente è giunto in Italia il 25.5.2017, sin dall'inizio si è mostrato volenteroso e si è prodigato per reperire un'attività lavorativa, accettando di svolgere anche lavori saltuari e senza busta paga, per condurre una vita dignitosa e raggiungere così l'indipendenza economica;
a decorrere dall'anno 2021 ha stipulato regolari contratti di lavoro con diverse società, da ultimo quello con la , ancora in essere (con CP_3 manifestazione di volontà del datore di lavoro di proseguire il rapporto anche dopo la scadenza); ha continuato a svolgere attività lavorativa e a percepire regolarmente uno stipendio che gli consente di contribuire al pagamento delle spese domestiche per l'appartamento in cui vive.
Con ricorso cautelare depositato il 1.12.2023, la difesa chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato stante il pregiudizio rappresentato dall'interruzione del percorso di integrazione in corso.
Con decreto del 2.8.2024 il Tribunale fissava l'udienza cartolare del 5.9.2024 concedendo termini per la notifica del ricorso a controparte e per il deposito di memoria integrativa e riservandosi di decidere alla scadenza del termine assegnato per le note scritte.
In data 4.9.2024 la difesa depositava prova della notifica del ricorso cautelare nei termini indicati nonché apposita nota integrativa e relativa documentazione sulla situazione lavorativa del ricorrente. pagina 2 di 6 Con ordinanza del 19.1.2025, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto in pari data, fissava udienza di comparizione delle parti per il 24.3.2025, disponendo la notifica del ricorso a controparte, che non si è costituita.
In data 14.3.2025 la difesa depositava integrazione documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente.
All'udienza del 24.3.2025 la difesa si è riportata al ricorso introduttivo e alla documentazione allegata nel corso del giudizio evidenziando la profonda integrazione sul territorio nazionale raggiunta dal ricorrente nel corso degli anni. Ha insistito pertanto nell'accoglimento del ricorso e nella liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con revoca dall'anno 2024, visto il superamento dei limiti di ammissibilità.
A domanda del giudice il ricorrente, che ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana, ha dichiarato di lavorare presso un'azienda che produce pallets e di trovarsi in Italia da circa 6-7 anni.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 13.10.2022 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda1. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: pagina 3 di 6 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia circa otto anni fa, nel maggio 2017, e ha dimostrato di aver radicato in Italia una vita privata, nei seguenti termini.
A sostegno della domanda, la difesa ha prodotto:
Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 6 • documentazione abitativa: il ricorrente vive in ER (VA), via Fabio Filzi n.6, presso l'appartamento di un amico regolarmente locato, in virtù di dichiarazione di ospitalità a tempo indeterminato (doc.16 del deposito del 14.3.25);
• documentazione lavorativa attestante l'attività lavorativa svolta dal ricorrente Italia sin 2021:
- dal 27.7.2021 al 31.12.2021 ha lavorato con sita in CP_4
CA AG (VA), percependo redditi pari a € 5129,10 (doc.4);
- contemporaneamente, dal 16.8.2021 al 31.12.2021, ha lavorato come addetto alla cucina per VERSOPROBO scs, presso il Cas L'OPIFICIO_Samarate, percependo redditi pari a € 2.414,13 (doc.5);
- dal 1.1.2022 al 31.5.2023 ha continuato a lavorare come per la sopracitata società, come operatore dell'accoglienza (doc.4 del deposito del 1.12.23), percependo redditi pari rispettivamente a € 7.473, 49 (doc.6) e
€ 4.226,88 (doc.7);
- dal 15.11.2023 al 31.12.2023 ha lavorato come facchino con presso la sede di ER (VA) Controparte_5
(doc.5 del deposito del 1.12.23), con buste paga di € 339 e € 539 (doc.17 del deposito del 4.9.24); tale contratto è stato poi prorogato fino al 30.4.2024 (doc.17 del deposito del 4.9.24);
- dal 13.5.2024 al 12.11.2024 ha lavorato come operaio addetto alla costruzione imballaggi con Controparte_6
presso la sede di (doc.17 del deposito del
[...] Parte_2
14.3.25), con buste paga di € 1.317, € 1.985, € 1.697, € 1.569, € 1.549, € 1.573 e € 1.603 (doc.19 del 14.3.25); tale contratto è stato poi prorogato fino al 12.5.2025 (doc.18 del deposito del 14.3.25).
Inoltre, a riprova dell'indipendenza economica, la difesa ha prodotto: le buste paga del 2025 (doc.20 del deposito del 14.3.25) dalle quali si evince che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile medio di € 1.400; l'Estratto Conto previdenziale (doc.21 del deposito del 14.3.25) da cui risultano redditi percepiti dal 2021 al 2024 pari a € 8.332, € 11.637, € 10.485 e € 17.358,78.
Infine, la difesa ha sottolineato il superamento nell'anno 2024 del limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In definitiva, il ricorrente, negli otto anni di permanenza in Italia, il ricorrente ha radicato sul territorio una vita privata meritevole di essere tutelata: egli, infatti, lavora con continuità dall'anno 2021, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativa, così violandosi il suo diritto alla vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
pagina 5 di 6 Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione di controparte nel presente giudizio.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi a favore del difensore di parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con revoca dello stesso dal 1.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 16.5.2023 e notificato il 4.7.2023 e riconosce a nato il [...] a [...] il diritto al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Bruno Fedeli del Foro di Varese, presso il cui studio in Oggiona con Santo NO (VA), via Alessandro Volta n. 25, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
Controparte_2
-resistente-
pagina 1 di 6 Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Varese di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.1 e 1.2. del d.lgs. 286/1998
IN FATTO
In data 13.10.2022 il ricorrente presentava domanda presso gli uffici della Questura di Varese volta a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, c.
1.2 del d.lgs. 286/1998.
In data 26.4.2023 la Commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto non ravvisava fondati motivi per ritenere che il rimpatrio del ricorrente nel Paese di origine potesse costituire una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Con provvedimento del 16.5.2023, notificato il 4.7.2023, il Questore della Provincia di Varese rigettava l'istanza presentata dal ricorrente volta al rilascio in suo favore di un permesso per protezione speciale.
Con ricorso tempestivamente depositato il 11.7.2023, la difesa del ricorrente chiedeva di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: il ricorrente è giunto in Italia il 25.5.2017, sin dall'inizio si è mostrato volenteroso e si è prodigato per reperire un'attività lavorativa, accettando di svolgere anche lavori saltuari e senza busta paga, per condurre una vita dignitosa e raggiungere così l'indipendenza economica;
a decorrere dall'anno 2021 ha stipulato regolari contratti di lavoro con diverse società, da ultimo quello con la , ancora in essere (con CP_3 manifestazione di volontà del datore di lavoro di proseguire il rapporto anche dopo la scadenza); ha continuato a svolgere attività lavorativa e a percepire regolarmente uno stipendio che gli consente di contribuire al pagamento delle spese domestiche per l'appartamento in cui vive.
Con ricorso cautelare depositato il 1.12.2023, la difesa chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato stante il pregiudizio rappresentato dall'interruzione del percorso di integrazione in corso.
Con decreto del 2.8.2024 il Tribunale fissava l'udienza cartolare del 5.9.2024 concedendo termini per la notifica del ricorso a controparte e per il deposito di memoria integrativa e riservandosi di decidere alla scadenza del termine assegnato per le note scritte.
In data 4.9.2024 la difesa depositava prova della notifica del ricorso cautelare nei termini indicati nonché apposita nota integrativa e relativa documentazione sulla situazione lavorativa del ricorrente. pagina 2 di 6 Con ordinanza del 19.1.2025, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto in pari data, fissava udienza di comparizione delle parti per il 24.3.2025, disponendo la notifica del ricorso a controparte, che non si è costituita.
In data 14.3.2025 la difesa depositava integrazione documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente.
All'udienza del 24.3.2025 la difesa si è riportata al ricorso introduttivo e alla documentazione allegata nel corso del giudizio evidenziando la profonda integrazione sul territorio nazionale raggiunta dal ricorrente nel corso degli anni. Ha insistito pertanto nell'accoglimento del ricorso e nella liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con revoca dall'anno 2024, visto il superamento dei limiti di ammissibilità.
A domanda del giudice il ricorrente, che ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana, ha dichiarato di lavorare presso un'azienda che produce pallets e di trovarsi in Italia da circa 6-7 anni.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 13.10.2022 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda1. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: pagina 3 di 6 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia circa otto anni fa, nel maggio 2017, e ha dimostrato di aver radicato in Italia una vita privata, nei seguenti termini.
A sostegno della domanda, la difesa ha prodotto:
Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 6 • documentazione abitativa: il ricorrente vive in ER (VA), via Fabio Filzi n.6, presso l'appartamento di un amico regolarmente locato, in virtù di dichiarazione di ospitalità a tempo indeterminato (doc.16 del deposito del 14.3.25);
• documentazione lavorativa attestante l'attività lavorativa svolta dal ricorrente Italia sin 2021:
- dal 27.7.2021 al 31.12.2021 ha lavorato con sita in CP_4
CA AG (VA), percependo redditi pari a € 5129,10 (doc.4);
- contemporaneamente, dal 16.8.2021 al 31.12.2021, ha lavorato come addetto alla cucina per VERSOPROBO scs, presso il Cas L'OPIFICIO_Samarate, percependo redditi pari a € 2.414,13 (doc.5);
- dal 1.1.2022 al 31.5.2023 ha continuato a lavorare come per la sopracitata società, come operatore dell'accoglienza (doc.4 del deposito del 1.12.23), percependo redditi pari rispettivamente a € 7.473, 49 (doc.6) e
€ 4.226,88 (doc.7);
- dal 15.11.2023 al 31.12.2023 ha lavorato come facchino con presso la sede di ER (VA) Controparte_5
(doc.5 del deposito del 1.12.23), con buste paga di € 339 e € 539 (doc.17 del deposito del 4.9.24); tale contratto è stato poi prorogato fino al 30.4.2024 (doc.17 del deposito del 4.9.24);
- dal 13.5.2024 al 12.11.2024 ha lavorato come operaio addetto alla costruzione imballaggi con Controparte_6
presso la sede di (doc.17 del deposito del
[...] Parte_2
14.3.25), con buste paga di € 1.317, € 1.985, € 1.697, € 1.569, € 1.549, € 1.573 e € 1.603 (doc.19 del 14.3.25); tale contratto è stato poi prorogato fino al 12.5.2025 (doc.18 del deposito del 14.3.25).
Inoltre, a riprova dell'indipendenza economica, la difesa ha prodotto: le buste paga del 2025 (doc.20 del deposito del 14.3.25) dalle quali si evince che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile medio di € 1.400; l'Estratto Conto previdenziale (doc.21 del deposito del 14.3.25) da cui risultano redditi percepiti dal 2021 al 2024 pari a € 8.332, € 11.637, € 10.485 e € 17.358,78.
Infine, la difesa ha sottolineato il superamento nell'anno 2024 del limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In definitiva, il ricorrente, negli otto anni di permanenza in Italia, il ricorrente ha radicato sul territorio una vita privata meritevole di essere tutelata: egli, infatti, lavora con continuità dall'anno 2021, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativa, così violandosi il suo diritto alla vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
pagina 5 di 6 Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione di controparte nel presente giudizio.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi a favore del difensore di parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con revoca dello stesso dal 1.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 16.5.2023 e notificato il 4.7.2023 e riconosce a nato il [...] a [...] il diritto al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elena Masetti Zannini
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